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Capacità di scelta e capacità competitiva
Capacità di scelta e capacità competitiva rappresentano situazioni normative distinte dal processo dinamico volto al benessere della persona che l'economia di mercato si impegna a proteggere. Di particolare importanza è l'estensione delle pratiche commerciali scorrette tra professionista e microimpresa, capaci di alterare il comportamento economico del consumatore, dal momento che realizzano un risultato interpretativo diverso da quello riconosciuto dalla disciplina codicistica della concorrenza sleale. L'estensione, infatti, considera le pratiche commerciali connesse alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori in via indiretta, evidenziando come la tutela diretta del consumatore è funzionale anche alla tutela indiretta della microimpresa. In altre parole, alla tutela indiretta del consumatore, assicurata dalla disciplina della concorrenza sleale e dalla disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa, si affianca.
da un lato, la tutela diretta dell'interesse economico del consumatore rispetto alle pratiche commerciali del professionista all'azione distributiva e promozionale; dall'altro, è comunque garantita la tutela diretta della lesione dell'interesse economico del consumatore causata dalle pratiche commerciali scorrette tra imprese che siano, in ogni caso, capaci di influenzare il consumatore. 2.19 Complessità teleologica del divieto Dal punto di vista giuridico, la complessità teleologica del divieto come tecnica di protezione deriva dall'interpretazione del sistema positivo che, attraverso la tutela protegge in via indiretta anche l'interesse economico diretta del consumatore, dell'impresa, realizzando le condizioni necessarie per il corretto funzionamento del mercato; Ciò nonostante, è anche vero che tramite la protezione diretta dell'interesse economico della microimpresa alla correttezza della concorrenza.si protegge in viaindiretta anche l'interesse economico del consumatore. Bisogna specificare, tuttavia, che la situazione di concorrenza è rappresentata da imprese attive in una delle fasi di produzione o del commercio volte alla distribuzione sul mercato del prodotto o del servizio, che insistono sullo stesso segmento di mercato. In altre parole, l'estensione di tali pratiche all'ambito applicativo della disciplina armonizzata evidenziano sia l'esercizio della libertà dei singoli Stati membri di adottare disposizioni nazionali al fine di tutelare gli interessi legittimi dei consumatori, sia la tendenza della socialità dell'economia di mercato, altamente competitiva, ad identificare il principio generale delle diverse scelte di consumo. Dunque, l'idoneità ad influenzare la di elevata tutela capacità di scelta del consumatore medio rappresenta il criterio essenziale per qualificare i fatti dell'impresa antigiuridici,
includendo anche quelli posti in essere da un professionista in riferimento alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ad un'altra impresa.
2.20 Irrilevanza dei contesti distributivi
Il principio di elevata protezione del consumatore, inoltre, giustifica l'intervento del legislatore nazionale in termini di tipizzazione, legale o giurisprudenziale, di situazioni distributive cui applicare la disciplina armonizzata. E' importante sottolineare come anche la pratica scorretta, in quanto contraria ai criteri normativi armonizzati in misura massima dal legislatore europeo, possa comportare l'applicazione del divieto ex. Art. 20 cod. Cons; il legislatore nazionale, in aggiunta, nel comma 1 dell'art 19 cod. Cons, ha tipizzato una fattispecie specifica di tali pratiche commerciali scorrette, facendo espresso riferimento a quelle stipulate tra impresa e microimpresa. Dunque, il fatto che il giudice o l'Autorità indipendente di uno Stato possa individuare
- Ulteriori circostanze riconducibili ad operazioni traprofessionisti, evidenzia un sistema dinamico che produce concorrenza e, allo stesso tempo, garantisce il corretto funzionamento del mercato tramite l'elevata protezione del consumatore.
- Contesti di prossimità situazionale e contesti di prossimità funzionale al consumatore nell'ambito applicativo della direttiva 2005/29.
- Per quanto detto, è evidente come l'ambito applicativo della direttiva 2005/29 sia molto ampio, estendendosi a qualsiasi pratica commerciale che si riferisca direttamente alla promozione, alla vendita o fornitura di un prodotto, o servizio, ai consumatori.
- Allo stesso tempo, restano fuori da tale ambito applicativo soltanto le norme nazionali relativa alle pratiche commerciali sleali che pregiudichino gli interessi economici dei concorrenti o che siano espressione di un'operazione tra professionisti.
- Il legislatore europeo, dunque, sottrae dalla disponibilità nazionale i criteri per l'individuazione.
In termini di libertà di impresa, garantisce l'esistenza di offerte alternative nel mercato che permettono la massima capacità di scelta e soddisfazione dei bisogni ai consumatori finali. È importante sottolineare come la concorrenza illecita non derivi solo dalle situazioni che pregiudichino l'autodeterminazione al consumo, ma essa può derivare anche da fattori di competitività antigiuridica, ovvero tutti quegli atti di concorrenza sleale volti a creare danno all'altrui impresa. Di fatto, il divieto di promuovere tramite pratiche commerciali ingannevoli, aggressive o scorrette un servizio non richiesto protegge la libertà di scelta di consumo, da un lato, ma indirettamente permette all'impresa concorrente di contendere liberalmente con gli altri attori del mercato. In ultima analisi, è utile specificare come il divieto delle pratiche commerciali scorrette potrebbe causare l'applicazione della disciplina codicistica.
della concorrenza sleale, nel caso in cui la pratica commerciale contraria alla diligenza professionale sia idonea a danneggiare l'altrui azienda.
3.2 Illecito di pericolo e regolazione del mercato
In sintesi, la tecnica del consumatore medio è utilizzata come limite di antigiuridicità ai fini dell'applicazione del divieto ex. Art. 20 cod. Cons., mentre l'idoneità del mezzo antigiuridico a danneggiare l'altrui azienda rileva ai fini dell'applicazione dell'inibitoria ex. Art. 2599 cod. Civ. L'applicazione del divieto, inoltre, è subordinata all'idoneità della pratica commerciale ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbe preso. È doveroso sottolineare che, qualora il danno rilevi ai sensi dell'articolo 2043 cod. Civ. 11, l'illecito di pericolo si sostanzia in un modello giuridico diverso, in cui la tecnica protettiva si attiva solo se capace a
Danneggiare l'altrui azienda o il consumatore medio. Dunque, il meccanismo di protezione garantisce la prevalenza della disciplina codicistica della concorrenza sleale e della disciplina delle pratiche commerciali corrette.
3.3 Strutture e funzioni della libertà dell'impresa e del consumo
Il legislatore europeo, tramite la direttiva 2006/114, identifica l'autodeterminazione del consumatore come criterio di legittimità anche nella disciplina di protezione delle imprese dalla concorrenza sleale. In particolare, la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa, che protegge i professionisti, qualifica come ingannevole anche la pubblicità che pregiudichi il comportamento economico delle persone alle "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."
consumatori.il riferimento all'autodeterminazione del consumatore ottiene maggioreTuttavia,rilevanza se l'intento della direttiva si riferisce unicamente alla tutela deiprofessionisti e non alla tutela del consumatore o, in generale, delle persone cheesercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ed anchegli interessi del pubblico dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali.Di conseguenza, la protezione del consumatore medio potrebbe rendere legittima unasituazione distributiva ai fini del divieto ex. Art. 20, che in alcune circostanzepotrebbe non resistere al controllo ex. Art. 2598 cod. Civ. Ad attivare l'inibitoria ex.Art. 2599 cod. Civ., occorre evidenziare come la concorrenza esprima l'attuazionedell'autodeterminazione economica del soggetto, esplicando una funzione che laregolazione del mercato accetta ed identifica negli effetti generati dalla strutturagiuridica organizzata tramite
La regolazione delle attività di impresa e di consumo. La tecnica del consumatore medio sostanzia un'interpretazione scelta di considerare la concorrenza come oggetto della protezione giuridica, e non come esito, riconosciuta alle attività di impresa e di consumo come elementi fondamentali ai fini della libertà di iniziativa economica. Conformità della funzione alla regolazione delle attività di impresa e di consumo. Il termine Leistungswettbewerb permette di allineare la scelta di consumo, che genera concorrenza anche tramite l'attività di impresa, al valore giuridico dell'autodeterminazione economica; la concorrenza, come funzione dell'autonomia privata, è collegata alla regolazione delle attività di impresa e di consumo in base a diversi criteri di auto-responsabilità e dalla regolazione delle situazioni di divergenza allocativa del potere economico nel mercato. A voler esemplificare, il comma 2 deld.m.Il decreto n.199/2012 vieta