Diritto civile: codice del consumo e pratiche commerciali scorrette
Prof. Enrico Labella (16 gennaio 2014)
Non c'è più l'ordinamento comunitario ma abbiamo un ordinamento europeo. Secondo alcuni più che di ordinamento comunitario bisognerebbe parlare di ordinamento unitario. Tra le fonti del diritto europeo ci sono le direttive e i regolamenti europei. L'obiettivo dei trattati UE è armonizzare i diritti nazionali perché solo con un corpo unitario di norme si favorisce la certezza del diritto (bene primario per la nostra società).
Direttive e nuovi contratti
Le direttive raggiungono un obiettivo normativo. Nuove tipologie contrattuali includono la vendita dei beni di consumo. Tutti compiamo atti di consumo:
- Credito ai consumatori.
- Contratto di pacchetto turistico recentemente riformato, espunto dal codice del consumo per essere portato nel codice del turismo che è molto più ampio. Si è cambiata anche la qualifica che è passata da consumatore al turista.
- Multiproprietà.
Tutela del consumatore
L'ordinamento europeo non vuole negoziare solo i contratti dei consumatori ma si è accorto che una disciplina di mercato basata solo sull'atto di consumo in sé, è carente perché la tutela avverrebbe solo dopo e in conseguenza del contratto. In realtà bisogna tutelare anche i momenti precedenti la stipulazione del contratto. Il consumatore prima di stipulare il contratto compie una scelta e l'ordinamento cosa fa? È meglio tutelare solo la fase esecutiva di un contratto o anche quella precedente? La risposta è scontata, bisogna tutelare il consumatore sempre anche nelle attività precedenti la stipulazione del contratto a partire da quando nel consumatore si forma l'intenzione di acquistare il bene di consumo.
Importante è quindi disciplinare la pubblicità, la carta fedeltà e tutti quei servizi che contribuiscono alla formazione della nostra volontà. L'aspetto cognitivo del consumo deve essere tutelato perché tutelando la volontà di scelta si impone agli operatori commerciali di darmi le informazioni giuste ed essere corretti... Soprattutto si colma un gap normativo che strutturalmente accompagna ogni transazione commerciale. E questo perché solitamente è l'operatore commerciale che fa tutte le scelte, che mi impone i tempi e le modalità, gli effetti e tutto il resto della stipulazione. Il margine di contrattazione è ridotto, molto ridotto, noi aderiamo alla proposta e basta. Non c'è il contratto del codice civile.
Contrattazione di massa e tutela
Siamo in una fase economica di contrattazione di massa, e come si contratta massimamente, si pubblicizza massimamente perché scendere nel particolare sarebbe un costo che l'imprenditore non vuole o non può sopportare. Tutto ciò si riversa nella tutela. La mia libertà contrattuale si esplica anche nel poter scegliere quello e non altri operatori commerciali e quindi alla fine si è disposti a perdere un pochino della libertà contrattuale per quel prodotto e dietro questo spesso si nascondono abusi.
Come colmare questo gap? L'ordinamento riequilibra non a discapito di un soggetto rispetto all'altro ma tutelando la libertà dell'altro e quindi alzando la posizione del consumatore e inserendo una serie di obblighi per il professionista. Obblighi di "disclosure", professionista scopri le carte per mettere il consumatore nella possibilità di scegliere e avere una libertà contrattuale il più ampio possibile. Anche perché se lasciato libero il consumatore sceglierà sempre il miglior prodotto in relazione qualità/prezzo.
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