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Estratto del documento

L’apertura di credito

L’apertura di credito è la prima e la più frequente forma di

concessione di credito. L’apertura di credito è un contratto

nominato (è previsto dentro ai contratti bancari del codice civile).

Sull’apertura di credito vedremo che interagiscono 2 normative di

carattere primario e una normativa di carattere secondario; le 2

sono una del codice civile (che adesso vedremo) e una che si trova

nel TUB, dove ci sono delle norme che parlano dell’apertura di

credito. La normativa secondaria è quella invece introdotta dalla 36

banca d’Italia in termini di trasparenza e in esecuzione di quella

normativa di carattere primario che è inserita nel TUB.

L’apertura di credito bancario è quel contratto in cui la banca si

impegna a tenere a disposizione una somma di denaro; e la somma

di denaro di cui la banca si impegna a tenere a disposizione

volgarmente si chiama “fido”.

L’apertura di credito è un contratto consensuale. E se noi non

avessimo le disponibilità sul c/c per dare istruzioni alla banca di fare

certi pagamenti, ma all’interno del fido che ci dà alla banca, noi

possiamo disporre e la banca dà corso dando esecuzione

all’impegno che ha assunto.

L’apertura di credito è un contratto a tempo indeterminato; quindi

sia il cliente che la banca possono recedere in qualsiasi momento

con un preavviso. Quindi, se il cliente ci ha dato questa apertura di

credito a tempo indeterminato, fintanto che non ci dica che recede

e subordinatamente al fatto che ci siano i presupposti che

legittimino il recesso, noi sappiamo che abbiamo la facoltà di

utilizzare quelle somme che la banca si è impegnata a mettere a

disposizione; se invece l’apertura di credito fosse a tempo

determinato (a scadenza), allora finché c’è il contratto è come

abbiamo appena detto, ma nel momento in cui scade il termine

allora il cliente non ha più il diritto di utilizzare quelle somme che la

banca si era impegnata a tenere a disposizione per l’arco temporale

che è scaduto e parallelamente la banca non è più tenuta a tenere

a disposizione e dare esecuzione su una disponibilità che non c’è

più; e a questo punto succede che scade l’apertura di credito e, se il

cliente è creditore della banca può cessare l’apertura di credito e

permane il contratto di c/c, ma se il cliente fosse debitore allora

scadendo l’apertura del credito la banca chiede il rimborso e se il

cliente non paga allora la banca si rivolge a eventuali garanti che

hanno assistito all’apertura di credito.

Detto ciò, l’apertura di credito può essere a tempo

determinato o a tempo indeterminato; ma l’apertura di

credito può essere anche garantita (se ci sono delle

garanzie, che vedremo più avanti) o non garantita (spesso

sentiremo usare il termine “chirografaria”, che è l’opposto 37

di garantita). Ma l’apertura di credito può essere anche in

c/c o non in c/c (la cosiddetta “apertura di credito

semplice”). Quindi è vero che l’apertura di credito della

stragrande maggioranza dei casi è regolata in c/c, ma non è

obbligatorio che sia regolata in c/c. E se non è regolata in c/c si

chiama “apertura di credito semplice”; l’apertura di credito

semplice in realtà si distingue anche da quella “rotativa”!!

Nell’apertura di credito semplice significa che il credito può essere

utilizzato in una o più volte, ma non viene ripristinato! Mentre nella

forma rotativa si ripristina con i versamenti che successivamente

noi dovremmo fare.

ESEMPIO: se io dò a tizio un’apertura di credito semplice di 10.000€,

vuol dire che tizio può utilizzare in un colpo solo i 10.000€ oppure

che lo utilizzi in 3 volte. Fatto questo, tizio ha un debito di 10.000€

da restituire. E non è un’operazione in c/c.

Invece quella rotativa significa che se l’apertura di credito è rotativa

ed è di 10.000€, si può utilizzare tutta subito o in parte, ma ogni

qualvolta che viene fatto un versamento, per il differenziale tra il

saldo e la linea del fido massimo, si è ricreata un ulteriore

possibilità di utilizzo!

Detto tutto ciò, sull’apertura di credito la banca si fa pagare

gli interessi!! Mentre sul c/c, dove non c’è l’apertura di credito,

normalmente la banca paga gli interessi, sull’apertura di credito la

banca si fa pagare gli interessi! Se l’obbligazione è “tenere a

disposizione del cliente”, allora la banca ricava

fondamentalmente sull’apertura di credito 2 voci diverse:

gli interessi sugli utilizzi (la parte utilizzata) e, da circa 4

anni a questa parte, una commissione sugli affidamenti (che

remunera il costo della raccolta ove non venisse utilizzata)

che non può superare però il 2% annuo. Questa commissione

sugli affidamenti è quella che noi troviamo all’art.117 del TUB e

questa commissione dev’essere una commissione

onnicomprensiva!! “Onnicomprensiva” significa che la banca può

chiedere al cliente, a fronte dell’apertura di credito, un'unica 38

commissione che remuneri l’obbligo di tenere a disposizione a

fronte del quale c’è un precedente onere di avere la liquidità.

Quindi, i ricavi della banca o i costi del cliente che hanno

un’apertura di credito sono dati dagli interessi sugli utilizzi al tasso

che viene pattuito e sulla commissione sugli affidamenti (che si

applica solo alle operazioni dell’apertura del credito)!! La banca per

dare i crediti alla clientela deve raccogliere il denaro; per

raccogliere il denaro ha sicuramente una voce di costo. Questo

denaro raccolto viene utilizzato per fare i prestiti; siccome i prestiti,

nella stragrande maggioranza, sono sotto forma di apertura del

credito e l’apertura del credito mette il cliente della banca nelle

condizioni di utilizzare, la banca ottiene una commissione

onnicomprensiva sull’affidamento che deve remunerare il costo

della raccolta. Quindi qui avremmo solo una commissione

sull’affidamento parametrata all’entità del fido (alla sua durata) e

non pesa più dello 0.50 trimestrale.

Se il contratto non dice diversamente, l’apertura di credito è di tipo

rotativo!! Durante la vita del contratto, in presenza di un utilizzo, la

banca è creditrice, maturano quindi gli interessi e la banca non lo

può chiedere fino a quando non si arrivi alla scadenza del contratto

o al recesso da parte della banca! Quindi è il maturare del

termine o il recesso che fa scadere il debito del cliente. E

solo il debito scaduto può essere giudizialmente indietro. Quando

noi compriamo dalla banca del denaro, lo dobbiamo rimborsare

quando vogliamo (non quando la banca vuole); non esistono

aperture di credito a vista!

L’apertura di credito semplice ci dice in sostanza “sto alla finestra e

aspetto la scadenza”. Nell’apertura di credito rotativa, quando

riversiamo e poi riutilizziamo, che indicatori potremmo ricavare che

con l’apertura di credito semplice non riusciremmo a fare? Si riesce

a tenere sotto controllo quello che il debitore fa con il denaro.

Mentre un privato (e lo vedremo più avanti) potrebbe non aver

bisogno dell’apertura di credito e se ne ha bisogno lo ha per importi

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veramente piccoli in quanto ci sono altre forme di prestito più

adatte, per l’impresa l’apertura di credito è irrinunciabile (si

chiama anche “elasticità di cassa”)!! L’apertura di credito

come può essere utilizzata?

C’è il tema del recesso (che studieremo nella trasparenza) e c’è il

tema degli utilizzi dell’apertura di credito. Se è in c/c, è utilizzabile

come viene utilizzato il c/c. Può essere utilizzata con ulteriore

modalità?

Si! I pagamenti commerciali normalmente avvengono tramite

Ri.Ba.!! O, in genere, altri strumenti (più vecchi) come le cambiali,

le ricevute cartacee, le ricevute elettroniche, ecc. ma in sostanza è

tutto ciò che ruota attorno allo smobilizzo dei crediti!!!! Quindi,

l’impresa incassa e paga i fornitori e i clienti normalmente tramite

gli strumenti del credito commerciale (che per semplificazione

prendiamo le Ri.Ba.). E questi sono crediti tra gli imprenditori che

svolgono fasi diverse della loro attività economica (dal grossista si

passa a chi fa la trasformazione e poi a chi fa la vendita e infine al

cliente)! E quindi il credito commerciale poggia su crediti (prestiti

alla clientela) e debiti (raccolta dai clienti).

La clientela della banca (che chiede credito) viene tradizionalmente

divisa in 2 grandi categorie: privati e imprese, o meglio (in modo più

“figo”) corporate e retail. In realtà abbiamo imprese e famiglie;

imprese inteso come soggetti che comprano e vendono in

un’attività d’impresa e famiglie come soggetti che consumano. Se

l’impresa produce e le famiglie non consumano, c’è un momento di

crisi economica. Il PIL di un paese è dato dalla produzione di beni e

servizi e chi produce beni e servizi sono le imprese. E la banca, che

intermedia il denaro, deve in qualche modo intermediare crediti e

debiti delle imprese!! E dopo magari finanzia anche le famiglie, le

quali attraverso i finanziamenti consumano e innescano il famoso

circolo economico che permette, attraverso la circolazione di beni e

servizi, la produzione della ricchezza nazionale (il PIL). Se la banca

intermedia crediti e debiti, lo fa con delle forme tecniche di credito

particolari che sono destinate alle imprese (coloro che hanno crediti

e debiti d’impresa)! E qual è la forma tecnica? L’apertura di credito

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utilizzabile per smobilizzo di crediti commerciali!! E cosa vuol dire

“smobilizzare”?

Significa che quello che anticipa l’incasso è la banca! Quindi le

imprese creditrici possono anticipare gli incassi fornendole quindi di

flussi di liquidità che diversamente non avrebbero in quanto

un’impresa commerciale in funzionamento continua a comprare e a

vendere e così via.

Lo smobilizzo di crediti: i dettagli

Questo smobilizzo di crediti può avvenire secondo 2 modalità che

prevedono: o la cessione del credito (quindi il cliente della banca

che si fa finanziare lo smobilizzo del credito, cede il credito alla

banca in cambio dell’anticipazione) oppure conferisce alla banca il

mandato all&rsq

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Publisher
A.A. 2016-2017
143 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aeot di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei prodotti bancari e assicurativi e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Lembo Massimo.