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Appunti di diritto dei contratti di lavoro

10/02/2014

Tipologie di contratti di lavoro

I contratti di lavoro che andremo ad analizzare nel dettaglio sono di due tipologie:

  • Contratti individuali di lavoro, che vengono stipulati dal singolo datore di lavoro con il singolo lavoratore (vedi registrazione);
  • Contratti collettivi di lavoro, che vengono stipulati non con il singolo lavoratore bensì con un soggetto collettivo dato dal sindacato.

Soggetti collettivi nei contratti collettivi

Ma quali sono questi soggetti collettivi? Se si tratta di contratti firmati in azienda allora i soggetti collettivi interessati saranno la RSA (Rappresentanza sindacale aziendale) e la RSU (Rappresentanza sindacale unitaria). Se si tratta di contratti firmati a livello nazionale, invece, i soggetti collettivi interessati saranno:

  • Federazioni nazionali quali FIOM-CGIL o FIM-CISL;
  • Confederazioni quali CGIL, CISL e UIL.

Caratteristiche del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro pone le regole del lavoro e presenta delle caratteristiche particolari:

  • È giovane perché presenta poco più di un secolo di vita;
  • È vibrante e sensibile alle trasformazioni della realtà socio-economica (sono regole di diritto del lavoro in risposta a particolari esigenze derivanti dal contesto socio-economico);
  • È politicizzato perché è ad alto tasso di ideologia e, nel corso della trattazione della materia, spesso le scelte in materia di diritto del lavoro seguiranno la linea politica al governo (soprattutto nell’ultimo secolo a seconda delle maggioranze di governo) per cui si parlerà di:
  • Centro-destra riferendosi ad interventi più sensibili alle esigenze delle imprese;
  • Centro-sinistra riferendosi ad interventi più sensibili alle esigenze dei lavoratori.

L’obbiettivo del corso è di fornire la cassetta degli attrezzi per la gestione dei contratti di lavoro.

Chi firma i contratti di lavoro?

Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro firmano i soggetti collettivi (sindacati) a livello di lavoratori, mentre a livello aziendale può firmare anche il singolo datore di lavoro al posto della rappresentanza.

Suddivisione dei contratti di lavoro

I contratti di lavoro possono poi essere suddivisi anche in:

  • Contratti di lavoro subordinato o dipendente;
  • Contratti di lavoro autonomo (quello più povero di tutele con lavoratori precari e atipici).

Queste forme di contratto verranno affrontate in chiave evolutiva.

Programma

Modulo 1: Contratti individuali

  1. Evoluzione storico-normativa del diritto del lavoro.
  2. Qual è la figura normale di lavoro? Si tratterà di individuare il contratto di lavoro “dominante” (definito così dalla riforma Fornero) ovverosia il contratto di lavoro subordinato nelle sue due forme:
  • A tempo indeterminato;
  • A tempo pieno (per tutta la durata del lavoro).
  1. Contratti di lavoro atipici ossia contratti di lavoro che presentano devianze e varianti rispetto al contratto dominante quali:
  • Flessibili (sempre subordinati):
    • Tempo come durata (contratti a termine e contratti a tempo determinato);
    • Tempo come orario di lavoro (contratti part-time o a tempo parziale, contratti “job on call” o intermittenti o a chiamata, contratti “job on sharing” o ripartito o in coppia);
  • Con finalità formativa:
    • Apprendistati;
    • Contratti di formazione-lavoro,
    • Tirocinio o stage;
  • Moltiplicazione dei datori di lavoro:
    • Contratto somministrato o interinale;
    • Appalti, comando e distacco.

Queste tipologie di contratto verranno trattate sia con riguardo al settore privato sia con riguardo al settore pubblico.

  1. Come nasce un contratto di lavoro.
  2. Contratti di lavoro autonomo:
  • Co.co.co (contratti di lavoro coordinati e continuativi);
  • Co.co.pro (contratti di lavoro a progetto);
  • ASPA (associazioni in partecipazione),
  • Cenni sulle P.IVA;
  • Voucher.
  1. Focus sul lavoro di categorie di soggetti deboli e svantaggiati (donne e giovani).

Modulo 2: Contratti collettivi

  1. Cosa sono i contratti di lavoro collettivi.
  2. L’efficacia di tali contratti di lavoro ossia a chi si applica il contratto collettivo?
  3. Quale ruolo può svolgere il contratto di lavoro collettivo nella gestione flessibile delle risorse lavorative.

Libri di testo

  • De Luca Tamajo Raffaele, Carinci Franco, Tosi Paolo, Treu Tiziano VOL. II: Il rapporto di lavoro subordinato (ediz. 2013), Capitoli: 1, 2, 3, 4 (solo sezioni a) e b)), 12 (tutto perché importante), 13.
  • De Luca Tamajo Raffaele, Carinci Franco, Tosi Paolo, Treu Tiziano VOL. I: Il diritto sindacale (ediz. 2012), Capitoli: 9,10,11.
  • Costituzione e norme sui contratti di lavoro.

Siti web

Ci saranno parecchie discrepanze tra il diritto e la realtà lavorativa perché purtroppo l’Italia è un paese che presenta un elevato tasso di lavoro sommerso o in nero. Il lavoro, nella fase post-costituzionale, diventa sempre più uno strumento di identità che permette alle persone di realizzarsi. Le norme in materia di diritto del lavoro, quindi, sono molto delicate perché hanno forti ricadute in primis sulla persona direttamente.

Soggetti nel diritto del lavoro

A livello di soggetti ci occuperemo di due fronti:

  • Datore di lavoro intesi sia come imprenditori che come non imprenditori (es. studi professionali);
  • Lavoratore sia subordinato che non subordinato (autonomo).

Entrambe queste figure verranno analizzate facendo riferimento sia al settore privato che al settore pubblico (il legislatore tenta di rendere simili le condizioni di trattamento di tali figure nel privato e nel pubblico ma non è ancora riuscito).

Modulo 1: I contratti di lavoro individuali

  1. L’evoluzione storico-normativa delle regole

In tema di diritto del lavoro prevalgono le regole che hanno origini recenti ma alcune caratteristiche fondamentali derivano anche dal passato (spesso il futuro riporta al passato come quando si parla di un futuro neoliberismo che in sostanza ripropone un ritorno al periodo liberale). Le tappe storiche fondamentali della normativa in materia di diritto del lavoro sono le seguenti:

Le origini e l’età liberale

  • Si fa riferimento al periodo storico di fine 1800 quando anche in Italia, anche se tardivamente, arriva il processo di industrializzazione in un contesto di libertà. Il valore della libertà viene ereditato dalla Rivoluzione Francese ma è una libertà intesa come libera concorrenza in un libero mercato dominato dal principio “lasser faire” (mano invisibile del mercato). Lo stato non deve intervenire perché ci deve essere astensionismo legislativo (non ci sono regole del legislatore per governare il lavoro nelle industrie).

Nel contempo, però, va regolamentato ciò che fa paura per cui vengono imposti dei divieti anche di natura penale (si impediscono le intese tra lavoratori e le forme di lotta tra lavoratori). In particolare, viene vietata ogni forma di sciopero perché etichettato come reato penale (il Codice Penale di metà 800 vieta la costituzione di sindacati e di scioperi). Vieta altresì la serrata (chiusura delle saracinesche da parte dei datori di lavoro) ma è di minore importanza perché i datori di lavoro hanno comunque altri strumenti più efficaci per esercitare pressione sui lavoratori. In questa fase storica due sono le parole chiave ossia libertà e divieti.

Tuttavia, in una fase successiva, le fabbriche cominciano ad ingrandirsi e a moltiplicarsi e si assiste ad una fondamentale trasformazione sociale quando gli artigiani entrano nelle fabbriche così come i braccianti abbandonano le campagne agricole per entrare nelle fabbriche, istituendo così la classe operaia. Tuttavia, le prime fabbriche tessili e miniere presentavano una forza lavoro che non era costituita da artigiani e braccianti bensì da donne e minori. Queste donne e minori presentavano delle condizioni lavorative tali per cui venivano definiti come “mezze forze di lavoro” perché i loro compensi erano estremamente bassi (sfruttamento anche con riguardo al tempo di lavoro). Complice anche la dottrina cattolica del tempo, si pone una vera e propria questione sociale in merito ad uno sfruttamento disumano. Si chiede di intervenire al legislatore attraverso delle leggi speciali di natura sociale.

Il diritto del lavoro nasce come legislazione sociale con lo scopo di tutelare i soggetti più sfruttati attraverso l’apposizione dei primi tetti alle ore di lavoro. Vengono così introdotte le prime norme di ordine pubblico imperative ed inderogabili a sfavore del lavoratore perché trattano il lavoratore come soggetto incapace di trattare il proprio ruolo negoziale (il lavoratore è debole e va protetto anche contro se stesso per evitare che accetti delle condizioni di lavoro indegne). Sono finalizzate a tutelarlo contro l’eventualità che stipuli dei contratti di lavoro sfavorevoli pur di lavorare. Il diritto del lavoro è un diritto diseguale, che si preoccupa di tutelare il lavoratore e, quindi, protegge chi non ha autonomia piena ma può essere condizionato nello scambio tra lavoro e retribuzione. È un diritto caratterizzato da modernità e specialità perché ancora oggi questo modello di tutela dei soggetti deboli è ripreso nei confronti dei consumatori (è debole e va protetto).

Periodo corporativo

  • Si parla di un periodo storico collocato tra gli anni ’20 fino alla Seconda Guerra Mondiale ossia il periodo fascista. In questo periodo si comincia ad insegnare nelle università il diritto corporativo che si occupava del lavoro e poneva le regole sul sindacato. Di fatto con la crescita delle fabbriche e del movimento operaio si assiste alla crescita del sindacato che comincia a svolgere un ruolo antagonista rispetto alle imprese.

La legislazione corporativa la si rinviene nel codice ROCCO del 1930, il quale qualifica lo sciopero e la serrata come reati. Tuttavia il regime fascista presentava un’altra aspirazione ovverosia quella di entrare a far parte dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) per lo stato aveva l’obbligo di riconoscere i sindacati se desiderava entrare a farne parte. Il regime fascista, però, decide di istituzionalizzare il sindacato senza riconoscere la libertà (sindacato unico controllato dal regime fascista). L’Italia così entra a far parte dei Paesi fondatori dell’OIL. Il regime fascista attribuisce ai contratti collettivi corporativi l’etichetta di norme corporative. Se i contratti collettivi sono norme corporative allora sono vincolanti “erga omnes” (vincolano sia gli iscritti al sindacato che i non iscritti). Si tratta di contratti aventi forza di legge ossia atti di autonomia privata parificati alla legge.

Il codice Civile del 1942 dedica per la prima volta nel suo libro V uno spazio al lavoro (titola “Del lavoro”). Il modello di riferimento assunto è il lavoro nell’impresa (grande impresa industriale come la FIAT). Il contesto dell’ideologia corporativa pone sullo stesso piano il lavoratore e il datore di lavoro creando così una distorsione perché Il Codice Civile fa finta che il lavoratore e il datore di lavoro abbiano la medesima forza contrattuale. Ad esempio le regole sul licenziamento previste agli artt. 2118 e 2119 considerano libero il licenziamento così come considerano libere le dimissioni del lavoratore. Si tratta di una parità solo formale perché va ricordato che nella prima legislazione era evidenziata una forte disparità a livello di potere contrattuale tra i due soggetti. Il Codice Civile fa finta per l’ideologia corporativa perché il lavoratore e il datore di lavoro debbano lavorare per un interesse comune ossia la produzione nazionale.

La prima legislazione, invece, separava i due soggetti perché avevano due interessi diversi (il lavoratore mirava alla retribuzione e il datore alla produzione). L’art. 2094 C.C. fotografa la caratteristica del prestatore di lavoro subordinato. L’art. 2222 C.C. fotografa, invece, la figura del lavoratore autonomo (chi non è subordinato e tutti i dubbi si scaricano sull’art. 2094 C.C.). Il Codice Civile delinea le caratteristiche generali delle due famiglie:

  • Subordinato;
  • Autonomo.

Cuneo fiscale

Cuneo fiscale => costo del lavoro per il lavoratore – contributi fiscali e previdenziali corrisposti dal datore di lavoro. I problemi di sfruttamento dei soggetti più deboli, anche se trattato in chiave storica, è un argomento di grandissima attualità in Paesi emergenti come la Cina e l’India ma anche nei Paesi sviluppati perché sussiste ancora il rischio che tali Paesi possano importare tali modelli da quelli in via di sviluppo. L’OIL è un organismo che si rivolge a tutti i Paesi sviluppati o non.

Abbiamo detto che nel periodo corporativo la figura di riferimento è il legislatore corporativo, che nel 1942 emana il Codice Civile. In particolare viene dedicato il libro V intitolato “Del lavoro”, fondamentale per il lavoro subordinato nella grande impresa industriale. Il Codice Civile tratta anche del lavoro nel pubblico impiego ma ne parla con carattere di specialità. Nel Codice Civile le norme che rilevano particolarmente sono:

Articoli del Codice Civile

  • Art. 2094 C.C.: Prestatore di lavoro subordinato

    “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.”

  • Art. 2096 C.C.: Assunzione in prova.

    “Salvo diversa disposizione [delle norme corporative], l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza l'obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.”

  • Art. 2097 C.C.: Durata del contratto di lavoro.

    “Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto. In quest'ultimo caso l'apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato. Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato. Salvo diversa disposizione delle norme corporative se il contratto di lavoro è stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro può recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell'articolo 2118.”

  • Art. 2128 C.C.: Lavoro a domicilio.

    “Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.”

  • Art. 2129 C.C.: Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici.

    “Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.”

  • Art. 2130 C.C.: Durata del tirocinio.

    “Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o] (1) dagli usi.”

  • Art. 2131 C.C.: Retribuzione.

    “La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.”

  • Art. 2132 C.C.: Istruzione professionale.

    “L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.”

  • Art. 2133 C.C.: Attestato di tirocinio.

    “Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.”

  • Art. 2134 C.C.: Norme applicabili al tirocinio.

    “Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o da norme corporative].” Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

  • Art. 2222 C.C.: Contratto d'opera.

    “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.”

  • Art. 2229 C.C.: Esercizio delle professioni intellettuali.

    “La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali] (1), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti.”

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher amela.dzafic.12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti da lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Brollo Marina.
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