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DIRITTO DEI BENI CULTURALI 24/09/2019

Patrimonio culturale: il problema è il concetto di “culturalità”.

Discrezionalità tecnica della P.A.: valutazioni per cui deve far uso di criteri di tipo

scientifico, le quali danno esiti contestabili in quanto questi sono discrezionali/opinabili

l’amministrazione dà una valutazione che non dà risultati certi.

 è un bene culturale o no?”

La valutazione sui beni culturali è tesa a dire: “ il

problema rimane quindi la definizione di “cultura” non è univoca e non è

immutabile.

Anni ‘30 beni storici artistici, legati alla bellezza e alla rarità più per la

 

salvaguardia.

Oggi (Codice dei Beni Culturali) si fa rinvio al senso identitario, quindi al fatto che

un bene sia rappresentativo della memoria di una collettività; una visione ben

più ampia.

Che disciplina si deve applicare?

- Norme costituzionali (es: art. 9 Cost.);

- norme di rango nazionale e regionale;

- norme sovranazionali, UE, Convenzioni UNESCO, ecc.

- decreti, ecc.

Il testo normativo di riferimento è il dlgs. 42/2004, il Codice dei Beni Culturali ha un

ambito di applicazione che è una sorta di sottoinsieme rispetto a ciò che

rappresenta la cultura nel nostro ordinamento; nell’introduzione vi è la

definizione di bene culturale, tuttavia non si applica a tutte le espressioni

culturali del nostro paese il Codice non se ne occupa per via della disciplina che

tratta, perché sarebbe incompatibile con certe espressioni culturali: queste trovano

disciplina altrove. PATRIMONIO CULTURALE

Il nostro paese è particolare perché c’è una storia nella cura e tutela dei beni culturali

(es: documento romano sulla tutela della Colonna Traiana) già il diritto romano

aveva riferimenti a questo, la tutela ha quindi radici antiche.

La concezione della salvaguardia e tutela di un bene culturale, quindi il fatto di

considerarlo come qualcosa di diverso da altri beni è sempre stato complicato; a

livello mondiale è stato introdotto con convenzioni internazionali per la

tutala di beni in caso di guerra (es: Convenzione 1907 per edifici consacrati al

culto, alle scienze, ospedali, e altri luoghi sensibili).

Abbazia di Montecassino: bombardamenti degli alleati.

Convenzione Aja 1954: i danni arrecati a beni culturali costituiscono un danno

all’umanità intera.

Il problema anche qui è la definizione di beni culturali, tuttavia non è stata data una

nuova identità del bene culturale, la novità sta solo nella considerazione globale

del valore dei beni culturali.

UNESCO: costituita nel 1946 nel preambolo si dice che la pace è un aspetto

fallibile, occorre quindi una visone di pace basata su aspetti di solidarietà

morale, intellettuale dell’umanità bisogna agire sull’educazione, sulla

conoscenza reciproca.

La protezione indicata non si può sostituire alla protezione data dai singoli

stati: è uno strumento aggiuntivo.

Negli anni ’60 si estende la visione di tutela culturale, anche oltre ai confini di quegli

stati dove il bene è sito vi sono due eventi importanti:

- costruzione della Diga di Suan, la cui progettazione avrebbe compromesso i

monumenti di Abu Simbel l’UNESCO si occupa della salvaguardia del

monumento, che coinvolge più di 100 paesi; da qui si giunge allo

spostamento dell’intero sito in un luogo più alto di quello precedente;

- alluvione di Firenze i volontari spostano le opere che rischiano di essere

danneggiate dall’acqua e dal fango.

Ciò fa comprendere la coscienza che nasce per la tutela di beni culturali, intesi

come beni dell’umanità, non nazionali questo si verifica anche senza leggi o

testi normativi: emerge una sorta di identità collettiva la migliore salvaguardia è

permessa dalla larga solidarietà.

Nel 1972 la Convenzione UNESCO “Convenzione per la Protezione del Patrimonio

Culturale Mondiale” istituisce la lista dei beni UNESCO metodo questo per capire

cosa ricomprendere nella tutela dei beni culturali, con caratteristiche fissate

in modo tale da far sottostare a misure particolare per la tutela. 25/09/2019

Come mai si tutela il patrimonio culturale? La ragione che determina la valorizzazione,

l’apertura alla fruizione, alla conoscenza del bene culturale è che il patrimonio

culturale rappresenta un pezzo di una storia, un’identità il percorso che ha

portato alla consapevolezza di quest’idea però non è stato lineare: l’idea di

culturalità in quanto portatrice di un valore particolare è diventata

un’eccezione al regime della proprietà pubblica o privata.

Convezione dell’Aia del 1954 protezione dei beni culturali in tempo di

guerra; punto di partenza nella consapevolezza del regime particolare del bene

culturale, che però in Italia già esisteva in realtà da secoli.

Non c’era una lista che indicava quali beni dei singoli stati dovessero essere tutelati

Istituzione UNESCO gli eventi della fine degli anni ’60, in particolare l’alluvione

di Firenze e lo spostamento del Tempio di Abu Simbel hanno portato ad una

nuova consapevolezza ci si accorge come i sistemi nazionali possono essere

incapaci, inadeguati (magari perché troppo piccoli, dotati di una tecnologia

inadeguata, ecc.) ad offrire strumenti tali da tutelare il patrimonio: insufficienza

dei sistemi. Nasce l’idea di un patrimonio comune: ci sono delle realtà nel

mondo che vengono percepite come aventi un valore che tocca la sensibilità

non solo delle persone stanziate su quel territorio, ma anche più diffusa, che

travalica i confini locali o nazionali si arriva nel 1972 all’elaborazione della

Convezione UNESCO Per la Protezione del Patrimonio Culturale e Mondiale, che ha

creato le liste UNESCO.

Il trattato istitutivo dell’UNESCO dice che la tutela dell’UNESCO non va mai a

sostituirsi a quella dei singoli stati, ma vi si affianca, è un rafforzamento,

non una sostituzione alla volontà degli stati stessi l’individuazione del

valore culturale di una cosa prima di tutto spetta agli stati.

In linea con ciò si inventa il sistema delle liste UNESCO (riguardano beni immobili

dove si fondono elementi sia culturali (monumento storico-artistico) che

naturali) la procedura si può distinguere in due fasi per conciliare da un lato

l’esigenza dei singoli stati di decidere cos’è che ha valore culturale e dall’altro una

verifica mondiale di ciò che viene proposto dai vari stati:

1. fase della candidatura da parte dello stato fase propositiva;

2. fase di valutazione che spetta ad una commissione composta dai vari

rappresentanti degli stati sottoscrittori.

Quando la Convenzione UNESCO nasce si è un periodo difficile (inizio anni ’70 e fine

anni ’60) forti tensioni sul piano ideologico: occorre conciliare l’esigenza di

autonomia, di indipendenza delle varie sovranità nazionali, con una esigenza

di riconoscimento internazionale inserire un bene nella lista UNESCO con

la procedura citata comporta la sottoposizione del sito all’interesse

internazionale, in modo tale che si controlli la buona gestione culturale del

sito stesso: l’UNESCO diventa controllore, e in qualche modo garante, della

buona gestione del sito che viene inserito nella lista ciò significa consentire

ad un organismo internazionale di “mettere il naso” nelle cose degli stati delicato

consentire ciò: il sistema duplice rispetta la volontà dei singoli stati

nell’identificare ciò che ha valore culturale, ma consente anche il vaglio

internazionale da parte dei vari stati e la possibilità per l’UNESCO di

intervenire nella gestione del bene.

Utilizzato il sistema della lista e non della definizione perché la definizione è sempre

molto complicata, senza contare che l’idea di bene culturale cambia a seconda

della cultura; inoltre far riferimento al concetto di “bene culturale” presente nei

singoli stati rischiava di consentire l’inserimento acritico di realtà che poi non

avrebbero avuto un effettivo valore per tutta la comunità mondiale.

Non si vuole fare una lista di tutto ciò che abbia un valore culturale per i vari stati

membri, ma il bene contenuto nella lista “deve avere un valore eccezionale

per l’umanità” si potrebbe essere portati a pensare che il bene debba avere

valore eccezionale per TUTTA l’umanità, ma l’umanità è varia e l’idea di valore

eccezionale può essere molto diversa da popolo a popolo si pone il problema

di interpretare la frase: nodo irrisolto che ha avuto un’evoluzione che risente della

evoluzione stessa del concetto di cultura.

N.B. Venne commissionato dalla stessa UNESCO a metà degli anni ’90 uno studio con

cui si cercava di capire se la lista UNESCO così come si stava completando fosse

effettivamente rappresentativa: ne venne fuori che una larga maggioranza dei beni

inseriti nella lista erano beni monumentali della tradizione storico-artistica europea, di

cui pochissimi contemporanei la maggior parte erano beni dell’Europa Occidentale

perché la procedura per l’inserimento dei beni nelle liste UNESCO era un procedura

estremamente burocratizzata: in alcuni paesi non c’era una burocrazia esperta come

quella europea e ciò aveva fatto sì che mancassero le candidature.

Il concetto di “eccezionalità” si è evoluto dall’epoca iniziale un indizio può

essere dato dal fatto che i primi siti che l’Italia ha candidato erano il centro di Roma, di

Firenze, di Pisa, di Venezia, di Vicenza e le Ville Palladiane (inizio anni ’80) beni

i

candidati erano beni che rappresentavano una certa epoca della nostra

storia; solo negli anni ’90 è stato inserito il Villaggio operaio di Crespi D’Adda:

villaggio operaio (tessitura) del 1878 iscritto perché rappresenta una fase

importante della storia umana cambia l’idea di bene culturale, che però emerge

come un’idea locale, perché il villaggio di Crespi D’Adda un valore per l’Italia, magari

per l’Europa, ma molto meno per tutta la popolazione mondiale ciò che si afferma

alla fine degli anni ’90 è un’idea di culturalità un po’ diversa: la cultura e il

patrimonio culturale sono dati dall’insieme delle culture questo avviene in

Europa con il Trattato di Maastricht, con il quale si introduce l’idea di cittadinanza

europea data da una cultura comune, la quale è composta a sua volta dalle tessere del

puzzle delle singole culture dei singoli stati membri.

Anche a livello di evoluzione di Convenzioni UNESCO si registra lo stesso identico

passaggio: da un’idea di un qualche cosa che è comune a tutti (beni in cui tutti

si riconoscono i popoli dovevano capire di avere una radice comune: tante

differenze che i popoli pensano esistere in realtà non ci sono perché si ha una radice

comune idea originaria), si arriva nel 2005 ad una Convezione che fa sua una

dichiarazione UNESCO scritta nel Settembre 2001 (dopo la caduta delle Torri Gemelle)

dove si dice che è necessario tutelare le differenze culturali si vogliono

proteggere e promuovere le differenze culturali, non si vuole più trovare un

qualcosa che sia comune a tutti i popoli: oggetto della Convenzione del 2005 non

è più la ricerca di un patrimonio comune, ma è patrimonio comune la

protezione delle differenze.

Ciò si vede anche in Italia nell’evoluzione delle normative negli ultimi 50 anni.

Mostar in Bosnia è oggetto di un evento di cronaca importante: conflitto serbo-

 

bosniaco ad un certo punto si diffuse durante la guerra la notizia che il ponte

ottomano del XVI secolo presente nella città serviva ad unire due parti della

popolazione, di cui una a maggioranza cristiana e una musulmana questo non

piaceva: nel 1953 il ponte venne bombardato dalle truppe l’abbattimento del ponte

non serviva a portare né armi né uomini, quindi la sua distruzione non è servita a fini

strategici; vengono catturati i responsabili che vengono giudicati dal Tribunale dell’Aia:

la distruzione del ponte venne qualificata come una distruzione della popolazione

stessa attraverso i suoi simboli, attraverso ciò in cui credeva.

Dopo la distruzione il ponte è stato ricostruito anche grazie ad un forte contributo

italiano nel 2004 il ponte è stato inserito nella lista UNESCO, nonostante non sia più

quello autentico, per il forte valore simbolico.

Convenzione UNESCO del 2013 (“Cultura Chiave di Uno Sviluppo Eco-Sostenibile”) 

affermato in modo esplicito per la prima volta come l’azione sul recupero del

patrimonio culturale non solo implementi i processi di pace, ma anche aiuti

la popolazione colpita da una catastrofe a riprendere un senso di normalità.

Nel mondo:

- 1907 Conferenza della Pace non c’era una qualificazione di bene

 

culturale, ma era prevista una protezione speciale per alcuni di essi,

analogamente a quanto avveniva per altri beni considerati meritevoli di particolare

protezione;

- 1954 Convenzione dell’Aia nasce il concetto di “bene culturale”;

 

- 1972 Convenzione di Parigi.

In Italia:

- 1939 non si parla di “beni culturali” (cultura in senso identitario), ma di

“beni di interesse storico-artistico;

- 1948 la Costituzione non usa la parola “bene culturale” e nemmeno l’espressione

“patrimonio culturale”, ma solo “patrimonio storico-artistico della Nazione”;

- 1964 Commissione Franceschini commissione nominata dal governo per

 

verificare lo stato di attuazione delle leggi del ’39 (leggi Bottai sulla tutela del

patrimonio culturale) leggi approvate prima della guerra: le leggi durante la guerra

non trovano attuazione; dopo la guerra c’erano problemi più urgenti rispetto alla tutela

del patrimonio culturale negli anni ’60 viene nominata quindi una commissione per

analizzare queste leggi e per proporre eventuali modifiche alle leggi stesse: serie di

proposte di modifica, tra cui il conio dell’espressione “bene culturale” per cui si

propone di sostituirla a quella di “bene storico-artistico” per dare rilevanza ad un

nuovo concetto di cultura: è culturale il bene che costituisce testimonianza

materiale avente valore di civiltà.

I lavori della Commissione Franceschini non videro la luce, tranne per l’istituzione di un

Ministero apposito dedicato beni ambientali e culturali (prima tutto rientrava

nel ministero dell’Istruzione) l’idea di bene culturale come coniato dalla

Commissione Franceschini viene recepito solo nel 2004 con il Codice dei Beni Culturali,

con cui si recepisce anche l’idea di patrimonio culturale come insieme dei beni

culturali artistici e paesaggistici.

N.B. L’idea originaria che abbiamo nel nostro ordinamento di “paesaggio” è

un’idea fortemente ancorata all’idea identitaria già nell’800 vi erano posizioni

filosofiche che mettevano in relazione il bene culturale e il luogo dove era stato creato;

all’inizio del ‘900 inoltre Benedetto Croce, Ministro dell’Istruzione, sosteneva che il

fondamento della protezione del paesaggio fosse lo stesso della tutela del paesaggio

storico-artistico: la forma del paese fa inevitabilmente parte dell’identità di un

popolo, e la reazione emotiva di una persona davanti ad un’opera artistica è

la stessa che essa ha di fronte ad un paesaggio.

La prima legge in Italia che si occupa di paesaggio è la legge del 1905 sulla Pineta di

Ravenna si stavano facendo delle bonifiche del territorio che avrebbero travolto una

parte della pineta: la continuità della cultura nel paesaggio è data dal fatto che

Dante ne parla nel Purgatorio, che Boccaccio ne parla nella Novella di

Nostagio Degli Onesti e che la Pineta di Ravenna compare anche in un

quadro di Botticelli sulla vicenda di Nostagio Degli Onesti non è più solo

un pezzo di natura, ma un pezzo della nostra storia: è intersecato il

paesaggio con la cultura della nostra nazione.

In Italia c’è una sensibilità pluri-secolare del patrimonio culturale (inteso in

senso ampio) un po’ a macchia di leopardo ed anche precedente all’Unità d’Italia

(negli stati pre-unitari, almeno a partire dal 1700, ma anche prima in certi ambiti,

esisteva già una sensibilità verso il patrimonio culturale es: nel ‘500 Papa Leone X

nominò Raffaello come sovraintendente dell’antichità; Gran Ducato di Toscana: aveva

una normativa a tutela del patrimonio artistico; i Borboni erano sensibili circa gli scavi

di Pompei e di Ercolano; Stato Pontificio: esistente una normativa che si evolvette in

modo molto consistente circa questa tematica Editto Paca: normativa non

repressiva, come era invece la maggior parte delle discipline pre-unitarie, ma

contenente regole circa la conservazione, la fruizione e il restauro circa gli

oggetti d’arte) discipline repressive degli stati pre-unitari: ponevano divieti e

pene per chi li violava, il cui filo comune era l’attenzione importante per la

fuoriuscita illecita dei beni culturali immobili da parte dei singoli s

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher claudia.coppola.186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Videtta Cristina.
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