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FASI SUCESSIVE.
l’accordo simultaneo
1) Con il contratto si conclude quando le volontà delle parti sono
contemporanee e sono presenti entrambe le parti nello stesso momento.
l’accordo per
2) fasi successive nasce e si perfeziona con PROPOSTA e ACCETTAZIONE. Il
proponente esprime la sua volontà contrattuale e la invia al destinatario il quale deve rispondere con
una dichiarazione di volontà conforme.
Art. 1335 cc : proposta e accettazione e in generale ogni atto unilaterale recittizio si presume
conosciuto quando giunge all’indirizzo del destinatario.
Bisogna che ci sia la PRESUNZIONE di CONOSCENZA, ovvero quando la proposta arriva al
destinatario l’atto diventa efficace.
Questa però è una PRESUNZIONE RELATIVA con possibile prova contraria per evitare il
perfezionamento dell’accordo nel caso in cui il destinatario NON per sua colpa è impossibilitato a
ricevere la notizia.
Es. LOCAZIONE uso abitativodisdetta con preavviso almeno 6 mesiatto recittizio
con preavviso 6 mesi, ma il conduttore è assente e firma l’atto recittizio un mese
Locatore disdice
dopo(data posticipata). La disdetta però è valida al momento del tentato recapito(anche se
conduttore assente) perché scatta la presunzione di conoscenza. Il conduttore potrà provare la sua
impossibilità di conoscenza non per sua colpa(ricoverato ospedale).
L’ACCETTAZIONE deve essere conforme alla PROPOSTA se no si è in presenza di una
controproposta e deve essere accettata nuovamente dal proponente.
DI REVOCA DI PROPOSTA E ACCETTAZIONE
Art. 1328 cc: POSSIBILITA’
La PROPOSTA può essere revocata fino a che al proponente non sia giunta notizia
dell’accettazione(finché contratto non sia concluso) + indennizzo per l’iniziata esecuzione del
contratto.
L’ACCETTAZIONE può essere revocata purché la revoca giunga al proponente prima
dell’accettazione.
Casi particolari:
PROPOSTA IRREVOCABILE(art 1329 cc): atto unilaterale con cui soggetto si obbliga a tener
ferma la proposta stessa per un determinato tempo(es agente immobiliare) e non può essere ceduto
ad un terzo.
CONTRATTO D’OPZIONE: contratto vero e proprio mediante il quale una parte si vincola verso
l’altra a vendere o a comprare e l’altra si riserva di accettare o meno ed è valida anche se non è
fissato il termine per l’accettazione e può essere ceduto ad un terzo.
La proposta può essere rivolta ad un destinatario determinato, ma può anche assumere la forma di proposta o offerta al
pubblico (es. un inserzione negli annunci economici), in questo caso chiunque può esprimere al proponente la propria
e quando giunge al proponente l’accordo è concluso
accettazione .Diverso dalla proposta è il semplice invito a
in cui manca il PREZZO, oggetto fondamentale, rispetto all’offerta al pubblico.
proporre (es. un cartello con la scritta
<vendesi>).
Fino al momento in cui il contratto non è concluso, le parti conservano la propria autonomia contrattuale: la proposta e
l’accettazione possono, fino a quel momento, essere revocate da chi le ha formulate. E’ però previsto che il proponente
si impegni a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, si parlerà di proposta irrevocabile (il destinatario può
entro questo termine accettarla o no; il proponente non può revocare la proposta fino alla scadenza fissata). Quando tale
ferma la proposta sorge non dall’impegno unilaterale del proponente ma da un accordo tra due
vincolo a mantenere
parti si parla di patto di opzione: uno dei due contraenti si impegna a mantenere ferma e irrevocabile la propria proposta
in ordine alla conclusione di un certo contratto (di solito di vendita).
Il contratto si conclude quando il proponente viene a conoscenza dell’accettazione espressa dall’altra parte. Ma
l’accettazione, per essere tale, deve pervenire entro il termine stabilito dal proponente o, in mancanza, in un tempo che
possa ritenersi ragionevole in base alla natura dell’affare o secondo gli usi.
I modelli alternativi si dividono invece in:
conclusione mediante inizio dell’esecuzione(art.1327
- cc):il contraente può chiedere o la
natura dell’affare o gli usi possono ammettere che la prestazione della controparte sia
ordine di merce ad un’impresa contratto concluso nel
eseguita senza preventiva risposta. Es.
tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.
- Contratto con obbligazione del solo proponente(art.1333 cc):proposta irrevocabile quando
giunge al destinatario. Il silenzio del destinatario della proposta vale come tacita
accettazione. Concluso se il destinatario non rifiuta entro un certo termine condizionato
dalla natura dell’affare.
- Contratti reali: accordo tra le parti + consegna del bene.
- Contratto plurilaterale: contratto tra più di due parti e la proposta va indirizzata a tutti gli
interessati con indicazione di tutti gli oblati e l’accettazione degli oblati va indirizzata al
proponente e a tutti gli oblati. Si conclude quando tutte le parti ricevono notizia
dell’accettazione delle altre.
- Contratti aperti(art. 1332 cc): contratti che consentono la successiva adesione di altre parti
rispetto a quelle originarie e può avvenire secondo le modalità contrattuali, diretta
dall’organo costituito per l’esecuzione del contratto. Indirizzata a tutte le parti originali.
- Contratti conclusi per via informatica o telematica: l’ordine e la ricevuta dell’ordine per via
telematica si considerano prevenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la
possibilità di accedervi.
- Contratti standard o di massa(o per adesione): si concludono quando una parte sottoscrive
il regolamento contrattuale predisposto dall’altra parte, mediante moduli e formulari
prestampati. Laddove vi sia trattativa individuale le clausole aggiunte prevalgono. Spesso si
tratta di contratti contenenti condizioni generali di contratto
- Condizioni generali di contratto(art. 1341 cc): serie di clausole contrattuali predisposte
unilateralmente da un contraente. Si intendono inserite nel contratto se l’altro contraente le
ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
Al momento della negoziazione e stipula del contratto le parti devono comportarsi secondo il
“buona
criterio di fede”.
Buona fede in senso OGGETTIVO(art.1775 e 1375cc) che corrisponde a regole di correttezze e
lealtà.
Buona fede in senso SOGGETTIVO(art. 1147 cc) ignoranza di ledere altrui diritto
- Buona fede nella fase delle trattative e formazione del contratto(art 1337-1338 cc): dovere
di informazione( es. vendita terreno edificabile, ma uno delle parti sa che poi il comune lo
renderà zona verde e l’altro non lo sa; contratto valido al momento della stipula perche
edificabile ma si può richiamare la buona fede che non c’era), rottura delle trattative(non
interrompere unilateralmente le trattative) per giusta causa, conoscenza e comunicazione
causa di invalidità(contratto è annullabile, azione responsabilità perché violato la buona
fede)
- Buona fede nell’esecuzione del contratto(art 1375 cc): obbligo di salvaguardare l’interesse
altrui nei limiti in cui sia compatibile al proprio
- Buona fede nell’interpretazione del contratto(art 1366 cc):attribuire al contratto il
significato che contraenti corretti e leali darebbero ad esso
CONTRATTUALE
Ci sono tre diversi tipi di responsabilità EXTRA-CONTRATTUALE
PRE-CONTRATTUALE
all’inadempimento di un’obbligazione preesistente.
CONTRATTUALE: La terminologia usata non
deve trarre in inganno né bisogna pensare che la responsabilità contrattuale nasca solo in presenza
di un contratto: ciò che conta, infatti, è l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra danneggiante e
danneggiato che può scaturire anche da una delle altre fonti indicate dall’articolo 1173 c.c. In
l’onere della prova è invertito: in ogni caso di inadempimento il
quella contrattuale esonerando l’attore dal relativo onere probatorio. Si
legislatore presume la colpa del debitore
tratta certamente di una presunzione relativa e da ciò deriva che il debitore può liberarsi da ogni
responsabilità provando l’assenza di colpa e cioè che l’impossibilità di adempiere è derivata da
causa a lui non imputabile. In quella contrattuale, quando non si ravvisi il dolo, sono da risarcire
al momento in cui è sorta l’obbligazione.
solo i danni prevedibili Risarcimento del danno
emergente ovvero delle spese sostenute per fare il contratto.
EXTRA-CONTRATTUALE: i ha quando un soggetto cagiona ad altri un danno ingiusto senza
essere legato da alcun rapporto. Una prima diversità attiene all’onere della prova. Mentre nella
responsabilità extracontrattuale esso è a carico del danneggiato (attore) per la dimostrazione del
elementi, incluso l’atteggiamento soggettivo dell’autore (colpa o dolo).
fatto illecito in tutti i suoi
Ulteriore diversità è nella valutazione del danno. Nella responsabilità extracontrattuale, infatti,
vanno risarciti tutti i danni siano essi prevedibili o non prevedibili.(es. violazione dovere
informazione e conclusione contratto a condizioni meno favorevoli danno emergente e lucro
cessante)
PRE-CONTRATTUALE: La buona fede di cui parla l'art. 1337 è la buona fede oggettiva, quella
che impone, cioè, di comportarsi correttamente.
Il comportamento fonte di responsabilità può essere doloso, ma anche colposo, come nel caso di
chi, sapendo di non avere i mezzi per far fronte alle obbligazioni nascenti dal contratto, si impegola
in trattative che poi non porta a termine.I comportamenti che possono rientrare nella ipotesi dell'art.
1337 sono quindi i più vari, ma l'art. 1338 c.c. prevede uno specifico caso di responsabilità
precontrattuale;
articolo 1338 c.c. la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di
conoscenza delle invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il
causa di danno da questa risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del
invalidità contratto
Come si vede la legge impone alle parti uno specifico obbligo di comunicazione; osserviamo,
inoltre, che l'art. 1338 non solo fa nascere la responsabilità in capo a chi conosceva la causa di
invalidità e non l'ha comunicata, ma anche su chi "dovendo conoscere" detta causa non l'ha
comunicata all'atra parte .Ciò vuol dire che oltre all'obbligo di comunicazione, c'è anche