Diritto dei beni culturali
La locuzione "bene culturale"
La locuzione "Bene Culturale" entra in circolo con i lavori della commissione Franceschini, istituita nel 1964, sostituendo quelle di "antichità e belle arti", "cose d’arte" e "cose di interesse artistico e storico", e divenendo ufficiale con il decreto legge il 14 dicembre 1974, n.657. Le conclusione della commissione Franceschini furono articolate in "dichiarazioni". Celebre la "Dichiarazione I": "Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, e ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà."
L’introduzione della locuzione "bene culturale" volle rappresentare una proposta di riforma nella quale il criterio estetizzante fosse sostituito da un criterio storicistico e l’intervento pubblico passare da un ruolo di mera garanza della conservazione fisica a uno di valorizzazione del bene culturale, in considerazione dell’essere questo possibile fattore di sviluppo intellettuale della collettività ed elemento della sua identità. Nei documenti internazionali essa s’intreccia con la locuzione "patrimonio culturale" (Cultural Heritage) presene nella "Convenzione culturale Europea" (Parigi 1954) e nella "Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale" (Unesco, Parigi, 1972).
La nozione di "bene culturale"
La nozione di "Bene Culturale" risulta desumibile dall’articolo 2, comma 2, e dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004. "Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla leggi quali testimonianze aventi valore di civiltà."
La nozione di bene culturale presenta i tratti della tipicità, della pluralità e della materialità:
- Tipicità: una qualsivoglia testimonianza avente valore di civiltà diventa bene culturale in senso giuridico solo se tale è considerabile sulla base di una qualificazione operata dal legislatore.
- Pluralità: come nel "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" (TU), non si configura nel Codice una nozione unitaria di bene culturale, ma sussiste una pluralità di tipi di beni culturali.
- Materialità: le entità configurate dal legislatore come beni culturali presentano il carattere della "materialità", trattandosi sempre di "cose" immobili o mobili.
N.B: La nozione di bene culturale si presenta come un "contenitore ad ampio spettro capace di inghiottire tutto: beni artistici, storici, archeologici, architettonici, ambientali, archivistici, librari, demoetnoantropologici, linguistici, audiovisivi ecc". Il che ha determinato ricadute problematiche: la disattenzione verso i soggetti, le istituzioni, rispetto agli oggetti regolati, la sottovalutazione del contesto ambientale in cui i beni sono inseriti, la tendenza a trascurare taluni beni meno attrattivi.
Beni culturali "extracodice"
Beni Culturali immateriali e volatili, ossia non consistenti in cose e perciò definibili come "testimonianze aventi valore di civiltà che non sono contenute e rappresentate in una res". Convenzione Unesco del 2005 intende per "espressioni culturali quelle a contenuto culturale che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società" (art.4, n.3). I beni culturali immateriali si prestano a forme di promozione e di sostegno finanziario e organizzativo, specie a livello delle singole comunità, ma anche di salvaguardia.
Beni culturali "minori"
Entità materiali che presentano un rilievo culturale a quello necessario per la loro considerazione come beni culturali ai sensi del Codice, ma che pur sempre rivestono un qualche interesse culturale. Si tratta di cose rilevanti sul piano culturale non per l’intera comunità nazionale ma solo per determinate comunità territoriali (ad es. esercizi commerciali o artigianali la cui attività costituisce una testimonianza storica tradizionale, esperienze e simboli di specifiche collettività). Questa connotazione consente alla potestà legislativa regionale di esercitarsi con interventi sia di valorizzazione, sia di salvaguardia.
Attività culturali
Riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e alla diffusione della cultura, menzionate separatamente dall’art.117, comma 3, non sono soggette al regime giuridico dei beni culturali perché non riconducibili ai tipi di cui gli art.10 e 11 Cod.
Attività di spettacolo
Nelle quali sono annoverabili le attività teatrali, musicali, di danza e cinematografiche. L’art. 156 della decreto legislativo 112/1998, non abrogato dal Codice, ne fa oggetto di separata considerazione rispetto ai beni e alle attività culturali.
Esempio: Le Rime del Petrarca sono un bene immateriale, in quanto indiscutibile espressione letteraria, i manoscritti delle Rime costituiscono bene culturale, una mostra delle edizioni librarie succedutesi nel tempo delle Rime va ritenuta un’attività culturale, mentre la recitazione in teatro delle stesse Rime è da considerarsi attività di spettacolo.
Beni paesaggistici
Pur assimilabili al concetto di patrimonio culturale sono separatamente considerati dal Codice sul piano della nozione e giuridico. "Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicate all’art.134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio."
La dichiarazione XXXXIX della commissione Franceschini parlò di "beni culturali ambientali". Nel commento furono distinti due tipi: i beni ambientali di tipo paesaggistico (aree naturali con singolarità geologica, le aree ecologiche singolari sotto il profilo florifaunistico e i paesaggi artificiali) e quelli di tipo urbanistico. Dalla nozione della commissione Franceschini (bene culturale come testimonianza materiale avente valore di civiltà) risultavano qualificabili come beni culturali i beni ambientali di tipo urbanistico e, fra quello di tipo paesaggistico, i paesaggi artificiali, in quanto opera è intervento da parte dell’uomo e quindi segno di civiltà. Per gli altri (beni di tipo paesaggistico, rappresentati da aree naturali e ecologiche) si sostenne la loro inclusione fra beni culturali in ragione della loro marginalità quantitativa o della loro fruizione pubblica. Va anche ricordato che un altra dottrina (art.) Costituzione) configurò il paesaggio come "forma del paese, creata dall’azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata"; aprendo la strada alla considerazione degli elementi significativi per il paesaggio come beni culturali oppure assegnò ai beni di interesse paesistico e quelli di interesse storico e artistico una valenza unitaria. I beni paesaggistici ricevono tutela in ragione del valore culturale presentato, ossia per il concorrere essi a identificare la struttura o la forma visibile del territorio del paese, e quindi a determinare la stessa identità nazionale, ma deve prendersi atto che beni culturali e i beni paesaggistici sono oggetto di tecniche di protezione giuridica diverse.
Categorie beni culturali (art 10 e 11 Cod.)
L’art 10 concerne le categorie generali, ossia le cose che risultano assoggettate a TUTTE le disposizioni contenute nel TITOLO 1 della parte seconda dedicata alla tutela, mentre l’art.11 si riferisce alle categorie speciali, ossi a cose considerate beni culturali solo ai fini di talune disposizioni.
Categorie generali
- Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (commi 1 e 3, lett. a). Fra queste VEDI il comma 4, lett. a-l.
- Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi (comma 2, lett. a).
- Gli archivi e singoli documenti (commi 2, lett. b / commi 3, b).
- Le raccolte librarie (commi 2, lett. c / commi 3, lett. c).
- Le cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive e religiose. (comma 3, lett. d).
- Le collezioni o serie di oggetti, che per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, rivestono un interesse artistico e storico (comma 3, lett. e).
Categorie speciali
VEDI art.11
N.B: Non sono soggette disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a ed e, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, che siano opera di autore o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Inoltre il Codice pone un certo LIVELLO D’INTERESSE come elemento di definizione delle singole categorie. Previsioni di tal genere rispondono all’esigenza di graduare l’ambito di operatività della disciplina vincolistica.
Individuazione dei beni culturali (art.12)
In alcuni casi è richiesto l’intervento dell’autorità amministrativa che valuti la sussistenza di detti caratteri. Si attua un procedimento volto a identificare il bene culturale. I meccanismi di individuazione sono vari, come del resto è varia la natura dell’atto in cui essi si sostanziano. Ciò dipende dall’appartenenza del bene culturale, ossia dell’identità del soggetto titolare della proprietà in ordine del bene:
- Proprietà dello Stato;
- Di enti pubblici, territoriali e non;
- Di persone giuridiche private senza fine di lucro; (gli enti ecclesiastici)
- Di persone fisiche;
- Di persone giuridiche private con fine di lucro.
Le cose mobili e immobili indicate all’art.10, comma 1 vengono sottoposte a un apposito procedimento di verifica da parte del Mibact, volto ad accertare la sussistenza o meno di detto interesse (art 12, comma 2). Sono in ogni caso inalienabili. L’esito se positivo, comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela, se negativo, la fuoriuscita da detta disciplina, la sdemanializzazione, nel caso di bene demaniale, e la libera alienabilità.
Silenzio-assenso (art.12, comma 10): "La mancata comunicazione dell’esito della verifica da parte della soprintendenza regionale del Mibact all’Agenzia del demanio nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale a esito negativo della verifica"; ma il d.lgs del 24 marzo 2006 ha determinato che il mancato rispetto del termine risulta qualificabile come "silenzio-inadempimento".
Dichiarazione dell'interesse culturale (art 13)
La modalità di individuazione consiste in un atto di dichiarazione dell’interesse qualificato rivestito dalla cosa. Ipotesi previste:
- "L’interesse particolarmente importante" delle cose di interesse artistico, storico appartenenti a persone fisiche o giuridiche private con fine di lucro. (art 10, comma 3, lett. a).
- L’interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti, appartenenti a privati. (lett. b).
- L’eccezionale interesse di raccolte librarie appartenenti a privati. (lett. c).
- L’interesse particolarmente importante di immobili e mobili con riferimento alla storia politica, militare ecc. (lett. d).
La dichiarazione si presenta come un atto di accertamento costitutivo e che complessivamente l’attività dispiegata dall’amministrazione risulti riconducibile all’esercizio di discrezionalità tecnica. Lo stato di degrado di un bene non osta alla dichiarazione.
Procedimento di dichiarazione (art.14)
Il procedimento prevede che il suo avvio spetti al soprintendente di settore o su richiesto di un ente territoriale. Dell’avvio va data comunicazione al proprietario, al quale andrà notificata la dichiarazione. Nella comunicazione sono da indicare le ragioni che spingono a ravvisare la presenza dell’interesse qualificato e gli effetti cautelari discendenti dalla comunicazione medesima, consistenti nell'applicazione delle norme dettate in tema di vigilanza e ispezione, di protezione e di circolazione.
Notifica di dichiarazione (art.15)
Prevede due forme di pubblicità:
- È rappresentata dalla notificazione al proprietario. La notificazione è qualificabile come requisito di efficacia della dichiarazione.
- È costituita dalla trascrizione nei registri immobiliari, allorché la dichiarazione concerna cose soggette a pubblici immobiliare.
N.B: Per le cose menzionate dall’art.10, comma 2 non si richiede la dichiarazione. Si tratta dei beni culturali "ex lege" per i quali l’interesse culturale è considerato sussistere di per sé, senza la necessità che intervenga un atto delle autorità di tutela che ne accerti l’esistenza.
Struttura, natura e caratteri dei beni culturali
La qualificazione come bene culturale di una cosa determina la soggezione a una disciplina pubblicista contenuta nel codice una e una configurazione in termini unitari dei beni culturali. La cosa che costituisce il bene culturale è oggetto di una doppia qualificazione giuridica: in quanto possibile oggetto di interessi economici essa è bene patrimoniale, come tale disciplinata dalla norme dettate dal codice civile o in tema di diritti patrimoniali ed è un bene culturale, in quanto portatrice di un "valore culturale" e come tale assoggettata alle norme contenute nel Codice, che conferiscono al potere pubblico delle potestà concernenti non l’utilizzazione patrimoniale della cosa, ma la sua conservazione e il suo godimento da parte della collettività.
- Pluralità delle qualificazioni giuridiche - Es: una tela, una statua, un edificio sono beni patrimoniali di un soggetto, privato o pubblico, e oggetto di diritti reali o obbligatori; e sono anche beni culturali, e perciò sottoposti a potestà pubblicistiche che ne condizionano la gestione e la circolazione. Ai due diversi beni corrispondono due diversi e distinti valori: valori commerciale e valore culturale.
Di qui la configurazione del valore culturale come primo elemento unificante i beni culturali, in quanto capace di perimetrarne la categoria. Altri elementi unificanti sono rappresentanti dalla immaterialità e della pubblicità.
- Immaterialità: Il bene culturale è bene immateriale, perché immateriale è il valore culturale che opera da elemento di qualificazione della categoria. Quando si parla di immaterialità del bene culturale la dottrina vuole esprimere l’idea che la cosa materiale è bene culturale perché dotata di un carattere (il valore culturale) che è immateriale.
- Pubblicità: il bene culturale è bene pubblico in quanto bene di fruizione, e cioè nel senso della fruibilità da parte della collettività del valore culturale. Il carattere pone in evidenza la destinazione del bene culturale a fattore di promozione culturale. (art. 9 Cost.). Il carattere della pubblicità del bene culturale NON attiene all’assetto proprietario del bene: la proprietà di questo potrà appartenere a un soggetto privato.
-
Diritto dei beni culturali
-
Diritto amministrativo dei beni culturali
-
Diritto dei Beni Culturali
-
Diritto dei beni culturali