Laboratorio dei contratti 7/03/14
Nelle sentenze del giudice di Appello o della Corte di Cassazione, i giudici per emettere le sentenze fanno riferimento al diritto vivente, non basta la conoscenza delle norme.
I soggetti della negoziazione
I soggetti della negoziazione sono le parti, ovvero il centro di interessi:
- Monosoggettivo
- Plurisoggettivo
Es. Locazione di un immobile di più locatori (plurisoggettivo) ad un unico conduttore (monosoggettivo).
I soggetti nella negoziazione vengono solitamente seguiti da dei tecnici come il commercialista, che assiste il cliente, e l'avvocato, che interviene al momento di “patologie”. Una terza figura, ovvero il notaio, è un pubblico ufficiale e la sua posizione è diversa (super partes) e ha il compito di far rispettare la legge.
Scrittura privata autenticata e atto pubblico
La differenza tra scrittura privata autenticata e atto pubblico è che nel primo caso le parti redigono il contratto e il notaio accerta unicamente la validità delle firme dei contraenti, attestando l’autenticità della firma. Nel secondo caso è direttamente il notaio a scrivere l’atto tenendo conto delle volontà delle parti.
Formazione del contratto
La formazione del contratto può avvenire secondo:
- Modello generale
- Modello alternativo (tipi speciali)
Il modello generale a sua volta si divide in:
- Accordo simultaneo
- Accordo per fasi successive
L’accordo simultaneo si conclude quando le volontà delle parti sono contemporanee e sono presenti entrambe le parti nello stesso momento.
L’accordo per fasi successive nasce e si perfeziona con proposta e accettazione. Il proponente esprime la sua volontà contrattuale e la invia al destinatario, il quale deve rispondere con una dichiarazione di volontà conforme.
Art. 1335 cc: proposta e accettazione e in generale ogni atto unilaterale recettizio si presume conosciuto quando giunge all’indirizzo del destinatario. Bisogna che ci sia la presunzione di conoscenza, ovvero quando la proposta arriva al destinatario l’atto diventa efficace. Questa però è una presunzione relativa con possibile prova contraria per evitare il perfezionamento dell’accordo nel caso in cui il destinatario non per sua colpa è impossibilitato a ricevere la notizia.
Es. Locazione uso abitativo: disdetta con preavviso almeno 6 mesi. Atto recettizio con preavviso 6 mesi, ma il conduttore è assente e firma l’atto recettizio un mese dopo (data posticipata). La disdetta però è valida al momento del tentato recapito (anche se il conduttore è assente) perché scatta la presunzione di conoscenza. Il conduttore potrà provare la sua impossibilità di conoscenza non per sua colpa (ricoverato ospedale).
L’accettazione deve essere conforme alla proposta, se no si è in presenza di una controproposta e deve essere accettata nuovamente dal proponente.
Revoca di proposta e accettazione
Art. 1328 cc: possibilità. La proposta può essere revocata fino a che al proponente non sia giunta notizia dell’accettazione (finché il contratto non sia concluso) più indennizzo per l’iniziata esecuzione del contratto. L’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga al proponente prima dell’accettazione.
Casi particolari
Proposta irrevocabile (art 1329 cc): atto unilaterale con cui soggetto si obbliga a tener ferma la proposta stessa per un determinato tempo (es. agente immobiliare) e non può essere ceduto a un terzo.
Contratto d’opzione: contratto vero e proprio mediante il quale una parte si vincola verso l’altra a vendere o a comprare e l’altra si riserva di accettare o meno ed è valida anche se non è fissato il termine per l’accettazione e può essere ceduto a un terzo.
La proposta può essere rivolta a un destinatario determinato, ma può anche assumere la forma di proposta o offerta al pubblico (es. un’inserzione negli annunci economici); in questo caso chiunque può esprimere al proponente la propria accettazione e quando giunge al proponente l’accordo è concluso. Diverso dalla proposta è il semplice invito a proporre (es. un cartello con la scritta <vendesi>), in cui manca il prezzo, oggetto fondamentale, rispetto all’offerta al pubblico.
Fino al momento in cui il contratto non è concluso, le parti conservano la propria autonomia contrattuale: la proposta e l’accettazione possono, fino a quel momento, essere revocate da chi le ha formulate. È però previsto che il proponente si impegni a mantenere ferma la proposta per un certo tempo; si parlerà di proposta irrevocabile (il destinatario può entro questo termine accettarla o no; il proponente non può revocare la proposta fino alla scadenza fissata).
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Diritto dei contratti - lezione 10
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Diritto dei contratti - lezione 3
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Diritto privato
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Diritto Privato