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DIGITALE ITALIANAOGGI DIGITAL SINGLE MARKET STRATEGY
Tipologie di comunicazione realizzabili attraverso internet:
- One-to-one (comunicazione interpersonale) o Internet Reality Chat
- Newsgroup o Internet Multiparty
- One-to-many (comunicazione pubblica)
Diversi riferimenti giuridici per differenti diritti. Applicabilità dei principi generali richiamati in materia di libertà di manifestazione del pensiero.
Comunicazioni personali (One-to-one o Internet Reality Chat):
Messaggio ad una o più persone determinate > libertà (diritto) di comunicazione, art. 15 Cost.
Art. 5, l. 547/1993 (Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica): "AgliNuovo IV comma art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza): effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica.
telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza"Garante per la Protezione dei dati personali, Parere del 12 luglio 1999
I messaggi che circolano, via Internet, nelle liste di posta elettronica e nei newsgroup ad accesso limitato devono essere considerati come corrispondenza privata e in quanto tali non possono essere violati. Il principio riguarda non solo le singole "e-mail", ma anche le più articolate mailing list
Diffusione del proprio pensiero attraverso internet (One-to-many)
Facilità di accesso
Diritti attivi e passivi di informazione Internet e normativa sulla stampa
Riferimenti giuridici
Difficoltà di ricondurre internet alle categorie giuridiche esistenti (STAMPA???)
"Tutti richiamo certo all'art. 21 Cost. hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione..."
Distinzione tra mezzi e
modalità non evidente nel testo costituzionale:...parola e scritto = modalità sono accostati a...ogni altro mezzo di diffusione = mezzo Lista aperta e non tassativa dei media (giurisprudenza) "prodottoProblematica individuazione del editoriale" (1) L. 62/2001, Art. 1. (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)- Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
- NON costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. (...)
prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47(Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore n.d.r.). Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948 (obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale n.d.r.).
"prodottoProblematica individuazione del editoriale" (2)- Obblighi informativi e di registrazione necessari solo per l'accesso ai contributi e finanziamenti ("ai fini della presente legge...") - D.lgs. 70/2003 (codice commercio elettronico), art. 7, c.3: La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per
le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
- Obbligo di registrazione presso il Tribunale solo per le testate online con caratteristiche di periodicità regolare e contraddistinti da una testata
- Non solo attività di informazione al pubblico ma anche organizzazione imprenditoriale?
Applicabilità all'insieme dei principi concernenti il diritto di cronaca, critica e satira all'attività giornalistica svolta mediante testate telematiche ("il mezzo non modifica l'essenza del fatto", Trib. Teramo, 1997)
MA responsabilità penale del direttore (art. 57 c.p.) solo per testate registrate ex l. 47/1948 "prodotto Problematica individuazione del editoriale" (3)
LEGGE 16 luglio 2012, n. 103 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei
contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale).
Art. 3-bis – Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni.
- Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (= OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE), dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (=OBBLIGHI SPECIFICI PER LA TITOLARITÀ DELLE IMPRESE), e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62(=ESONERO REGISTRAZIONE PER ISCRITTI ROC), e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Agcom n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008,
e successive modificazioni…
Stampa online – testate elettroniche realizzate per una diversa modalità di fruizione (navigazione inrete) che vengono diffuse con periodicità più frequente di quelle tradizionali.
La “stampa online” e la nuova definizione di “quotidiano online” (legge 198/2016)
Nuovo art. comma 3 bis l. 62/2001 3-bis. Per «quotidiano on line» si intende quella testata giornalistica:
- regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
- il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero deiprofessionisti;
- che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
- che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
- che produca principalmente informazione;
- che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
- che non si configuri esclusivamente come aggregatore di
notizieCassazione Penale, sent. 23230/2012 e giurisprudenza ormai costante dicevano che.......3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dalla L. n. 47 del 1948, art. 1 ed ossia:
- un'attività di riproduzione tipografica;
- la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
3.2. La normativa di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62 (inerente alla disciplina sull'editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria.
3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, che la
registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 7 marzo 2001, n. 62. ...Ma vedi recente orientamento Cassazione in materia di sequestro Cassazione penale sez. V, 25/02/2016, n. 12536 In tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge n. 47 del 1948 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa; tuttavia, in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero.Non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa (confermato, nella specie, il sequestro di un sito, atteso che lo stesso non risultava registrato come organo di stampa, né presentava alcuna testata o una periodicità regolare nelle emissioni).
E conseguenti dubbi interpretativi:
- Contenuti della sentenza della Cass. Penale
- Solo le garanzie per la stampa applicabili alla "stampa online" individuata dalla Cassazione o TUTTA la disciplina della stampa???
- Uguale responsabilità del direttore di testata telematica di quella a mezzo stampa (specifica responsabilità penale...?) - la diffusione di un giornale online senza la previa registrazione dello stesso integra il reato di stampa clandestina
- NON applicabilità a ciò che certamente non è stampa online (blog, forum, siti di informazione...) - inapplicabilità di tutta la disciplina sulla stampa (civile, penale, ecc.)
amministrativa) a blog, forum, socialnetwork e siti analoghi, ovvero a tutto ciò che non può qualificarsi periodico di informazione professionale.
Analogie e differenze con il regime giuridico della stampa I News-group- News group e moderatore; “il- News server e messaggio critico: news-server si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell’area di discussione e non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti e deve pertanto escludersi la legittimazione passiva del suo gestore in procedimenti cautelari avverso affermazioni asseritamente lesive” (Trib. Roma, 4 luglio 1998)- NO all’applicazione analogica delle responsabilità previste per i direttori editoriali
Analogie e differenze con il regime giuridico della stampa. I Blog“...la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è –
endere il testo più leggibile, può utilizzare i seguenti tag HTML:mutatis mutandis – identica. Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'endere il testo più leggibile, può utilizzare i seguenti tag HTML: