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ART. 64-BIS: CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE
1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità
del patrimonio culturale quali individuate in base al presente codice ed alle
norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente
capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario,
nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni
internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse
nazionale.
3. 3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti
patrimonio culturale non sono assimilabili a merci
→
PROBLEMA In questa circolazione in ambito internazionale, il maggior problema deriva soprattutto dalla
divisione che c’è nel mondo fra stati ricchi di risorse culturali e stati poveri. Tra l’altro, ogni stato attua delle
politiche differenti e a tutela del proprio patrimonio ognuno ha adottato dei propri limiti di espatrio dei
beni culturali.
→
ART. 65 L’articolo 65 individua quei beni di cui è vietata l’uscita definitiva, quelli di cui è ammessa previa
autorizzazione e quelli di cui è ammessa la libera circolazione e commerciabilità.
→
ART. 65: USCITA DEFINITIVA Questa non è soggetta ad autorizzazione, ma richiede autocertificazione:
1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili
indicati nell’art 10 comma 1, 2 e 3.
2. È vietata altresì l’uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che
siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta
anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica [...];
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate
all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo,
abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso
dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle
caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le
modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita
definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano
opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il
cui valore [...] sia superiore ad euro 13.500;
b) degli archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse
culturale;
c) cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a
chiunque appartengano.
L’uscita definitiva è vietata a quei beni che presentano interesse culturale, cioè opere di autore non più
vivente e con risalenza oltre settant’anni.
SE APPARTIENE A UN PRIVATO? Non possiamo definirlo bene culturale se non c’è stata dichiarazione di
culturalità innanzitutto, però un legislatore potrebbe comunque identificare quel bene come di interesse
culturale se l’autore è morto e ha più di settant’anni. Dunque, la disciplina non impone nulla e se il valore è
inferiore a 13.500€ serve solo autocertificazione. Se invece l’autore è vivente e l’opera ha, diciamo, 30 anni
allora non c’è nemmeno bisogno dell’autocertificazione.
Il proprietario può mostrare l’autocertificazione alla Soprintendenza e quest’ultima può eventualmente
rendersi conto che il bene in questione potrebbe avere un interesse culturale sulla base
dell’autocertificazione stessa. Interesse talmente grande da indurre a richiedere la dichiarazione di
culturalità. →
ART. 66: USCITA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI
1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica […] per manifestazioni,
mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la
sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni di trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali
sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo,
pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
Chi vuole esportare il bene > cauzione di almeno 10% del valore del bene per i beni culturali ad
appartenenza pubblica e già dichiarati.
→
ART. 67 Vengono indicati 4 casi in cui i beni possono uscire:
• Quando costituiscono mobilio di cittadini con cariche presso sedi diplomatiche o consolari,
istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali caratterizzate dal trasferimento di titolari
all’estero;
• Quando rappresentano l’arredamento delle sedi diplomatiche o consolari all’estero;
• Quando devono essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione che non
possono essere eseguiti in Italia;
• Quando sono destinati ad esposizioni in attuazione di accordi stipulati con musei stranieri ma in
regime di reciprocità →
BENI CHE POSSONO USCIRE DALLO STATO PREVIA AUTORIZZAZIONE È necessaria innanzitutto una
denuncia all’ufficio esportazioni e richiesta di un attestato.
Il Codice prevede due strumenti autorizzativi:
1. In ambito europeo un attestato di circolazione;
2. In ambito extraeuropeo, insieme all’attestato di libera circolazione, occorre la licenza di trasporto.
→
ART. 68: ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE La disciplina dell’autorizzazione all’espatrio prende il
nome di attestato di libera circolazione.
Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate
nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio
di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale,
al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
L’interessato, in questo caso, non solo deve farne denuncia alla Soprintendenza, ma deve presentare
l’oggetto agli uffici di esportazione.
Una volta ricevuta la domanda con l’indicazione del valore, entro tre giorni il ministro comunicherà
l’avvenuto deposito e tutti gli elementi conoscitivi utili al rilascio dell’autorizzazione e della conoscenza del
bene. È l’ufficio esportazione che dichiara la congruità e rilascerà (o negherà con giudizio motivato)
l’attestato entro 40 giorni dalla presentazione. E SE PASSANO 40 GIORNI E L’UFFICIO ESPORTAZIONE NON
RISPONDE? Se questo dovesse rilasciare l’attestato, ad esempio, dopo 50 giorni (in ritardo dunque), che sia
di esito positivo o meno, nel diritto amministrativo di solito scatta il cosiddetto principio di silenzio assenso.
Tuttavia, qui la giurisprudenza del TAR dichiara che anche dopo 40 giorni si potrà negare l’attestato perché
è finalizzato alla garanzia dell’integrità del patrimonio culturale (insomma, il ritardo non è una cosa grave).
In questa valutazione di rilascio, inoltre, vedremo che l’attestato di libera circolazione ha validità
quinquennale.
Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo
14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli
elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione
di cui al comma 4 del medesimo articolo.
Innanzitutto questo diniego deve essere motivato e basato sul particolare pregio del bene. PERCHÉ
PARTICOLARE PREGIO? Perché questo diniego fa scattare (ultimo comma) l’inizio del procedimento di
dichiarazione di culturalità, secondo i procedimenti previsti dalla legge. E quel bene, a quel punto, è
sottoposto a salvaguardia. Un privato, tuttavia, potrebbe fare ricorso al Ministero entro 30 giorni dalla
→
comunicazione del provvedimento: il Ministero dovrà intervenire allora entro 90 gg se ritira il diniego dà
il permesso di esportazione e viene sospeso il procedimento di dichiarazione.
→
ART. 70: ACQUISTO COATTIVO
Entro 40 giorni l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio
o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto
coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone
contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì
che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio
medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per
il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni
L’ufficio di esportazione, esaminando il bene, potrebbe accorgersi di questo valore così particolare tanto da
proporre al ministro l’acquisto del bene prima ancora di rilasciare (o negare) l’attestato di libera
circolazione.
Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il
provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del
provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e
provvedere al ritiro del medesimo.
Il ministro potrà allora comprare il bene per il valore indicato nella denuncia di esportazione. E questa
acquisizione ministeriale equivale a dichiarazione di culturalità del bene, quindi se lo acquista vuol dire che
diventa bene culturale. COSA PUÒ FARE IL PRIVATO PER EVITARE CHE IL MINISTRO LO ACQUISTI? L’unica
possibilità che ha è evitare l’esportazione: potrebbe recarsi all’ufficio e materialmente ritirare il bene e
rinunciare formalmente all’uscita. →
ART. 72: INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE Finalizzato a evitare l’illecito smercio dei beni culturali
da un paese all’altro. Smercio che potrebbe nascondere furti o trafugazioni.
La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione
da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono
certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
Nel caso di beni usciti illecitamente senza autorizzazione o violando le prescrizioni (autorizzazione scaduta,
furto…) le convenzioni internazionali impongono la restituzione del bene. Convenzioni internazion