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TUB.
In sintesi, gli intermediari soggetti all’art. 106 TUB sono autorizzati alle seguenti attività: erogazione del
credito, prestazione di servizi di pagamento, la negoziazione, trasmissione e ricezione di ordini relativi a
derivati, servizio di collocamento di strum.fin.
La disciplina ha poi riorganizzato altre categorie di intermediari, quali: mediatori creditizi, confidi, agenti in
attività finanziaria. È stato poi disposto un elenco, tenuto da un apposito organismo di vigilanza, per tutti i
soggetti cd. Intermediari del microcredito.
6.2. Intermediari finanziari non bancari autorizzati all’esercizio del credito.
Sono tenuti all’iscrizione nell’albo tenuto da BdI se l’attività è svolta presso il pubblico.
Concessione di finanziamenti in qualsiasi forma. Le varie forme tecniche possono essere: mutuo, apertura
di credito, leasing finanziario, acquisto crediti pro soluto e pro solvendo, credito al consumo, credito
ipotecario e prestito su pegno, crediti di firma quali fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie,
girate, impegni a concedere credito. Non costituiscono attività di concessione del credito: acquisto di
crediti IVA per cessioni di beni o servizi; acquisto a titolo definitivo di crediti effettuato da società di
recupero crediti.
Attività svolta nei confronti del pubblico. Si intendono le attività svolte con professionalità nei confronti di
terzi (generici), ovvero attività esercitate abitualmente e in modo organizzato oppure una tantum, purché
in questo caso si tratti di un’attività notevolmente complessa. Non sono attività nei confronti del pubblico:
concessione di credito in società del gruppo a cui appartiene l’ente finanziatore; rilascio di garanzie quando
garante e garantito sono nello stesso gruppo; finanziamenti a soggetti nella medesima filiera produttiva che
non siano consumatori; finanziamenti dal datore di lavoro in favore dei dipendenti e dei collaboratori,
purché effettuati con condizioni favorevoli rispetto a quelle di mercato. L’attività di acquisto crediti può
essere effettuata nel caso in cui il soggetto acquirente acquisti crediti vantati da terzi nei confronti di una
società del gruppo a cui l’acquirente appartiene.
Requisiti di iscrizione all’albo unico degli intermediari finanziari. I requisiti sono disciplinati dall’articolo
107 TUB e sono:
Costituzione in forma di società di capitali (non solo s.p.a o soc. coop per az. ma anche srl e sapa)
Sede legale e direzione generale in Italia
Capitale non inferiore a quello determinato da BdI
Presentazione di un programma attività iniziale, atto costitutivo e statuto
Appartenenza ad un gruppo tale da non pregiudicare la vigilanza
Esclusività dell’oggetto sociale: gli intermediari possono esercitare tutte le attività
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precedentemente elencate , unitamente ad altre attività a loro consentite per legge ed attività
connesse e strumentali.
Requisiti di onorabilità, correttezza e competenza per partecipanti al capitale
Requisiti di onorabilità, professionalità e competenza per amministratori
La BDI ha inoltre il potere di negare l’iscrizione qualora non risulti garantita la sana e prudente gestione.
Agli ultimi due requisiti si applicano art. 25-26 TUB ed inoltre la disciplina delle partecipazioni al capitale è
stata quasi completamente allineata a quella pervista per le banche. L’acquisizione di partecipazioni
rilevanti in Intermediari finanziari è autorizzata da BDI se:
Si vuole acquistare almeno 10% del capitale sociale o diritti di voto
L’acquisizione comporta una variazione dell’ammontare detenuto che faccia “sforare” la
partecipazione oltre il 20, 30 o 50% del capitale sociale o dei diritti di voto
È possibile esercitare un’influenza notevole o il controllo, indipendentemente dall’entità della
partecipazione
Chi detiene direttamente o indirettamente partecipazioni in un intermediario finanziario deve comunicare
se le operazioni di acquisto a cui si è stati autorizzati sono state effettuate, ed inoltre deve comunicare
qualsiasi variazione aumentativa o diminutiva delle soglie di partecipazione.
1 Attività di concessione di finanziamenti, emissione di moneta elettronica ovvero servizi di pagamento, prestazione
dei servizi di investimento, ove autorizzati e aventi oggetto derivati
Effetti dell’iscrizione: gli intermediari di cui all’art. 106 TUB sono soggetti a vigilanza informativa, ispettiva
e regolamentare. Tale attività di vigilanza è svolta da BDI sia su base individuale che consolidata. Vediamo
nello specifico le tre forme di vigilanza:
1. Regolamentare: la BDI in conformità con le delibere del CICR, emana disposizioni in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, organizzazione amministrativa e contabile e
in merito ai controlli interni. La BDI può adottare provvedimenti specifici nei confronti di dati
intermediari, vietando di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di
disposizioni di natura regolamentare e applicativa del TUB.
2. Informativa: gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla BDI segnalazioni periodiche e i bilanci,
nonché altri dati richiesti di volta in volta.
3. Ispettiva: la BDI ha il potere di effettuare ispezioni e di convocare esponenti aziendali o
dipendenti, nonché gli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno.
Esistono poi sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria al fine di contrastare non solo
l’abusivismo, ma anche riciclaggio e la pratica dell’usura, tutelando così la clientela.
6.2.5. Sospensione degli organi di amministrazione e controllo e revoca dell’autorizzazione.
La BDI può disporre la sospensione degli organi di amministrazione e controllo, commissariando così
l’intermediario se: si riscontrano gravi irregolarità o violazioni della normativa o per urgenza. La
sospensione è di massimo 6 mesi e termina come segue
- Restituzione dell’impresa agli organi di amministrazione e controllo per il proseguimento della
regolare attività
- Convocazione dell’assemblea dei soci per nuova nomina esponenti aziendali e di controllo
- Revoca dell’autorizzazione da parte di BDI su istanza motivata dei commissari.
La revoca è inoltre disposta quando vi siano perdite di eccezionale gravità o su richiesta degli
amministratori, dell’organo collegiale o dei commissari liquidatori. La revoca è causa di scioglimento della
società ed inoltre la BDI può deliberare insieme ad essa anche la liquidazione coatta amministrativa.
6.3. La recente apertura dell’ordinamento italiano verso nuovi canali di finanziamento.
Attraverso una amplissima riserva di attività per banche ed intermediari, l’ordinamento italiano ha privato
le imprese di canali di finanziamento alternativi a quelli tradizionali. L’esigenza di agevolare l’accesso al
credito delle imprese anche al di fuori delle metodologie tradizionali ha spinto la normativa ad introdurre
alcune nuove possibilità, in primis l’accesso ai cd. Minibond, che consentono alle (micro) imprese (non
quotate) l’emissione di obbligazioni sul mercato dei capitali. L’attività di concessione di finanziamenti è
stata anche estesa, in dati casi, a FCI, assicurazioni e SPV. Le motivazioni per cui FCI ed SPV possono
erogare credito nei confronti del pubblico sono da ricercare nel rapporto tra l’ampia fattispecie delle
metodologie di concessione del credito e la limitata operatività finanziaria concessa a tali operatori. Per le
imprese di assicurazione, è esclusa a monte la possibilità che esse svolgano attività di concessione del
credito al pubblico quando tale credito è erogato a favore di persone fisiche e microimprese. Per tutti e tre i
soggetti, l’autorizzazione vale solo per date categorie di soggetti ed il rispetto di requisiti quantitativi e
prudenziali.
Vediamo nello specifico i 3 soggetti:
1. Fondi comuni di investimento.
OICR abilitati a investire in finanziamenti concessi da terzi, acquistando crediti pecuniari da tali
soggetti e abilitati ad erogare crediti garantiti da disponibilità liquide raccolte presso gli investitori
del fondo. La possibilità di erogare o investire in crediti è concessa solo a OICR alternativi e FIA
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istituiti in forma chiusa . I FIA possono essere costituiti sia in forma riservata che non riservata, con
differenti implicazioni. Per quanto riguarda i FIA UE, possono erogare credito o investire in esso se:
hanno l’autorizzazione dell’Autorità del paese d’origine; è costituito in forma chiusa e adotta uno
schema analogo ai FIA Italiani che investono in crediti; sia soggetto a regole in materia di
contenimento e frazionamento del rischio. I gestori di FIA UE inviano alla Banca d’Italia almeno
60gg prima dell’inizio dell’attività, una comunicazione preventiva contenente le info richieste dal
Provvedimento. La BDI può richiedere informazioni aggiuntive, per poi inviare una comunicazione
di ricezione al gestore interessato. Decorsi i 60 gg senza comunicazione, il FIA UE può iniziare ad
operare.
L’art. 46-quater del TUF dice che per i crediti direttamente erogati in Italia da FIA Italiani e UE
valgono le norme in termini di trasparenza bancaria. Inoltre, l’OICR deve partecipare alla centrale
dei rischi della BDI.
Infine, l’ESMA ha espresso opinioni, rispetto alle quali la normativa italiana risulta essere già
piuttosto allineata, che indicano:
- Se sia o meno necessaria l’introduzione di regole speciali per i gestori di fondi che trattano crediti
e per quelli che investono in crediti erogati da terzi o in ristrutturazione di esposizioni già esistenti.
- La necessità o meno di sottoporre ad un’autorizzazione specifica i gestori ed i FIA in questione.
- L’opportunità di consentire l’erogazione di crediti solo a FIA in forma chiusa
- L’opportunità di limitare ai soli investitori qualificati l’accesso ai FIA in questione
- La necessità per i fondi di credito di adottare misure di monitoraggio e gestione dei rischi del
credito erogato.
2. Le imprese di assicurazione.
Ai sensi del Decreto Competitività, esse possono non solo investire in crediti pecuniari già venuti ad
esistenza e pertanto derivanti da finanziamenti erogati da altri intermediari, ma anche erogare
credito ex novo in favore di soggetti che non siano persone fisiche o microimprese. Esiste
un’analogia tra banche e assicurazioni: entrambe raccolgono denaro presso il pubblico a fronte
della prestazione di un servizio. Le imprese di assicurazione non possono svolgere