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LE FORME DI TUTELA DELL’OCCUPAZIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
Ammortizzatori sociali misure pubbliche di sostegno al reddito del lavoratore,
erogate in funzione indennitaria rispetto a situazioni di mancanza di lavoro (art. 38 Cost.)
Tali misure servono:
1) come garanzia contro la disoccupazione involontaria, quali la Nuova
assicurazione Sociale per l’Impiego (N-Aspi), l’indennità di disoccupazione per
i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) e l’assegno di
disoccupazione (Asdi);
2) a prevenire l’insorgere della disoccupazione -> misure di tipo conservativo
volte a garantire reddito a coloro che non hanno ancora perso il lavoro, ma di
fatto non lavorano. Questi trattamenti intervengono in costanza di rapporto
di lavoro, e sono: la cassa int4egrazione ordinaria e straordinaria, i contratti di
solidarietà difensivi e i trattamenti erogati dai fondi di solidarietà.
Alla funzione di tutela del reddito si affianca una funzione di tutela
dell’occupazione.
La disciplina legale della Cassa integrazione presenta notevoli diversificazioni di
trattamento in base: alla causale di Cig (ordinaria, straordinaria o in deroga), al
settore e alla dimensione delle aziende, e al contratto di assunzione del lavoratore.
La disciplina attuale prevede due gestioni della Cassa integrazione: una ordinaria e
una straordinaria, entrambe applicate ad operai, impiegati, quadri, ma non a
dirigenti e lavoratori a domicilio.
La legge n. 223 del 1991 esclude l’intervento della Cigs nelle unità produttive che,
nello stesso periodo, beneficiano della Cigo e ha posto limiti di durata complessiva
Cigo + Cigs per un periodo non superiore a 36 mesi in 5 anni solari, limite che oggi
l’art. 4 dello schema del decreto attuativo della legge n. 183 del 2014 riduce
ulteriormente, a 24 mesi nei 5 anni precedenti alla domanda.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
Per contrazioni o sospensione dell’attività produttiva.
cause integrabili:
1) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili
all’imprenditore né al lavoratore, a prescindere dall’anzianità del lavoratore;
2) sospensioni determinate da situazioni temporanee di mercato, per
lavoratori con un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni.
Interviene in situazioni di contrazioni non volontarie dell’unità produttiva,
temporanee e con una programmazione di ripresa in termini di ragionevole
prevedibilità.
Durata massima = 3 mesi (prorogabili fino a un max complessivo di 12 mesi).
Settori = industria, edilizia, agricoltura (e con l’art. 2 dello schema di decreto
attuativo della legge n. 183 del 2014 vale anche per gli apprendisti)
Misura = 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate.
E’ prevista una procedura di informazione e consultazione sindacale con le r.s.a.,
preventiva rispetto alla riduzione o sospensione dell’orario, cui segue la
concessione del trattamento da parte dell’ufficio Inps territorialmente
competente.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGO)
Offre sostegno in situazioni strutturali idonee a determinare una durevole
eccedenza di personale.
Essendo volta ad evitare il pericolo di riduzione di personale, viene spesso definita
‘’l’anticamera dei licenziamenti collettivi’’.
Cause integrabili:
1) sospensioni determinate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e
conversione aziendale, che lo schema attuativo del Jobs act riunisce sotto
l’unica denominazione di riorganizzazione aziendale, con durata max di 24
mesi, previa presentazione di un piano di riorganizzazione.
2) stato di crisi aziendale con durata max di 12 mesi, previa presentazione di
un piano di risanamento (lo schema di decreto del 2015 ammette al
trattamento in questa ipotesi anche gli apprendisti).
3) riduzioni dell’orario di lavoro stabilite con accordo sindacale al fine di
evitare licenziamenti (contratti di solidarietà interni) con durata max di 24
mesi.
4) solo per il 2015, erogazione della Cigs per le aziende sottoposte a procedura
concorsuale.
È prevista una procedura preventiva di informazione e consultazione sindacale con
le r.s.a., cui segue la richiesta al ministero del lavoro e alle D.t.l. territorialmente
competenti
Settori industriali e soglie dimensionali minime di applicazione:
- aziende industriali e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
- imprese esercenti attività commerciali, agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti
- imprese del trasposto aereo e del sistema aereoportuale a prescindere dal
numero dei dipendenti.
Ammortizzatori sociali in deroga = trattamenti a sostegno del reddito e
dell’occupazione dei lavoratori modellati su quelli previsti per la Cigs, derogandovi
sotto certi aspetti: la sfera dei destinatari, le condizioni ed i termini di erogazione
sono temporaneamente ampliati.
Si tratta di misure introdotte con norme eccezionali e di durata limitata, basate su
risorse finanziarie stanziate di volta in volta.
La legge n. 92 del 2012 pone il 31 dicembre 2016 come termine ultimo per la
concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga.
L’intervento della cassa integrazione libera l’imprenditore dal corrispondente
obbligo contributivo.
L’effetto liberatorio si perfeziona solo con il provvedimento amministrativo di
ammissione al trattamento di integrazione salariale. In caso di mancato
accoglimento della domanda il datore di lavoro resta obbligato al pagamento della
retribuzione e al risarcimento del danno subito dal lavoratore per la sospensione
senza trattamento.
Normalmente, l’imprenditore corrisponde mensilmente il trattamento
d’integrazione salariale, sotto forma di anticipo Cig a carico dell’Inps, per poi
beneficiare del conguaglio, tranne in caso di comprovate difficoltà di natura
finanziaria.
La scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione spetta al datore di lavoro,
che è obbligato ad osservare i criteri eventualmente concordati con i sindacati, deve
ripartire il sacrificio tra tutti i lavoratori e non deve effettuare discriminazioni
[la legge n. 223 del 1991 impone la trasparenza dell’esercizio di tale potere].
Per la Cigs, l’art. 43, comma 4 dello schema di decreto attuativo della legge n. 183
del 2014, per favorire la rotazione nella funzione del trattamento, stabilisce che per
le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possono essere autorizzate
sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità
produttiva, in modo che nel periodo di fruizione almeno un quinto dei lavoratori, a
rotazione, non sia sospeso.
I lavoratori sospesi non hanno diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva, hanno
invece diritto di partecipare alle assemblee sindacali e i periodi di sospensione sono
utili ai fini del calcolo e dell’accantonamento del t.f.r. a carico dell’azienda e degli
scatti di anzianità.
L’effetto specifico della Cigs è quello di consentire, al termine del trattamento di
integrazione salariale, l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo.
Una causa integrabile della Cigs è costituita dalla riduzione di orario di lavoro
tramite il contratto di solidarietà interno stipulato tra imprenditore e sindacati
maggiormente rappresentativi, prevede la riduzione dell’orario di lavoro e della
retribuzione dei dipendenti dell’impresa a fronte della concessione da parte
dell’Inps dell’integrazione salariale per un periodo non superiore a 24 mesi (36 al
sud), ma prorogabile per la stessa durata, allo scopo di evitare licenziamenti (almeno
provvisoriamente).
L’istituto dei contratti di solidarietà è oggetto di modifiche nella legge delega n. 183
del 2014, revisionato sotto il profilo dell’ambito di applicazione e delle regole di
funzionamento:
- per le imprese comprese nell’ambito della Cigs: gli accordi di solidarietà sono
espressamente riconosciuti come una causale di concessione del trattamento,
all’esito della procedura di esame congiunto per qualsiasi richiesta di
trattamento Cig, la legge delega impone all’impresa e alle parti sindacali di
dichiarare espressamente “la non percorribilità della causale sub c), dei
contratti di solidarietà”. La durata del trattamento Cigs in caso di accordi di
solidarietà può essere estesa a 36 mesi.
- Per le imprese estranee all’ambito di Cigs, è prevista dal 2016 l’introduzione
del Fondo di solidarietà residuale che, in caso di accordi di solidarietà,
garantisce un nuovo ammortizzatore sociale: l’assegno di solidarietà. Le
imprese che occupino dai 5 ai 15 dipendenti potranno stipulare con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi
collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di
evitare licenziamenti. Al raggiungimento di tale accordo i datori di lavoro
potranno richiedere l’assegno di solidarietà, erogato dai fondi bilaterali o
alternativi o dal fondo di integrazione salariale.
Per i lavoratori appartenenti a settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni,
l’art. 3 della legge n. 92 del 2012 ha istituito i fondi di solidarietà: gestioni costituite
presso l’Inps, prive di personalità giuridica, che tutelano lavoratrici e imprese in casi
di sospensione dell’attività.
La funzione è quella di sostenere il reddito e salvaguardare l’occupazione di
lavoratori che, in imprese più grandi, avrebbero diritto all’integrazione salariale.
La legge n. 92 del 2012 prevede 3 modalità alternative di istituzione dei fondi:
- istituzione ordinaria, mediante accordi collettivi stipulati da organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, per tutte le imprese escluse
dalla Cig che occupino più di 15 dipendenti.
- istituzione alternativa, sempre mediante contratti collettivi, per settori esclusi
dall’integrazione salariale, ma già dotati di enti bilaterali consolidati (es.
artigianato) mediante adeguamento dei propri fondi bilaterali già esistenti.
- fondo di solidarietà bilaterale residuale, valido per i datori di lavoro con più di
15 dipendenti che non usufruiscano della Cig e non abbiano attivato alcun
fondo bilaterale di solidarietà. ↓
Novità introdotte dalla legge delega n. 183 del 2014: abbassamento della soglia
minima da 15 a 5 dipendenti per l’applicazione dei fondi, prevista per i non
rientranti nella Cigo o Cigs e nell’introduzione di assegno di solidarietà e a