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TUB.

In sintesi, gli intermediari soggetti all’art. 106 TUB sono autorizzati alle seguenti attività: erogazione del

credito, prestazione di servizi di pagamento, la negoziazione, trasmissione e ricezione di ordini relativi a

derivati, servizio di collocamento di strum.fin.

La disciplina ha poi riorganizzato altre categorie di intermediari, quali: mediatori creditizi, confidi, agenti in

attività finanziaria. È stato poi disposto un elenco, tenuto da un apposito organismo di vigilanza, per tutti i

soggetti cd. Intermediari del microcredito.

6.2. Intermediari finanziari non bancari autorizzati all’esercizio del credito.

Sono tenuti all’iscrizione nell’albo tenuto da BdI se l’attività è svolta presso il pubblico.

Concessione di finanziamenti in qualsiasi forma. Le varie forme tecniche possono essere: mutuo, apertura

di credito, leasing finanziario, acquisto crediti pro soluto e pro solvendo, credito al consumo, credito

ipotecario e prestito su pegno, crediti di firma quali fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie,

girate, impegni a concedere credito. Non costituiscono attività di concessione del credito: acquisto di

crediti IVA per cessioni di beni o servizi; acquisto a titolo definitivo di crediti effettuato da società di

recupero crediti.

Attività svolta nei confronti del pubblico. Si intendono le attività svolte con professionalità nei confronti di

terzi (generici), ovvero attività esercitate abitualmente e in modo organizzato oppure una tantum, purché

in questo caso si tratti di un’attività notevolmente complessa. Non sono attività nei confronti del pubblico:

concessione di credito in società del gruppo a cui appartiene l’ente finanziatore; rilascio di garanzie quando

garante e garantito sono nello stesso gruppo; finanziamenti a soggetti nella medesima filiera produttiva che

non siano consumatori; finanziamenti dal datore di lavoro in favore dei dipendenti e dei collaboratori,

purché effettuati con condizioni favorevoli rispetto a quelle di mercato. L’attività di acquisto crediti può

essere effettuata nel caso in cui il soggetto acquirente acquisti crediti vantati da terzi nei confronti di una

società del gruppo a cui l’acquirente appartiene.

Requisiti di iscrizione all’albo unico degli intermediari finanziari. I requisiti sono disciplinati dall’articolo

107 TUB e sono:

 Costituzione in forma di società di capitali (non solo s.p.a o soc. coop per az. ma anche srl e sapa)

 Sede legale e direzione generale in Italia

 Capitale non inferiore a quello determinato da BdI

 Presentazione di un programma attività iniziale, atto costitutivo e statuto

 Appartenenza ad un gruppo tale da non pregiudicare la vigilanza

 Esclusività dell’oggetto sociale: gli intermediari possono esercitare tutte le attività

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precedentemente elencate , unitamente ad altre attività a loro consentite per legge ed attività

connesse e strumentali.

 Requisiti di onorabilità, correttezza e competenza per partecipanti al capitale

 Requisiti di onorabilità, professionalità e competenza per amministratori

La BDI ha inoltre il potere di negare l’iscrizione qualora non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Agli ultimi due requisiti si applicano art. 25-26 TUB ed inoltre la disciplina delle partecipazioni al capitale è

stata quasi completamente allineata a quella pervista per le banche. L’acquisizione di partecipazioni

rilevanti in Intermediari finanziari è autorizzata da BDI se:

 Si vuole acquistare almeno 10% del capitale sociale o diritti di voto

 L’acquisizione comporta una variazione dell’ammontare detenuto che faccia “sforare” la

partecipazione oltre il 20, 30 o 50% del capitale sociale o dei diritti di voto

 È possibile esercitare un’influenza notevole o il controllo, indipendentemente dall’entità della

partecipazione

Chi detiene direttamente o indirettamente partecipazioni in un intermediario finanziario deve comunicare

se le operazioni di acquisto a cui si è stati autorizzati sono state effettuate, ed inoltre deve comunicare

qualsiasi variazione aumentativa o diminutiva delle soglie di partecipazione.

1 Attività di concessione di finanziamenti, emissione di moneta elettronica ovvero servizi di pagamento, prestazione

dei servizi di investimento, ove autorizzati e aventi oggetto derivati

Effetti dell’iscrizione: gli intermediari di cui all’art. 106 TUB sono soggetti a vigilanza informativa, ispettiva

e regolamentare. Tale attività di vigilanza è svolta da BDI sia su base individuale che consolidata. Vediamo

nello specifico le tre forme di vigilanza:

1. Regolamentare: la BDI in conformità con le delibere del CICR, emana disposizioni in materia di

adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, organizzazione amministrativa e contabile e

in merito ai controlli interni. La BDI può adottare provvedimenti specifici nei confronti di dati

intermediari, vietando di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di

disposizioni di natura regolamentare e applicativa del TUB.

2. Informativa: gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla BDI segnalazioni periodiche e i bilanci,

nonché altri dati richiesti di volta in volta.

3. Ispettiva: la BDI ha il potere di effettuare ispezioni e di convocare esponenti aziendali o

dipendenti, nonché gli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno.

Esistono poi sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria al fine di contrastare non solo

l’abusivismo, ma anche riciclaggio e la pratica dell’usura, tutelando così la clientela.

6.2.5. Sospensione degli organi di amministrazione e controllo e revoca dell’autorizzazione.

La BDI può disporre la sospensione degli organi di amministrazione e controllo, commissariando così

l’intermediario se: si riscontrano gravi irregolarità o violazioni della normativa o per urgenza. La

sospensione è di massimo 6 mesi e termina come segue

- Restituzione dell’impresa agli organi di amministrazione e controllo per il proseguimento della

regolare attività

- Convocazione dell’assemblea dei soci per nuova nomina esponenti aziendali e di controllo

- Revoca dell’autorizzazione da parte di BDI su istanza motivata dei commissari.

La revoca è inoltre disposta quando vi siano perdite di eccezionale gravità o su richiesta degli

amministratori, dell’organo collegiale o dei commissari liquidatori. La revoca è causa di scioglimento della

società ed inoltre la BDI può deliberare insieme ad essa anche la liquidazione coatta amministrativa.

6.3. La recente apertura dell’ordinamento italiano verso nuovi canali di finanziamento.

Attraverso una amplissima riserva di attività per banche ed intermediari, l’ordinamento italiano ha privato

le imprese di canali di finanziamento alternativi a quelli tradizionali. L’esigenza di agevolare l’accesso al

credito delle imprese anche al di fuori delle metodologie tradizionali ha spinto la normativa ad introdurre

alcune nuove possibilità, in primis l’accesso ai cd. Minibond, che consentono alle (micro) imprese (non

quotate) l’emissione di obbligazioni sul mercato dei capitali. L’attività di concessione di finanziamenti è

stata anche estesa, in dati casi, a FCI, assicurazioni e SPV. Le motivazioni per cui FCI ed SPV possono

erogare credito nei confronti del pubblico sono da ricercare nel rapporto tra l’ampia fattispecie delle

metodologie di concessione del credito e la limitata operatività finanziaria concessa a tali operatori. Per le

imprese di assicurazione, è esclusa a monte la possibilità che esse svolgano attività di concessione del

credito al pubblico quando tale credito è erogato a favore di persone fisiche e microimprese. Per tutti e tre i

soggetti, l’autorizzazione vale solo per date categorie di soggetti ed il rispetto di requisiti quantitativi e

prudenziali.

Vediamo nello specifico i 3 soggetti:

1. Fondi comuni di investimento.

OICR abilitati a investire in finanziamenti concessi da terzi, acquistando crediti pecuniari da tali

soggetti e abilitati ad erogare crediti garantiti da disponibilità liquide raccolte presso gli investitori

del fondo. La possibilità di erogare o investire in crediti è concessa solo a OICR alternativi e FIA

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istituiti in forma chiusa . I FIA possono essere costituiti sia in forma riservata che non riservata, con

differenti implicazioni. Per quanto riguarda i FIA UE, possono erogare credito o investire in esso se:

hanno l’autorizzazione dell’Autorità del paese d’origine; è costituito in forma chiusa e adotta uno

schema analogo ai FIA Italiani che investono in crediti; sia soggetto a regole in materia di

contenimento e frazionamento del rischio. I gestori di FIA UE inviano alla Banca d’Italia almeno

60gg prima dell’inizio dell’attività, una comunicazione preventiva contenente le info richieste dal

Provvedimento. La BDI può richiedere informazioni aggiuntive, per poi inviare una comunicazione

di ricezione al gestore interessato. Decorsi i 60 gg senza comunicazione, il FIA UE può iniziare ad

operare.

L’art. 46-quater del TUF dice che per i crediti direttamente erogati in Italia da FIA Italiani e UE

valgono le norme in termini di trasparenza bancaria. Inoltre, l’OICR deve partecipare alla centrale

dei rischi della BDI.

Infine, l’ESMA ha espresso opinioni, rispetto alle quali la normativa italiana risulta essere già

piuttosto allineata, che indicano:

- Se sia o meno necessaria l’introduzione di regole speciali per i gestori di fondi che trattano crediti

e per quelli che investono in crediti erogati da terzi o in ristrutturazione di esposizioni già esistenti.

- La necessità o meno di sottoporre ad un’autorizzazione specifica i gestori ed i FIA in questione.

- L’opportunità di consentire l’erogazione di crediti solo a FIA in forma chiusa

- L’opportunità di limitare ai soli investitori qualificati l’accesso ai FIA in questione

- La necessità per i fondi di credito di adottare misure di monitoraggio e gestione dei rischi del

credito erogato.

2. Le imprese di assicurazione.

Ai sensi del Decreto Competitività, esse possono non solo investire in crediti pecuniari già venuti ad

esistenza e pertanto derivanti da finanziamenti erogati da altri intermediari, ma anche erogare

credito ex novo in favore di soggetti che non siano persone fisiche o microimprese. Esiste

un’analogia tra banche e assicurazioni: entrambe raccolgono denaro presso il pubblico a fronte

della prestazione di un servizio. Le imprese di assicurazione non possono svolgere

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
83 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlexDima95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Europeo della Banca e della Finanza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Brozzetti Antonella.