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Estratto del documento

Siamo in una fase economica di contrattazione di massa, e come si contratta massimamente, si

pubblicizza massimamente perché scendere nel particolare sarebbe un costo che l'imprenditore non

vuole o non può sopportare. Tutto ciò si riversa nella tutela.

La mia libertà contrattuale si esplica anche nel poter scegliere quello e non altri operatori

commerciali e quindi alla fine si è disposti a perdere un pochino delle libertà contrattuale per quel

prodotto e dietro questo spesso si nascondono abusi.

Come colmare questo gap? L'ordinamento riequilibra non a discapito di un soggetto rispetto all'altro

ma tutelando la libertà dell'altro e quindi alzando la posizione del consumatore e inserendo una serie

di obblighi per il professionista. Obblighi di "disclosure", professionista scopri le carte per mettere

il consumatore nella possibilità di scegliere e avere una libertà contrattuale il più ampio possibile.

Anche perché se lasciato libero il consumatore sceglierà sempre il miglior prodotto in relazione

qualità/prezzo, il prodotto migliore possibile.

Il consumatore non è una figura ben delineata, il codice del consumo da una definizione di

consumatore.

Art 1. C. cons.

Art 2. La tutela dell'atto di consumo passa attraverso una serie di strumenti che mirano all'esercizio

di pratiche commerciali secondo i principi di correttezza e buona fede perché solo così si da una

scelta seria.

Poi magari sappiamo che il singolo consumatore non è razionale.

Art 3. Impianto definitorio interno.

Cos'è un consumatore? Una qualsiasi persona fisica che agisce al di fuori della sua attività ... è un

punto di vista al negativo perché il legislatore non riesce a definire chi è il consumatore in positivo.

L'ha fatto dicendo che è una persona fisica e ha creato molti dibattiti. Si sono esclusi tutti quei

soggetti che non possono porre in essere atti di consumo perché non perseguono fini di lucro.

La Corte Costituzionale stabilì che si fa riferimento solo alla persona fisica diversamente di altri

ordinamenti in cui si tutelano anche enti senza fine di lucro. Per la corte è così e basta.

La definizione si poggia su una negazione. Ma Irti dice che su una negazione non si costruiscono

status giuridici perché identificato il soggetto in via residuale, tra l’altro molto ampia, e su questo

non si può fare la disciplina.

Alle microimprese è stata estesa la tutela del consumatore.

Tra di noi ci sono consumatori più o meno esperti, più o meno vulnerabili. Dibattito sul se al

consumatore esperto vada applicata la tutela consumeristica.

Atti della professione e atti relativi alla professione. Sono categorie proprie dell'ordinamento

francese. 2

Gli atti relativi alla professione sono atti consumeristici che nel caso concreto mirano a soddisfare

esigenze di consumo.

Ci sono particolarità tali che non giustificano la compressione delle prerogative dell'imprenditore?

Si ma poiché sarebbe economicamente insostenibile per l'ordinamento compiere questa differenza

casa per caso si preferisce lasciare una presunzione di consumo per tutti e spetterà all'altra parte

dimostrare che il soggetto non era un consumatore.

La tutela del mercato è una soltanto e la disciplina delle pratiche commerciali scorrette è il naturale

completamento della disciplina antitrust perché si mira a preservare la concorrenza e quindi un

mercato concorrenziale, corretto.

Poi ci sono i consumatori vulnerabili. Le pratiche commerciali ridefiniscono consumatori (parlando

di consumatori medi) tenendo conto dei consumatori più deboli e quindi si tiene conto del grado di

vulnerabilità del consumatore che giustifica una tutela maggiore.

Art. 18 c. cons.

Direttiva 29/05 disciplina della pubblicità commerciale. L’Europa parla di pratiche di commerciali

sleali e noi "scorrette" e questo perché si è preferito utilizzare un termine già conosciuto e che

troviamo nel codice civile e per distinguerlo dalla concorrenza sleale.

Il legislatore europeo vuole disciplinare tutte quelle attività commerciali che possono distogliere la

libertà di consumo, contrattate del consumatore.

Tutela del consumatore nella fase in cui si forma la scelta, la disciplina delle freatiche commerciali

scorrette mira a far adottare agli operatori comportamenti commerciali al fine di evitare che venga

distorta la libertà del consumatore medio! Inteso come soggetto mediamente, ragionevolmente

accorto e avveduto e che si aspetta un certo comportamento corretto da parte del professionista.

Trabucchi: << al mercato si va con la consapevolezza che qualcuno ti voglia ingannare >>

Contratti commerciali a distanza, termine di recesso ad nutum. Direttiva 83/2011.

I consumatori vanno si protetti ma non quelli sprovveduti. Si protegge il consumatore medio, si fa

un parametro di valutazione della correttezza del professionista.

Le pratiche commerciali si dividono in aggressivi e ingannevoli, di cui porta alcuni (molti) esempi e

questo perché il legislatore europeo non è che si fidi molto dei legislatori nazionali.

Tuttavia l'interprete di fronte una clausola scorretta deve verificare se essa rientra in una delle

fattispecie che il legislatore ha offerto.

Ciò che prima poteva essere considerato scorretto, oggi potrebbe non esserlo più.

È una clausola generale o meno?

In un tema di magistratura se qualcuno fa accenno al dibattito o dice cosa è una clausola generale,

se sono estroflesse (che non fanno riferimento al mondo del diritto), è bene.

3

Bisogna poi capire che succede al contratto concluso con una pratica commerciale scorretta. La

direttiva espressamente disciplina la non applicazione della disciplina stessa alle norme relative

all'invalidità dei contratti.

La disciplina delle pratiche scorrette è una disciplina di attività.

L'automatismo tra il contratto con pratiche scorrette e contratto invalido può ritorcersi contro il

consumatore. Si crea quindi una nullità, rilevabile d’ufficio ma comminabile nel solo interesse del

consumatore, quindi non c'è un automatismo. Il consumatore potrebbe aver tratto giovamento dal

contratto o comunque preferirlo all'annullamento dello stesso anche con la pratica scorretta.

La volontà potrebbe essere viziata e in generale in questi casi c'è l'annullabilità però la nullità si

applica anche in caso di nullità virtuale e quindi la violazione di norme imperative qual è quella di

comportarsi con correttezza e buona fede.

Regole di comportamento e di validità o fattispecie; la violazione delle norme di comportamento

non comportano la nullità del contratto.

Con una norma che mi applichi l'annullamento alle pratiche commerciali scorrette quel contratto

con pratica scorretta, sarebbe annullabile? Si ma non c'è una norma del generale.

Ogni stato ha poi una normativa sua.

Il problema non è tanto gli effetti dell'annullabilità quanto la diversità di disciplina tra legislatori tra

i quali quelli che dispongono la correzione di ciò che è nato scorretto... Un sistema così non è per

niente armonizzato; tranne l'Italia, alcuni Stati hanno fatto troppi passi avanti e una regola di

comportamento si trasforma in regola di validità o fattispecie.

L'Italia nella legge sul franchising applicava l'articolo sul dolo ma ciò significa che si applica la

disciplina o servono tutti gli elementi del dolo anche nella legge sul franchising?

Posto che il Legislatore non ha indicato un rimedio contrattuale al contratto concluso sotto

l'influenza di pratiche commerciali scorrette e visto che la disciplina è di attività e non di atto, allora

si potrà utilizzare un rimedio contrattuale ma solo se ciò è possibile in base alle norme che

disciplinano quel rimedio. E fuori di questi casi c'è un rimedio? Si perché comunque una violazione

c'è e a questo consegue il risarcimento del danno in quanto abbiamo una regola comportamentale

violata.

Si prescinde dell'atto di consumo. Il solo fatto che l'atto distolga la volontà del consumatore medio

comporta una violazione di norme.

Ma il professionista scorretto che colpa ha?

Tutte le volte in cui i giudici di legittimità si sono occupati di pubblicità e pratiche commerciali

scorrette (prima pubblicità scorretta) ha sempre accordato il risarcimento a titolo extracontrattuale.

Problema della natura della responsabilità precontrattuale: contrattuale o extracontrattuale?

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La responsabilità extracontrattuale è definita anche responsabilità del passante. La responsabilità

contrattuale si forma sul rapporto che c'è tra il creditore e il debitore. La violazione

dell'obbligazione contrattuale comporta un inadempimento che in base al 1453 dà diritto

all'adempimento. Nella responsabilità contrattuale il presupposto è l'inadempimento.

Nella fase delle trattative se c'è un danno si ha una violazione dell'obbligo di comportamento e

quindi un inadempimento che però non si fonda sul contratto e neanche su una prestazione.

Comportarsi correttamente nelle trattative vuol dire innanzitutto che non intraprendo trattative

inutili.

Se c'è un obbligo violato, come la frustrazione della fase delle trattative, la violazione si pone in un

rapporto che c'è tra due parti e che, anche se non c'è un contratto, è una relazione. Relazione che

obbliga le parti a comportarsi in una certa maniera. Non troviamo qualche assonanza con le pratiche

commerciali scorrette? Si, ma la disciplina prescinde completamente dalle pratiche di consumo.

Da qui la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale.

Obbligo del professionista di comportarsi con correttezza. Una relazione c'è anche se il

consumatore non è individuato.

Il consumatore singolo se leso dovrà allegare innanzitutto il fatto che la volontà del consumatore

medio sarebbe stata influenzata. Siamo in un ambito contrattuale quindi una relazione c'è e ciò con

la sproporzione delle posizioni economiche mi giustifica un regime agevolativo per il consumatore.

Diversamente dal 2043 nel 1218 poiché c'è un rapporto, allego solo l'inadempimento e basta.

Ci sono sia il danno che la relazione privilegiata e quindi posso agire in via contrattuale. E c'è anche

l'obbligo, un obbligo di protezione che prescinde dalla prestazione primaria e che impone un certo

comportamento.

Quando si redige un parere bisogna inquadrare la fattispecie dal punto di v

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A.A. 2013-2014
6 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei consumatori e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Labella Enrico.