Lezione 3: Prestazione dei servizi di investimento
La legge 1 del 1991 crea la disciplina delle attività di intermediazione mobiliare, che riservava alle SIM e alle banche l’esercizio dell’attività di intermediazione avente per oggetto i valori mobiliari. La legge 1 del 1991 crea, inoltre, anche la riserva di attività: le attività di intermediazione mobiliare sono riservate alle banche ed alle SIM che sono regolamentate dalla legge 1 del '91.
Quest’assetto di disciplina resta fermo nel tempo; infatti prima col decreto n.415, poi col T.U.N.58 del '98 viene applicata qualche modifica, ma la disciplina resta più o meno quella dell’art. 1 del '91. Il T.U. sostituisce la nozione di attività di intermediazione mobiliare con la nozione di servizi di investimento, che sono essenzialmente negoziazione di strumenti finanziari. Sono servizi di investimento le attività che hanno per oggetto strumenti finanziari e valori mobiliari.
Il T.U. del '98 conferma che la riserva di attività è riservata alle banche ed alle imprese di investimento che in base alla disciplina italiana devono essere Società di Intermediazione Mobiliare (SIM). Le linee portanti dei servizi di investimento sono tre:
- La riserva di attività a particolari categorie di imprese;
- L’imposizione alle stesse di regole di stabilità, di correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti;
- La previsione di una vigilanza ispettiva, informativa, sui soggetti autorizzati, affidata alla Banca d’Italia ed alla Consob.
Tutti i SDI sono attività che hanno ad oggetto strumenti finanziari: ne consegue che sono escluse tutte le attività che hanno ad oggetto o entità economiche che non sono attività finanziarie ma di investimento oppure attività che non sono sottoposte a controllo. Sono esclusi anche i servizi relativi a prodotti finanziari che non siano strumenti finanziari, con l’eccezione che non sono esclusi i servizi relativi a prodotti finanziari emessi da banche o assicurazioni.
Quindi un’attività che avesse per oggetto un prodotto finanziario non ricompreso fra gli strumenti finanziari non costituirebbe un SDI. Unica eccezione, appunto, il collocamento e la sottoscrizione dei prodotti finanziari emessi da banche ed assicurazioni.
Servizi di investimento
Il catalogo dei SDI è, al pari degli SF, un catalogo tassativo. Manca una nozione unitaria; non c’è un tratto comune come nei PF. Inoltre questo elenco dei SDI è un elenco che può essere integrato soltanto per legge o dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al pari degli SF.
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Appunti di Diritto dei mercati finanziari
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