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SICAV E SICAF
Sono investitori istituzionali che svolgono una forma di gestione collettiva di risparmio; si
contraddistinguono per il fatto che sono organizzati su base societaria e non contrattuale.
SICAV sta per Società di Investimento a Capitale Variabile mentre SICAF per Società di
Investimento a Capitale Fisso. Il capitale variabile e il capitale fisso sono indicatori della natura di
fondo aperto che hanno le SICAV e di fondo chiuso che hanno le SICAF. Nelle SICAV
sostanzialmente il patrimonio diretto alla gestione collettiva viene raccolto attraverso l’emissione di
azioni della SICAV stessa. Essendo un fondo aperto ci sarà sempre chi arriva sottoscrivendo
azioni e chi invece esce, sottraendo patrimonio attraverso l’esercizio del diritto di recesso.
Tipicamente nelle S.p.A. il capitale sociale è fisso, varia il patrimonio in virtù dell’andamento
economico ma il capitale sociale resta fisso. In questo caso però, a fronte delle nuove
sottoscrizioni o dei recessi, il capitale non può essere fisso: è inevitabilmente variabile. Questo
accade perché la struttura e il funzionamento di queste società fa sì che ci debba essere una
coincidenza continua tra il valore del capitale e il valore del patrimonio. Questo non accade nelle
S.p.A. Il patrimonio della SICAV non rappresenta il patrimonio destinato alla gestione dell’attività
economica bensì il patrimonio investito. È la massa di risparmio collettivo che viene investita.
Sostanzialmente nelle SICAV ci si trova di fronte a situazioni in cui entrate e uscite rendono
indispensabili la presenza della variabilità del patrimonio. Questo determina delle ricadute sulla
disciplina societaria; non si applica la disciplina sugli aumenti o riduzione del capitale sociale;
l’oggetto è esclusivo, non si può svolgere attività di gestione individuale del portafoglio. Queste
società sono subordinate all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia.
Il discorso cambia radicalmente per quanto riguarda le SICAF. Essendo fondi chiusi possono avere
una configurazione più simile alle S.p.A., difatti il capitale è fisso. Questo deve rimanere dentro la
società; possono sussistere delle situazioni dove sia possibile vendere le azioni della SICAF ad un
altro investitore. Non si può però chiedere il rimborso di una parte del patrimonio. Questo perché
gli investimenti effettuati si configurano come medio-lungo termine; il disinvestimento potrebbe
dare luogo a delle perdite. 30
SICAV è una società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia
avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al
pubblico di proprie azioni;
SICAF è una società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia
avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di
proprie azioni e di altri strumenti partecipativi;
SICAV e SICAF emettono azioni che possono essere nominative o al portatore.
• Nominative: può attribuire diritto di voto. Soltanto nel caso di queste società l’investitore
può ritornare ad esercitare diritti amministrativi. Ma perché questo accade? Perché la base
del rapporto non è contrattuale bensì societaria! Ad ogni azione spetta un diritto di voto.
Per il trasferimento di questo titolo ci vuole una girata a favore del cessionario e
l’annotazione nel registro delle imprese.
• Al portatore: in questo caso se c’è il diritto di voto, ogni testa (ogni investitore) ha un voto.
Anche se un investitore ha 10 azioni vota comunque per uno. Potendo essere fatte
circolare soltanto con la consegna rappresentano un tipo di strumento finanziario molto più
facile da gestire rispetto all’azione nominativa.
All’interno delle SICAV e SICAF è presente l’organo amministrativo. Questo favorisce
l’adeguatezza dei sistemi organizzativi presenti all’interno della società.
Gli OICR hanno la possibilità di svolgere attività transfrontaliera. Nel caso degli OICR le domande
che dobbiamo porci sono due:
1) L’operatività della SGR può svolgersi al di là dei confini nazionali? I gestori italiani possono
operare all’estero sia aprendo delle succursali sia svolgendo dall’Italia servizi in regime di
prestazioni. Art. 41 ter e quater del regolamento disciplinano l’attività transfrontaliera,
entrambi ammessi al passaporto europeo dal mutuo riconoscimento.
2) L’offerta delle quote di un OICR gestito in Italia può andare al di là dei confini nazionali? È
possibile la commercializzazione di quote OICR di organismi italiani. Si applica il regime di
mutuo riconoscimento. C’è una totale disponibilità di distribuire le quote in regime di libera
circolazione. Il problema si pone per quelli che sono i fondi di investimento alternativi
perché scattano le limitazioni sopra citate. Queste limitazioni sono opponibili all’estero? Sì.
Queste regole trovano applicazione anche nei confronti di soggetti stranieri.
Fondi pensione
Sono investitori istituzionali a tutti gli effetti. Rispetto ai fondi comuni o alternativi hanno di diverso il
loro scopo, che non è più l’investimento in senso stretto, ma l’investimento del risparmio
previdenziale. La natura di questi fondi non è quella di essere un organismo che aiuta ad investire i
fondi, ma piuttosto un organismo chiamato a gestire le risorse previdenziali che dovranno essere
distribuite a favore dei lavoratori aderenti al fondo nel momento in cui scattano certi presupposti. I
fondi pensione sono degli investitori che accanto alla funzione di tipo previdenziale (e non tipica di
un investitore istituzionale) svolgono un’attività di investimento delle risorse loro affidate per finalità
previdenziali. In primo luogo questa è una disciplina imposta ad hoc, in secondo luogo, per favorire
lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari, questi fondi sono ammessi a fare una serie
di operazioni che sono tipiche degli organismi di gestione del risparmio. Il patrimonio investito
riveste il concetto di quanto è stato raccolto a titolo di contributo previdenziale. L’organo preposto
alla vigilanza per questi fondi è il CODIP.
Vigilanza 31
Gli organi preposti alla vigilanza non sono soltanto Banca d’Italia e Consob. Perché esiste un
sistema di vigilanza pubblica sui mercati mobiliari? Le ragioni stanno nel fatto che il mercato da
solo non è in grado di assicurare una combinazione attuale e soprattutto efficiente tra la stabilità
del mercato e l’interesse dei risparmiatori. Il mercato non è quindi in grado di autotutelarsi: ci
vuole quindi un intervento pubblico per tutelare i risparmiatori. Questo non è un intervento dello
stato nel mercato. Il punto è che ci devono essere dei soggetti che assicurano il rispetto delle
regole.
I controlli pubblici si estendono a qualsiasi momento della vita dell’attività dei mercati, anche se ci
si concentra di più in quei casi dove il need of protection dei risparmiatori è più forte. Il controllo
pubblico riguarda non solo i servizi delle attività di investimento, ma anche tutta l’attività dei
mercati, la disciplina della gestione collettiva del risparmio, l’appello ai risparmiatori, le forme di
comunicazione e pubblicità, la vita di coloro che emettono strumenti finanziari. Si tratta di una
vigilanza a 360°.
L’intervento pubblico in questa attività di vigilanza si attua attraverso l’esercizio di una serie di
poteri*:
• Potere regolamentare: il potere di fare le regole.
• Potere informativo: il potere di raccogliere informazioni per esercitare il controllo. È di
natura passiva: si ricevono informazioni e le si elaborano.
• Potere ispettivo: si tratta della vigilanza ispettiva. Il MEF insieme al Comitato Credito
Risparmio e alla Banca d’Italia svolge tutta l’attività di vigilanza sul settore bancario.
Sempre il MEF definisce molti aspetti degli intermediari come ad esempio i requisiti di
onorabilità e i requisiti che devono essere in possesso degli esponenti delle SICAV e
SICAF. Il MEF è anche referente politico della Consob. Il potere del MEF è un potere più
statico rispetto a quello dinamico che hanno Consob e Banca d’Italia. Il MEF definisce delle
regole di primo livello (ha una forte valenza il suo potere regolamentare) ma ha meno
occasioni per poter esercitare un potere di controllo e intervento durante la vita dei mercati.
Controllo che è molto attivo nella Consob e Banca d’Italia.
*consultare p21
19.10.2017
Vigilanza
L’obiettivo principale è quello di colmare le lacune e le inefficienze del mercato, rendendo sicuro
l’investimento dei risparmiatori.
Il controllo esercitato dal MEF ha una valenza politica. Ha avuto una riduzione dei poteri di
vigilanza in ambito dei mercati finanziari. Il MEF ha un ruolo forte nella vigilanza del mercato
bancario. Nel recente periodo il MEF ha recuperato una serie di prerogative che gli hanno
consentito di riavvicinarsi al potere regolamentare. Il MEF ha un ruolo molto più definito. Il suo non
è un ruolo di vigilanza continua come quello della Consob o della Banca d'Italia. Il braccio
esecutivo del MEF nell’ambito dei mercati finanziari è la Consob. È proprio al MEF che la Consob
32
deve presentare una relazione sull’attività svolta e su quella che dovrà svolgere in futuro: si tratta
quindi di una funzione avente natura programmatica.
Banca d’Italia
La Banca d’Italia è l’autorità di controllo del sistema bancario. Ha anche una serie di poteri molto
ampi nei confronti del mercato mobiliare che si aggiungono (non si sostituiscono) a quelli che già
vanta in ambito bancario. Alla Banca d’Italia spettano una serie di poteri di controllo e di
regolamentazione dell’attività degli intermediari e anche dei mercati. Ciò che Banca d’Italia non ha
nell’ambito dei suoi poteri è il potere di controllare gli emittenti. Solo gli emittenti che siano banche
rientrano sotto il suo controllo. Ma non perché sono emittenti ma perché sono banche.
Alcuni controlli vengono svolti in esclusiva, altri invece sono svolti insieme alla Consob (quei casi in
cui si dice che la Banca d’Italia esercita un potere congiunto sentita la Consob). Banca d’Italia è
dotata di una serie di funzioni che le vengono affidate direttamente dalla legge, nel quadro delle
ripartizioni dei compiti tra le autorità di controllo, in particolare tr