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ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

Ci sono elementi si disciplinati dal codice civile ma la cui mancanza non fa venire meno la nullità

del contratto.

Gli elementi accidentali del contratto Sono:

- Il termine,

- La condizione e

- Il modo.

La mancanza d questi 3 non inficia la validità del contratto. Ma se inserita (l’elemento) deve

comunque rispettare delle condizioni.

La condizione è un evento futuro e incerto. Si distingue la condizione sospensiva dalla condizione

risolutiva.

La condizione è sospensiva quando le parti stabiliscono che al verificarsi di quel determinato

evento, il contratto inizierà a produrre i propri effetti

Es: l’acquisto di una determinata struttura a condizione che il comune rilasci l’autorizzazione per

quella determinata attività

La condizione risolutiva, le parti stabiliscono che gli effetti del contratto verranno meno se si

verifichi quella determinata condizione.

La condizione è un evento incerto che deve essere lecito. Cioè l’evento dedotto in condizione deve

essere un evento consentito dall’ordinamento.

Nell’ipotesi di condizione illecita, anche se è un elemento accidentale, non ha rispettato determinati

parametri che sono richiesti dal legislatore, e quindi se la condizione riguarda solo una clausola è

nulla la clausola. Se invece la condizione è posta all’intero contratto, l’intero contratto è nullo.

Se la condizione invece è impossibile, abbiamo una distinzione a seconda che la condizione sia

sospensiva o sia risolutiva.

Se la condizione è impossibile e sospensiva e riguarda l’intero contratto, l’evento non si verificherà

mai, il contratto è nullo. Es: il giorno in c gli alieni verranno sulla terra. Noi stiamo posteriando la

produzione degli effetti del contratto ad un evento che è impossibile che si verifichi.

Se invece la condizione impossibile viene apposta ad un contratto che invece è sottoposto a

condizione risolutiva

Quindi gli effetti del contratto verranno meno quando si verificherà la condizione impossibile. Però

il contratto va avanti

Se la condizione è sospensiva e riguarda l’intero contratto,

La condizione deve essere lecita e avere a riguardo un evento.

Finzione di avveramento: se la controparte ha violato gli obblighi di buona fede, ma io voglio

mantenere in piedi il contratto, quindi non lo voglio né risolvere e né avere un risarcimento. In base

al tuo comportamento quell’evento non si è verificato, ma noi facciamo finta che quell’evento si è

verificato. È uno strumento x la parte che si è comportata secondo buona fede x reagire alla parte

che violando i canoni di buona fede ha impedito la realizzazione dell’evento dedotto in condizione.

Il termine è un evento futuro e certo. Termine finale e iniziale.

Il termine iniziale: ragioni per il quale gli effetti del contratto si produrranno

Termine finale: fa venir meno gli effetti del contratto. Deve essere un termine lecito, non deve

essere impossibile.

Possibile domanda d’esame: differenza tra termine finale e inziale (termine d’efficacia) dal tempo

di adempimento

Il termine di adempimento delle obbligazioni va ad incidere sul profilo dell’esecuzione. Quindi

l’esecuzione della prestazione da parte del debitore al creditore.

Il termine efficace invece è il termine dal quale o si fanno partire gli effetti dell’intero contratto tutto

o vengono meno gli effetti del contratto. Non incide sulla fase esecutiva della prestazione dovuta ,

ma da quando quel contratto ha iniziato a produrre effetti.

Il modo caratterizza è un elemento accidentale che può caratterizzare solo il contratto a titolo

gratuito, e non vi è per i contratti a prestazioni corrispettive. La disciplina la si trova nel testo delle

donazioni

Es: ti affitto casa gratuitamente, basta che mi pulisci il giardino , ecc

EFFETTI DEL CONTRATTO

Quindi effetti del contratto tra le parti.

Il tema degli effetti o meglio dell’efficacia del contratto ha in sé il problema dello scioglimento o

risoluzione. Cioè da un lato il contratto produce determinati effetti, mentre dall’altro lato la legge

prevede i casi nei quali tali effetti possono venire meno x tali ragioni.

Oggi andiamo a riflettere sull’efficacia tipica riconosciuta ad un contratto che è il prodotto tipico

dell’autonomia privata.

Riguarda non soltanto i casi nei quali una delle due parti decide di recedere legittimamente dal

contratto o nei casi di avvenimenti straordinari e prevedibili che coinvolgono l’efficacia del

contratto, ma anche le altri ipotesi nei quali è prevista dalla legge la risoluzione.

La risoluzione ha proprio ad oggetto il rapporto del contratto.

Da un lato c’è l’effetto la cui fonte è il contratto e da un lato c’è l’oggetto.

Quindi gli effetti della causa del contratto fra le parti.

Le norme in tema di nullità riguardano il contratto come atto o come rapporto?

L’effetto di un contratto non esprime un rapporto, non esprime un’obbligazione.

C’è qualcosa che muta, ma ciò che muta non è la nascita di un rapporto. È un qualcosa che

modifica la realtà giuridica.

Nella compravendita beneficiamo di un effetto che non è la nascita di un’obbligazione.

Con la compra vendita si trasferisce la proprietà. Si produce l’effetto traslativo e l’obbligazione di

pagare il prezzo. L’effetto traslativo cioè del trasferimento del contratto. Il trasferimento del diritto è

un altro effetto rispetto a quello della nascita di obbligazione.

L’atto di pagamento è un atto di adempimento, rispetto ad una proprietà che si è trasferita con

consenso. Nel nostro ordinamento n è necessario un comportamento successivo rispetto al

consenso.

Le norme in pena di nullità riguardano il contratto come atto.

C’è una norma che è il 1325 che stabilisce i requisiti di struttura del contratto. Ecco xk nasce l’idea

dell’atto. Elementi di struttura senza i quali l’atto non c’è. Si vuole isolare l’accordo come elemento

strutturale si escludono i comportamenti.

Nel contratto come rapporto ci sono i comportamenti, xkè ci sono dei comportamenti attesi.

Non può il comportamento riflettersi sulla struttura dell’atto.

Oggi il contratto come atto è meso in relazione al contratto come rapporto, cioè qualcosa che viene

dopo.

Le norme sull’interpretazione riguardano cil contratto come atto o contratto come rapporto.

Validità  efficacia

Differenza tra esecuzione di un contratto ed effetti.

L’esecuzione sono tutti i comportamenti. Il verificarsi della prestazione in concreto.

L’effetto è come qualcosa che consegua al contratto e alla legge.

Ogni qualvolta che si effettua una compravendita (compro il biglietto al cinema) , si realizzano

determinati effetti. Alla compravendita consegue l’effetto del trasferimento di proprietà.

Allude ad un comando imperativo che sta all’interno delle norme.

L’effetto della compravendita è il trasferimento del diritto e delle obbligazioni

Obbligo di consegnare ( venditore) ----- obbligo di pagare il prezzo (compratore)

L’effetto è l’obbligazione.

Ciò che consegue ad un contratto.

L’effetto che nasce dal contratto, gli effetti, sono gli obblighi di obbligazione.

Quindi che cos’è l’esecuzione?

L’esecuzione è l’adempimento dell’obbligazione. Cioè il comportamento concreto

Es: il debitor si reca al domicilio del creditore con la somma di denaro che è oggetto di

obbligazione pecuniaria questo è il comportamento, l’adempimento cioè la materiale esecuzione.

Quindi si può parlare di attuazione, esecuzione del contratto, adempimento dell’obbligazione

Questo cap 13 si apre con gli effetti del contratto e si sviluppa con contratti ad esecuzione

istantanea, differita.

L’effetto viene prima dell’attuazione.

Nel momento in cui si firma il contratto è perfezionato validamente, e in quel momento nascono gli

obblighi, ossia di pagare il prezzo, consegnare il bene e c’è il trasferimento della proprietà.

La firma è il consenso con cui si perfeziona la compravendita.

L’adempimento si esaurisce vuol dire che siamo nella fase concreta.

È ciò che tutti i creditori e debitori si attendono.

L’esecuzione differita può riguardare anche un contratto di compravendita.

L’oggetto della compravendita si articola in + fasi. Prima trasferisco il 15 %, poi il 25 %, poi il 75 %

delle quote della società. Questa è una vendita differita.

Le norme in tema di eccessiva onerosità sopravventa possono riguardare contratti ad esecuzione

istantanea? Sono applicabili a contratti ad esecuzione differita? Art 1467 disicplina sulla eccessiva

onerosità della prestazione. È una disicplina applicabili a contratti ad esecuzione instantanea?

Al contratto preliminare di compravendita si applica la disicplina x eccessiva onerosità. Il contratto

preliminare di compravendita ha solo efficacia obbligatoria. E quali sno gli obbligghi del contratto

preliminare di compravendi? Ossia l’obbligazione di stipulare il contratto definitivo. Quindi c’è

l’obbligazione di sottoscrivere il definito.

Quindi al contratto ad esecuzione istantanea nn si può applicare xkè c’è bisogno del tempo. Quindi

viene in rilievo il tempo.

Però in questo caso sono da includere anche i contratti ad esecuzione differita.

Quindi la disciplina si applica ai contratti ad esecuzione differita, xkè c’è il tempo, mentre non può

applicarsi a quelli ad esecuzione immediata xkè non c’è il tempo.

Contratto ad esecuzione differita continuata e periodica hanno l’elemento in comune del tempo.

L’accadere di venti straordinari e imprevedibili che provocano uno squilibrio della prestazione sono

discipline applicabili alle discipline in esame, e non ai contratti ad esecuzione immediata.

Se il mutuo rientra in un contratto ad esecuzione differita continuata o periodica se si aplica la

disicplina dell eccesiva onerosità

Questione se il contratto di mutuo si applica la disciplina dell’eccessiva oneorsità. Questione che si

è posta in giurisprudenza.

Il dubbio originario è che fosse un contratto con prestazioni solo x una parte. Il contratto di mutuo

si perfeziona con la consegna del denaro da parte di una parte.

Ci si è chiesti se il contratto si perfeziona con la consegna. Dove sono qui le prestazioni

corrispettive? Nella struttura del mutuo.

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lupo927 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Gambino Francesco.