TUTELA DELL’OCCUPAZIONE E DEL REDDITO
L’INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO SULLA SCELTA DELLE TIPOLOGIE
CONTRATTUALI DI ASSUNZIONE O DI IMPIEGO DEL PERSONALE
retribuzione retribuzione
netta (parte della lorda (contributi
costo del retribuzione che il previdenziali e
lavoro lavoratore assistenziali, e oneri
percepisce in busta fiscali)
paga)
La contribuzione previdenziale e assistenziale è obbligatoria (art. 2115 c.c.).
I contributi, calcolati in percentuale sulla retribuzione, gravano principalmente sul
datore di lavoro, che versa anche la parte a carico del lavoratore, trattenendo
l’importo dalla retribuzione (come avviene anche per quanto dovuto ai fini fiscali,
principalmente a titolo di Irpef e delle varie addizionali).
Il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato è stata
tradizionalmente la formula più costosa per il datore di lavoro.
La somministrazione risulta meno vantaggiosa in termini economici in quanto ai
costi di lavoro si aggiunge il margine di profitto che deve realizzare l’agenzia
somministratrice. Le aziende sopportano volentieri questo maggior costo del lavoro
a fronte dell’azzeramento del rischio di assenze e della possibilità di utilizzare
temporaneamente soggetti per periodi più lunghi di quello di prova.
Il contratto a tempo determinato, a partire dal 2012, è divenuto sconveniente in
termini contributivi rispetto al lavoro a tempo indeterminato, a causa della
contribuzione addizionaledell’1.4% introdotta dalla legge Fornero n.92 del 2012.
L’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti da parte del
d.lgs. n. 23 del 2015 si rivela molto vantaggiosa per le imprese, a partire dal 2015:
La legge di stabilità del 2015 prevede, Il costo del personale dipendente
entro determinati limiti, l’esonero assunto a tempo indeterminato è
complessivo dai contributi totalmente deducibile ai fini dell’Irap.
previdenziali per un periodo massimo
di 36 mesi, relativamente alle nuove
assunzioni effettuate nell'anno 2015.
Questi interventi, finalizzati alla promozione di forme di occupazione stabile,
rendono oggi il contratto a tempo indeterminato molto più conveniente dal punto di
vista contributivo.
Il Titolo II dello schema del decreto legislativo recante “disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” attuativo del
Jobs Act, mira anche ad un riordino complessivo dei diversi incentivi al lavoro e
all’occupazione. [incentivi all’occupazione benefici normativi o economici
riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all’assunzione di specifiche categorie di
lavoratori].
LE FORME DI TUTELA DELL’OCCUPAZIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
Ammortizzatori sociali misure pubbliche di sostegno al reddito del lavoratore,
erogate in funzione indennitaria rispetto a situazioni di mancanza di lavoro (art. 38 Cost.)
Tali misure servono:
1) come garanzia contro la disoccupazione involontaria, quali la Nuova
assicurazione Sociale per l’Impiego (N-Aspi), l’indennità di disoccupazione per
i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) e l’assegno di
disoccupazione (Asdi);
2) a prevenire l’insorgere della disoccupazione -> misure di tipo conservativo
volte a garantire reddito a coloro che non hanno ancora perso il lavoro, ma di
fatto non lavorano. Questi trattamenti intervengono in costanza di rapporto
di lavoro, e sono: la cassa int4egrazione ordinaria e straordinaria, i contratti di
solidarietà difensivi e i trattamenti erogati dai fondi di solidarietà.
Alla funzione di tutela del reddito si affianca una funzione di tutela
dell’occupazione.
La disciplina legale della Cassa integrazione presenta notevoli diversificazioni di
trattamento in base: alla causale di Cig (ordinaria, straordinaria o in deroga), al
settore e alla dimensione delle aziende, e al contratto di assunzione del lavoratore.
La disciplina attuale prevede due gestioni della Cassa integrazione: una ordinaria e
una straordinaria, entrambe applicate ad operai, impiegati, quadri, ma non a
dirigenti e lavoratori a domicilio.
La legge n. 223 del 1991 esclude l’intervento della Cigs nelle unità produttive che,
nello stesso periodo, beneficiano della Cigo e ha posto limiti di durata complessiva
Cigo + Cigs per un periodo non superiore a 36 mesi in 5 anni solari, limite che oggi
l’art. 4 dello schema del decreto attuativo della legge n. 183 del 2014 riduce
ulteriormente, a 24 mesi nei 5 anni precedenti alla domanda.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
Per contrazioni o sospensione dell’attività produttiva.
cause integrabili:
1) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili
all’imprenditore né al lavoratore, a prescindere dall’anzianità del lavoratore;
2) sospensioni determinate da situazioni temporanee di mercato, per
lavoratori con un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni.
Interviene in situazioni di contrazioni non volontarie dell’unità produttiva,
temporanee e con una programmazione di ripresa in termini di ragionevole
prevedibilità.
Durata massima = 3 mesi (prorogabili fino a un max complessivo di 12 mesi).
Settori = industria, edilizia, agricoltura (e con l’art. 2 dello schema di decreto
attuativo della legge n. 183 del 2014 vale anche per gli apprendisti)
Misura = 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate.
E’ prevista una procedura di informazione e consultazione sindacale con le r.s.a.,
preventiva rispetto alla riduzione o sospensione dell’orario, cui segue la
concessione del trattamento da parte dell’ufficio Inps territorialmente
competente.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGO)
Offre sostegno in situazioni strutturali idonee a determinare una durevole
eccedenza di personale.
Essendo volta ad evitare il pericolo di riduzione di personale, viene spesso definita
‘’l’anticamera dei licenziamenti collettivi’’.
Cause integrabili:
1) sospensioni determinate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e
conversione aziendale, che lo schema attuativo del Jobs act riunis
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Diritto dei lavori e dell'occupazione
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