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Tre sono le finalità della TUTELA:

-l’individuazione (ossia la qualificazione di una cosa come bene culturale)

-la protezione

-la conservazione

8.1 Protezione e conservazione:

- VEDI Art. 18 (Vigilanza)

- VEDI Art. 19 (Ispezione)

Misure di protezione, connotate da una finalità generale di salvaguardia dei beni culturali dall’agire dell’uomo,

consistono anzitutto nel divieto oppure nell’autorizzazione di interventi sui beni.

Art. 20: annovera gli interventi vietati come la distruzione, danneggiamento o smembramento e gli usi non compatibili

con il carattere storico e artistico dei beni culturali. La distruzione e il danneggiamento incidono sulla struttura materiale

del bene, comportandone una alterazione. L’uso non compatibile è da ritenersi quello non consono alla dignità insita nel

valore culturale presente nel bene

Art. 21: annovera interventi soggetti ad autorizzazione come la rimozione dei beni culturali, la loro demolizione, il loro

spostamento, lo smembramento delle collezioni, lo scarto di documenti e l’esecuzione di opere e lavori di qualunque

natura su beni culturali

Art. 28: disciplina l’ordine di sospensione o inibizione degli interventi, provvedimento assegnato alla competenza del

soprintendente

Misure di conservazione: si connotano per una finalità di salvaguardia del bene da fattori naturali e in generale pongono

un obbligo di fare a carico del detentore.

Art. 29: la conservazione è assicurata da una “coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione,

manutenzione e restauro”. Intendendosi le attività volte a limitare le situazione di rischio (prevenzione), al controllo

delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene

(manutenzione) e all’integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi

valori culturali (restauro).

Art. 30: pone in capo a tutti i detentori di beni culturali l’obbligo di garantirne la conservazione.

Art. 31: interventi di conservazione sono sottoposti a previ autorizzazione ai sensi dell’art. 21. A richiesta

dell’interessato, il soprintendente deve dichiarare se l’intervento assentito può essere ammesso a fruire di contributi

statali.

Art. 32: in assenza della iniziativa del proprietario l’amministrazione può attivarsi per interventi relativi ai beni

culturali.

Art. 33: gli interventi imposti sono realizzabili direttamente dall'amministrazione oppure possono essere disposti a

carico del proprietario.

Meccanismo procedurale: FASE 1: Preliminarmente è richiesta la redazione da parte del soprintendente di una relazione

tecnica dei lavori da eseguirsi con la dichiarazione di necessità della loro esecuzione.

FASE 2: La relazione, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, è inviata al proprietario che può

presentare osservazioni entro 30 giorni. Sulla base di queste, il soprintendente decide per l’esecuzione diretta o indiretta

dell’intervento, nel secondo caso assegnando al proprietario un termine per la presentazione del progetto di lavori.

FASE 3: Se il progettato viene approvato all’esecuzione dei lavori provvede il proprietario o diversamente si dà luogo

all’esecuzione diretta.

N.B: In caso di urgenza, il soprintendente può assumere misure cautelari vole alla conservazione del bene.

Art. 34: gli interventi conservativi, realizzati in via diretta o indiretta, sono posti a carico del proprietario. La medesima

disposizione prevede la possibilità che lo Stato si addossi l’onere della spesa qualora si tratti di “opere di particolare

rilevanza” o riguardino “beni in uso o godimento pubblico”.

Art. 38: In ordine ai beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi a carico totale o parziale dello

Stato o per i quali siano stati concessi contributi deve essere consentita l’accessibilità al pubblico.

Art. 39: VEDI

Art. 40: VEDI

Art. 43: Per i Beni culturali mobili è previsto l’istituto della custodia coattiva. Il Mibact può disporre il trasporto e la

custodia di tali beni in pubblici istituti, privandone della disponibilità del proprietario, secondo l’esigenza di garantire la

sicurezza o assicurare la conservazione del bene.

Art. 44: Consente ai direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o

collezioni artistiche di ricevere in comodato da privati proprietari beni culturali mobili per consentirne la fruizione da

parte della collettività. I direttori possono altresì ricevere in deposito beni culturali appartenenti a enti pubblici. Il

Ministero ne sopporta le spese di conservazione.

Art. 45: Il Mibact ha la facoltà di “prescrivere le distanze, le misure, e le altre norme dirette a evitare che sia messa in

pericolo l’integrità dei beni culturali IMMOBILI, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le

condizioni di ambiente e di decoro”

Art: 47: VEDI

Art. 49: fissa il divieto di collocare o affiggere cartelli e altri mezzi di pubblicità tali da recare danno all’aspetto, al

decoro e al pubblico godimento del bene culturale. Il divieto può essere rimosso da un’autorizzazione del

soprintendente e dell’autorità competente.

Art. 50: vieta il distacco degli affreschi, ecc.. non autorizzato dal soprintendente.

Art. 51: preclude che sia modificata la destinazione d’uso degli studi di artista e che ne sia rimosso il contenuto (opere,

documenti o simili), quando esso sia stato dichiarato d’interesse storico ai sensi dell’art. 13.

8.2 Circolazione dei diritti relativi al bene culturale.

Art. 53: VEDI

Art. 54: I beni inalienabili comprendono:

- i beni immobili archeologici

- i beni dichiarati monumenti nazionali

- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche

- gli archivi di enti pubblici territoriali

- gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento alla storia politica ecc,

ovvero quali testimonianze dell’identità.

- le cose mobili di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre settantanni.

- gli archivi degli enti pubblici non territoriali

- le cose mobili e immobili di enti pubblici e di enti privati senza scopo di lucro, oggetto di “inalienabilità cautelare”.

N.B: Inalienabilità cautelare: Le cose appartenenti agli enti pubblici in genere e quelli privati senza fini di lucro, che

siano opera di autore NON più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni, se mobili, o a oltre settantanni,

se immobili, siano inalienabili fino a quando non si concluda il procedimento di verifica previsto dall’art. 12. Se il

procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili.

Art. 55: Beni alienabili previa autorizzazione del Ministero subordinata alla sussistenza di stringenti garanzie, si tratta

dei beni immobili demaniali.

La richiesta di alienazione va corredata dall’indicazione della destinazione d’uso in atto e prevista in futuro per il bene,

delle misure volte ad assicurarne la conservazione, degli obiettivi di valorizzazione attesi nonché delle modalità della

futura fruizione pubblica. Il provvedimento di autorizzazione da parte del soprintendente deve contenere prescrizioni in

ordine alle misure di conservazione e alle modalità di fruizione pubblica del bene, e pronunciarsi sulla congruità delle

misure di valorizzazione indicate. L’autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene culturale.

Art. 56: Beni alienabili previ autorizzazione subordinata alla sussistenza di garanzie meno stringenti, si tratta degli altri

beni pubblici, sempre esclusi quelli inalienabili (art.54), ivi inclusi la vendita di collezioni o serie di oggetti e di raccolte

librarie da parte di enti pubblici non territoriali. Per i beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine

di lucro la loro alienazione è soggetta ad autorizzazione ministeriale, peraltro il presupposto richiesto è meno stringente

di quello previsto per i beni culturali pubblici, limitandosi a stabilire che dall’alienazione non derivi un grave danno alla

conservazione o al pubblico godimento.

Art. 57: VEDI

Art. 58: VEDI

Art. 59: La circolazione dei diritti sui beni culturali comprende anche l’istituto della denuncia. “Gli atti che

trasferiscono, in tutto o in parte, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzioni di beni culturali sono

denunciati al ministero”

Art. 64: Enuncia i principi fondamentali ispiratori della normativa del Codice in tema di circolazione internazionale dei

beni culturali.

-Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue

componenti.

-Detto controllo, che costituisce “funzione di preminente interesse nazionale”.

-I beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci. In mancanza di peculiare interesse storico o

artistico sono soggette al principio della libera circolazione in quanto merci.

Art. 65: A) Sottopone i beni culturali a un generale divieto di uscita definitiva dal territorio dello Stato. Essa concerne:

-i beni mobili indicati nell’art. 10, comma 1

-le cose mobili appartenenti a enti pubblici e privati senza fine di lucro che siano opera di autore non più vivente e la cui

esecuzione risalga a oltre settantanni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’articolo 12.

-le cose a chiunque appartenenti che, pur rientrando nelle categorie indicate all’art 10, comma 3.

B) Sottopone invece ad autorizzazione l’uscita definitiva di altre cose con rilievo culturale. Essa concerne:

-Le cose appartenenti a privati, singoli e a persone giuridiche con fini di lucro, che siano opera di autore non più

vivente, con esecuzione risalente a oltre settantanni e che presentino interesse culturale, il cui valore sia superiore ad

euro 13.500.

-Gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati che presentino interesse culturale.

-Le cose rientranti nelle categorie di cui all’art.11, comma 1, lett f,g,h (fotografie, mezzi di trasporto ultra

settantacinquennali, beni e strumenti di interesse per la storia della scienza ecc..)

C) Non assoggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva di altre cose con rilievo culturale. Si tratta delle cose indicate

dall’art. 11, comma 1, lett. d, ossia le opere di pittura, scultura ecc.., a chiunque appartenenti, di autore vivente o la cui

esecuzione non risalga a oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500.

Art. 66: Per i beni culturali e le cose oggetto del divieto di uscita definitiva o sottoposti ad autorizzazione è possibile

l’uscita t

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SeQQa1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Aicardi Nicola.