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CAPITOLO V – LA VIGILANZA
Fino ad ora si è discusso il tema degli intermediari finanziari su cui insiste una vigilanza pubblica
che riguarda sia gli intermediari, sia I mercati, sia gli emittenti.
La vigilanza è esercitata principalmente da Banca d’Italia e Consob, ma ci sono anche altri organi.
Perché esiste un sistema di vigilanza pubblica? È evidente che, nonostante le teorie di alcune scuole
economiche, il mercato non è in grado di assicurare da solo una combinazione efficiente tra
stabilità di mercato e protezione dei risparmiatori. I mercati non sono efficienti a causa di
asimmetrie informative ed inefficienze di alcuni operatori. Si rende quindi necessaria una vigilanza
che tuteli i risparmiatori: sono le regole di “need of protection”.
Lo scopo è quello di colmare le lacune e le inefficienze del mercato. Questo ė un servizio reso come
tutela dei risparmiatori e di stabilità del mercato.
I controlli pubblici si estendono a qualsiasi momento della vita delle attività dei mercati. Il controllo
non riguarda solamente gli istituti, ma anche la gestione collettiva del risparmio, l’appello ai
risparmiatori perché investano o disinvestano, riguarda le forme di comunicazione (pubblicità e
marketing), riguarda anche la vita di coloro che emettono gli strumenti finanziari. La vigilanza è
una vigilanza a 360^. L’intervento pubblico in questa attività di vigilanza è un intervento che si
applica attraverso l’esercizio di una serie di poteri quali: il potere regolamentare, la vigilanza
informativa (prevalentemente di natura passiva: I soggetti di vigilanza ricevono le informazioni e
le elaborano) e la vigilanza ispettiva.
I poteri di controllo sono riservati essenzialmente al MEF, alla Banca d’Italia e alla Consobe per i
mercati regolamentati, alla società di gestione di tali mercati.
NB: Il MEF e BI non esauriscono le loro competenze nell’esercizio di funzioni di vigilanza del
mercato mobiliare, mentre la Consob trova la propria ragion d’essere proprio ed esclusivamente
nello svolgimento di tali funzioni.
MEF
In primo luogo il MEF ha una fortissima competenza nell’ambito della vigilanza bancaria. MEF e
Comitato Credito e Risparmio e Banca d’Italia svolge l’attività di vigilanza sull’attività bancaria. Il
MEF non ha una vigilanza espressa nell’ambito del mercato mobiliare, ma è ovvio che abbia delle
competenze regolamentari, in particolare nel settore della gestione collettiva del risparmio. Il MEF
ha anche una serie di poteri che possono censire o ampliare le attività e I servizi di investimento
definiti dal TUF. È il MEF che definisce una serie di importanti elementi nella vita degli
intermediari ed emittenti (requisiti di onorabilità, determinazioni dei requisiti di SICAV e SICAF).
44
Il MEF non ha alcun potere di direzione nei confronti della Consob.
Il potere del MEF è un potere più statico rispetto a quello dinamico di Consob e Banca d’Italia. Il
MEF definisce delle regole di Primo Livello, ma ha meno occasioni di esercitare un potere di
controllo e di intervento durante la vita dei mercati.
In passato il Mef aveva avuto una riduzione dei poteri di vigilanza, perché il suo ruolo non emerge
nitidamente sui mercati finanziari e di investimento. Ultimamente il Mef ha recuperato una serie di
prerogative con l’acquisizione di poteri di tipo regolamentare. Ha un potere regolamentare
nell’ambito dei requisiti di onorabilità che devono avere gli organi amministrativi, i soci rilevanti, le
tipologie di strumenti finanziari alla luce della Mifid 2.
Il Mef ha un ruolo molto più definito, ma non ė un ruolo di vigilanza continua, tipico invece di
Consob e Banca d’Italia. La Consob ha un suo referente politico nel Mef ed ė al Mef che la Consob
presenta con periodicità annuale una relazione.
BANCA D’ITALIA
Alla BI è negato ogni potere in ordine alle operazioni di appello al pubblico risparmi, mentre le
sono attribuiti poteri normativi e di vigilanza sulle società di gestione di fondi comuni e sulle
SICAV e sui patrimoni dalle stesse gestiti, sulle Sim, e sulle banche, per quanto concerne lo
svolgimento dei servizi di investimento. La Banca d’Italia ha una seri di poteri ampi in ambito di
mercati finanziari che si aggiungono a quelli sul controllo dell’attività bancaria. Banca d’Italia
non ha il potere di controllare gli emittenti, o meglio solo gli emittenti che sono banche rientrano
sotto il suo controllo, non in quanto emittenti ma in quanto banche. Alcuni controlli di Banca
d’Italia sono effettuati congiuntamente con Consob.
Anche il controllo sui mercati finanziari è dotato di una serie di funzioni affidategli dalla legge. Il
criterio generale di partizione tra Consob e Banca d’Italia è un criterio di tipo funzionale.
• Banca d’Italia si preoccupa di controllare la stabilità del mercato, ossia che gli
intermediari siano gestiti con sana e prudente gestione e che siano dotati di
caratteristiche che le rendono stabili.
• La Consob ha un controllo funzionale in merito alla trasparenza dei mercati e al buon
funzionamento degli stessi.
La Banca d’Italia ha quindi poteri sia sulle banche sia sugli altri intermediari finanziari.
L’art. 5, 1 comma del TU stabilisce che la vigilanza della Consob e BI sulle imrpese di
investimento, sulla SGR e SICAVA ha come obiettivi:
- Salvaguardia della fiducia del sistema finanziario
- Tutela degli investitori
- Stabilità e funzionamento del sistema finanziario
- La competitività del sistema finanziario
CONSOB
La Consob esercita una vigilanza esclusiva sulle operazioni di appello al pubblico risparmio avendo
riguardo alla tutela degli investitori nonché alla trasparenza e efficienza del mercato del controllo
societario e del mercato dei capitali. Anche in materia di mercati regolamentati la Consob esercita
un ruolo sostanzialmente esclusivo.
La Consob è un’autorità più giovane di Banca d’Italia e subisce una riforma importante nel 1985
quando inizia ad assumere le caratteristiche di “autority”, che la portano ad essere distinta
dall’apparato politico a cui faceva capo. Da quel momento la Consob diventa autority indipendente
come Banca d’Italia. 45
Anche la Consob è un’autorità organizzata con un organo collegiale composto da 5 componenti
nominati dal Presidente della Repubblica. È una modalità di nomina anomala che risente parecchio
dell’autorità politica.
La Consob ha una sede principale a Roma e una sede effettiva ed efficace a Milano. La Consob non
viene finanziata con risorse dello Stato, ma finanziata con risorse che vengono versate direttamente
dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.
La Consob opera 360 gradi estendono la sua vigilanza su emittenti, mercati e intermediari. Talvolta
esercita i poteri d’intesa con BI, molte volte li esercita in via esclusiva.
La CONSOB svolge nei confronti degli operatori e delle attività di mercato mobiliare:
a. Funzioni normative: emana regolamenti
b. Funzioni di vigilanza: svolge una serie di attività per assicurare il rispetto delle regole, dettate
dalla legge e dalla stessa Consob, regole che fondamentalmente impongono ad emittenti e
operatori di far affluire al mercato le info dovute e di osservare particolari codici di
comportamento. Strumentali alla vigilanza regolamentare sono i poteri di vigilanza informativa
ed ispettiva dei quali la Consob può avvalersi.
c. Funzioni di amministrazione: rilascia il nulla-osta necessario alla pubblicazione del prospetto
informativo per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari, autorizza l’esercizio dei servizi di
investimento da parte delle Sim,…
La Consob quindi contribuisce a dettare le regole per il mercato mobiliare, sia pure in una posizione
subordinata alla legge, e assicura il rispetto dell’insieme di tali regole.
Alla Consob è riconosciuta autonomia funzionale nell’esercizio delle sue funzioni, e nei confronti
del Governo, non ha nessun rapporto di sovraordinazione da parte di quest’ultimo. Il Governo non
ha alcun potere di impartire direttive alla Consob con riferimento all’esercizio delle funzioni che la
legge attribuisce alla stessa.
COVIP
Autorità istituita per il controllo della previdenza complementare secondo la Legge 252 del 2005, e
ha compiti analoghi a quelli attribuiti a Banca d’Italia e Consob: correttezza, trasparenza, sana e
prudente gestione per le forme pensionistiche complementari. Per questa sua attività la Covip
non ha una finalità di intervento a tutela degli investitori, ma ci sono dei soggetti che contano su una
prestazione pensionistica da parte di un ente che raccoglie I contributi e che li investe per poi poter
pagare le pensioni. La finalità è quella della tutela di soggetti che avranno diritto a prestazioni
pensionistiche.
Anche la Covip ha una sua autonomia, anche se è una autonomia secondaria in quanto il Ministero
del Lavoro ha tante competenze in questo ambito. Anche la Covip ha un organo collegiale composto
da 5 membri.
IVASS
Autorità di controllo del settore assicurativo. È l’autorità che ha sostituito dopo il 2012 l’Isvap,
incorporato nell’Ivass.
Le funzioni dell’Ivass inibiscono il comparto assicurativo. L’Ivass si trova spesso ad interagire con
la disciplina dei Mercati Finanziari, ma solo per quel che riguarda il comparto dei prodotti misti
assicurativo-finanziari. Questo deriva dal processo di despecializzazione delle assicurazioni, che
hanno iniziato ad entrare nel mondo dei mercati finanziari con le così dette Polizze Vita. Anche in
questo caso la struttura della Polizza ha come sottostanti degli strumenti finanziari: i soldi versati
vengono inseriti in un paniere di strumenti assicurativi e finanziari (hanno un rendimento e un
prezzo). 46
L’attività di controllo dell’Ivass riguarda questi strumenti finanziari ibridi, soprattutto per quanto
riguarda la distribuzione e l’offerta ai soggetti che cercano prodotti assicurativi.
Tipo di controllo svolto da Banca d’Italia e Consob
È opportuno che ci sono una serie di principi del diritto di vigilanza che derivano del diritto
comunitario (modalità e tempistiche derivano da una serie di leggi fondamentalmente basate sul
diritto comunitario). Questo vuol dire che il sistema di controllo sui mercati e sugli emittenti oggi è
fortemente armonizzato e coordinato.
Il TUF contiene dei principi sufficienti per delimitare e rafforzare l’intervento di queste autorità.
Art 2 del TUF sancisce che MEF, BI, Consob, esercitano i loro poteri in armonia con I dettati
comunitari. Banca d’Italia e Consob sono parti del Sevif (sistema