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L’ASSICURAZIONE SULLA VITA
Abbiamo visto la definizione del contratto d’assicurazione; il primo
articolo del contratto d’assicurazione abbiamo visto che
sostanzialmente ci dice che l’assicurazione prevede 2 grandi macro
– famiglie: assicurazione sulla vita e assicurazione danni. E adesso
analizziamo l’assicurazione sulla vita che, tra l’altro, ci porterà a
recuperare alcuni concetti che abbiamo “buttato” quando abbiamo
analizzato velocemente alcuni strumenti finanziari. Mentre invece
l’assicurazione contro i danni ci porterà più vicino a certi tipi di
contratti che abbiamo studiato nel corso di bancario proprio perché
la funzione del contratto d’assicurazione (la causa) è il
trasferimento del rischio. Il contratto d’assicurazione in alcuni casi
serve a trasferire in capo ad un altro soggetto dei rischi insiti a
qualcosa (esempio, a un acquisto di un appartamento).
L’assicurazione sulla vita quindi è una delle 2 grandi famiglie e il
nostro codice civile divide (per sommi capi) 2 fattispecie; se un
soggetto assicura la vita propria o la vita di terzi!! Se io assicuro la
vita propria, normalmente possiamo fare un ulteriore sub –
distinzione: caso vita e caso morte!
Ciò significa che il rischio oggetto del contratto è sempre la vita e
questa vita può essere in me che contraggo il contratto o di un’altra
persona (io posso fare un contratto d’assicurazione sulla vita mia o
sulla vita di mio figlio, per dire). L’assicurazione sulla vita mia può
essere strutturata in 2 diversi casi; cioè, l’oggetto del contratto è
“se io sarò ancora in vita alla scadenza del contratto,
l’assicurazione erogherà una rendita a me!”. Quindi io sono 36
contraente e anche beneficiario. Se invece la stipula fosse “caso
mia morte”, è ovvio che io non posso essere beneficiario della
rendita, ma in caso morte ci sarà necessariamente uno o più
beneficiari!! Io sono il contraente, ma non sono più il beneficiario
come nel caso precedente in cui coincidono, ma bensì altri saranno i
beneficiari. Questi beneficiari vanno individuati nel contratto
d’assicurazione e se il contratto d’assicurazione non venisse
“riempito” col nome dei beneficiari, i beneficiari saranno gli
eredi!!!!!
Oppure però l’assicurazione sulla vita la posso fare anche sulla vita
di terzi!! Immaginiamo di avere un figlio piccolo e lui si fa
un’assicurazione sulla vita mia e l’indennizzo (che si chiama
“rendita”) qui lo percepisce una persona diversa; l’unica avvertenza
che il codice vuole è quando io mi assicuro sulla vita di un altro è
che nel nostro ordinamento il contratto è lecito a condizione che
l’altro (cioè quello sulla cui vita il contraente si assicura) per iscritto
accetti questa ipotesi! In buona sostanza, io non posso assicurarmi
sulla vita di un altro (caso morte dell’altro) all’insaputa di
quest’altro!! Quindi in un caso ci vuole il consenso, in un altro c’è
una designazione e in un altro ancora non c’è niente perché vi è
una coincidenza.
E attenzione che l’assicurazione sulla vita è un’assicurazione in cui
ci sarà un indennizzo al ricorrere del fatto o che muore una persona
o che una persona (prima ipotesi) a una certa data sia ancora in
vita. E noi capiamo come nel primo caso sicuramente io mi assicuro
perché al raggiungimento del 70° anno se sono ancora vivo
l’assicurazione mi dà una rendita. Nel secondo caso, se io muoio c’è
qualcuno che prenderà una rendita. Se muore un terzo, c’è
qualcuno che prende una rendita. E allora noi capiamo che vista in
questa maniera l’assicurazione sulla vita ha anche una funzione
previdenziale, nel senso che pensa al futuro di uno o più soggetti in
relazione al fatto che un altro soggetto non sia più vivo o che quel
soggetto sia ancora vivo. Quindi ci sono diverse fattispecie da
tenere presente, però sicuramente il comune denominatore
è l’evento demografico!!!!!! 37
Fino ad ora noi abbiamo studiato le regole generali di un contratto
d’assicurazione; adesso andiamo a vedere queste regole generali
come si applicano in caso di assicurazione sulla vita e poi
studieremo come queste regole generali si applicano o si
disapplicano nel caso di assicurazione contro i danni.
Quando abbiamo parlato della “proposta contrattuale”, abbiamo
detto che la proposta contrattuale è da parte dell’assicurato e ha la
caratteristica di essere irrevocabile; quindi, di principio, nei contratti
d’assicurazione la proposta d’assicurazione è irrevocabile per 15 o
30 giorni. Abbiamo poi appena detto che il contratto d’assicurazione
si perfeziona partendo da una proposta che è generalmente
irrevocabile; in tutte le assicurazioni sulla vita la proposta è
revocabile. Quindi l’irrevocabilità della proposta in realtà vale solo
per l’assicurazione contro i danni!! Questa norma sta nel CAP, tant’è
che abbiamo detto che il rapporto tra CAP e codice civile in materia
d’assicurazione è da generale a speciale!
Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
Sostanzialmente lo abbiamo già detto; l’assicurazione in questo non
è valida senza il consenso.
Il consenso, come abbiamo detto, dev’essere provato per iscritto.
Quindi, io devo mettere nero su bianco che se uno fa
un’assicurazione sulla vita mia a me va bene. E per essere certi che
sia così, io lo devo scrivere. Ciò vuol dire che se io vado da
un’impresa d’assicurazione e dico che voglio assicurarmi sulla vita
di tizio, mi diranno che va bene ma anche che devo portare là tizio
perché c’è bisogno del suo consenso.
Assicurazione a favore di un terzo 38
Anche questo lo abbiamo già detto; qui abbiamo una designazione.
In sostanza, io posso stipulare un contratto d’assicurazione a favore
di terzi senza indicare un beneficiario? Si che posso farlo perché se
lo posso fare addirittura per testamento vuol dire che io potrei
arrivare a fare la designazione fino a un attimo prima di morire.
Quindi non è che devi farla subito; la puoi fare subito, ma la puoi
fare durante la vita tua (fino a quando non passi a miglior vita).
Posto che la puoi fare all’inizio, ma la puoi fare anche in corso di
contratto e addirittura la puoi fare anche per testamento (e noi
sappiamo che il testamento è un atto mortis causa, ossia che non
c’è dubbio che quando uno fa il testamento è vivo, ma definire
l’atto “mortis causa” significa che questo atto che tu fai da vivo
produce effetti quando non sarai più vivo). Quindi il beneficiario può
essere designato subito, in un secondo momento o addirittura in un
testamento. Quindi la designazione non è obbligatoria!! Tant’è che
abbiamo detto che se non ci fosse la designazione, i beneficiari li
individuiamo negli eredi!
Il beneficiario poi può essere indicato anche solo genericamente. Ad
esempio “i miei nipoti”; quindi in tal caso, il giorno in cui io passo a
miglior vita si va a guardare chi sono i miei nipoti. Teoricamente, nel
momento in cui metto come beneficiari i miei nipoti, potrei non
avere neanche un nipote!! Però i nipoti possono anche nascere
dopo (questo è il senso). La “individuabilità” vuol dire che c’è un
criterio di relazione che mi permette di capire chi sono queste
persone.
Il beneficiario acquisisce un “diritto proprio”; questo vuol dire che
quel diritto a prendere la somma da parte dell’assicuratore non
deriva dal fatto che io ho stipulato la polizza, ma è un diritto proprio
del beneficiario nel momento in cui io muoio. E quindi è un diritto
“diretto”, la cui conseguenza più rilevante è che su quell’indennizzo
(su quella rendita), quando io muoio, questo signore non paga
l’imposta di successione!! Quindi la lettura di questo passaggio è
che quella rendita è esente da imposte perché è un diritto proprio
del designato. 39
Revoca del beneficio
Qui scopriamo che addirittura un beneficiario che fosse stato
designato (certamente non col testamento) può essere anche
revocato!! Quindi, così come io alla stipula del contratto sulla mia
morte posso designare subito o in corso di contratto posso
designare il beneficiario, così come lo posso designare altrettanto lo
posso revocare. Quindi la designazione non è mai irrevocabile,
salvo che non sia inserita in un testamento valido!! “In un
testamento valido” vuol dire che abbia i requisiti per chiamarsi
“testamento” e che non sia stato revocato da un successivo
testamento. Fra più testamenti, ovviamente vale l’ultimo. Questo
salvo che l’ultimo lasci in piedi un pezzo di uno precedente (per
esempio).
Se la designazione va fatta in modo espresso, la revoca va fatta
nello stesso modo della designazione. E a chi è che lo dovrai poi
documentare questa istituzione del beneficiario o la revoca del
beneficiario? Cioè, a chi interesserà sapere chi è effettivamente
l’ultimo beneficiario?? Al beneficiario ovviamente! Il quale si
presenterà dall’assicuratore per farsi dare la rendita. Quindi
l’assicuratore a chi si pretende “beneficiario” chiederà di
legittimarsi come tale. E se il beneficiario ultimo non fosse il
beneficiario iniziale, bisogna che ci sia una forma espressa di revoca
del precedente beneficiario e di istituzione di un successivo
beneficiario in assenza del quale l’assicurazione non sa a chi dare la
rendita!
La revoca ovviamente la può fare solo il contraente. Non la possono
fare gli eredi proprio perché il beneficiario abbiamo visto che
acquisisce un diritto proprio e quindi gli eredi nulla hanno a che fare
in ordine alla designazione del beneficiario.
Poi, se io ho individuato un beneficiario e avessi scritto (nella
individuazione del beneficiario) che rinuncio al potere di revocarlo,
vuol dire che questa norma non si applica più e quella designazione
(che normalmente non sarebbe irrevocabile) diventa irrevocabile!! 40
Decadenza dal beneficio
Fino ad ora abbiamo detto come si diventa beneficiari. Adesso
vediamo come si perde il beneficio di beneficiario.
In sostanza, se io ho nominato tizio come beneficiario e ho scritto
che la nomina sua è irrevocabile, l’irrevocabilità