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DELL’INVESTITORE PER GLI FINANZIARI
(conferenza Prof.ssa Salerno 20/04/2016)
Ambito oggettivo obblighi informativi e regole di condotta.
!
Ragione asimmetria informativa.
!
Ratio la vulnerabilità del cliente, aumentando la respnsabilità dell’intermediario (proporzionata al
!ridurre
suo potere nei confronti del cliente).
La prima direttiva giunta a questo scopo è stata la Direttiva 93/22 ISD che tende all’armonizzazione minima
delle regole di accesso al mercato mobiliare attraverso il mutuo riconoscimento (libertà di stabilimento e libertà
di prestazione di servizi) e l’home country controll. Individua la protezione del cliente come obbiettivo insieme
alla stabilità e alla funzionalità del sistema e la necessità di obblighi informativi.
Questi obblighi informativi sono stati specificati nel 2004 dalla MIFID che si articola in vari livelli:
o
1 livello) Mifid + regolamento;
o
2 livello) normativa di dettaglio fatta dalla Commisssione Europea sotto controllo dell’Esma specifica gli
!
implementive stardards e i tecnical standards;
o
3 livello) guide lines.
Si hanno obblighi diversi in base alla tipologia dei clienti e ai tipi di servizi.
Abbiamo tre tipi di clientela:
-‐ clienti al dettaglio che necessitano maggiormente di protezioni e diritti;
!
-‐ clienti professionali che necessitano di livelli inferiori di protezione;
!
-‐ clienti qualificati lasciati liberi.
!
In base ai tipi di servizi abbiamo la suitability rule per trovare il servizio più adeguato al cliente:
-‐ adeguatezza si applica solo a gestione di portafogli e consulenza know your custmer (esperienza,
! !
situazione patrimoniale, obbiettivi di investimento); know your merchandaise/product rule (rischiosità e a
quale tipologia di cliente esso è stato destinato dal produttore).
-‐ appropriatezza! si applica solo a strumenti diversi da gestione di portafogli e consulenza valuta solo
!
conoscenza e esperienza del cliente, senza imporre niente al cliente.
-‐ execution only! non si richede nessuna informazione al cliente in presenza di certe condizioni.
La crisi finanziaria ha messo in evidenza le falle di questo sistema che è basato solo su regole di trasparenza.
Nel 2014 viene emanata la Mifid 2 articolata in vari livelli:
o
1 livello) Direttiva 2014/65 + Regolamento 2014/600 (MIFIR);
o
2 livello) Poi l’ESMA ha già dato informazioni sulla normativa di dettaglio;
o
3 livello) guide lines competenza dello stuff, prodotti complessi…
!
Le novità si trovano in materia di:
a) product regulation le norme riguardo la product regolation si articolano a loro volta in tre gruppi:
!
-‐ product governance e product life cicle
Vediamo le fasi della “vita” di un prodotto finanziario:
I fase) ideazione del prodotto: si necessita un processo di di approvazione del prodotto. Le autorità di vigilanza
hanno la possibilità di imporre sanzioni alle iprese di investimento riguardo a tale processo. Si ha quindi il
pericolo che le autorità di vigilanza si inseriscano in questo processo (dato che non sono ancora arrivate norme
specifiche).
II fase) distribuzione: il distributore non può distribuire il prodotto a soggetti diversi da quelli individuati dal
produttore.
III fase) fase post distribuzione
-‐prodotti complessi
Sono gli strumenti che hanno una struttura tale da rendere icomprensibile per il cliente il rischio associato a tali
prodotti. La MIFID 2 specifica (in un elenco aperto) i prodotti non complessi poi toglierà i fondi strutturati e i
depositi strutturati.
-‐product intervention
Sono norme contenute nel MIFIR. Le autorità ora possono fare interventi ex post, ma anche ex ante sulla
commercializzazione di un prodotto. Il pericolo è sempre quello di ampliare troppo le facoltà delle autorità di
vigilanza.
b) consulenza ! si tratta intanto di consigli e raccomandazioni specifiche e personalizzate ai clienti riguardo a
investimenti. Ci sono diversi tipi di consulenza (base, top…). La consulenza può portare dei problemi in caso di
conflitti di interessi tra intermediario e cliente soprattutto quando il consulente e il distributore coincidono.
La MIFID 2 interviene disciplinando la consulenza su base indipendente.
Non definisce questo tipo di servizio, ma specifica due condizioni per la classifcazione di tale consulenza:
-‐ amplia gamma di prodotti garantire l’indipendenza e l’imparzialità della distribuzione dei prodotti.
!
-‐ divieto di inducement (incentivi) divieto di ricevere benefici di qualsiasi tipo dai produttori.
!
Il cliente viene informato in modo limpido e chiaro sul prezzo della consulenza. In caso di incentivi illegittimi, il
consulente deve restituirli subito al cliente. È consentito l’uso di inducement a patto di una chiara informazione
al cliente su questi e che tali incentivi servano a migliorare la qualità il servizio.
La normativa al dettaglo dell’ESMA individua un altro tipo di consulenza:
consul