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Art. 1186 c.c :Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [1184], il creditore può esigere
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immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio ,
le garanzie che aveva date [2743, 2813] o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Tanti giorni da una certa data(es 90 giorni dal 2/05/14), scade il giorno del mese di scadenza dal
giorno del mese di decorrenza.
PATTUIZIONE: con i giorni, il giorno di decorrenza non si computa, solo quello di scadenza (es dal 2/7 al 7/7
sono 5 giorni il 2 non si conta)
LUOGO: eseguita nel luogo che le parti hanno pattuito
- Legge: 1) se consegna di specie, va eseguita nel luogo dove la cosa si trovava al momento del
sorgere dell’obbligazione.
2)pagamento denaro(pecuniaria): consegna nel domicilio del creditore alla scadenza
dell’obbligazione
3)pagamento debito(non pecuniario): consegna nel domicilio del debitore, sono prestazioni
chiedibili
SOGGETTO: art 1180 c.c: L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo , anche contro la volontà del
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creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione . Tuttavia
il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua
opposizione. L'interesse del creditore all'adempimento personale del debitore si ha
in quelle obbligazioni (infungibili) in cui rilevano le qualità personali e la competenza tecnica del
debitore (es.: l'appalto per la costruzione di un edificio). Tuttavia, tale interesse può sussistere anche in
caso di obbligazione fungibile (es.: il pagamento di una somma di denaro), quando il terzo non dà
garanzia di assicurare al creditore il conseguimento del risultato voluto (es.: perché il terzo è un
incapace, e il suo pagamento può essere annullato. Da quanto evidenziato, si può affermare che
l'interesse del creditore di rifiutare l'adempimento del terzo deve essere valutato in termini
strettamente oggettivi e non soggettivi. Inoltre se il creditore era incapace di intendere e di volere al
momento dell’esecuzione del contratto, il rapporto NON è automaticamente estinto, se non nei limiti
della parte della prestazione che è effettivamente andata a vantaggio del creditore.(ubriaco e perde
metà dei soldi)
La surrogazione è il fenomeno del subingresso di un terzo che si sostituisce nei diritti del creditore verso
un debitore, per effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso. È uno degli istituti che dà vita
alle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo.
SOGGETTO CHE ESEGUE: la prestazione deve essere eseguita nelle mani del creditore anche da un suo
delegato, autorizzato o rappresentante.
! se il debitore in buona fede paga non al creditore effettivo, ma ad un soggetto non legittimato il
contratto è estinto.(LEGITTIMATO APPARENTE)
1) Il soggetto oggettivamente non era riconoscibile.
2) Debitore era in buona fede ed ha usato l’ordinaria diligenza e non si è accorto.
IDENTITA’: eseguita esattamente la prestazione dovuta(niente di più e niente di meno). Se il debitore
non ha i soldi per pagare la merce egli potrà restituire la merce attraverso la PRESTAZIONE IN LUOGO
DELL’ADEMPIMENTO, ovvero una prestazione secondaria. Quella originaria non si estingue per effetto
dell’accordo nuovo al momento della stipula, ma al momento della consegna.
L'art. 1197 c.c., disciplina la fattispecie giuridica della prestazione in luogo dell'adempimento(anche nota, nell'ambito
del diritto romano, come datio in solutum) che è una modalità estintiva dell'obbligazione di natura satisfattoria
diversa dall'adempimento che si realizza allorchè, con il consenso del creditore, il debitore esegua una diversa
prestazione anzichè quella oggetto del rapporto obbligatorio.
L'art. 1197 c.c., nel disciplinare la prestazione in luogo dell'adempimento, testualmente dispone: "il debitore non può
liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il
creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita"; ove la diversa
prestazione sia la vendita di un bene, la disciplina della datio in solutum prevede che il debitore sia tenuto
alla garanzia per i vizi e per l'evizione e che il creditore, in alternativa, possa pretendere, in ipotesi di vizi della cosa o
di sua evizione, la prestazione originaria ed il risarcimento del danno; ove la diversa prestazione sia la cessione di un
credito, l'obbligazione originaria si estingue con il pagamento in quanto, salvo patto contrario, la cessione si
intende effettuata pro solvendo (cfr. art. 1198 c.c.).
La datio in solutum rappresenta, dunque, un'eccezione, fondata su specifico accordo solutorio, al principio, desumibile
dagli artt. 1176 e 1218 c.c., secondo cui il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione oggetto
dell'obbligazione. La prestazione in luogo dell'adempimento è una fattispecie negoziale nel senso che l'effetto
solutorio dell'obbligazione originaria si verifica solo a seguito di un accordo espresso o tacito tra debitore e creditore.
Secondo la dottrina prevalente tale accordo sarebbe di natura reale in quanto l'effetto solutorio si verifica solo con
l'esecuzione della prestazione e, in tal senso, la datio in solutum si distingue dalla novazione oggettiva che determina
l'estinzione di un'obbligazione e la nascita di una nuova a prescindere dall'adempimento della seconda che può essere
successivo. Sulla realità dell'accordo solutorio è, però, necessario precisare che essa è da intendersi in senso atecnico
e legata alla tipologia dell'obbligazione assunta; ove, infatti, l'oggetto dell'accordo di datio in solutum sia
il trasferimento della proprietà di un bene, l'esecuzione della prestazione diversa idonea a determinare l'estinzione
dell'obbligazione originaria coincide con il verificarsi dell'effetto traslativo e non con il momento, eventualmente
successivo, in cui la cosa sia concretamente consegnata. La prestazione in luogo dell'adempimento di cui all'art. 1197
c.c. si distingue, poi, dall'obbligazione alternativa o facoltativa in quanto rappresenta una modalità d'estinzione
dell'obbligazione diversa dall'adempimento mentre nelle obbligazioni alternative o facoltative la scelta della
prestazione e l'esecuzione della prestazione prescelta rappresenta pur sempre una forma d'adempimento
dell'obbligazione. In tal senso occorre, altresì, rammentare che la datio in solutum è una fattispecie negozialementre
l'adempimento è un atto giuridico dovuto (o anche, secondo parte della dottrina, un fatto giuridico idoneo a
realizzare l'interesse del creditore). In materia di datio in solutum, la giurisprudenza di legittimità si è, di recente,
occupata della questione dei pagamenti a mezzo di assegni circolari affermando il principio per il quale il creditore
non può rifiutare il pagamento a mezzo di assegno circolare se non per giustificato motivo oggettivo da valutare
secondo la regola della correttezza e della buona fede; l'effetto estintivo dell'obbligazione in caso di pagamento a
mezzo di assegni circolari si verifica con l'acquisto, da parte del debitore, della disponibilità giuridica del denaro,
ricadendo sul debitore il rischio di inconvertibilità dell'assegno (in tal senso Cass. Civ. Sez. Un. sent. 18 dicembre 2007,
n. 26617). Costituisce, invece, datio in solutum il pagamento a mezzo assegno bancario; la consegna di una cambiale,
invece, non può costituire datio in solutum concretizzandosi in una promessa di pagamento incompatibile con la
realtà che caratterizza la struttura della prestazione in luogo dell'adempimento.
Quando il debitore adempie una prestazione pecuniaria, il creditore deve dare QUIETANZA, che è
un documento scritto con cui il creditore dichiara di aver ricevuto il pagamento(è una dichiarazione
di scienza). È una prova legale indiscutibile dell’avvenuto pagamento in situazione giudiziale.
In caso di assegno QUIETANZA s.b.f (salvo buon fine)
Nel caso in cui un soggetto ha più debiti della stessa natura nei confronti di un altro
soggetto(canoni:marzo, aprile, maggio), il debitore ha diritto ad indicare quale debito va ad
estinguere. Se non lo specifica il creditore ha la facoltà di emettere quietanza sul debito che vuole
lui. Se non è stabilito la legge prevede:1) estinzione del debito scaduto 2) del debito garantito 3) se
più debiti garantiti nella stessa misura va ad estinguere il più risalente(più vecchio).
INADEMPIMENTO(art 1128 c.c)= mancata esecuzione o inesatta esecuzione dell’oggetto del contratto. Si ha
quindi responsabilità contrattuale e l’obbligazione principale si converte nel risarcimento del danno.
Es. medico ha responsabilità contrattuale da contratto sociale, erogare prestazioni che migliorino la salute
senza peggiorarla). Nel caso non rispetti il contratto il medico deve provare che l’inadempimento
oggettivamente è dovuto ad un fatto di forza maggiore o caso fortuito a lui comunque non imputabile ed è
lui che ha l’onere della prova.
Il debitore inadempiente risponde per DOLO o COLPA. Gli accordi che limitano la responsabilità del
debitore sono NULLI, se non per colpa lieve. Il danno risarcibile è rappresentato dal:
- DANNO EMERGENTE-perdita economica
- LUCRO CESSANTE- mancato guadagno
Art. 1227 cc: Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito
(1)
secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sonoderivate [2055] . Il risarcimento
non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza
Titolo oneroso
INADEMPIMENTO SINALLAGMATICO Titolo gratuito 1 2
L’alterazione della causa può avvenire nel caso in cui vi sia inadempimento o diviene impossibile o
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eccessivamente onerosa .
1. Si ha risoluzione del contratto con effetti “ex tunc” e restituzione dell’obbligazione. Per i contratti
con effetto periodico-continuato si ha risoluzione “ex nunc”(locazione).
Art. 1458 c.c:La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le
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parti ,salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto
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della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite . La risoluzione, anche se è stata
espressamente pattuita [1456], non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti
della trascrizione della domanda di ris