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LA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Circolazione comunitaria e internazionale

La posizione italiana circa queste questioni è abbastanza rigida e protezionista a livello

europeo, soprattutto perché l’Italia è interessata principalmente all’esportazione che

all’importazione dei Beni Culturali.

I problemi all’esportazione dei Beni Culturali sono dovuti principalmente alla loro dispersione

una volta usciti dai confini nazionali.

La normativa italiana prevede il divieto assoluto di uscita definitiva dei Beni Culturali vincolati.

Per quanto riguarda i beni dichiarati, è necessario effettuare la richiesta dell’Attestato di

Libera Circolazione presso l’apposito ufficio della Soprintendenza. Quest’ultima valuta se

concedere o meno tale attestato, valutando se l’opera appartiene ad un elenco di beni

dichiarati di cui il Codice ne nega l’uscita.

Per le opere d’arte, oltre a ciò, è necessario che la Soprintendenza valuti autonomamente se

l’uscita dell’opera costituisca un danno al patrimonio nazionale.

L’opera d’arte di artista vivente deve passare per la Soprintendenza solo se ha almeno 50

anni ed ha una valutazione economica superiore a quella prevista dall’allegato A del Codice

Urbani.

L’uscita di un bene dal territorio nazionale ad uno Stato membro dell’UE è definita spedizione;

il documento necessario per spedire il bene all’interno del territorio comunitario è l’Attestato

di Libera Circolazione

Raramente l’attestato viene concesso nei confronti di beni dichiarati, ma esistono dei casi nei

quali l’attestato viene concesso. È il caso dei commercianti d’arte, visto che chi commercia

quadri, vende e spedisce quadri con più di 50 anni e con un grande valore economico.

Per richiedere l’attestato bisogna esporre una denuncia all’ufficio esportazione in cui si indica

il bene, le sue caratteristiche, la destinazione e il valore economico.

Quest’ultimo aspetto va necessariamente indicato perché, nel momento in cui un privato si

reca all’ufficio esportazione della Soprintendenza, questo può esercitare il diritto dell’acquisto

coattivo, ossia può, se vuole, acquistare coattivamente il bene che il privato vuole esportare.

Questo diritto ha maggior peso del diritto di prelazione, e lo Stato può acquistare questo bene

solo se dispone i soldi per farlo, perché deve iscrivere in bilancio la somma del bene.

Un ruolo importante è svolto anche dal Ministero, che comunica con l’ufficio della

Soprintendenza, e deve rispondere entro 45 giorni dalla richiesta dell’attestato. Se il Ministero

lo nega, anche l’ufficio è obbligato a farlo. Se il Ministero consente l’attestato, l’ufficio può

approvare o negare visto che in genere e per legge i dipendenti del ministero non devono

essere per forza competenti in materia, a differenza dei dipendenti delle Soprintendenze.

Il diniego dell’Attestato di Libera Circolazione comporta il vincolo automatico del bene, quindi

il sovrintendente ha una grandissima responsabilità, visto che se non concede l’attestato è

come se lo riconoscesse come parte integrante del patrimonio artistico e culturale della

nazione, e come tale deve essere conservato e tutelato. Se l’attestato è negato, il motivo del

diniego deve essere dettagliato, perché il proprietario può fare ricorso e, se non ci sono le

motivazioni, può avere la meglio.

La durata dell’attestato è triennale, una durata inferiore rispetto a quella degli altri paesi

comunitari.

La copia che viene rilasciata dell’attestato è fondamentale per portare il bene da un territorio

comunitario (diverso dall’Italia) ad un altro o verso uno Stato extra-comunitario, si parla

dunque di esportazione. Per fare ciò è necessario ottenere la Licenza di Esportazione,

concessa solo in caso di possesso della copia dell’Attestato di Libera Circolazione, unico

documento in grado di dimostrare che il bene è uscito legalmente da uno Stato.

Prima del Codice Urbani, una volta presentata la domanda per ottenere l’attestato, essa non

poteva più essere ritirata e lo Stato poteva sempre acquistare coattivamente un bene. Dopo il

2004, la domanda si può anche ritirare e lo Stato non potrà più acquistarlo.

Alle origini della comunità europea, la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio),

non c’erano questioni riguardanti i Beni Culturali. Nel 1957 a Roma si firma il Trattato della

CEE circa più settori economici, che riguardava la libera circolazione di persone, merci,

capitali e servizi. Lo scopo principale era l’abolizione dei dazi, tuttavia si potevano prevedere

delle eccezioni per salvaguardare il patrimonio culturale dei singoli Stati.

Il passo più importante viene effettuato nel 1992 con la firma del Tratto di Maastricht, con la

quale nasce l’Unione Europea, e la cultura entra come politica europea e l’UE stessa si

impegna a conservare il patrimonio culturale comune

Il REGOLAMENTO è un decreto

che ha interesse anche alla comunità.

applicabile negli Stati membri,

Il patrimonio culturale europeo non esiste dal punto

che viene dato dall’Unione

di vista giuridico. Europea.

Poiché la competenza dell’UE in materia culturale è

aumentata, sono stati approvati due ordinamenti: un

La DIRETTIVA contiene solo i

regolamento nel 1992 che disciplina

principi generali, i concetti

chiave, che ogni singolo Stato

dell’esportazione e una direttiva nel 1993 che si

membro deve considerare in

occupa della restituzione. base alle proprie esigenze e alle

proprie leggi.

Regolamento del 1992

Disciplina, in tutti gli Stati membri, il modo in cui i Beni Culturali possono uscire sul territorio

comunitario, in modo da non eludere più la legislazione nazionale. Il documento necessario

per l’esportazione è la Licenza di Esportazione, uguale in tutti i Paesi membri e rilasciata dallo

Stato nel quale si trova il bene. Il rifiuto della licenza spetta all’autorità di quello Stato. Il

diniego può avvenire nel caso in cui non si è provvisti dell’Attestato di Libera Circolazione e se

il bene non è esportabile secondo la legislazione del Paese di provenienza. La licenza ha

validità per sei mesi, al termine dei quali deve essere rinnovata.

Direttiva del 1993

Con restituzione si intende l’azione intrapresa da uno Stato per riportare nel proprio territorio

un Bene Culturale illecitamente uscito. Il rimpatrio del bene deve essere prettamente

automatico, anche se uscito in buona fede.

Esiste una banca dati europea dei beni usciti illecitamente per aiutare l’UE in queste pratiche.

È pressoché obbligatoria una forte collaborazione tra gli Stati membri.

Il principio di restituzione è talmente vincolante che vale anche nel caso in cui un bene

esportato illegalmente viene acquistato in buona fede da parte del compratore. Il diritto di

richiedere la restituzione è esclusiva dello Stato, sia che i beni siano pubblici o privati. Lo

Stato si deve rivolgere al giudice competente nel territorio dove il bene è stato ritrovato. Se

lo Stato prova l’uscita illecita, il giudice non ha nessuna discrezionalità e deve ordinare la

restituzione.

Lo Stato ha tempo un anno dal ritrovamento del bene per ordinare l’azione di restituzione. Si

tratta di un tempo di decadenza relativamente breve voluto per incentivare la restituzione.

Al contrario, il termine di prescrizione è abbastanza lungo (in Italia è di 30 anni), dove per

prescrizione si intende il tempo trascorso da quando il bene è uscito illecitamente dal

territorio nazionale. L’unica discrezionalità che ha il giudice è quella di stabilire un indennizzo

nei confronti del compratore in buona fede; in questo caso il bene non viene restituito finché

lo Stato richiedente non ha pagato l’indennizzo.

Una volta restituito, il bene viene dato al legittimo proprietario. Se il proprietario non è noto, il

Ministero pubblica sulla Gazzetta Ufficiale il documento nel quale si attesta la restituzione

effettuata e da quel momento parte un periodo di 5 anni, nei quali il proprietario può

chiederne l’attribuzione, dopo aver dimostrato il suo diritto di proprietà. Scaduti i 5 anni, il

bene entra nel demanio dello Stato.

Se il proprietario è noto, lo Stato consegna il bene solo dopo aver dimostrato la sottrazione

illecita tramite denuncia e dopo aver pagato le spese affrontate dallo Stato per la restituzione

e, nel caso, per l’indennizzo per l’acquirente in buona fede.

Uscita temporanea dei Beni Culturali

L’uscita temporanea di un bene pubblico o privato può essere concessa nel caso di

partecipazione a mostre, eventi e accordi di scambio, e quando il Bene Culturale viene

destinato alle sedi diplomatiche all’estero dello Stato in cui si trova originariamente il bene

(dal punto di vista giuridico, le ambasciate sono territorio dello Stato all’estero e si applicano

le relative legislazioni).

Per ottenere l’uscita temporanea è necessario avere l’Attestato di Libera Circolazione. Nel

momento in cui esso viene rilasciato, bisogna indicare sul documento il periodo di vigenza

dell’uscita temporanea. Il massimo è 18 mesi, se superiore l’uscita diventa definitiva.

Il Bene Culturale privato vincolato, per uscire temporaneamente, implica al proprietario

l’obbligo di stipulare un’assicurazione in caso di eventuali danni e l’obbligo di depositare una

cauzione, finalizzato ad incentivare il ritorno in patria del bene.

LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Il

rapporto tra i Beni Culturali e i privati

Il Codice Urbani prevede una disposizione che rinnova la legislazione precedente, per cui tutti

i privati hanno l’obbligo di conservare i beni di loro proprietà che appartengono al patrimonio

culturale.

Prima del 2004 infatti, il proprietario privato del bene non aveva altri vincoli oltre a quelli

imposti dalla Soprintendenza. Si tratta di una condizione importante, tuttavia non sufficiente:

importante perché impone ai privati di tutelare i Beni Culturali, ma non sufficiente perché, pur

costituendo un obbligo, non è prevista una pena, quindi non è così efficace. Il motivo per cui

non è stata stabilita una pena per i trasgressori sta nel fatto che, da sempre, esiste il principio

di proprietà privata, per il proprietario privato ha diritto di non fare nulla per tutelare il proprio

bene.

Prima di questa disposizione, solo lo Stato poteva intervenire per tutelare i Beni Culturali, ora

lo Stato e il privato cittadino sono messi sullo stesso piano, sottoline

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Publisher
A.A. 2011-2012
31 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andre24 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto per i beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Galliani Davide.