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ESPORTAZIONE DEFINITIVA

Il legislatore è interessato a ciò fin dall'epoca pre unitaria. Infatti già negli Stati preunitari c'era tale sensibilità e c'erano normative che si occupavano di tali temi cioè perevitare una dispersione del patrimonio culturale mobile al di fuori dei confini. Lafuoriuscita definitiva del bene dai confini dello stato determina un impoverimento delpatrimonio culturale dello Stato. Determina un danno in generale all'identità delpopolo di riferimento. La Legge Bottai prevedeva un sistema basato su due cardini: - Esportazione definitiva subordinata all'ottenimento di una AUTORIZZAZIONE conla quale gli organi dell'amministrazione avrebbero dovuto verificare che questaesportazione definitiva non provocasse un grave danno al patrimonio. - Era poi necessario il pagamento di una TASSA Nel secondo dopo guerra la normativa si è scontrata con la normativa COMUNITARIApoiché

Era una restrizione alla libera circolazione dei beni cultuali. Lo scontro poi non c'è veramente stato perché il trattato di istituzione della comunità economica europea, ovvero il Trattato di Roma del 1957, faceva salva la possibilità per i singoli stati membri di prevedere eccezioni alla libera circolazione delle merci se gli oggetti interessati avessero valore culturale per i singoli stati di riferimento. L'eccezione era per il rispetto che la comunità ha per l'identità nazionale dei singoli popoli. Ciò che non era invece piaciuto alla comunità economica europea fu la previsione di dazi doganali. Dagli inizi degli anni '60 venne richiesto all'Italia di abolire tali dazi incompatibili con l'abolizione delle dogane. Alla fine degli anni '60 è stata condannata dalla Corte di Giustizia ad abolirli. L'atteggiamento della CEE si è mantenuto anche con il Trattato di Maastricht fino ad oggi. La CEE e poi l'UE hanno mantenuto un atteggiamento rispettoso.

Della normativa interna degli stati membri in tema di tutela beni culturali visto che è sempre stata ritenuta una questione degli stati membri. Con il trattato di Manstricht sono state abolite le barriere alla circolazione dei beni. Il problema era che in Ue c'erano paesi fortemente protettivi dei loro beni con legislazioni limitative della circolazione dei beni, e altri paesi invece molto più liberi per l'esportazione. Il rischio era di far uscire illegalmente un bene da paese protettivo facendolo passare in uno Stato meno attento e che il bene si perdesse in paesi extra europei. Allora negli anni '90 è stato introdotto un regolamento Ue per rafforzare le barriere dell'Ue, oltre a normative dei singoli stati si aggiunge una LICENZA all'esportazione oltre i confini dell'Unione.

In ITALIA con il codice del 2004 ha rafforzato la normativa protettiva.

ART 65: vieta uscita definitiva di beni ex art 10 c 1,2,3 e anche i beni presunti (art 10 c1).c 2 lettera b è una norma

difficile fa riferimento alle cose dell'art 10 c 3 non ancora vincolate, quindi anche i beni non ancora dichiarati il ministero preventivamente può identificare in modo specifico dei beni specifici escludendoli dalla esportabilità per un periodo definito perché sarebbe un danno al patrimonio culturale. Ma a che cosa serve tale norma? Problemi: non definisce il periodo temporale definito; noi abbiamo principio di proporzionalità (minimo sacrificio dell'interesse del privato) quindi andrà misurato in base alla ragione per cui si limita l'esportabilità. Probabilmente è norma che consente al ministero di prendere tempo in situazioni in cui è venuto a conoscenza di beni di cui suppone una consistenza culturale ma è ancora in corso di studio, ad esempio le indagini preliminari. Ci sono poi due categorie di beni: - Categoria di BENI DI ARTE CONTEMPORANEA: esportazione non soggetta ad autorizzazione, solo

dichiarazione in cui si comunica che quel bene è di arte contemporanea.· in origine il comma 4 finiva alla lettera a, c'era un comma 3 in cui si stabiliva che soggetta ad autorizzazione uscita definitiva di cose appartenenti di opera di autore non più vivente con interesse culturale sarà sicuramente non sono i beni del art 10 c1, nemmeno beni presunti, nemmeno beni ex lege, nemmeno dichiarati, non 10 c 3 non dichiarati con limitazione del codice. Avanzano cose che sono del art 10 c 3 nel caso in cui non siano dichiarate e non ci sia restrizione cautelare. Sono cose che da un punto di vista ontologico potrebbero avere interesse culturale MA non è ancora stato accertato perché non c'è stata dichiarazione. Non è una norma che si applica in dipendenza di un procedimento di dichiarazione. Sono cose non dichiarate con un interesse non ancora accertato. Quindi c'è infine un ultimo divieto se il privato vuole esporta un bene non

Ancora dichiarato è necessaria autorizzazione el'amministrazione dovrà capire se c'è un valore culturale. Il diniego di autorizzazione è giustificato SOLO se ufficio di esportazione pensa che ci sia un valore culturale, ma senza accertamento ufficiale, quindi si giustifica che nel momento in cui viene esportazione puoi farlo solo in via cautelare finché non sarà accertato l'interesse culturale. Quindi una volta negata autorizzazione parte un procedimento di dichiarazione di interesse culturale. Nel 2017 sotto la pressione delle case d'Asta che mal tolleravano le restrizioni sulle limitazioni ed è stata aggiunta una seconda parte alla lettera a. Rimangono tutti i divieti ma si è voluto restringere ambito di oggetti potenzialmente avente valore culturale la cui esportazione è assoggettata ad esportazione. Si è intervenuti sul VALORE, dicendo che devono avere un valore superiore a 13500 euro.Quelli inferiori a tale prezzo si applica il comma 4 quindi sono trattati come oggetti di arte contemporanea, non serve autorizzazione ma basta che ci sia una denuncia all'ufficio di esportazione dicendo che rientrano in tale ipotesi. Tali beni possono comunque essere bloccati ma ex art 10 c 3 bis SOLO se è un interesse eccezionale per integrità e completezza del patrimonio culturale della nazione. 20/11/2019 Turismo sostenibile l'idea di sostenibilità è un'idea che con difficoltà trova il suo punto di collegamento con il patrimonio culturale: si parla tanto di ambiente ma non di patrimonio culturale. Consapevolezza turismo consapevole stato mentale che ha a che fare con le conoscenze, con il sapere cose applicata nel contesto del turismo riguarda le informazioni relative al fenomeno turistico: informazioni utili per orientare il comportamento (essere informati significa sapere delle cose) degli utenti, sapere delle cose riguardo ilfenomeno turistico. E' presupposto per la responsabilità. Responsabilità turismo responsabile la consapevolezza è il primo passo per essere responsabili: la responsabilità sembra farsi carico di una serie di problemi che il turismo solleva e darsi da fare in qualche senso per annullare o alleviare quei problemi: per tutto ciò serve la consapevolezza (e quindi conoscere). L'idea di responsabilità è la consapevolezza delle conseguenza delle proprie azioni e la disponibilità a modificare quelle azioni se, per qualche ragione, quelle conseguenze sono negative la responsabilità è un farsi carico delle conseguenze delle proprie azioni. Questa idea è stata introdotta per la prima volta da Marx Weber, poi ripresa con qualche modifica da Hans Jonas (filosofo tedesco del '900 che pubblico "Il Principio di Responsabilità" con cui si richiamava ad uso responsabile della.tecnologia).
Sostenibilità: turismo sostenibile, sostenibilità ambientale, sostenibilità come modo in cui si specifica la responsabilità.
L'insostenibilità è un esempio di conseguenza negativa dell'agire.
Si è turisti responsabili se, essendo consapevoli che le conseguenze delle azioni in ambito turistico sono insostenibili, si è disposti a modificarle e a rapportarsi con il bene culturale senza danneggiarlo.
L'insostenibilità è un male a cui si deve porre rimedio evitando quei comportamenti che la portano: la sostenibilità è un criterio di valutazione in cui declinare la responsabilità.
Sullo scenario turistico giocano tre tipi di attori:
1. turista fruitori;
2. operatore turistico fornitori;
3. istituzioni regolatori.
Es: grandi navi a Venezia - le istituzioni consentono l'accesso alle grandi navi, i turisti vanno sulle grandi navi e gli operatori del settore.

offrono pacchetti che prevedono l'ingresso in laguna sulle grandi navi nonostante l'ingresso delle grandi navi in laguna crea un problema di sostenibilità ambientale agire responsabilmente significa che i tre attori ne prendono le conseguenze.

Equità (nasce dal fatto che nel mondo solo il 10% della popolazione si sposta per piacere; ha a che fare anche con la distribuzione dei proventi del turismo (es: villaggi turistici in paesi in via di sviluppo); c'è un problema inoltre di accesso ai beni turistici che, a volte, è diseguale (es: litorali liguri che sono accessibili sono da persone che hanno una certa disponibilità economica perché le spiagge per la maggior parte sono in concessione l'affollamento crea un'esperienza turistica di minor valore)) e rispetto (anche delle differenze culturali) sono altri due criteri di valutazione della responsabilità e dell'irresponsabilità.

Sostenibilità

risorse che è diventato un settore chiave per affrontare la sfida della sostenibilità ambientale. Il turismo sostenibile si basa su principi come la conservazione dell'ambiente, il rispetto delle culture locali e il coinvolgimento delle comunità ospitanti. Per promuovere il turismo sostenibile, è necessario adottare pratiche e politiche che riducano l'impatto ambientale delle attività turistiche. Questo può includere l'uso di energie rinnovabili, la gestione sostenibile delle risorse idriche, la riduzione dei rifiuti e delle emissioni di gas serra. Inoltre, il turismo sostenibile si impegna a preservare la biodiversità e gli ecosistemi locali, promuovendo la conservazione delle aree naturali e la protezione della fauna e della flora. È importante anche coinvolgere attivamente le comunità locali nel processo decisionale e nello sviluppo del turismo sostenibile. Ciò può favorire la creazione di opportunità economiche e sociali per le comunità ospitanti, contribuendo così a migliorare la qualità della vita delle persone locali. In conclusione, il turismo sostenibile rappresenta un'opportunità per promuovere lo sviluppo economico e sociale, preservando al contempo l'ambiente e le risorse naturali per le generazioni future. È un modo per viaggiare e scoprire il mondo in modo responsabile, lasciando un'impronta positiva sul pianeta.elenco di risorse da avere un:
  • Computer
  • Connessione internet
  • Stampante
  • Carta e penne
  • Agenda o calendario
  • Libri di riferimento
  • Quaderni e fogli
  • Matite e penne
  • Calcolatrice
  • Post-it
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher claudia.coppola.186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Videtta Cristina.