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Possibilità materiali di esprimersi nel campo dell'arte e della cultura
Parliamo quindi delle possibilità materiali di esprimersi che possono essere offerte tanto da soggetti che vogliono sostenere l'arte e la cultura (operatori privati, singoli, associati) quanto da soggetti che devono farlo (pubblici poteri in veste di operatori culturali).
- Gli operatori culturali
- Gli artisti
- I settori di intervento e i tipi di attività
Il compito assegnato dalla Repubblica all'art. 9 comprende la promozione della cultura e la tutela del patrimonio culturale attraverso:
- CONSERVAZIONE
- VALORIZZAZIONE/FRUIZIONE
- PROMOZIONE
Il potere amministrativo entra in contatto con la libertà dell'arte in contesti e circostanze diversi: nell'area della conservazione e della valorizzazione/fruizione dei beni, investendo essenzialmente la libertà negativa degli operatori culturali privati; nell'area della titolarità dell'intervento pubblico in campo culturale.
Muovendo il discordo dall'art. 5
leggiamo che lo Stato italiano è uno e indivisibile; la separazione dell'Italia è contro la Costituzione. Per tutelare il bisogno dell'uomo di riconoscersi in organizzazioni a lui vicine (Comune, Province e Regioni) sono riconosciute le autonomie locali il cui scopo è rispondere al meglio ai bisogni delle popolazioni e alle realtà specifiche dei territori. L'amministrazione pubblica è affidata agli organi periferici dello Stato in base a ragioni di ordine efficientistico (decentramento amministrativo). Passiamo ora al Titolo V, comparando il vecchio e il nuovo. Per spiegare meglio cosa si andrà ad analizzare occorre spiegare cosa si intende per potestà legislativa concorrente ed esclusiva. Nel primo caso il potere è nelle mani di due enti diversi (Stato e Regione) e lo Stato si limita a dettare principi inderogabili mentre la disciplina specifica viene fornita dal regolamento regionale, nel secondo caso un solo ente.è competente circa unadeterminata materia.
Nella prima versione, la potestà legislativa regionale era intesa come concorrente epotevano intervenire con potestà legislativa delegata solo nelle materie dell'ultimocomma e in materia d'arte avevano potestà legislativa solo nell'ambito delle raccoltemuseali e/o bibliografiche. Stessa cosa valeva per la potestà amministrativa dell'art.118 in virtù del principio di parallelismo.
La riforma federalista della Costituzione (Legge costituzionale 3/2001 in vigore dall'8•una prima area (art. 117, comma 2 Cost.) in cui lo Stato ha una competenzalegislativa esclusiva. Si tratta di materie quali i rapporti internazionali, lapolitica economica e monetaria, l'organizzazione dello Stato, la sicurezza, lagiustizia, la tutela dell'ambiente. In queste materie le Regioni non hanno alcunapotestà legislativa;
una seconda area (art. 117, comma 3 Cost.) in cui le
Regioni hanno unapotestà legislativa concorrente. In sostanza, per le materie comprese inquest'area, lo Stato determina i principi fondamentali e le Regioni possonolegiferare nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamentodella Comunità europea e dagli obblighi intemazionali e nel rispetto deisuddetti principi fondamentali individuati dalle leggi statali;- una terza area residuale (art. 117, comma 4 Cost.) in cui confluiscono tutte lematerie non espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato(prima area) o alla legislazione concorrente Stato-Regioni (seconda area). Inqueste materie le Regioni hanno una potestà legislativa esclusiva, nel sensoche possono legiferare con l'unico vincolo del rispetto della Costituzione,dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali mentre è esclusapossibilità per lo Stato di individuare sia pure solo principi fondamentali.Potestà
è detta tale per l'omogeneità dal punto di vista sociale e culturale e gli interessi giuridici erano solo quelli della classe dirigente.
- Potere e funzione amministrativi: Il potere amministrativo è l'energia giuridica che la legge attribuisce (più competenze assegnate a vari organi), disciplinandone l'esercizio al fine di realizzare l'interesse pubblico. Il potere amministrativo si traduce in un provvedimento attraverso l'espletazione della funzione che è l'esercizio di questo potere.
- Attività vincolata e attività discrezionale: Il potere amministrativo (curare gli interessi) è l'ex potere esecutivo (eseguire il dettato della legge). L'attività amministrativa si può classificare in vincolata che è disciplinata dalla legge e discrezionale, in cui la legge disciplina solo alcuni aspetti.
Art.97 Buon andamento e imparzialità Le garanzie finalizzate a realizzare
l'efficienza e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica sono: il principio di legalità (secondo cui l'organizzazione della P.S è stabilita dalla legge); le modalità di reclutamento dei pubblici funzionari mediante un concorso, che accerta il possedimento di precisi requisiti. Responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato che per le loro mancanze rispondono direttamente dei reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
- Il principio di imparzialità: necessità di prendere in considerazione e valutare in maniera oggettiva tutti gli interessi implicati nell'amministrazione concreta ed effettuare una scelta che sia la più idonea tra le varie proposte. L'imparzialità deve quindi intendersi come il divieto di qualsiasi forma di favoritismo.
- Il principio di buon andamento: stabilisce che l'attività della RA, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, si
fissato dalla legge per l'applicazione di un certo provvedimento, sceglie la migliore tra le scelte possibili. La discrezionalità tecnica deve essere distinta, poi, dall'accertamento tecnico dal quale esula anche il momento valutativo in quanto l'esame dei fatti, condotto sulla base di scienze esatte, porta a risultati non opinabili dai quali esula ogni margine di errore.
Il codice dei beni culturali e del paesaggio
Il 1 maggio 2004 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che abroga, e quindi sostituisce, la precedente fonte legislativa costituita dal "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali" emanato nel 1999 ed entrato in vigore nel 2000. Il Testo unico raccoglieva in maniera articolata la legislazione vigente in materia di beni culturali e del paesaggio, essendo aciò limitata la delega del Parlamento al Governo in quel caso ed introducendo comunque delle novità:
- unico regime
Il nuovo Codice dei beni culturali riprende in gran parte la normativa del Testo unico, ma vi aggiunge alcuni elementi innovativi, in forza di una delega questa volta più ampia, non semplicemente limitata alla riorganizzazione della disciplina vigente, ma volta a "codificare" la materia, con implicazioni diverse che la stessa terminologia usata lascia intendere.
Il nuovo Codice è suddiviso in cinque parti:
- Disposizioni generali
- Beni culturali
- Tutela
- Fruizione e valorizzazione
- Beni paesaggistici
- Sanzioni
- Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Come evidenziato dalla struttura stessa del Codice, tutela e valorizzazione sono le due grandi finalità dell'intervento legislativo, non limitatamente, tuttavia, alla recente normativa. Il Codice è stato
modificato già due volte, ne