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EFFETTO LEGALE
Si deve ragionare sull’ , cioè sulla vincolatività del contratto ex art. 1372 c.c.
“Elemento caratterizzante” tutte e tre le categorie delle invalidità sotto il punto di vista della vincolatività.
C’è qualcosa che accomuna anche se, da un punto di vista pratico, e non teorico / astratto. Tutte le forme di
attenuazione della vincolatività
invalidità presentano una “ ” (attenuazione della forza di legge), cioè
quella vincolatività che altrimenti è assoluta è attenuata nel senso che:
CONTRATTO ANNULLABILE / RESCINDIBILE
Il determina un “vincolo unilaterale” e cioè solo una
parte è vincolata ed è colei che è destinataria dell’azione (cioè il soggetto passivo dell’azione di
annullamento / rescissione) mentre il soggetto attivo (la parte che è legittimata ad agire) non è vincolato
se e fin quando è nei termini per richiedere l’azione di annullamento perché, se invece, ha esercitato il
diritto potestativo di convalida in questi casi anche il soggetto attivo è vincolato al contratto. Perciò, da
ciò emerge che nel caso del contratto annullabile la “vincolatività bilaterale” si verifica ex post se ci sono
altri presupposti.
Questo è lo strumento di tutela, cioè il modo in cui si tutela l’interesse del soggetto “minorato” che ha
subito, ad es. il dolo, la violenza, l’errore. Il legislatore gli dice: “hai un tot. tempo per ripensarci, valuta
se agire e chiedere l’annullamento una volta che è venuta meno l’incapacità”, per cui, cessata
l’incapacità, il soggetto attivo ha 5 anni di tempo (il tempo di prescrizione ordinario) per fare una
valutazione e decidere se gli conviene o meno tenere valido quel contratto (il sogg. Attivo in questi 5
anni non è vincolato al contratto affetto da invalidità), mentre, quello stesso contratto è vincolante per
l‘altra parte (il sogg. Passivo, “vincolatività unilaterale). In questo caso, quindi, vi è una vincolatività
minorata perché è unilaterale (cioè solo sul soggetto passivo, quello che non può impugnare il
contratto).
La forza di legge è relativa, vale per una parte e non per l’altra.
CONTRATTO NULLO : l’attenuazione della vincolatività si mostra nel massimo grado nella nullità del
contratto in cui la vincolatività difetta ab origine per entrambi le parti contraenti “Ab origine ed in
, .
radice”, è una invalidità insanabile e caratterizzata da tutte le atre caratteristiche che caratterizzano
l’azione di nullità. vincolatività in una scala graduata
Tuttavia, più verosimile ci appare la ricostruzione della :
I. Vincolatività piena (è il “propium” dei contratti validi, dovrebbe essere la “regola”).
II. Vincolatività unilaterale / “minorata” (il contratto è vincolante solo per una parte): dalla rescissione
sino alla nullità. 172
a. In cui è evidente che per la “rescissione” non è possibile la convalida, la prescrizione è più breve, in
essa e con riferimento ad essa l’ordinamento guarda la tutela del soggetto leso ma la circoscrive.
L’uncico strumento con cui gli effetti si consolidano è la prescrizione biennale perché si vogliono far
consolidare breve, impone una rapida decisione, si è più vincolati rispetto al negozio annullabile il
quale attenua la vincolatività;
b. Vincolatività appena percettibile (nella nullità, cioè nel contratto nullo) ma non è del tutto vero che
il negozio nullo è sprovvisto di una residua vincolatività. In particolare, quando questa nullità ha dei
tratti della “nullità relativa” e qui si vede bene che, da un certo punto di vista, al di la di differenze
disciplinari, la vincolatività unilaterale sussiste perché se il contraente protetto (consumatore) non
vuol fare la nullità l’altro contratto resta vincolato all’esecuzione, non è una “annullabilità
camuffata” ma è altro. ciò ci dice che l’ordinamento ci dà delle figure di invalidità in cui vi è un tratto
comune in cui è menomato il tratto caratteristico: effetto legale (vincolatività) che è attenuata sino
a divenire quasi esclusa.
È possibile una “suddivisione” ma può essere discussa perché presenta de tratti di incertezza, dei “confini
oscuri”.
Ambiguità che, anche dal punto di vista categoriale, si possono scorgere. Questo ci aiuta perché ci aiuta a
produrre nuove regole, ad estrapolare principi. Le zone grige sono importanti.
AZIONE DI ANNULLAMENTO
L’azione di annullamento si prescrive in 5 anni. Se si lascia che il tempo prescrizionale di 5 anni trascorre non
si può più proporre un’azione di annullamento (è un’azione costitutiva con cui il giudice annulla il contratto,
per cui non si limita ad accertare l’esistenza del contratto MA lo annulla costitutivamente). Per cui, se non si
annulla il contratto, la controparte “furba” che ha aspettato il passare dei 5 anni per portare ad esecuzione
il contratto, chiede l’adempimento del contratto annullabile e quindi affetto da invalidità ma, dato che è
trascorso il lasso temporale in cui il soggetto aveva diritto a chiedere l’azione di annullamento, diviene un
contratto “vincolante” anche par l’altra parte.
In tal caso, il “soggetto inerte” (colui che non ha esercitato l’azione di annullamento nei termini previsti) si è
fregato da solo? Non proprio. E cioè, il contratto annullabile non è del tutto valido per cui, anche se trascorso
il tempo di prescrizione del diritto di agire, non viene disarmato completamente il “contraente che ha subito
il dolo, la violenza, l’errore”. Quindi, a fronte della “prescrittibilità” dell’azione di annullamento vi è la
“perpetuità” della eccezione di annullabilità. Ergo, passato il 5^ anno il soggetto che non ha esercitato per
tempo l’azione di annullamento è convenuto in giudizio dall’altra parte che vuole portare ad esecuzione il
contratto affetto da causa di annullamento. In tal caso il soggetto non può più fare annullare il contratto,
pertanto, in tal caso, si potrebbe dire anche che è un contratto valido perché non si può più annullare MA, in
realtà, si può eccepire la sua originaria annullabilità e ciò è un elemento impeditivo della pretesa esecutiva
della controparte (cioè soggetto che poteva subire l’annullamento e pensa di averla fatta franca, mi chiede
il pagamento del prezzo e il soggetto chiede eccezione di annullamento del contratto che paralizza la
pretesa del contratto). Uno degli effetti propri del contratto è la: nascita del credito, pagamento del prezzo
a seguito di consegna del bene, la pretesa non può essere portata ad esecuzione perché vi è l’eccezione che
paralizza gli effetti di quel contratto valido ma affetto da annullabilità.
Ad esempio: c’è il prezzo da pagare da 10 anni a rate ogni anno, dopo diversi anni ci si accorge della
annullabilità e si decide, solo dopo qualche anno, di tutelarsi, il contratto non potrà essere annullato, il
costituire il suo titolo idoneo delle prestazioni effettuate non vi è lo “spazio ripetitorio”. È un contratto un
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po’ valido per certi aspetti, un po’ invalido per altri aspetti, lo scopo: consentire un consolidamento degli
effetti che si sono già prodotti. La disciplina della prescrizione ha anche questa funzione.
Le figure che il legislatore vede accomunate dal “deficit di vincolatività” le disciplina in un unico
contesto unitario agli artt. 1418 – 1452 c.c.: nullità, annullabilità, rescissione . Il legislatore le
disciplina ispirandosi a canoni geometrici.
Il legislatore del 1942 subisce la “suggestione geometrica” a cui si è ispirato dal codice tedesco del BGB., il
quale aveva elaborato una rete complessa di concetti, una sovra-struttura concettuale rispetto alle norme
che era divenuto un “concettualismo” per cui, in definitiva, si poteva dire se una determinata disposizione,
se una norma, era giusta / ingiusta ed era errata la norma che non rispondeva al sistema sovra-ordinato ed
astratto capaci di imporsi allo stesso legislatore.
Un “controllo di ragionevolezza costituzionale anti literam” mediante il controllo di logicità e sistematicità
della regola. La funzione era quella ed era un controllo che si pensava e che in parte si esercitava mediante
un apparato concettuale. Una regola che si può considerare ingiusta perché confliggeva con la coerenza
complessiva del sistema, con la coerenza he veniva tradotta in un apparato di concetti che erano sopra il
sistema, era una sovra-struttura rispetto le regole. Una cosa necessaria per il legislatore tedesco perché fino
al 1900 (entrata in vigore del BGB) il mondo non era rimasto fermo in un secolo ma vi era stata la rivoluzione
industriale, la Germania della 2^ metà dell’800 era un paese altamente industrializzato e necessitava di regole
moderne per regolare relazioni commerciali e trovava queste regole nel diritto romano (le pandette di
Giustiniano) erano la fonte del diritto tedesco con cui si commissionava l’appalto della corrazzata di Bismark,
si faceva con il diritto romano. Come è possibile? Con la sovra-struttura concettuale rispetto alla quale i
frammenti del diritto romano erano materiali che con l’astrazione erano usati in un sistema di concetti
correlati tra loro che costituivano quella rete di regole, su base concettuale, in carenza di testi positivi che
facessero organicamente il loro mestiere è per ovvie impossibilità di quei frammenti così antichi volti a
regolare la modernità. L’adozione di questo metodo (e cioè la capacità di trarre norme dal frammetto e di
organizzarle in modo logico e sistematico) il giurista tedesca non l’ha persa nel 1899 l’esistenza di qu esto
BDB ha poi modificato, nel corso dei decenni, il modo di rapportarsi al diritto, ma è ovvio che si sono portati
dietro quel modo di ragionare ed hanno costruito il codice su quella logica, era a codificazione dei concetti
che erano stati elaborati in precedenza e quel codice si è continuato a leggere con gli strumenti concettuali,
sino ad arrivare alla geometrizzazione. Tutto ciò è crollato con l’implodere