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SERVIZI DI INVESTIMENTO
Il catalogo dei SDI è, al pari degli SF, un catalogo tassativo. Manca una
nozione unitaria ; non c’è un tratto comune come nei PF. Inoltre questo elenco
dei SDI è un elenco che può essere integrato soltanto per legge o dal ministero
dell’economia e delle finanze, al pari degli SF. Il legislatore ha integrato soltanto
1 volta nel 2007 questo catalogo quando in tema di SF alcuni derivati su merci
vennero ricompresi negli SF in sede di attuazione della direttiva 39/2004.
Considerato il principio di tipicità dei SDI questa disciplina si applica solo alle
attività che rientrano nel catalogo tassativo. Inoltre è importante la rilevanza
di questi SDI perché se esercitati professionalmente, sono rilevanti per
il buon funzionamento del mercato. Questi SDI favoriscono l’incontro tra la
domanda e l’offerta di investimento.Dal 2007 il legislatore ha ritenuto
opportuno aggiungere ai SDI anche le attività di investimento.
Le attività di investimento si riducono alla gestione dei soli sistemi multilaterali
di negoziazione ed alla consulenza in materia di investimenti relativi a SF. Ma è
inutile distinguere le attività dai servizi per una pura innovazione terminologica,
per questo è opportuno parlare sempre di SDI; Sia il vecchio elenco
sia il nuovo recepisce le attività qualificate come SDI dalla direttiva 39/2004.
Ovviamente, rispetto alla legge del’91 il SDI è più fedele in quanto la qualità è
aumentata. Il T.U. è più chiaro e completo.
SINGOLI SERVIZI DI INVESTIMENTO
LA NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO: questo SDI consiste nell’
1) acquisto finalizzato alla rivendita ovunque attuato ( sia in borsa, sia in
sistemi multilaterali di negoziazione) indipendentemente dall’uno e
dall’altro. Lo scopo della N.P.C.P. è quello di conseguire un differenziale
positivo tra il prezzo di acquisto e quello di vendita ( spread).
Quest’attività è definita di DEALING ed è diverso dal TRADING che è la
semplice movimentazione del patrimonio mobiliare dell’investitore, che è
finalizzato a monetizzare gli SF. Mentre nella negoziazione per conto
altrui si acquista per rivendere allo scopo di conseguire un differenziale,
nel trading opera la riserva di attività? Il trading non rientra tra i SDI.
MARKET MAKER: è un soggetto che su base continua si propone, nei
2) mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo SF
a prezzi da esso stabiliti. È un servizio attuato in accordo relativo al
collocamento di titoli.
NEGOZIAZIONE PER CONTO ALTRUI: questo servizio consiste nella
3) rivendita attuata nell’interesse del cliente, dove il compenso non è lo
spread ma il compenso dell’intermediario nella forma della commissione/
provvigione calcolata nell’operazione. La formula normativa è generale
perché comprende sia i casi in cui l’intermediario agisce in nome e per
conto del cliente ( mandato con rappresentanza ), ma comprende anche i
casi in cui l’intermediario agisce in nome proprio ma per conto del
cliente( mandato senza rappresentanza). L’accesso ai mercati
regolamentati ( borsa) è un accesso condizionato. Sui mercati
regolamentati possono agire solo gli intermediari previsti dalla legge che
agiscono in nome proprio ma per conto del cliente. Dopo il 2007 questo
SDI è chiamato anche ESECUZIONE DI ORDINI.
COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI: è un attività svolta per
4) conto dell’emittente di SF o per conto di un potenziale venditore,
finalizzato a far sottoscrivere SF di nuova emissione oppure a far
acquistare/ vendere titoli già emessi. Dal
2007 questo SDI è diviso in 2 tronconi:
-art 1 comma 5 lettera c T.U. è stato scisso : sottoscrizione e/o
collocamento con assunzione a fermo o con garanzia nei confronti
dell’emittente;
– c-bis prevede il collocamento senza assunzione a fermo ne a garanzia
nei confronti dell’emittente. Il collocamento può essere preceduto dalla
sottoscrizione o acquisto da parte dell’intermediario degli SF che intende
collocare.
PRIMA OPZIONE: È previsto che l’intermediario acquisti una certa quantità di SF
. SECONDA OPZIONE: Il collocamento non è preceduto
ne dall’acquisto ne dalla sottoscrizione ma si prevede che l’intermediario venga
ad acquistare gli SF che non riesce a collocare.
Quindi nello schema base il SDI si articola in questo modo:
SCHEMA BASE: nessun acquisto da parte dell’intermediario degli SF, ma solo
il servizio di collocamento;
SCHEMA SUCCESSIVO: acquisto da parte degli intermediari che provvede a
collocare; TERZA IPOTESI: l’intermediario si obbliga all’acquisto
di SF che non riesce a collocare.
Per queste operazioni si ricorre ai consorzi di collocamento che postulano 2
problemi giuridici :
Il primo riguarda la riserva di attività : a seconda di come è
1) strutturata l’operazione il Consorzio di collocamento deve o non deve
essere un intermediario a prestare i SDI. Perche’ se l attività di
collocamento è svolta direttamente dal consorzio , questa attività è un
SDI, quindi riservato agli intermediari abilitati. Il consorzio si dovrà
costituire in forma di società in cui sono soci gli intermediari.
Le opportunità sono 2:
1) i consorzi collocano direttamente gli SF presso i singoli
risparmiatori, oppure 2) i consorzi svolgono
soltanto attività collaterali al collocamento degli SF.
Se i consorzi collocano gli SF devono essere per forza intermediari
- autorizzati altrimenti verrebbe violata la riserva di attività. Quindi, in
questo caso il consorzio è un intermediario dove sono soci altri
intermediari.