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NULLITA’ ANNULLABILITA’
Forma di invalidità a carattere generale (contrasto con Forma di invalidità a carattere speciale, contrasto con norme
norma imperativa, se quest’ultima non prevede imperative che prevedono l’annullabilità. L’annullabilità tutela
annullabilità). Nullità tutela interessi generali. interessi individuali.
Art 1418 c.c indica tre cause di nullità: Due cause di annullabilità:
- Contrasto con norme imperative - incapacità di agire del contraente
- Mancanza requisiti essenziali - vizi del consenso (c’è volontà,ma viziata)
- Illiceità del contratto - La capacità può essere giuridica, ovvero all’idoneità di essere
- Norma imperativa è posta in essere per tutelare titolari di diritti ed obblighi(nascita) che si ricollega ad un
interesse generale ed è di facile individuazione perché la fatto, ovvero un accadimento a cui l’ordinamento ricollega
norma stessa ha un elemento letterale che la distingue. valore giuridico. Capacità di intendere e di volere, ovvero
Ci sono due tipi di nullità:1)nullità testuale, quando comprendere le conseguenze delle proprie condotte, si
norma imperativa prevede espressamente che la sua ricollega all’atto, ovvero comportamento umano con valenza
violazione porta alla nullità del contratto 2)nullità giuridica effettuato da soggetto con capacità di intendere e
virtuale, per avere questa nullità bisogna che l norma non volere. La capacità d’agire è l'idoneità del soggetto a porre in
si riferisca alla condotta che le parti devono tenere(es. essere atti giuridici validi e si ricollega al negozio giuridico,
buona fede – annullabile), ma si deve attenere alla ovvero una manifestazione della capacità d’agire. Il negozio è
struttura del contratto, all’oggetto proibendo la annullabile in caso di :
conclusione. 1)incapacità di agire LEGALE, ovvero contraente non ha 18
- Se mancano elementi essenziali del contratto e in anni, è interdetto, inabilitato o soggetto all’amministrazione di
particolare quando c’è una vera e propria mancanza di sostegno(elementi ricavabili all’anagrafe).
volontà si ha nei casi di dichiarazione non seria e inoltre 2)incapacità di agire NATURALE, ovvero la mancanza di
nel caso di violenza fisica quando la volontà è del tutto intendere e di volere(ubriaco,drogato,malato) e per annullare
inesistente. E quando si ha divergenze tra volontà e il contratto è necessario dimostrare che il contraente ha agito
dichiarazione nei casi di errore ostativo e simulazione, in mala fede(fatta valere dall’incapace stesso o dal suo
ovvero errore commesso nell’emettere la dichiarazione curatore).
che non rispecchia la volontà. - i vizi del consenso sono l’errore, il dolo e la violenza morale.
- Illiceità si ha quando il contratto è in contrasto con L’errore consiste in una falsa conoscenza della realtà che
norme imperative, ordine pubblico e buon costume(nullo) determina una delle parti a un contratto che senza quel errore
e al suo interno sono sanciti anche principi fondamentali non avrebbe stipulato. Deve essere riconoscibile(persona di
dell’ordinamento(illecito). Per ordine pubblico si intende normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo) ed essenziale
l’insieme di principi fondamentali e inderogabili quando è determinante per il consenso. L’errore è essenziale
dell’ordinamento giuridico(es. contratto a vita, contrasto quando cade sull’OGGETTO, sulla QUALITA’ della prestazione e
con liberta iniziativa economica della Costituzione). Per contraente e sulla QUANTITA’ della prestazione. L’errore-
buon costume si intende l’insieme dei principi morali motivo incide a monte sul processo di formazione della
comunemente accolti nella società. volontà: la volontà esiste ma si è formata così come si è
OGGETTO ILLECITO:prestazione è un’attività proibita formata in virtù di un vizio originario, mentre l’errore-ostativo
CAUSA ILLECITA:prestazioni sono lecite, ma illecite se può dipendere da una svista, da un fraintendimento, da
combinate(es. prostituzione) ignoranza nel modo di esprimersi e di comportarsi e in esso la
MOTIVI ILLECITI: quando motivo è rilevante, esclusivo e volontà è del tutto esclusa. L’errore di diritto sui motivi è
comune ad entrambe le parti porta alla nullità.(es. l’errore che cade sull’esistenza o sul contenuto di una norma
vendita barca per contrabbando). giuridica(es. vendita terreno per costruire ma dopo scopre che
non è edificabile). Il dolo è un inganno che induce in errore
La NULLITA’ è imprescrittibile, e deve essere rilevata l’altro contraente e deve essere determinante del consenso
d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado di processo, se per far si che il contratto sia annullabile. O dolo incidente
non lo fa la sentenza che passa in giudicato è definitiva e quando la parte ingannata avrebbe comunque concluso il
non si può più discutere nonostante produca effetti di un negozio, ma in mancanza del dolo a condizioni più favorevoli e
contratto nullo. Nel caso sia rilevata fa venir meno gli si può chiedere il risarcimento danni. Infine la violenza morale