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Contratto di agenzia: Il contratto di agenzia, nel diritto italiano, è un contratto con cui una parte, detta
"agente" assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra persona, detta "preponente",
contro retribuzione, la conclusione di contratti di zona determinata. È disciplinato dal codice civile italiano,
dagli artt. 1742 a 1753. Caratteristiche essenziali del contratto sono:
stabilità del rapporto: l'agente è un ausiliario autonomo dell'imprenditore che, quando lavora per
un'unica ditta, assume la qualifica di lavoratore parasubordinato (ad esempio all'agente si è dichiarato
applicabile il nuovo rito del lavoro).
reciproco diritto di esclusiva: per quel ramo di attività e per quella determinata zona, il preponente non
può servirsi di altro agente e quest'ultimo non può assumere incarichi da un altro preponente. L'agente ha
diritto ad una provvigione per tutti gli affari conclusi nella zona di esclusiva.
diritto alla provvigione: l'agente, ai sensi dell'art. 1748 c.c. ha diritto ad una provvigione quando il
contratto è stato stipulato grazie al suo intervento.
! il contratto di mediazione e di agenzia sono contratti volti a procacciare la conclusione di affari.
Contratto d’appalto
2° CASO:
Esecuzione di opere e servizi
Contratto di appalto: L'appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume il compimento di
un'opera o di un servizio su incarico di un committente e verso un corrispettivo in danaro, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.). L'appaltatore non può
dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato espressamente autorizzato dal
committente. Il contratto di appalto è assai in uso nella costruzione di beni immobili o mobili, e nella
fornitura di servizi di assistenza, consulenza, vigilanza. Il materiale necessario a compiere l'opera deve
essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi. Imprenditore
strutturato che implica attività di altre persone.(diff con OPERA)
comprende tutti quei rapporti contrattuali in cui un’impresa
Contratto di subfornitura: La sub-fornitura
committente si avvale di un’impresa fornitrice per la produzione di prodotti finiti o più spesso di
semilavorati. In sostanza consiste nell’acquisto di un prodotto o di un servizio, concepito, ideato e ordinato
dall’impresa committente, ma realizzato dall’impresa sub-fornitrice secondo le indicazioni ricevute. Nella
sua forma più semplice il subfornitore è un erogatore esterno di prodotti o servizi che sottostà completamente
alle direttive del committente anche per quanto riguarda la progettazione del prodotto. L’impresa
committente desidera che il sub-fornitore gli consegni prodotti le cui caratteristiche siano esattamente quelle
dei prodotti da lui fabbricati: a tale scopo fornisce le materie prime, nonché tutte le specifiche tecniche
(disegni, stampi, modelli, ecc.). Inoltre il committente può fornire anche attrezzature specifiche per la
realizzazione di prodotti ad alto livello tecnico.
Contratto d’opera : è il contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o
in favore di un’altra,
un servizio con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari e senza vincolo di
subordinazione. Nell'ordinamento italiano, il contratto d'opera è regolato dagli articoli 2222 e seguenti
del codice civile.
Distinzione tra contratto d'opera e appalto
. Il contratto d'opera si distingue dall'appalto perché in quest'ultimo
l'appaltatore è un imprenditore, che corre tutti i rischi patrimoniali connessi con l'esercizio di un'impresa; l'artigiano
prestatore d'opera, invece, svolto il suo servizio o realizzata l'opera oggetto del contratto riceve il proprio compenso,
senza correre rischi di natura imprenditoriale.
Contratto d’opera intellettuale: È il contratto che ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale (ad
es., la progettazione di una villa, una consulenza legale o una visita medica) in cambio di un compenso.
L'oggetto del contratto cc 2229 è una prestazione fornita da un professionista che deve essere iscritto
all'apposito albo o elenco professionale, se si tratta di attività per la quale l'iscrizione è necessaria. La
prestazione d'opera intellettuale svolta in mancanza della necessaria iscrizione all'albo non dà diritto al
prestatore di andare in giudizio per ottenere il compenso cc 2231.
Concessione in godimento di beni
Contratto di locazione: La locazione, in diritto, costituisce il contratto con il quale una parte
(detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l'utilizzo di una cosa per
un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (la cosiddetta "pigione" o "canone La locazione
").
finanziaria, secondo la definizione unanimemente condivisa in Italia, è un contratto di finanziamento che
consente, in cambio del pagamento di un canone periodico:
di avere la disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della propria professione o attività
imprenditoriale ovvero di un bene di consumo;
di esercitare, al termine del contratto, un'opzione di acquisto (di riscatto) del bene stesso per una cifra
pattuita, di norma inferiore al valore di mercato del bene.
Il primo canone corrisposto dall'utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai
successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di
perdita del concedente in caso di insolvenza dell'utilizzatore.
più frequente, è contraddistinto dall’esistenza di un
Leasing: Il leasing finanziario, rapporto trilaterale in
quanto vi intervengono tre soggetti:
che svolge l’attività di
il locatore, intermediario finanziario ossia è colui che acquista il bene dal
fornitore e lo dà in leasing all'utilizzatore;
l'utilizzatore o locatario (volgarmente definito conduttore: termine proprio di altra forma contrattuale
tipica), che utilizza il bene;
il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l'immobile) che sarà utilizzato
dall'utilizzatore.
Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della
vendita al locatore; al termine del contratto, l'utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene
esercitando l'opzione d'acquisto. per l’uso del bene (ma ci sono delle limitazioni, specie
L'utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità
in campo antinfortunistico in applicazione degli articoli 23 e 72 del D.Lgs. 81/2008).
La Rata (R) di un contratto di leasing finanziario dipende dal Capitale (C) da finanziare, cioè il costo di
acquisto al netto della maxirata iniziale, dal riscatto (r), dal tasso del periodo (i), ad esempio tasso annuo
diviso 12 per canoni mensili e dal numero di canoni (N).
non prevede un'opzione di riscatto e può essere posto in atto, alternativamente: • da un
Il leasing operativo
intermediario finanziario: in questo caso si tratta, come per la locazione finanziaria, di un'operazione
trilaterale con causa di finanziamento in cui i rischi sul bene e l'esecuzione degli eventuali servizi sono
trasferiti dalla società di leasing ad un soggetto terzo (di norma il fornitore); • da un intermediario non
finanziario, che può trattenere in tutto o in parte i rischi sul bene e gestire in proprio o meno i servizi; in
questo caso: o l’operazione è trilaterale ed i beni da concedere in locazione generalmente non sono acquistati
per massa (rectius a stock) ma ad hoc per il singolo cliente; o il concedente risponde degli eventuali vizi sul
bene locato; direttamente dal produttore del bene, in questo caso si tratta di un'operazione commerciale a
struttura bilaterale nella quale il concedente/produttore risponde in prima persona degli eventuali vizi sul
normativa di tipo “secondario” e non da una legge
bene locato. Nella prassi contrattuale italiana (regolato da
ad hoc) la presenza o meno della pattuizione di riacquisto rappresenta quindi uno degli elementi essenziali di
discrimine per la qualificazione tra finanziaria e “operativa”. L’assenza dell’opzione finale di acquisto
(riscatto) rende tale schema contrattuale particolarmente adatto all’utilizzo di beni strumentali per i quali
l’interesse all’utilizzo da parte del conduttore coincide con la sola durata contrattuale.
Contratto di affitto di azienda
Licenza di marchio
3° CASO: Contratto in leasing
Finanziamento
Contratto di mutuo(e mutuo di scopo)
Leasing contratto che permette all’azienda in difficoltà finanziaria di vendere il proprio
Sale and lease-back:
macchinario ad un’azienda di leasing per poi continuare ad usufruire del macchinario stesso pagando le rate
del leasing all’azienda a cui si ha venduto. In questo modo si ha disponibilità liquida immediata e si
sostengono costi periodici ridotti.
Factoring: ipo di contratto con il quale un imprenditore (denominato "cedente") si impegna a cedere tutti
t
i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale
(denominato factor) il quale, dietro un corrispettivo consistente in una commissione, assume l'obbligo a sua
volta a fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione di tutti o
di parte dei crediti che quest'ultimo vanta in relazione alla propria attività, fino alla garanzia dell'eventuale
inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell'imprenditore cedente sia attraverso la concessione
di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.
La cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell'accordo, ma lo strumento attraverso cui è possibile
l'erogazione dei servizi da parte del factor.
I crediti affidati in amministrazione al factor non devono di norma essere ceduti allo stesso; tuttavia nella
maggior parte dei casi dietro il contratto di factoring si cela un'operazione di finanziamento
dell'impresa cliente, infatti è prassi costante che il factor conceda all'impresa
cliente anticipazioni sull'ammontare dei crediti gestiti.
La cessione può avvenire in due modi differenti:
pro soluto: il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di inadempimento di
questi ultimi