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Estratto del documento

L’ASSICURAZIONE SULLA VITA

Abbiamo visto la definizione del contratto d’assicurazione; il primo

articolo del contratto d’assicurazione abbiamo visto che

sostanzialmente ci dice che l’assicurazione prevede 2 grandi macro

– famiglie: assicurazione sulla vita e assicurazione danni. E adesso

analizziamo l’assicurazione sulla vita che, tra l’altro, ci porterà a

recuperare alcuni concetti che abbiamo “buttato” quando abbiamo

analizzato velocemente alcuni strumenti finanziari. Mentre invece

l’assicurazione contro i danni ci porterà più vicino a certi tipi di

contratti che abbiamo studiato nel corso di bancario proprio perché

la funzione del contratto d’assicurazione (la causa) è il

trasferimento del rischio. Il contratto d’assicurazione in alcuni casi

serve a trasferire in capo ad un altro soggetto dei rischi insiti a

qualcosa (esempio, a un acquisto di un appartamento).

L’assicurazione sulla vita quindi è una delle 2 grandi famiglie e il

nostro codice civile divide (per sommi capi) 2 fattispecie; se un

soggetto assicura la vita propria o la vita di terzi!! Se io assicuro la

vita propria, normalmente possiamo fare un ulteriore sub –

distinzione: caso vita e caso morte!

Ciò significa che il rischio oggetto del contratto è sempre la vita e

questa vita può essere in me che contraggo il contratto o di un’altra

persona (io posso fare un contratto d’assicurazione sulla vita mia o

sulla vita di mio figlio, per dire). L’assicurazione sulla vita mia può

essere strutturata in 2 diversi casi; cioè, l’oggetto del contratto è

“se io sarò ancora in vita alla scadenza del contratto,

l’assicurazione erogherà una rendita a me!”. Quindi io sono 36

contraente e anche beneficiario. Se invece la stipula fosse “caso

mia morte”, è ovvio che io non posso essere beneficiario della

rendita, ma in caso morte ci sarà necessariamente uno o più

beneficiari!! Io sono il contraente, ma non sono più il beneficiario

come nel caso precedente in cui coincidono, ma bensì altri saranno i

beneficiari. Questi beneficiari vanno individuati nel contratto

d’assicurazione e se il contratto d’assicurazione non venisse

“riempito” col nome dei beneficiari, i beneficiari saranno gli

eredi!!!!!

Oppure però l’assicurazione sulla vita la posso fare anche sulla vita

di terzi!! Immaginiamo di avere un figlio piccolo e lui si fa

un’assicurazione sulla vita mia e l’indennizzo (che si chiama

“rendita”) qui lo percepisce una persona diversa; l’unica avvertenza

che il codice vuole è quando io mi assicuro sulla vita di un altro è

che nel nostro ordinamento il contratto è lecito a condizione che

l’altro (cioè quello sulla cui vita il contraente si assicura) per iscritto

accetti questa ipotesi! In buona sostanza, io non posso assicurarmi

sulla vita di un altro (caso morte dell’altro) all’insaputa di

quest’altro!! Quindi in un caso ci vuole il consenso, in un altro c’è

una designazione e in un altro ancora non c’è niente perché vi è

una coincidenza.

E attenzione che l’assicurazione sulla vita è un’assicurazione in cui

ci sarà un indennizzo al ricorrere del fatto o che muore una persona

o che una persona (prima ipotesi) a una certa data sia ancora in

vita. E noi capiamo come nel primo caso sicuramente io mi assicuro

perché al raggiungimento del 70° anno se sono ancora vivo

l’assicurazione mi dà una rendita. Nel secondo caso, se io muoio c’è

qualcuno che prenderà una rendita. Se muore un terzo, c’è

qualcuno che prende una rendita. E allora noi capiamo che vista in

questa maniera l’assicurazione sulla vita ha anche una funzione

previdenziale, nel senso che pensa al futuro di uno o più soggetti in

relazione al fatto che un altro soggetto non sia più vivo o che quel

soggetto sia ancora vivo. Quindi ci sono diverse fattispecie da

tenere presente, però sicuramente il comune denominatore

è l’evento demografico!!!!!! 37

Fino ad ora noi abbiamo studiato le regole generali di un contratto

d’assicurazione; adesso andiamo a vedere queste regole generali

come si applicano in caso di assicurazione sulla vita e poi

studieremo come queste regole generali si applicano o si

disapplicano nel caso di assicurazione contro i danni.

Quando abbiamo parlato della “proposta contrattuale”, abbiamo

detto che la proposta contrattuale è da parte dell’assicurato e ha la

caratteristica di essere irrevocabile; quindi, di principio, nei contratti

d’assicurazione la proposta d’assicurazione è irrevocabile per 15 o

30 giorni. Abbiamo poi appena detto che il contratto d’assicurazione

si perfeziona partendo da una proposta che è generalmente

irrevocabile; in tutte le assicurazioni sulla vita la proposta è

revocabile. Quindi l’irrevocabilità della proposta in realtà vale solo

per l’assicurazione contro i danni!! Questa norma sta nel CAP, tant’è

che abbiamo detto che il rapporto tra CAP e codice civile in materia

d’assicurazione è da generale a speciale!

Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

Sostanzialmente lo abbiamo già detto; l’assicurazione in questo non

è valida senza il consenso.

Il consenso, come abbiamo detto, dev’essere provato per iscritto.

Quindi, io devo mettere nero su bianco che se uno fa

un’assicurazione sulla vita mia a me va bene. E per essere certi che

sia così, io lo devo scrivere. Ciò vuol dire che se io vado da

un’impresa d’assicurazione e dico che voglio assicurarmi sulla vita

di tizio, mi diranno che va bene ma anche che devo portare là tizio

perché c’è bisogno del suo consenso.

Assicurazione a favore di un terzo 38

Anche questo lo abbiamo già detto; qui abbiamo una designazione.

In sostanza, io posso stipulare un contratto d’assicurazione a favore

di terzi senza indicare un beneficiario? Si che posso farlo perché se

lo posso fare addirittura per testamento vuol dire che io potrei

arrivare a fare la designazione fino a un attimo prima di morire.

Quindi non è che devi farla subito; la puoi fare subito, ma la puoi

fare durante la vita tua (fino a quando non passi a miglior vita).

Posto che la puoi fare all’inizio, ma la puoi fare anche in corso di

contratto e addirittura la puoi fare anche per testamento (e noi

sappiamo che il testamento è un atto mortis causa, ossia che non

c’è dubbio che quando uno fa il testamento è vivo, ma definire

l’atto “mortis causa” significa che questo atto che tu fai da vivo

produce effetti quando non sarai più vivo). Quindi il beneficiario può

essere designato subito, in un secondo momento o addirittura in un

testamento. Quindi la designazione non è obbligatoria!! Tant’è che

abbiamo detto che se non ci fosse la designazione, i beneficiari li

individuiamo negli eredi!

Il beneficiario poi può essere indicato anche solo genericamente. Ad

esempio “i miei nipoti”; quindi in tal caso, il giorno in cui io passo a

miglior vita si va a guardare chi sono i miei nipoti. Teoricamente, nel

momento in cui metto come beneficiari i miei nipoti, potrei non

avere neanche un nipote!! Però i nipoti possono anche nascere

dopo (questo è il senso). La “individuabilità” vuol dire che c’è un

criterio di relazione che mi permette di capire chi sono queste

persone.

Il beneficiario acquisisce un “diritto proprio”; questo vuol dire che

quel diritto a prendere la somma da parte dell’assicuratore non

deriva dal fatto che io ho stipulato la polizza, ma è un diritto proprio

del beneficiario nel momento in cui io muoio. E quindi è un diritto

“diretto”, la cui conseguenza più rilevante è che su quell’indennizzo

(su quella rendita), quando io muoio, questo signore non paga

l’imposta di successione!! Quindi la lettura di questo passaggio è

che quella rendita è esente da imposte perché è un diritto proprio

del designato. 39

Revoca del beneficio

Qui scopriamo che addirittura un beneficiario che fosse stato

designato (certamente non col testamento) può essere anche

revocato!! Quindi, così come io alla stipula del contratto sulla mia

morte posso designare subito o in corso di contratto posso

designare il beneficiario, così come lo posso designare altrettanto lo

posso revocare. Quindi la designazione non è mai irrevocabile,

salvo che non sia inserita in un testamento valido!! “In un

testamento valido” vuol dire che abbia i requisiti per chiamarsi

“testamento” e che non sia stato revocato da un successivo

testamento. Fra più testamenti, ovviamente vale l’ultimo. Questo

salvo che l’ultimo lasci in piedi un pezzo di uno precedente (per

esempio).

Se la designazione va fatta in modo espresso, la revoca va fatta

nello stesso modo della designazione. E a chi è che lo dovrai poi

documentare questa istituzione del beneficiario o la revoca del

beneficiario? Cioè, a chi interesserà sapere chi è effettivamente

l’ultimo beneficiario?? Al beneficiario ovviamente! Il quale si

presenterà dall’assicuratore per farsi dare la rendita. Quindi

l’assicuratore a chi si pretende “beneficiario” chiederà di

legittimarsi come tale. E se il beneficiario ultimo non fosse il

beneficiario iniziale, bisogna che ci sia una forma espressa di revoca

del precedente beneficiario e di istituzione di un successivo

beneficiario in assenza del quale l’assicurazione non sa a chi dare la

rendita!

La revoca ovviamente la può fare solo il contraente. Non la possono

fare gli eredi proprio perché il beneficiario abbiamo visto che

acquisisce un diritto proprio e quindi gli eredi nulla hanno a che fare

in ordine alla designazione del beneficiario.

Poi, se io ho individuato un beneficiario e avessi scritto (nella

individuazione del beneficiario) che rinuncio al potere di revocarlo,

vuol dire che questa norma non si applica più e quella designazione

(che normalmente non sarebbe irrevocabile) diventa irrevocabile!! 40

Decadenza dal beneficio

Fino ad ora abbiamo detto come si diventa beneficiari. Adesso

vediamo come si perde il beneficio di beneficiario.

In sostanza, se io ho nominato tizio come beneficiario e ho scritto

che la nomina sua è irrevocabile, l’irrevocabilità

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Publisher
A.A. 2016-2017
93 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aeot di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei prodotti bancari e assicurativi e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Lembo Massimo.