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RISERVA DI ATTIVITÀ E ACCESSO
Art. 18 del Tuf disciplina la riserva di attività relativa alla prestazione di servizi e attività di investimento. Tale articolo prevede che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.
Per professionale si intende il servizio che non sia prestato "in via occasionale e accessoria" e per il cui svolgimento siano predisposti idonei "schemi organizzativi. Invece rivolto al pubblico indica il servizio che non sia prestato esclusivamente nei confronti di imprese controllanti, controllate, controllate dalla medesima controllante o collegate, quindi rivolto al mercato, con esclusione dei servizi infragruppo.
La riserva di attività non è assoluta, infatti lo stesso art. 18 consente a soggetti diversi dalle imprese di investimento e dalle banche di esercitare alcuni servizi ed attività.
di investimento. Ai sensi dell'art. 18 SGR e SGA (società di gestione armonizzate), se a ciò specificamente autorizzate (dalla Banca d'Italia o dall'autorità di vigilanza competente nel paese d'origine), possono prestare i servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.
La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza entro 6 mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio delle attività di investimento da parte delle Sim quando sussistono determinate condizioni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica di tali condizioni non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia,
nonché da parte degli intermediari finanziari. La Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie; mentre le imprese comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all’albo.LE SIM
Le SIM (società di intermediazione mobiliare) per svolgere la propria attività devono ottenere l’autorizzazione della Consob. Ai sensi dell'art. 19 TUF, la Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, previa verifica della sussistenza di alcuni requisiti formali.
In ogni caso la Consob conserva un potere discrezionale di negare l'autorizzazione quando ritiene che, nonostante il rispetto dei requisiti formali sopra elencati, dal complesso degli elementi valutati non risulti comunque garantita la sana e prudente gestione e assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività.
di investimento. Ai fini dell'autorizzazione è necessario che la SIM:
- adotti la forma di società per azioni (S.p.A.);
- indichi nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare";
- abbia sede legale e direzione generale in Italia;
- abbia un capitale sociale non inferiore a quello determinato con regolamento dalla Banca d'Italia;
- presenti, oltre all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività e una relazione sulla struttura organizzativa;
- i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità richiesti dall'art. 13 TUF (e dal D.M. 468/1998);
- i titolari di azioni con diritto di voto superiori al 5% abbiano i requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 14 TUF (D.M. 469/1998);
- la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare
L'effettivo esercizio della vigilanza sulla SIM. L'autorizzazione è rilasciata solo per uno o più servizi per i quali è espressamente richiesta. Se uno o più servizi per i quali è rilasciata l'autorizzazione non viene esercitato entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la SIM decade dal diritto di esercitarlo. Una volta rilasciata l'autorizzazione, la Consob iscrive la SIM autorizzata nell'albo di cui all'art.20 TUF. La Consob deve comunicare alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo. Le SIM devono indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
Il capitale sociale minimo richiesto dal Regolamento Banca d'Italia del 4 agosto 2000 è:
- Euro 120.000 per le SIM che intendono prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenzione di strumenti finanziari e denaro dei clienti, né assunzione di rischi
Italia o dallaConsob.La precedente disposizione si applica anche nel caso di difetto dei requisiti diindipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto. Ai sensi dell'art. 13 il MEF deveanche individuare le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e lasua durata, fermo restando che la sospensione deve essere dichiarata con le medesimemodalità della decadenza.
Ai sensi del D.M. Gli amministratori e i sindaci delle SIM devono aver maturatoun'esperienza di almeno 3 anni attraverso l'esercizio di:
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare,assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV;
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di alla lettera c) dei requisiti di onorabilità;
- (Omissis)
L'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, c) della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) di cui sopra, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
L'art. 14 TUF delega il MEF a determinare con regolamento anche i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni nelle Sim, oltre che a stabilire le soglie partecipative oltre le quali sono richiesti i predetti requisiti.
(attualmente la predetta soglia è fissata nel 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto).
I requisiti di onorabilità attualmente individuati dal D.M. 469/1998 sono sostanzialmente gli stessi previsti per gli esponenti aziendali.
L'art. 14 dispone espressamente che in assenza dei requisiti richiesti dal regolamento non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite stabilito dal medesimo regolamento.
In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni rilevanti sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob.
In ogni caso, le partecipazioni eccedenti le soglie individuate con regolamento dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità
devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca