DIRITTO DEI BENI CULTURALI 24/09/2019
Patrimonio culturale: il problema è il concetto di “culturalità”.
Discrezionalità tecnica della P.A.: valutazioni per cui deve far uso di criteri di tipo
scientifico, le quali danno esiti contestabili in quanto questi sono discrezionali/opinabili
l’amministrazione dà una valutazione che non dà risultati certi.
è un bene culturale o no?”
La valutazione sui beni culturali è tesa a dire: “ il
problema rimane quindi la definizione di “cultura” non è univoca e non è
immutabile.
Anni ‘30 beni storici artistici, legati alla bellezza e alla rarità più per la
salvaguardia.
Oggi (Codice dei Beni Culturali) si fa rinvio al senso identitario, quindi al fatto che
un bene sia rappresentativo della memoria di una collettività; una visione ben
più ampia.
Che disciplina si deve applicare?
- Norme costituzionali (es: art. 9 Cost.);
- norme di rango nazionale e regionale;
- norme sovranazionali, UE, Convenzioni UNESCO, ecc.
- decreti, ecc.
Il testo normativo di riferimento è il dlgs. 42/2004, il Codice dei Beni Culturali ha un
ambito di applicazione che è una sorta di sottoinsieme rispetto a ciò che
rappresenta la cultura nel nostro ordinamento; nell’introduzione vi è la
definizione di bene culturale, tuttavia non si applica a tutte le espressioni
culturali del nostro paese il Codice non se ne occupa per via della disciplina che
tratta, perché sarebbe incompatibile con certe espressioni culturali: queste trovano
disciplina altrove. PATRIMONIO CULTURALE
Il nostro paese è particolare perché c’è una storia nella cura e tutela dei beni culturali
(es: documento romano sulla tutela della Colonna Traiana) già il diritto romano
aveva riferimenti a questo, la tutela ha quindi radici antiche.
La concezione della salvaguardia e tutela di un bene culturale, quindi il fatto di
considerarlo come qualcosa di diverso da altri beni è sempre stato complicato; a
livello mondiale è stato introdotto con convenzioni internazionali per la
tutala di beni in caso di guerra (es: Convenzione 1907 per edifici consacrati al
culto, alle scienze, ospedali, e altri luoghi sensibili).
Abbazia di Montecassino: bombardamenti degli alleati.
Convenzione Aja 1954: i danni arrecati a beni culturali costituiscono un danno
all’umanità intera.
Il problema anche qui è la definizione di beni culturali, tuttavia non è stata data una
nuova identità del bene culturale, la novità sta solo nella considerazione globale
del valore dei beni culturali.
UNESCO: costituita nel 1946 nel preambolo si dice che la pace è un aspetto
fallibile, occorre quindi una visone di pace basata su aspetti di solidarietà
morale, intellettuale dell’umanità bisogna agire sull’educazione, sulla
conoscenza reciproca.
La protezione indicata non si può sostituire alla protezione data dai singoli
stati: è uno strumento aggiuntivo.
Negli anni ’60 si estende la visione di tutela culturale, anche oltre ai confini di quegli
stati dove il bene è sito vi sono due eventi importanti:
- costruzione della Diga di Suan, la cui progettazione avrebbe compromesso i
monumenti di Abu Simbel l’UNESCO si occupa della salvaguardia del
monumento, che coinvolge più di 100 paesi; da qui si giunge allo
spostamento dell’intero sito in un luogo più alto di quello precedente;
- alluvione di Firenze i volontari spostano le opere che rischiano di essere
danneggiate dall’acqua e dal fango.
Ciò fa comprendere la coscienza che nasce per la tutela di beni culturali, intesi
come beni dell’umanità, non nazionali questo si verifica anche senza leggi o
testi normativi: emerge una sorta di identità collettiva la migliore salvaguardia è
permessa dalla larga solidarietà.
Nel 1972 la Convenzione UNESCO “Convenzione per la Protezione del Patrimonio
Culturale Mondiale” istituisce la lista dei beni UNESCO metodo questo per capire
cosa ricomprendere nella tutela dei beni culturali, con caratteristiche fissate
in modo tale da far sottostare a misure particolare per la tutela. 25/09/2019
Come mai si tutela il patrimonio culturale? La ragione che determina la valorizzazione,
l’apertura alla fruizione, alla conoscenza del bene culturale è che il patrimonio
culturale rappresenta un pezzo di una storia, un’identità il percorso che ha
portato alla consapevolezza di quest’idea però non è stato lineare: l’idea di
culturalità in quanto portatrice di un valore particolare è diventata
un’eccezione al regime della proprietà pubblica o privata.
Convezione dell’Aia del 1954 protezione dei beni culturali in tempo di
guerra; punto di partenza nella consapevolezza del regime particolare del bene
culturale, che però in Italia già esisteva in realtà da secoli.
Non c’era una lista che indicava quali beni dei singoli stati dovessero essere tutelati
Istituzione UNESCO gli eventi della fine degli anni ’60, in particolare l’alluvione
di Firenze e lo spostamento del Tempio di Abu Simbel hanno portato ad una
nuova consapevolezza ci si accorge come i sistemi nazionali possono essere
incapaci, inadeguati (magari perché troppo piccoli, dotati di una tecnologia
inadeguata, ecc.) ad offrire strumenti tali da tutelare il patrimonio: insufficienza
dei sistemi. Nasce l’idea di un patrimonio comune: ci sono delle realtà nel
mondo che vengono percepite come aventi un valore che tocca la sensibilità
non solo delle persone stanziate su quel territorio, ma anche più diffusa, che
travalica i confini locali o nazionali si arriva nel 1972 all’elaborazione della
Convezione UNESCO Per la Protezione del Patrimonio Culturale e Mondiale, che ha
creato le liste UNESCO.
Il trattato istitutivo dell’UNESCO dice che la tutela dell’UNESCO non va mai a
sostituirsi a quella dei singoli stati, ma vi si affianca, è un rafforzamento,
non una sostituzione alla volontà degli stati stessi l’individuazione del
valore culturale di una cosa prima di tutto spetta agli stati.
In linea con ciò si inventa il sistema delle liste UNESCO (riguardano beni immobili
dove si fondono elementi sia culturali (monumento storico-artistico) che
naturali) la procedura si può distinguere in due fasi per conciliare da un lato
l’esigenza dei singoli stati di decidere cos’è che ha valore culturale e dall’altro una
verifica mondiale di ciò che viene proposto dai vari stati:
1. fase della candidatura da parte dello stato fase propositiva;
2. fase di valutazione che spetta ad una commissione composta dai vari
rappresentanti degli stati sottoscrittori.
Quando la Convenzione UNESCO nasce si è un periodo difficile (inizio anni ’70 e fine
anni ’60) forti tensioni sul piano ideologico: occorre conciliare l’esigenza di
autonomia, di indipendenza delle varie sovranità nazionali, con una esigenza
di riconoscimento internazionale inserire un bene nella lista UNESCO con
la procedura citata comporta la sottoposizione del sito all’interesse
internazionale, in modo tale che si controlli la buona gestione culturale del
sito stesso: l’UNESCO diventa controllore, e in qualche modo garante, della
buona gestione del sito che viene inserito nella lista ciò significa consentire
ad un organismo internazionale di “mettere il naso” nelle cose degli stati delicato
consentire ciò: il sistema duplice rispetta la volontà dei singoli stati
nell’identificare ciò che ha valore culturale, ma consente anche il vaglio
internazionale da parte dei vari stati e la possibilità per l’UNESCO di
intervenire nella gestione del bene.
Utilizzato il sistema della lista e non della definizione perché la definizione è sempre
molto complicata, senza contare che l’idea di bene culturale cambia a seconda
della cultura; inoltre far riferimento al concetto di “bene culturale” presente nei
singoli stati rischiava di consentire l’inserimento acritico di realtà che poi non
avrebbero avuto un effettivo valore per tutta la comunità mondiale.
Non si vuole fare una lista di tutto ciò che abbia un valore culturale per i vari stati
membri, ma il bene contenuto nella lista “deve avere un valore eccezionale
per l’umanità” si potrebbe essere portati a pensare che il bene debba avere
valore eccezionale per TUTTA l’umanità, ma l’umanità è varia e l’idea di valore
eccezionale può essere molto diversa da popolo a popolo si pone il problema
di interpretare la frase: nodo irrisolto che ha avuto un’evoluzione che risente della
evoluzione stessa del concetto di cultura.
N.B. Venne commissionato dalla stessa UNESCO a metà degli anni ’90 uno studio con
cui si cercava di capire se la lista UNESCO così come si stava completando fosse
effettivamente rappresentativa: ne venne fuori che una larga maggioranza dei beni
inseriti nella lista erano beni monumentali della tradizione storico-artistica europea, di
cui pochissimi contemporanei la maggior parte erano beni dell’Europa Occidentale
perché la procedura per l’inserimento dei beni nelle liste UNESCO era un procedura
estremamente burocratizzata: in alcuni paesi non c’era una burocrazia esperta come
quella europea e ciò aveva fatto sì che mancassero le candidature.
Il concetto di “eccezionalità” si è evoluto dall’epoca iniziale un indizio può
essere dato dal fatto che i primi siti che l’Italia ha candidato erano il centro di Roma, di
Firenze, di Pisa, di Venezia, di Vicenza e le Ville Palladiane (inizio anni ’80) beni
i
candidati erano beni che rappresentavano una certa epoca della nostra
storia; solo negli anni ’90 è stato inserito il Villaggio operaio di Crespi D’Adda:
villaggio operaio (tessitura) del 1878 iscritto perché rappresenta una fase
importante della storia umana cambia l’idea di bene culturale, che però emerge
come un’idea locale, perché il villaggio di Crespi D’Adda un valore per l’Italia, magari
per l’Europa, ma molto meno per tutta la popolazione mondiale ciò che si afferma
alla fine degli anni ’90 è un’idea di culturalità un po’ diversa: la cultura e il
patrimonio culturale sono dati dall’insieme delle culture questo avviene in
Europa con il Trattato di Maastricht, con il quale si introduce l’idea di cittadinanza
europea data da una cultura comune, la quale è composta a sua volta dalle tessere del
puzzle delle singole culture dei singoli stati membri.
Anche a livello di evoluzione di Convenzioni UNESCO si registra lo stesso identico
passaggio: da un’idea di un qualche cosa che è comune a tutti (beni in cui tutti
si riconoscono i popoli dovevano capire di avere una radice comune: tante
differenze che i popoli pensano esistere in realtà non ci sono perché si ha una radice
comune idea originaria), si arriva nel 2005 ad una Convezione che fa sua una
dichiarazione UNESCO scritta nel Settembre 2001 (dopo la caduta delle Torri Gemelle)
dove si dice che è necessario tutelare le differenze culturali si vogliono
proteggere e promuovere le differenze culturali, non si vuole più trovare un
qualcosa che sia comune a tutti i popoli: oggetto della Convenzione del 2005 non
è più la ricerca di un patrimonio comune, ma è patrimonio comune la
protezione delle differenze.
Ciò si vede anche in Italia nell’evoluzione delle normative negli ultimi 50 anni.
Mostar in Bosnia è oggetto di un evento di cronaca importante: conflitto serbo-
bosniaco ad un certo punto si diffuse durante la guerra la notizia che il ponte
ottomano del XVI secolo presente nella città serviva ad unire due parti della
popolazione, di cui una a maggioranza cristiana e una musulmana questo non
piaceva: nel 1953 il ponte venne bombardato dalle truppe l’abbattimento del ponte
non serviva a portare né armi né uomini, quindi la sua distruzione non è servita a fini
strategici; vengono catturati i responsabili che vengono giudicati dal Tribunale dell’Aia:
la distruzione del ponte venne qualificata come una distruzione della popolazione
stessa attraverso i suoi simboli, attraverso ciò in cui credeva.
Dopo la distruzione il ponte è stato ricostruito anche grazie ad un forte contributo
italiano nel 2004 il ponte è stato inserito nella lista UNESCO, nonostante non sia più
quello autentico, per il forte valore simbolico.
Convenzione UNESCO del 2013 (“Cultura Chiave di Uno Sviluppo Eco-Sostenibile”)
affermato in modo esplicito per la prima volta come l’azione sul recupero del
patrimonio culturale non solo implementi i processi di pace, ma anche aiuti
la popolazione colpita da una catastrofe a riprendere un senso di normalità.
Nel mondo:
- 1907 Conferenza della Pace non c’era una qualificazione di bene
culturale, ma era prevista una protezione speciale per alcuni di essi,
analogamente a quanto avveniva per altri beni considerati meritevoli di particolare
protezione;
- 1954 Convenzione dell’Aia nasce il concetto di “bene culturale”;
- 1972 Convenzione di Parigi.
In Italia:
- 1939 non si parla di “beni culturali” (cultura in senso identitario), ma di
“beni di interesse storico-artistico;
- 1948 la Costituzione non usa la parola “bene culturale” e nemmeno l’espressione
“patrimonio culturale”, ma solo “patrimonio storico-artistico della Nazione”;
- 1964 Commissione Franceschini commissione nominata dal governo per
verificare lo stato di attuazione delle leggi del ’39 (leggi Bottai sulla tutela del
patrimonio culturale) leggi approvate prima della guerra: le leggi durante la guerra
non trovano attuazione; dopo la guerra c’erano problemi più urgenti rispetto alla tutela
del patrimonio culturale negli anni ’60 viene nominata quindi una commissione per
analizzare queste leggi e per proporre eventuali modifiche alle leggi stesse: serie di
proposte di modifica, tra cui il conio dell’espressione “bene culturale” per cui si
propone di sostituirla a quella di “bene storico-artistico” per dare rilevanza ad un
nuovo concetto di cultura: è culturale il bene che costituisce testimonianza
materiale avente valore di civiltà.
I lavori della Commissione Franceschini non videro la luce, tranne per l’istituzione di un
Ministero apposito dedicato beni ambientali e culturali (prima tutto rientrava
nel ministero dell’Istruzione) l’idea di bene culturale come coniato dalla
Commissione Franceschini viene recepito solo nel 2004 con il Codice dei Beni Culturali,
con cui si recepisce anche l’idea di patrimonio culturale come insieme dei beni
culturali artistici e paesaggistici.
N.B. L’idea originaria che abbiamo nel nostro ordinamento di “paesaggio” è
un’idea fortemente ancorata all’idea identitaria già nell’800 vi erano posizioni
filosofiche che mettevano in relazione il bene culturale e il luogo dove era stato creato;
all’inizio del ‘900 inoltre Benedetto Croce, Ministro dell’Istruzione, sosteneva che il
fondamento della protezione del paesaggio fosse lo stesso della tutela del paesaggio
storico-artistico: la forma del paese fa inevitabilmente parte dell’identità di un
popolo, e la reazione emotiva di una persona davanti ad un’opera artistica è
la stessa che essa ha di fronte ad un paesaggio.
La prima legge in Italia che si occupa di paesaggio è la legge del 1905 sulla Pineta di
Ravenna si stavano facendo delle bonifiche del territorio che avrebbero travolto una
parte della pineta: la continuità della cultura nel paesaggio è data dal fatto che
Dante ne parla nel Purgatorio, che Boccaccio ne parla nella Novella di
Nostagio Degli Onesti e che la Pineta di Ravenna compare anche in un
quadro di Botticelli sulla vicenda di Nostagio Degli Onesti non è più solo
un pezzo di natura, ma un pezzo della nostra storia: è intersecato il
paesaggio con la cultura della nostra nazione.
In Italia c’è una sensibilità pluri-secolare del patrimonio culturale (inteso in
senso ampio) un po’ a macchia di leopardo ed anche precedente all’Unità d’Italia
(negli stati pre-unitari, almeno a partire dal 1700, ma anche prima in certi ambiti,
esisteva già una sensibilità verso il patrimonio culturale es: nel ‘500 Papa Leone X
nominò Raffaello come sovraintendente dell’antichità; Gran Ducato di Toscana: aveva
una normativa a tutela del patrimonio artistico; i Borboni erano sensibili circa gli scavi
di Pompei e di Ercolano; Stato Pontificio: esistente una normativa che si evolvette in
modo molto consistente circa questa tematica Editto Paca: normativa non
repressiva, come era invece la maggior parte delle discipline pre-unitarie, ma
contenente regole circa la conservazione, la fruizione e il restauro circa gli
oggetti d’arte) discipline repressive degli stati pre-unitari: ponevano divieti e
pene per chi li violava, il cui filo comune era l’attenzione importante per la
fuoriuscita illecita dei beni culturali immobili da parte dei singoli s
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