Laboratorio contratti 9 9/05/14
Giudizio arbitrale e clausola compromissoria
Le clausole compromissorie sono scritte e stese da commercialisti che si occupano della fase fisiologica del contratto, mentre gli avvocati si occupano di quella patologica. Il giudizio arbitrale inizia quando c'è controversia tra i contraenti ed è disciplinato dal Codice di Procedura Civile. È un giudizio privato che sostituisce quello del giudice, la decisione è quindi assunta da soggetti privati e non da magistrati.
Aspetti positivi del giudizio arbitrale
- Giudizio in tempi molto più contenuti (si conclude in 8 mesi-240 giorni), se non impugnato davanti alla Corte di Appello (durata 1 anno) e con eventuale Cassazione la durata di 2 anni.
- Affronta controversie complicate (societarie, bancarie) in fretta, davanti ad arbitri qualificati e specializzati.
Aspetti negativi del giudizio arbitrale
- Rischio di imparzialità degli arbitri (prevista dalla legge); possibilità però di ricusazione, ovvero chiedere la sostituzione di un arbitro ad un determinato processo. Maggior imparzialità con il magistrato.
- Molto costosa la soluzione attraverso giudizio arbitrale. Le parti devono pagare gli arbitri e tra i contraenti e gli arbitri si instaura un contratto di mandato. Il giudice è pagato dallo Stato, le parti hanno solo l'onere dell'assistenza legale. Principio di soccombenza: chi perde paga sia assistente legale che arbitri (costo rilevante).
La clausola compromissoria si inserisce solitamente nei contratti complicati, con rilevanza tecnica. Solitamente non utilizzata quando si va a contrarre con una società economicamente forte e rilevante sul mercato in quanto c'è il rischio di imparzialità degli arbitri.
Tipi di arbitrato
Ci sono due tipi di arbitrato:
Arbitrato irrituale (libero)
- Gli arbitri decidono la soluzione della controversia attraverso un contratto; solitamente avviene la consegna di un foglio bianco già firmato dalle parti e gli arbitri riempiono il foglio con il contenuto della decisione.
- Il lodo contrattuale che si va a formare è un vero e proprio contratto tra le parti e non è suscettibile di efficacia esecutiva. Se si vuole eseguire, bisogna sempre rivolgersi all'autorità giudiziaria, la quale poi attraverso la sentenza renderà il contratto esecutivo.
- Il lodo può essere impugnato in caso di errore di fatto o eccesso di mandato.
- Il lodo non permette iscrizione di ipoteca in caso la controversia si riferisca a un immobile.
- Il lodo non è titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari!
Si determina difetto di giurisdizione in quanto l'autorità giudiziaria si trova nell'impossibilità di esplicare la propria funzione giurisdizionale, in quanto devoluta dalla l...