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Laboratorio contratti 10 16/05/14

Invalidità del contratto

Definizione

Il termine "invalidità" del contratto è un ampio concetto utilizzato per indicare le ipotesi in cui il contratto è in contrasto con norme imperative. Sono due i gradi di patologia del contratto:

Gradi di patologia del contratto

  • Nullità
  • Annullabilità

Nullità

La nullità è una forma di invalidità a carattere generale, che si verifica quando c'è un contrasto con norme imperative, se quest'ultima non prevede annullabilità. La nullità tutela interessi generali.

L'articolo 1418 c.c. indica tre cause di nullità:

  • Contrasto con norme imperative
  • Mancanza di requisiti essenziali
  • Illiceità del contratto

Annullabilità

L'annullabilità, invece, è una forma di invalidità a carattere speciale, contrasto con norme imperative che prevedono l'annullabilità. L'annullabilità tutela interessi individuali.

Due cause di annullabilità sono:

  • Incapacità di agire del contraente
  • Vizi del consenso (c’è volontà, ma viziata)

Tipi di nullità

Ci sono due tipi di nullità:

  • Nullità testuale, quando la norma imperativa prevede espressamente che la sua violazione porta alla nullità del contratto
  • Nullità virtuale, per avere questa nullità bisogna che la norma non si riferisca alla condotta che le parti devono tenere (es. buona fede – annullabile), ma si deve attenere alla struttura del contratto, all’oggetto proibendo la conclusione

Se mancano elementi essenziali del contratto e in particolare quando c’è una vera e propria mancanza di volontà, si ha nei casi di dichiarazione non seria e inoltre nel caso di violenza fisica quando la volontà è del tutto mancante.

Capacità e incapacità

La capacità può essere giuridica, ovvero l’idoneità di essere titolari di diritti ed obblighi (nascita) che si ricollega ad un fatto, ovvero un accadimento a cui l’ordinamento ricollega valore giuridico. Capacità di intendere e di volere, ovvero comprendere le conseguenze delle proprie condotte, si ricollega all’atto, ovvero comportamento umano con valenza giuridica effettuato da soggetto con capacità di intendere e volere.

La capacità d’agire è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi e si ricollega al negozio giuridico, ovvero una manifestazione della capacità d’agire. Il negozio è annullabile in caso di:

  • Incapacità di agire legale, ovvero contraente non ha 18 anni, è interdetto, inabilitato o soggetto all’amministrazione di sostegno (elementi ricavabili all’anagrafe)
  • Incapacità di agire naturale, ovvero la mancanza di intendere e di volere (ubriaco)
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Zaba91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Ferrari Chiara.
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