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IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

I contratti di somministrazione sono contratti con cui una parte (somministrante) si

obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire in favore dell’altra parte

(somministrato) delle prestazioni periodiche (con cadenza periodica e prestabilita: per

esempio, gli abbonamenti) o continuative (a richiesta del somministrato) di cose. Il

somministrato è un soggetto che ha un’esigenza duratura di cose: la somministrazione,

quindi, è un contratto di durata. Il somministrante deve necessariamente essere un

imprenditore dotato di una organizzazione (contratto di impresa); invece, il somministrato può

essere un imprenditore oppure no (per es.: energia elettrica, acqua, ecc. c.d. utilities nelle

quali il somministrante è un imprenditore mentre il somministrato è un semplice

consumatore). Per la Corte di cassazione sono contratti di somministrazione anche le 40

telecomunicazioni, le reti internet, il trasporto di dati e di informazioni da parte della

compagnia telefonica, ecc. La somministrazione è un contratto di durata e questo ha una

conseguenza: nel caso di inadempimento di una delle due parti, e nel caso in cui l’altra parte

agisca alla risoluzione del contratto per inadempienza, la risoluzione non ha e etto

retroattivo; e dunque, quanto è stato svolto prima rimane fermo, non si può ottenere la

restituzione. Nel caso in cui l’oggetto delle prestazioni periodiche o continuative siano servizi,

non si parlerà di somministrazione ma di appalto: tuttavia, il Codice civile, rendendosi conto

dell’analogia, all’art. 1677, stabilisce che a questi appalti di servizio continuativi o periodici si

applicano sia le norme sull’appalto che quelle sulla somministrazione, in quanto compatibili.

Il catering è spesso un contratto di somministrazione (prestazione continuativa o periodica di

cibi e bevande): per esempio, nel caso della mensa Sapienza, il caterer ha stipulato un

contratto di somministrazione promettendo la disponibilità di cibi e bevande a fronte del

pagamento di una somma di denaro. Si distingue a seconda che il caterer fornisca prodotti già

confezionati o li produca: nel primo caso c’è soltanto l’aspetto della fornitura, mentre nel

secondo si ha un contratto misto (obbligazione di fare + obbligazione di dare). Nel caso di

catering per eventi (banketing), a questi si aggiungono altri servizi accessori, quali il

servizio al tavolo, l’intrattenimento, ecc.: la giurisprudenza ha stabilito che, in questo caso, si

avrà un appalto di servizi piuttosto che una somministrazione di cose. Si può decidere per un

patto di esclusiva, in favore del somministrante o del somministrato, che impone la

fornitura/vendita in esclusiva dei prodotti: spesso, però, quando viene data l’esclusiva al

somministrato, gli viene anche imposto l’obbligo di promuovere le vendite in quella zona

attraverso varie modalità (richiesto anche un facere).

Caso simile alla somministrazione è la vendita a consegne ripartite nelle quali la consegna

non è unica ma viene frazionata in più tranche: per esempio, la vendita di un macchinario i cui

pezzi vengono consegnati separatamente, oppure la vendita di uno stock di beni che viene

consegnato in più tranche. Al contrario del contratto di somministrazione, è un contratto

immediato poiché soddisfa un bisogno nell’immediato.

IL CONTRATTO DI AGENZIA

Il Codice civile definisce l’agente come colui che ha l’incarico dal preponente di

promuovere stabilmente la conclusione di contratti (attività promozionale) in una zona

territoriale determinata per conto (nell’interesse…) di quest’ultimo e verso una

retribuzione. Il contratto di agenzia è un contratto tipico, regolato dal codice del 1942:

tuttavia, la normativa è stata più volte riformata per garantire agli agenti una tutela sempre

maggiore. Entrambe le parti hanno diritto di esclusiva.

Chi agisce per conto di un’altra persona può anche agire in nome di questa a seconda che

abbia o meno una procura. Si distinguono gli agenti con rappresentanza (promuovono

stabilmente le vendite) e quelli senza rappresentanza (procacciatore di a ari: svolge attività

di promozione occasionalmente). I contratti che l’agente promuove possono essere di vendita

di beni (agenti di commercio), ma il nostro ordinamento ne conosce diversi: per esempio, gli

agenti di assicurazione, i quali promuovono stabilmente la stipulazione di contratti di

assicurazione con la clientela dell’agenzia di riferimento (preponente); i promotori finanziari,

coloro che sollecitano gli investimenti da parte dei risparmiatori per conto di società di

investimento, banche, ecc. che gestiscono prodotti finanziari. 41

La parola “agenzia” viene talvolta utilizzata in senso improprio (più ampio nel linguaggio

comune), per esempio nel caso di dipendenti che si preoccupano di e ettuare la promozione

delle vendite (l’agente è un soggetto esterno e autonomo rispetto al preponente), oppure nel

caso di agenzie di stampa, agenzie di investigazione privata, ma ancora di più nel caso

delle agenzie immobiliari in cui non vi sono degli agenti ma piuttosto dei mediatori: non

agiscono per conto di un singolo preponente, non agiscono nell’interesse di questi, ma sono

imparziali rispetto ad entrambe le parti. Altri esempi di mediatori sono i broker assicurativi

che, diversamente dagli agenti di assicurazione che hanno il mandato di una sola compagnia,

consigliano al cliente la compagnia migliore per stipulare una polizza assicurativa (attività di

mediazione indipendente).

Se gli agenti dispongono di una organizzazione di mezzi e di personale sono un esempio di

imprenditori ausiliari (appartenenti alla categoria delle imprese commerciali), e cioè che

rendono dei servizi ad altri imprenditori.

L’agente è un lavoratore para – subordinato in quanto non lavora alle dipendenze del

preponente con cui conclude il contratto (lavoratore autonomo), ma quest’ultimo può

imporre su di lui determinate condizioni. L’agente svolge soltanto una attività preparatoria

ma non può concludere i contratti in nome del preponente: tutto ciò che fa con la clientela,

infatti, è soggetto a sospensione fino all’approvazione del preponente, il quale ha la libertà

di accettare o rifiutare il contratto (ha sempre potere decisionale) e l’obbligo di darne notizia

all’agente entro un termine ragionevole. Il comportamento di rifiuto sistematico ed

ingiustificato degli a ari si definisce boicottaggio, e si tratta di un illecito che consiste

nell’attuazione di un particolare comportamento, apparentemente legittimo, ma volto

soltanto a danneggiare l’agente; un'altra situazione di boicottaggio è la mancata assistenza a

quest’ultimo.

Il compenso avviene sotto forma di provvigione, ossia una percentuale sul valore dei

contratti che sono stati conclusi dal preponente e regolarmente eseguiti dalle parti grazie

all’attività dell’agente. E dunque, il compenso spetta all’agente soltanto dopo che il cliente ha

adempiuto ai suoi obblighi; gli spetta in ogni caso se il preponente, dopo aver firmato il

contratto, non consegna i prodotti oggetto del contratto (preponente inadempiente). Il

preponente è tenuto a pagare la provvigione all’agente anche nel caso in cui abbia concluso

la vendita direttamente nella zona che, secondo il contratto di agenzia, è di pertinenza di

quest’ultimo.

Lo stesso art. 1749 c.c. disciplina anche che l’agente ha il diritto ad avere dal preponente,

ogni tre mesi, un estratto conto delle provvigioni maturate, con i dettagli circa i calcoli da

lui e ettuati: inoltre, c’è un termine di pagamento delle provvigioni, le quali devono essere

liquidate entro il mese successivo del trimestre. Non è una norma imperativa, ma sarebbe

nulla la clausola che prevede un termine di pagamento più lungo. Inoltre, l’agente ha diritto di

controllo sui contratti finali firmati dal preponente, sui pagamenti che gli sono arrivati dai

clienti, ecc.

Nel 1999 è stata vietata la clausola c.d. star del credere, una clausola che stabiliva che

l’agente garantiva (era responsabile) l’adempimento dei contratti dei clienti: è, invece, tutt’ora

consentito che l’agente presti garanzia per singoli a ari.

Alla fine del rapporto di agenzia, che può essere a tempo indeterminato (ciascuna delle parti

può recedere con un congruo preavviso) o a tempo determinato, gli agenti hanno l’obbligo di

42

segretezza delle informazioni eventualmente ottenute nell’ambito del contratto ed un divieto

di concorrenza (patto di non concorrenza, non stabilito per legge ma eventuale e

convenzionale, ma non può durare più di 2 anni). Inoltre, così come il lavoratore dipendente

ha diritto al TFR, l’agente ha diritto ad una indennità di avviamento.

LA MEDIAZIONE

Il mediatore promuove la conclusione dei contratti mettendo in relazione due o più parti

senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di

rappresentanza. Si tratta di un’attività che possiede un suo spazio in campo economico: per

questo motivo, negli ultimi anni, il legislatore è intervenuto a inché questi soggetti economici

si comportassero in maniera professionale.

I mediatori hanno diritto ad una provvigione da entrambe le parti se iscritti nel registro delle

imprese (nel caso di attività continuativa) o nel REA (nel caso di attività non continuativa ma

occasionale). Tuttavia, nell’ambito delle agenzie immobiliari, vista la grande concorrenza, gli

agenti immobiliari hanno stabilito che il pagamento delle provvigioni lo e ettui soltanto

l’inquilino nel caso di locazione e l’acquirente nel caso di vendita.

Ad ogni modo, per procedere alla registrazione, i mediatori devono rispettare determinati

requisiti di professionalità.

Un decreto legislativo del 2010 ha disciplinato la mediazione quale attività che mette in

relazione due parti per porre fine alle cause in tribunale: si definisce mediazioni giudiziaria

ed è volta a porre fine ai contenziosi. Addirittura, per tutta una serie di cause, ossia quelle più

frequenti, è stabilito che, prima di procedere alla causa, bisogna fare un tentativo di

mediazione: le parti vengono messe in relazione così che possano stipulare un contratto di

transazione.

IL CONTRATTO DI APPALTO

Nel contratto di appalto si ha un’obbligazione di fare che si sostanzia nella costruzione di

un bene o nella predisposizione di un servizio in ragione dei risultati che si intendono

raggiungere. L’appalto, ai sensi dell’art. 1677 c.c., è il contratto con cui l&rs

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A.A. 2024-2025
77 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aleevaccaroo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti di impresa interni ed internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof CARIDI VINCENZO.