Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 94
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 1 Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto dei mercati finanziari Pag. 91
1 su 94
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

La disciplina dell'offerta pubblica di acquisto volontaria

Sussistono (art. 102 TUF): l'obbligo per l'offerente di rendere pubblico senza indugio il lancio dell'o.p.a. secondo i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione stabiliti dalla normativa secondaria (artt. 36-37 Regolamento Emittenti); il potere per la Consob di chiedere ai potenziali offerenti la comunicazione al pubblico di notizie e documenti necessari per un'adeguata informazione in presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito a una possibile o.p.a. volontaria ovvero di irregolarità nell'andamento dei titoli interessati; la possibilità per la Consob di sospendere un'o.p.a. volontaria per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta.

L'o.p.a. volontaria: la disciplina del procedimento

L'offerta è irrevocabile e non

può essere sottoposta a condizioni il cui verificarsi dipenda dalla mera volontà dell'offerente ed è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto (art. 103 TUF). L'offerente deve essere in grado di adempiere alle proprie promesse: può comunicare al mercato la propria decisione di promuovere l'o.p.a. solo dopo essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente a ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti, ovvero dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli impegni relativi a corrispettivi di altra natura e, entro il giorno antecedente alla data prevista per la pubblicazione del documento di offerta, trasmette alla Consob la relativa documentazione (art. 37bis Regolamento Emittenti).

L'autorità di vigilanza riceve la comunicazione della decisione di promuovere l'o.p.a. e ne disciplina la pubblicazione; approva il

documento d'offerta entro 15 giorni dallapresentazione, qualora lo ritenga idoneo a consentire ai destinatari di pervenire a unfondato giudizio sull'offerta, può indicare all'offerente informazioni integrative dafornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta, nonchéparticolari garanzie da prestare. Per l'esercizio delle sue funzioni la Consob disponedi penetranti poteri per l'assunzione di dati e notizie nei confronti di chiunqueappaia informato dei fatti e può intervenire sull'offerta, sospendendola in viacautelar, nel caso di fondato sospetto di violazione della disciplina di fonte legale eregolamentare, e dichiarandola decaduta qualora tale violazione sia accertata (art.102 TUF).

L'o.p.a. obbligatoria:L'o.p.a. è resa obbligatoria quando è trasferita la partecipazione di controllo di unasocietà quotata.Disciplina l'agency problem tra socio di controllo e

socio di minoranza. L'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i soci grava su chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 25%. Nel caso di PMI la soglia rilevante è pari al 30% o a quella diversa indicata nello statuto, che non può comunque essere inferiore al 25% né superiore al 40% (art. 106 TUF). Nell'ipotesi di acquisti operati da coloro che, pur detenendo una partecipazione superiore alla soglia rilevante, non sono vincolati all'obbligo di o.p.a. e non dispongono della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, l'incremento della partecipazione che consegue alla partecipazione di tali acquisti determina l'obbligo di o.p.a. (da consolidamento) nel ricorrere di due condizioni: se supera la soglia del 5% del capitale rappresentato da titoli, che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina e revoca.

degli amministratori o del consiglio di sorveglianza; e se risulta avvenuto a seguito di acquisti avvenuti nell'arco di 12 mesi, considerati dal legislatore come parte di un'operazione unitaria. La disciplina non si applica alle PMI per i primi cinque esercizi successivi alla quotazione, a condizione che ciò sia previsto dallo Statuto (art. 106 TUF).

Possibile rischio di comportamenti elusivi delle previsioni sulla soglia rilevante: acquisto di concerto (pluralità di acquisti inferiori alla soglia posti in essere da più soggetti nel contesto di un disegno comune), hidden ownership (utilizzo di strumenti finanziari derivati su azioni al fine di nascondere la titolarità della partecipazione di controllo); analoga questione si pone qualora il controllo di una società quotata sia conseguito per il tramite di una partecipazione di maggioranza acquisita non direttamente in quest'ultima, ma in un'altra società (holding) che, a sua volta,

controlla la società quotata (acquisto indiretto).

Persone che agiscono di concerto: i soggetti che cooperano tra loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente (art. 101 bis TUF).

I casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati ai fini del calcolo della soglia rilevante: si considerano tutti gli strumenti finanziari derivati (detenuti anche indirettamente) che conferiscano il diritto di acquistare titoli che attribuiscano diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina e revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza della società interessata (art. 44 ter Regolamento Emittenti).

Acquisto indiretto: un vincolo di offerta (a cascata) sussiste quando la holding della quale viene acquisita la partecipazione di controllo presenta i tratti della holding pura (=

quando il patrimonio di questa sia prevalentemente costituito da titoli emessi dalla società quotata). L'obbligo di o.p.a. è funzionale al riconoscimento del premio di controllo a tutti i soci. Il prezzo da offrire è stabilito dalla legge: misura non inferiore al prezzo più elevato pagato, nei 12 mesi anteriori al lancio dell'offerta, per acquistare i titoli che hanno comportato il superamento della soglia; ovvero, qualora in tale periodo non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso o il superamento della soglia consegua unicamente alla maggiorazione del voto in misura pari a un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi o del minor periodo disponibile. Con provvedimento motivato la Consob può autorizzare un'offerta a un prezzo inferiore o superiore in presenza di circostanze che giustifichino, nel caso concreto, la deroga alle disposizioni legali. Il prezzo dell'offerta può essere.

costituito da titoli, salvo l'obbligo per l'offerente di proporre in alternativa un corrispettivo in contanti, quando tali titoli non siano quotati o riguardino una società in cui l'offerente dispone di almeno il 5% dei diritti di voto esercitabili in assemblea (art. 106 TUF).

Il procedimento per lo svolgimento dell'offerta segue le medesime regole previste per l'o.p.a. volontaria.

Il prevalere di interessi ulteriori rispetto alla tutela degli investitori, giustifica una articolata disciplina di esenzioni dall'obbligo di o.p.a.

L'o.p.a. residuale: nel caso di o.p.a. totalitaria che abbia consentito di detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale o abbia permesso di conseguire una partecipazione superiore al 90% del capitale come esclusiva conseguenza dell'offerta, l'offerente ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta.

Il diritto di squeeze-out: l'offerente che venga a detenere a

Seguito di un' o.p.a. totalitaria, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale ha il diritto potestativo di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento di offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto.

I servizi di investimento

Cos'è un servizio di investimento?

Quando andiamo da un intermediario (banca, SIM) e chiediamo di acquistare un'azione, un'obbligazione o qualsiasi altro titolo, l'attività che ci viene prestata è un servizio di investimento. Anche se chiediamo di gestire una somma di denaro acquistando o vendendo strumenti finanziari, l'attività che ci viene prestata è un servizio di investimento, così come altre attività fornite dagli intermediari.

I servizi di investimento sono dunque attività, prestate da determinati soggetti, attraverso le quali possiamo impegnare, sotto varie forme,

i suoi ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari. L'intermediario si occuperà di eseguire tali ordini per conto del cliente. 2. Ricezione e trasmissione di ordini: Questo servizio è offerto principalmente dalle società di intermediazione più piccole che non hanno un contatto diretto con il mercato principale. Ricevono gli ordini dai clienti e li trasmettono ad altri intermediari o al mercato stesso per l'esecuzione. 3. Negoziazione per conto proprio: In questo caso, l'intermediario agisce come controparte nelle transazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Ad esempio, una banca può avere azioni nel proprio portafoglio che vende direttamente ai clienti. 4. Sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo: L'intermediario si impegna ad acquistare o collocare strumenti finanziari emessi da terzi, assumendo eventualmente un impegno di garanzia nei confronti dell'emittente. 5. Consulenza in materia di investimenti: L'intermediario fornisce consulenza ai clienti riguardo agli investimenti più adatti alle loro esigenze e obiettivi finanziari. 6. Gestione di portafogli: L'intermediario gestisce i portafogli di investimento dei clienti, prendendo decisioni di investimento per loro conto. 7. Gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione e gestione dei sistemi organizzati di negoziazione: L'intermediario gestisce piattaforme o sistemi di negoziazione in cui vengono scambiate transazioni finanziarie tra diversi partecipanti. Questi sono solo alcuni dei servizi di investimento offerti dagli intermediari finanziari. La scelta del servizio dipenderà dalle esigenze e dagli obiettivi di investimento di ciascun cliente.

Un ordine per la conclusione di un contratto, tanto sul mercato secondario quanto su quello primario, con effetti destinati a ripercuotersi direttamente nella sfera giuridica dell'investitore. L'intermediario, ricevuto l'ordine, lo esegue (negozia il titolo) scegliendo fra più sedi di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzazione dell'ordine), secondo la sua strategia di esecuzione. L'intermediario che esegue gli ordini deve avere come obiettivo quello di perseguire nel miglior modo l'interesse del cliente, avendo riguardo ai seguenti fattori: prezzo del titolo che si acquista o si vende, costi di esecuzione dell'ordine, rapidità e probabilità di esecuzione, dimensione e natura dell'ordine.

2. Ricezione e trasmissione di ordini: Qualora un intermediario non sia autorizzato a operare direttamente sul mercato rilevante per la conclusione del contratto, mediante tale servizio

l'ordi
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
94 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laura214365 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Siri Michele.