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Lezione 2
La nozione centrale in origine era quella di valore mobiliare, poi nel
1996 è diventata quella di strumento finanziario; nel 98 il legislatore
aveva duplicato le nozioni di prodotto finanziario ed aveva ampliato la
categoria di strumenti finanziari tassativi. Dal testo unico del 98 non c’è
alcun riferimento sui valori mobiliari: veniva esclusa l’esistenza di questi
perché:
le funzioni di valori mobiliare erano svolte dalla categoria dei
• prodotti finanziari e strumenti finanziari;
perché la funzione di prodotto finanziario è più ampia rispetto a
• quella di valore mobiliare( che faceva riferimento agli “altri valori
mobiliari”).
Il valore mobiliare è funzione di azioni, obbligazioni ed altri valori
mobiliari ed il dato comune di queste categorie è il fatto che erano titoli
di credito cioè un documento. Mentre la struttura del prodotto
finanziario è caratterizzata da ogni altra attività di investimento che
abbia natura finanziaria e quindi non c’è alcun riferimento ai titoli di
credito . La nozione di prodotto è molto più ampia di quella dei valori
mobiliari. Le fonti comunitarie richiamavano la nozione di
val. mob. e la qualificava come una serie di attività che il T.U.
qualificava come strumenti. Ciò poneva dubbi sul contrasto del testo
unico con la direttiva comunitaria n° 39/2004. In realtà questo contrasto
con la direttiva non esisteva perché la direttiva era una norma abilitativa.
Se si tratta di prodotto finanziario il legislatore applica la determinata
disciplina relativa al testo unico. Se invece si tratta di strumento
finanziario abbiamo l’obbligo in sede di negoziazione di farla attuare
nella forma della prestazione dei servizi di investimento. L’UE
consente alle stesse condizioni la negoziazione delle attività finanziarie
su tutto il territorio dell’UE ma consente ai soggetti che operano nel
paese dell’unione europea di operare in regime di libertà, di stabilimento
in tutti i paesi dell’unione europea. Per consentire agli
operatori comunitari di operare in Italia e agli operatori italiani di
negoziare nell’UE, deve esserci un livello minimo di informazione:
tra questi il primo dato riguardava il valore mobiliare che aveva la
• stessa funzione dello strumento finanziario. Il valore mobiliare si
caratterizzava per la elevata negoziabilità di queste attività
finanziarie.