Laboratorio contratti 10 16/05/14
Invalidità del contratto
Definizione
Il termine "invalidità" del contratto è un ampio concetto utilizzato per indicare le ipotesi in cui il contratto è in contrasto con norme imperative. Sono due i gradi di patologia del contratto:
Gradi di patologia del contratto
- Nullità
- Annullabilità
Nullità
La nullità è una forma di invalidità a carattere generale, che si verifica quando c'è un contrasto con norme imperative, se quest'ultima non prevede annullabilità. La nullità tutela interessi generali.
L'articolo 1418 c.c. indica tre cause di nullità:
- Contrasto con norme imperative
- Mancanza di requisiti essenziali
- Illiceità del contratto
Annullabilità
L'annullabilità, invece, è una forma di invalidità a carattere speciale, contrasto con norme imperative che prevedono l'annullabilità. L'annullabilità tutela interessi individuali.
Due cause di annullabilità sono:
- Incapacità di agire del contraente
- Vizi del consenso (c’è volontà, ma viziata)
Tipi di nullità
Ci sono due tipi di nullità:
- Nullità testuale, quando la norma imperativa prevede espressamente che la sua violazione porta alla nullità del contratto
- Nullità virtuale, per avere questa nullità bisogna che la norma non si riferisca alla condotta che le parti devono tenere (es. buona fede – annullabile), ma si deve attenere alla struttura del contratto, all’oggetto proibendo la conclusione
Se mancano elementi essenziali del contratto e in particolare quando c’è una vera e propria mancanza di volontà, si ha nei casi di dichiarazione non seria e inoltre nel caso di violenza fisica quando la volontà è del tutto mancante.
Capacità e incapacità
La capacità può essere giuridica, ovvero l’idoneità di essere titolari di diritti ed obblighi (nascita) che si ricollega ad un fatto, ovvero un accadimento a cui l’ordinamento ricollega valore giuridico. Capacità di intendere e di volere, ovvero comprendere le conseguenze delle proprie condotte, si ricollega all’atto, ovvero comportamento umano con valenza giuridica effettuato da soggetto con capacità di intendere e volere.
La capacità d’agire è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi e si ricollega al negozio giuridico, ovvero una manifestazione della capacità d’agire. Il negozio è annullabile in caso di:
- Incapacità di agire legale, ovvero contraente non ha 18 anni, è interdetto, inabilitato o soggetto all’amministrazione di sostegno (elementi ricavabili all’anagrafe)
- Incapacità di agire naturale, ovvero la mancanza di intendere e di volere (ubriaco)