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TRASPARENZA ASSICURATIVA
La trasparenza assicurativa non discosta molto da quella bancaria per il fine da ottenere, cioè l'eliminazione delle
asimmetrie informative e la garanzia di chiarezza e semplicità. Cambiano però gli strumenti, che invece nonostante si
possa fare qualche parallelismo sembrano inizialmente molto diversi. Il principio è comunque quello di garantire la
concorrenza tra prodotti assicurativi.
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione
ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L’ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato
dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato
sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5
secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell’informazione.
Oltre all'articolo 182 la trasparenza bancaria è tutelata da:
→
Decreto Lgs. 252/05 Previdenza complementare, fondi pensione, previdenza integrativa.
→
ISVAP Regolamento 551/05 polizze assicurative di carattere finanziario regolamentate dal TUF.
Il regolamento 05/06 regolamenta tutte le polizze tradizionali.
Regolamento sulla trasparenza dell' ISVAP n° 35/2010.
L'articolo 120 del CAP regolamenta la informativa precontrattuale. Stabilisce gli obblighi precontrattuali con riferimento al Codice
Civile articoli 1175, 1176 e 1375 prevedendo dunque:
• correttezza;
• diligenza; →
• trasparenza nei comportamento buona fede nell'esecuzione.
La trasparenza è la sommatoria di comportamenti e documenti preposti ad agevolare l'eliminazione di asimmetrie
informative. Questi strumenti, tutti personalizzabili eccetto uno, sono:
• Scheda sintetica: “fotografia” dell'assicuratore, cioè approfondita descrizione del soggetto assicuratore.
• Modulo di proposta: formulari preposti che vanno firmati. Contengono tutte le clausole della polizza e sono di
libero contenuto. 166 cap.
• Nota informativa: vero strumento uniforme e standardizzato. Art. 185 CAP. Prima della conclusione del
contratto l'assicuratore la deve fornire al cliente. Deve essere specifica per ogni contratto (es. grandine, incendi, ecc...). è
l'unica standard, è il vero strumento di concorrenza per confrontare due contratti.
• Allegati delle condizioni di assicurazione, non standardizzati. Sono dei moduli stampati.
• Glossario: spiegazione dei termini usati nella polizza, spiegazione delle cose più difficili.
Questi cinque strumenti sono strumenti fissi che si trovano sempre.
• Il questionario si può trovare qualche volta nelle polizze danni, ma si trova sempre in quelle vita.
Art. 185.(Nota informativa)
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di
prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota
informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e
dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove
opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative
all’impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze,
alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed
ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell’articolo 2, comma 1, l'ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che
sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle
operazioni in conflitto di interesse.
Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel
regolamento adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito
il premio o il capitale assicurato.
Art. 176. Revocabilità della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo 2, comma 1, è
revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal
momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Art. 177. Diritto di recesso
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto
comunicazione che il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per
l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il
premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che
siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Il conflitto di interessi è causa di annullamento del contratto.
Nell'ambito bancario, assicurativo e finanziario il conflitto di interessi si può dire che è fisiologico (routine, normale).
Dietro ad ogni operazione c'è sempre un interesse economico.
Essendoci fisiologia si impone quindi un presidio di trasparenza:
1. i conflitti di interesse devono essere identificati;
2. i conflitti di interesse se si può vanno evitati;
3. se non si può evitare si deve agire con principio di trasparenza e buona fede.
Se viene riscontrato un conflitto di interesse non ci deve arrecare in alcun modo pregiudizio al cliente.
Nelle polizze vita la gestione dei premi deve essere sana e prudente.
Intermediazione assicurativa
Attività attraverso la quale un soggetto non assicuratore può intermediare prodotti assicurativi. Criteri stabiliti nel
regolamento ISVAP n°5/2006. Prevalentemente fatta da banche.
Le caratteristiche sono le seguenti:
• informativa precontrattuale;
• distribuzione in sede o fuori sede;
→
• attività tramite intermediari obbligo di formazione con un corso annuale di base e un corso di mantenimento
l'anno successivo;
• regole di comportamento; → adeguatezza (per il cliente) // appropriatezza → tuf polizze finanziarie;
• obblighi di informativa specifici
→
• contratti a distanza il cliente e l'intermediario non sono in contatto fisico diretto. Tutti gli strumenti di
trasparenza devono essere visibili su internet.
Responsabilità dell'intermediario – le banche non possono modificare i contratti di assicurazione.
Responsabilità civile:
• nullità (assenza di causa);
• annullamento (vizi della volontà, dolo, violenza, minore età, conflitti di interessi);
• risoluzione (inadempimento, ecc.);
• risarcimento del danno.
TESTO UNICO FINANZIARIO 98/1998
→
Emittenti soggetti che emettono strumenti finanziari.
→
Intermediari attività di intermediazione di strumenti finanziari.
→ →
Regolamentati Borsa Italiana Spa / Eurotex / Idem standard e quotati.
Mercati →
Non regolamentati sono strettamente disciplinati. OTC Over The Counter. Non sono veri e propri
mercati ma luoghi dove si vendono prodotti personalizzati.
→
MIFID: Direttive comunitarie 2004/2005/2012 Normativa di rango superiore al nazionale per regolamentare
l'intermediazione finanziaria.
Art. 21 TUF:
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei
mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e
delle attività.
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di
investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra
clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente
sugli interes