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IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
I contratti di somministrazione sono contratti con cui una parte (somministrante) si
obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire in favore dell’altra parte
(somministrato) delle prestazioni periodiche (con cadenza periodica e prestabilita: per
esempio, gli abbonamenti) o continuative (a richiesta del somministrato) di cose. Il
somministrato è un soggetto che ha un’esigenza duratura di cose: la somministrazione,
quindi, è un contratto di durata. Il somministrante deve necessariamente essere un
imprenditore dotato di una organizzazione (contratto di impresa); invece, il somministrato può
essere un imprenditore oppure no (per es.: energia elettrica, acqua, ecc. c.d. utilities nelle
quali il somministrante è un imprenditore mentre il somministrato è un semplice
consumatore). Per la Corte di cassazione sono contratti di somministrazione anche le 40
telecomunicazioni, le reti internet, il trasporto di dati e di informazioni da parte della
compagnia telefonica, ecc. La somministrazione è un contratto di durata e questo ha una
conseguenza: nel caso di inadempimento di una delle due parti, e nel caso in cui l’altra parte
agisca alla risoluzione del contratto per inadempienza, la risoluzione non ha e etto
retroattivo; e dunque, quanto è stato svolto prima rimane fermo, non si può ottenere la
restituzione. Nel caso in cui l’oggetto delle prestazioni periodiche o continuative siano servizi,
non si parlerà di somministrazione ma di appalto: tuttavia, il Codice civile, rendendosi conto
dell’analogia, all’art. 1677, stabilisce che a questi appalti di servizio continuativi o periodici si
applicano sia le norme sull’appalto che quelle sulla somministrazione, in quanto compatibili.
Il catering è spesso un contratto di somministrazione (prestazione continuativa o periodica di
cibi e bevande): per esempio, nel caso della mensa Sapienza, il caterer ha stipulato un
contratto di somministrazione promettendo la disponibilità di cibi e bevande a fronte del
pagamento di una somma di denaro. Si distingue a seconda che il caterer fornisca prodotti già
confezionati o li produca: nel primo caso c’è soltanto l’aspetto della fornitura, mentre nel
secondo si ha un contratto misto (obbligazione di fare + obbligazione di dare). Nel caso di
catering per eventi (banketing), a questi si aggiungono altri servizi accessori, quali il
servizio al tavolo, l’intrattenimento, ecc.: la giurisprudenza ha stabilito che, in questo caso, si
avrà un appalto di servizi piuttosto che una somministrazione di cose. Si può decidere per un
patto di esclusiva, in favore del somministrante o del somministrato, che impone la
fornitura/vendita in esclusiva dei prodotti: spesso, però, quando viene data l’esclusiva al
somministrato, gli viene anche imposto l’obbligo di promuovere le vendite in quella zona
attraverso varie modalità (richiesto anche un facere).
Caso simile alla somministrazione è la vendita a consegne ripartite nelle quali la consegna
non è unica ma viene frazionata in più tranche: per esempio, la vendita di un macchinario i cui
pezzi vengono consegnati separatamente, oppure la vendita di uno stock di beni che viene
consegnato in più tranche. Al contrario del contratto di somministrazione, è un contratto
immediato poiché soddisfa un bisogno nell’immediato.
IL CONTRATTO DI AGENZIA
Il Codice civile definisce l’agente come colui che ha l’incarico dal preponente di
promuovere stabilmente la conclusione di contratti (attività promozionale) in una zona
territoriale determinata per conto (nell’interesse…) di quest’ultimo e verso una
retribuzione. Il contratto di agenzia è un contratto tipico, regolato dal codice del 1942:
tuttavia, la normativa è stata più volte riformata per garantire agli agenti una tutela sempre
maggiore. Entrambe le parti hanno diritto di esclusiva.
Chi agisce per conto di un’altra persona può anche agire in nome di questa a seconda che
abbia o meno una procura. Si distinguono gli agenti con rappresentanza (promuovono
stabilmente le vendite) e quelli senza rappresentanza (procacciatore di a ari: svolge attività
di promozione occasionalmente). I contratti che l’agente promuove possono essere di vendita
di beni (agenti di commercio), ma il nostro ordinamento ne conosce diversi: per esempio, gli
agenti di assicurazione, i quali promuovono stabilmente la stipulazione di contratti di
assicurazione con la clientela dell’agenzia di riferimento (preponente); i promotori finanziari,
coloro che sollecitano gli investimenti da parte dei risparmiatori per conto di società di
investimento, banche, ecc. che gestiscono prodotti finanziari. 41
La parola “agenzia” viene talvolta utilizzata in senso improprio (più ampio nel linguaggio
comune), per esempio nel caso di dipendenti che si preoccupano di e ettuare la promozione
delle vendite (l’agente è un soggetto esterno e autonomo rispetto al preponente), oppure nel
caso di agenzie di stampa, agenzie di investigazione privata, ma ancora di più nel caso
delle agenzie immobiliari in cui non vi sono degli agenti ma piuttosto dei mediatori: non
agiscono per conto di un singolo preponente, non agiscono nell’interesse di questi, ma sono
imparziali rispetto ad entrambe le parti. Altri esempi di mediatori sono i broker assicurativi
che, diversamente dagli agenti di assicurazione che hanno il mandato di una sola compagnia,
consigliano al cliente la compagnia migliore per stipulare una polizza assicurativa (attività di
mediazione indipendente).
Se gli agenti dispongono di una organizzazione di mezzi e di personale sono un esempio di
imprenditori ausiliari (appartenenti alla categoria delle imprese commerciali), e cioè che
rendono dei servizi ad altri imprenditori.
L’agente è un lavoratore para – subordinato in quanto non lavora alle dipendenze del
preponente con cui conclude il contratto (lavoratore autonomo), ma quest’ultimo può
imporre su di lui determinate condizioni. L’agente svolge soltanto una attività preparatoria
ma non può concludere i contratti in nome del preponente: tutto ciò che fa con la clientela,
infatti, è soggetto a sospensione fino all’approvazione del preponente, il quale ha la libertà
di accettare o rifiutare il contratto (ha sempre potere decisionale) e l’obbligo di darne notizia
all’agente entro un termine ragionevole. Il comportamento di rifiuto sistematico ed
ingiustificato degli a ari si definisce boicottaggio, e si tratta di un illecito che consiste
nell’attuazione di un particolare comportamento, apparentemente legittimo, ma volto
soltanto a danneggiare l’agente; un'altra situazione di boicottaggio è la mancata assistenza a
quest’ultimo.
Il compenso avviene sotto forma di provvigione, ossia una percentuale sul valore dei
contratti che sono stati conclusi dal preponente e regolarmente eseguiti dalle parti grazie
all’attività dell’agente. E dunque, il compenso spetta all’agente soltanto dopo che il cliente ha
adempiuto ai suoi obblighi; gli spetta in ogni caso se il preponente, dopo aver firmato il
contratto, non consegna i prodotti oggetto del contratto (preponente inadempiente). Il
preponente è tenuto a pagare la provvigione all’agente anche nel caso in cui abbia concluso
la vendita direttamente nella zona che, secondo il contratto di agenzia, è di pertinenza di
quest’ultimo.
Lo stesso art. 1749 c.c. disciplina anche che l’agente ha il diritto ad avere dal preponente,
ogni tre mesi, un estratto conto delle provvigioni maturate, con i dettagli circa i calcoli da
lui e ettuati: inoltre, c’è un termine di pagamento delle provvigioni, le quali devono essere
liquidate entro il mese successivo del trimestre. Non è una norma imperativa, ma sarebbe
nulla la clausola che prevede un termine di pagamento più lungo. Inoltre, l’agente ha diritto di
controllo sui contratti finali firmati dal preponente, sui pagamenti che gli sono arrivati dai
clienti, ecc.
Nel 1999 è stata vietata la clausola c.d. star del credere, una clausola che stabiliva che
l’agente garantiva (era responsabile) l’adempimento dei contratti dei clienti: è, invece, tutt’ora
consentito che l’agente presti garanzia per singoli a ari.
Alla fine del rapporto di agenzia, che può essere a tempo indeterminato (ciascuna delle parti
può recedere con un congruo preavviso) o a tempo determinato, gli agenti hanno l’obbligo di
42
segretezza delle informazioni eventualmente ottenute nell’ambito del contratto ed un divieto
di concorrenza (patto di non concorrenza, non stabilito per legge ma eventuale e
convenzionale, ma non può durare più di 2 anni). Inoltre, così come il lavoratore dipendente
ha diritto al TFR, l’agente ha diritto ad una indennità di avviamento.
LA MEDIAZIONE
Il mediatore promuove la conclusione dei contratti mettendo in relazione due o più parti
senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza. Si tratta di un’attività che possiede un suo spazio in campo economico: per
questo motivo, negli ultimi anni, il legislatore è intervenuto a inché questi soggetti economici
si comportassero in maniera professionale.
I mediatori hanno diritto ad una provvigione da entrambe le parti se iscritti nel registro delle
imprese (nel caso di attività continuativa) o nel REA (nel caso di attività non continuativa ma
occasionale). Tuttavia, nell’ambito delle agenzie immobiliari, vista la grande concorrenza, gli
agenti immobiliari hanno stabilito che il pagamento delle provvigioni lo e ettui soltanto
l’inquilino nel caso di locazione e l’acquirente nel caso di vendita.
Ad ogni modo, per procedere alla registrazione, i mediatori devono rispettare determinati
requisiti di professionalità.
Un decreto legislativo del 2010 ha disciplinato la mediazione quale attività che mette in
relazione due parti per porre fine alle cause in tribunale: si definisce mediazioni giudiziaria
ed è volta a porre fine ai contenziosi. Addirittura, per tutta una serie di cause, ossia quelle più
frequenti, è stabilito che, prima di procedere alla causa, bisogna fare un tentativo di
mediazione: le parti vengono messe in relazione così che possano stipulare un contratto di
transazione.
IL CONTRATTO DI APPALTO
Nel contratto di appalto si ha un’obbligazione di fare che si sostanzia nella costruzione di
un bene o nella predisposizione di un servizio in ragione dei risultati che si intendono
raggiungere. L’appalto, ai sensi dell’art. 1677 c.c., è il contratto con cui l&rs