Laboratorio dei mercati 3 del 14/03/14
Secondo l'art. 1322 c.c., le parti possono liberamente determinare il contratto con i limiti posti dalla legge. Si ha quindi una libertà:
- In senso negativo (libertà dal contratto): non si può essere vincolati a un contratto contro o indipendentemente dalla propria volontà (art. 1372 c.c. contratto ha effetti tra le parti che hanno voluto fare il negozio).
- In senso positivo: libertà delle parti di definire il proprio regolamento di interessi (tipo di contratto, parte, contenuto, forma...)
Limiti alla stipula dei contratti
In alcuni casi, il legislatore pone dei veri e propri limiti alla stipula di un contratto, come ad esempio:
- In astratto → posti dal legislatore (compravendita)
- Controllo della causa (meritevolezza)
- In concreto → esistenza della possibilità, il bene di scambio.
- Contratti in serie o per adesione (standard)
- Obbligo a contrarre del monopolista: obbligo a contrarre l’assicurazione per responsabilità civile a carico di proprietari con veicoli.
- Prelazione legale, ovvero la preferenza a un particolare contraente prima dei terzi.
I vincoli posti dal legislatore mirano a tutelare il contraente debole. Per l’identificazione del tipo di contratto adeguato a una determinata situazione bisogna far riferimento all’operazione economica (contratti tipici, atipici, finalità, collegamento contrattuale: abbinare più modelli contrattuali per realizzare operazioni complesse).
Dettagli dei contratti
- Contratto (scambio, liberalità, comunione di scopo la durata e complessità del rapporto: contratti di durata, istantanei e periodici; di organizzazione in base le diverse finalità: lucro, mutualistico, non lucro).
- Numero delle parti coinvolte (bilaterale, plurilaterale), il dettaglio della disciplina (può esserci troppe limitazioni o troppo elastica da rendere il negozio incerto) e infine si fa riferimento anche ai profili fiscali.
1° Caso: Contratto di agenzia
Distribuzione di prodotti = intermediazione nella circolazione dei beni
Contratto estimatorio (o di conto deposito)
Il contratto estimatorio è regolato dagli articoli 1556 c.c. e seguenti del codice civile italiano. L'obbligazione principale dell'accipiens è il pagamento del prezzo. La restituzione della cosa non può quindi considerarsi quale obbligazione alternativa (si tratta di un caso di obbligazione facoltativa). La proprietà si trasferisce esclusivamente al momento del pagamento del prezzo o quando l'accipiens ne disponga all'interno del proprio ciclo produttivo. Con la consegna si trasferiscono però:
- La disponibilità della cosa, che può infatti essere alienata dall'accipiens (art. 1558 c.c.), ma non dalla parte che l'ha consegnata (sino alla restituzione della res da parte dell'accipiens).
- Il rischio del perimento della stessa, in quanto l'accipiens è tenuto a pagare il prezzo anche se la restituzione delle cose diviene impossibile, compresa l'ipotesi in cui l'impossibilità derivi da cause a lui non imputabili (art. 1557 c.c.).
Nella pratica si tratta di un contratto largamente utilizzato nei rapporti tra distributori di giornali ed edicolanti (l'edicolante vende i giornali al pubblico, paga al distributore il prezzo delle copie vendute e restituisce quelle residue). Rischio del produttore dell’invenduto!
Altri contratti importanti
- Contratto di somministrazione: il somministrante si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore del somministrato, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.).
- Concessione di vendita: accordo di collaborazione che vede da una parte un'azienda con una formula commerciale consolidata (franchisor) e dall'altra una società o una persona fisica (franchisee) che aderisce a questa formula. Utilizzato per la distribuzione di beni e servizi (es. distributori benzina).
- Contratto di mandato (generale): il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante (art. 1703 c.c.). Può essere con rappresentanza o procura o senza rappresentanza. Con rappresentanza gli effetti giuridici ricadono sul mandante, senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio e acquista diritti e assume obblighi.
- Contratto di commissione (speciale): in diritto, si definisce commissione il contratto mediante il quale una parte, detta commissionario, si obbliga ad acquistare o vendere beni in nome proprio (obbligandosi cioè personalmente nei confronti di terzi con i quali entra in contatto) e per conto di un'altra parte detta committente. La commissione è un contratto a titolo oneroso. Tale nozione è accolta nel codice civile italiano all'art. 1731.
- Contratto di spedizione.
- Contratto di mediazione: il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il mediatore è, quindi, un soggetto indipendente dalle parti la cui attività consiste proprio nel metterle in contatto al fine di farle concludere un affare; in fondo il mediatore non fa altro che far incontrare la domanda e l'offerta di un determinato bene o servizio. Essenziale, per aversi la figura del mediatore, è che egli rimanga imparziale fino alla conclusione del contratto.
Contratto di agenzia: Nel diritto italiano, il contratto di agenzia è un contratto con cui una parte, detta "agente", assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra persona, detta "preponente", contro retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. È disciplinato dal codice civile italiano.
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Appunti Esame Diritto dei contratti di impresa interni ed internazionali
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