Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 2
Diritto dei contratti - lezione  10 Pag. 1
1 su 2
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

NULLITA’ ANNULLABILITA’

Forma di invalidità a carattere generale (contrasto con Forma di invalidità a carattere speciale, contrasto con norme

norma imperativa, se quest’ultima non prevede imperative che prevedono l’annullabilità. L’annullabilità tutela

annullabilità). Nullità tutela interessi generali. interessi individuali.

 

Art 1418 c.c indica tre cause di nullità: Due cause di annullabilità:

- Contrasto con norme imperative - incapacità di agire del contraente

- Mancanza requisiti essenziali - vizi del consenso (c’è volontà,ma viziata)

- Illiceità del contratto - La capacità può essere giuridica, ovvero all’idoneità di essere

- Norma imperativa è posta in essere per tutelare titolari di diritti ed obblighi(nascita) che si ricollega ad un

interesse generale ed è di facile individuazione perché la fatto, ovvero un accadimento a cui l’ordinamento ricollega

norma stessa ha un elemento letterale che la distingue. valore giuridico. Capacità di intendere e di volere, ovvero

Ci sono due tipi di nullità:1)nullità testuale, quando comprendere le conseguenze delle proprie condotte, si

norma imperativa prevede espressamente che la sua ricollega all’atto, ovvero comportamento umano con valenza

violazione porta alla nullità del contratto 2)nullità giuridica effettuato da soggetto con capacità di intendere e

virtuale, per avere questa nullità bisogna che l norma non volere. La capacità d’agire è l'idoneità del soggetto a porre in

si riferisca alla condotta che le parti devono tenere(es. essere atti giuridici validi e si ricollega al negozio giuridico,

buona fede – annullabile), ma si deve attenere alla ovvero una manifestazione della capacità d’agire. Il negozio è

struttura del contratto, all’oggetto proibendo la annullabile in caso di :

conclusione. 1)incapacità di agire LEGALE, ovvero contraente non ha 18

- Se mancano elementi essenziali del contratto e in anni, è interdetto, inabilitato o soggetto all’amministrazione di

particolare quando c’è una vera e propria mancanza di sostegno(elementi ricavabili all’anagrafe).

volontà si ha nei casi di dichiarazione non seria e inoltre 2)incapacità di agire NATURALE, ovvero la mancanza di

nel caso di violenza fisica quando la volontà è del tutto intendere e di volere(ubriaco,drogato,malato) e per annullare

inesistente. E quando si ha divergenze tra volontà e il contratto è necessario dimostrare che il contraente ha agito

dichiarazione nei casi di errore ostativo e simulazione, in mala fede(fatta valere dall’incapace stesso o dal suo

ovvero errore commesso nell’emettere la dichiarazione curatore).

che non rispecchia la volontà. - i vizi del consenso sono l’errore, il dolo e la violenza morale.

- Illiceità si ha quando il contratto è in contrasto con L’errore consiste in una falsa conoscenza della realtà che

norme imperative, ordine pubblico e buon costume(nullo) determina una delle parti a un contratto che senza quel errore

e al suo interno sono sanciti anche principi fondamentali non avrebbe stipulato. Deve essere riconoscibile(persona di

dell’ordinamento(illecito). Per ordine pubblico si intende normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo) ed essenziale

l’insieme di principi fondamentali e inderogabili quando è determinante per il consenso. L’errore è essenziale

dell’ordinamento giuridico(es. contratto a vita, contrasto quando cade sull’OGGETTO, sulla QUALITA’ della prestazione e

con liberta iniziativa economica della Costituzione). Per contraente e sulla QUANTITA’ della prestazione. L’errore-

buon costume si intende l’insieme dei principi morali motivo incide a monte sul processo di formazione della

comunemente accolti nella società. volontà: la volontà esiste ma si è formata così come si è

OGGETTO ILLECITO:prestazione è un’attività proibita formata in virtù di un vizio originario, mentre l’errore-ostativo

CAUSA ILLECITA:prestazioni sono lecite, ma illecite se può dipendere da una svista, da un fraintendimento, da

combinate(es. prostituzione) ignoranza nel modo di esprimersi e di comportarsi e in esso la

MOTIVI ILLECITI: quando motivo è rilevante, esclusivo e volontà è del tutto esclusa. L’errore di diritto sui motivi è

comune ad entrambe le parti porta alla nullità.(es. l’errore che cade sull’esistenza o sul contenuto di una norma

vendita barca per contrabbando). giuridica(es. vendita terreno per costruire ma dopo scopre che

non è edificabile). Il dolo è un inganno che induce in errore

La NULLITA’ è imprescrittibile, e deve essere rilevata l’altro contraente e deve essere determinante del consenso

d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado di processo, se per far si che il contratto sia annullabile. O dolo incidente

non lo fa la sentenza che passa in giudicato è definitiva e quando la parte ingannata avrebbe comunque concluso il

non si può più discutere nonostante produca effetti di un negozio, ma in mancanza del dolo a condizioni più favorevoli e

contratto nullo. Nel caso sia rilevata fa venir meno gli si può chiedere il risarcimento danni. Infine la violenza morale

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Zaba91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Ferrari Chiara.