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LE FORME DI TUTELA DELL’OCCUPAZIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Ammortizzatori sociali misure pubbliche di sostegno al reddito del lavoratore,

erogate in funzione indennitaria rispetto a situazioni di mancanza di lavoro (art. 38 Cost.)

Tali misure servono:

1) come garanzia contro la disoccupazione involontaria, quali la Nuova

assicurazione Sociale per l’Impiego (N-Aspi), l’indennità di disoccupazione per

i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) e l’assegno di

disoccupazione (Asdi);

2) a prevenire l’insorgere della disoccupazione -> misure di tipo conservativo

volte a garantire reddito a coloro che non hanno ancora perso il lavoro, ma di

fatto non lavorano. Questi trattamenti intervengono in costanza di rapporto

di lavoro, e sono: la cassa int4egrazione ordinaria e straordinaria, i contratti di

solidarietà difensivi e i trattamenti erogati dai fondi di solidarietà.

Alla funzione di tutela del reddito si affianca una funzione di tutela

dell’occupazione.

La disciplina legale della Cassa integrazione presenta notevoli diversificazioni di

trattamento in base: alla causale di Cig (ordinaria, straordinaria o in deroga), al

settore e alla dimensione delle aziende, e al contratto di assunzione del lavoratore.

La disciplina attuale prevede due gestioni della Cassa integrazione: una ordinaria e

una straordinaria, entrambe applicate ad operai, impiegati, quadri, ma non a

dirigenti e lavoratori a domicilio.

La legge n. 223 del 1991 esclude l’intervento della Cigs nelle unità produttive che,

nello stesso periodo, beneficiano della Cigo e ha posto limiti di durata complessiva

Cigo + Cigs per un periodo non superiore a 36 mesi in 5 anni solari, limite che oggi

l’art. 4 dello schema del decreto attuativo della legge n. 183 del 2014 riduce

ulteriormente, a 24 mesi nei 5 anni precedenti alla domanda.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)

Per contrazioni o sospensione dell’attività produttiva.

cause integrabili:

1) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili

all’imprenditore né al lavoratore, a prescindere dall’anzianità del lavoratore;

2) sospensioni determinate da situazioni temporanee di mercato, per

lavoratori con un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni.

Interviene in situazioni di contrazioni non volontarie dell’unità produttiva,

temporanee e con una programmazione di ripresa in termini di ragionevole

prevedibilità.

Durata massima = 3 mesi (prorogabili fino a un max complessivo di 12 mesi).

Settori = industria, edilizia, agricoltura (e con l’art. 2 dello schema di decreto

attuativo della legge n. 183 del 2014 vale anche per gli apprendisti)

Misura = 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate.

E’ prevista una procedura di informazione e consultazione sindacale con le r.s.a.,

preventiva rispetto alla riduzione o sospensione dell’orario, cui segue la

concessione del trattamento da parte dell’ufficio Inps territorialmente

competente.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGO)

Offre sostegno in situazioni strutturali idonee a determinare una durevole

eccedenza di personale.

Essendo volta ad evitare il pericolo di riduzione di personale, viene spesso definita

‘’l’anticamera dei licenziamenti collettivi’’.

Cause integrabili:

1) sospensioni determinate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e

conversione aziendale, che lo schema attuativo del Jobs act riunisce sotto

l’unica denominazione di riorganizzazione aziendale, con durata max di 24

mesi, previa presentazione di un piano di riorganizzazione.

2) stato di crisi aziendale con durata max di 12 mesi, previa presentazione di

un piano di risanamento (lo schema di decreto del 2015 ammette al

trattamento in questa ipotesi anche gli apprendisti).

3) riduzioni dell’orario di lavoro stabilite con accordo sindacale al fine di

evitare licenziamenti (contratti di solidarietà interni) con durata max di 24

mesi.

4) solo per il 2015, erogazione della Cigs per le aziende sottoposte a procedura

concorsuale.

È prevista una procedura preventiva di informazione e consultazione sindacale con

le r.s.a., cui segue la richiesta al ministero del lavoro e alle D.t.l. territorialmente

competenti

Settori industriali e soglie dimensionali minime di applicazione:

- aziende industriali e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti

- imprese esercenti attività commerciali, agenzie di viaggio e turismo,

compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti

- imprese del trasposto aereo e del sistema aereoportuale a prescindere dal

numero dei dipendenti.

Ammortizzatori sociali in deroga = trattamenti a sostegno del reddito e

dell’occupazione dei lavoratori modellati su quelli previsti per la Cigs, derogandovi

sotto certi aspetti: la sfera dei destinatari, le condizioni ed i termini di erogazione

sono temporaneamente ampliati.

Si tratta di misure introdotte con norme eccezionali e di durata limitata, basate su

risorse finanziarie stanziate di volta in volta.

La legge n. 92 del 2012 pone il 31 dicembre 2016 come termine ultimo per la

concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga.

L’intervento della cassa integrazione libera l’imprenditore dal corrispondente

obbligo contributivo.

L’effetto liberatorio si perfeziona solo con il provvedimento amministrativo di

ammissione al trattamento di integrazione salariale. In caso di mancato

accoglimento della domanda il datore di lavoro resta obbligato al pagamento della

retribuzione e al risarcimento del danno subito dal lavoratore per la sospensione

senza trattamento.

Normalmente, l’imprenditore corrisponde mensilmente il trattamento

d’integrazione salariale, sotto forma di anticipo Cig a carico dell’Inps, per poi

beneficiare del conguaglio, tranne in caso di comprovate difficoltà di natura

finanziaria.

La scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione spetta al datore di lavoro,

che è obbligato ad osservare i criteri eventualmente concordati con i sindacati, deve

ripartire il sacrificio tra tutti i lavoratori e non deve effettuare discriminazioni

[la legge n. 223 del 1991 impone la trasparenza dell’esercizio di tale potere].

Per la Cigs, l’art. 43, comma 4 dello schema di decreto attuativo della legge n. 183

del 2014, per favorire la rotazione nella funzione del trattamento, stabilisce che per

le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possono essere autorizzate

sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità

produttiva, in modo che nel periodo di fruizione almeno un quinto dei lavoratori, a

rotazione, non sia sospeso.

I lavoratori sospesi non hanno diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva, hanno

invece diritto di partecipare alle assemblee sindacali e i periodi di sospensione sono

utili ai fini del calcolo e dell’accantonamento del t.f.r. a carico dell’azienda e degli

scatti di anzianità.

L’effetto specifico della Cigs è quello di consentire, al termine del trattamento di

integrazione salariale, l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

Una causa integrabile della Cigs è costituita dalla riduzione di orario di lavoro

tramite il contratto di solidarietà interno stipulato tra imprenditore e sindacati

maggiormente rappresentativi, prevede la riduzione dell’orario di lavoro e della

retribuzione dei dipendenti dell’impresa a fronte della concessione da parte

dell’Inps dell’integrazione salariale per un periodo non superiore a 24 mesi (36 al

sud), ma prorogabile per la stessa durata, allo scopo di evitare licenziamenti (almeno

provvisoriamente).

L’istituto dei contratti di solidarietà è oggetto di modifiche nella legge delega n. 183

del 2014, revisionato sotto il profilo dell’ambito di applicazione e delle regole di

funzionamento:

- per le imprese comprese nell’ambito della Cigs: gli accordi di solidarietà sono

espressamente riconosciuti come una causale di concessione del trattamento,

all’esito della procedura di esame congiunto per qualsiasi richiesta di

trattamento Cig, la legge delega impone all’impresa e alle parti sindacali di

dichiarare espressamente “la non percorribilità della causale sub c), dei

contratti di solidarietà”. La durata del trattamento Cigs in caso di accordi di

solidarietà può essere estesa a 36 mesi.

- Per le imprese estranee all’ambito di Cigs, è prevista dal 2016 l’introduzione

del Fondo di solidarietà residuale che, in caso di accordi di solidarietà,

garantisce un nuovo ammortizzatore sociale: l’assegno di solidarietà. Le

imprese che occupino dai 5 ai 15 dipendenti potranno stipulare con le

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi

collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di

evitare licenziamenti. Al raggiungimento di tale accordo i datori di lavoro

potranno richiedere l’assegno di solidarietà, erogato dai fondi bilaterali o

alternativi o dal fondo di integrazione salariale.

Per i lavoratori appartenenti a settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni,

l’art. 3 della legge n. 92 del 2012 ha istituito i fondi di solidarietà: gestioni costituite

presso l’Inps, prive di personalità giuridica, che tutelano lavoratrici e imprese in casi

di sospensione dell’attività.

La funzione è quella di sostenere il reddito e salvaguardare l’occupazione di

lavoratori che, in imprese più grandi, avrebbero diritto all’integrazione salariale.

La legge n. 92 del 2012 prevede 3 modalità alternative di istituzione dei fondi:

- istituzione ordinaria, mediante accordi collettivi stipulati da organizzazioni

sindacali comparativamente più rappresentative, per tutte le imprese escluse

dalla Cig che occupino più di 15 dipendenti.

- istituzione alternativa, sempre mediante contratti collettivi, per settori esclusi

dall’integrazione salariale, ma già dotati di enti bilaterali consolidati (es.

artigianato) mediante adeguamento dei propri fondi bilaterali già esistenti.

- fondo di solidarietà bilaterale residuale, valido per i datori di lavoro con più di

15 dipendenti che non usufruiscano della Cig e non abbiano attivato alcun

fondo bilaterale di solidarietà. ↓

Novità introdotte dalla legge delega n. 183 del 2014: abbassamento della soglia

minima da 15 a 5 dipendenti per l’applicazione dei fondi, prevista per i non

rientranti nella Cigo o Cigs e nell’introduzione di assegno di solidarietà e a

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silselsal di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Santoro Passarelli Giuseppe.