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LE SOCIETÀ PUBBLICHE
Allo scopo di adottare modalità di gestione più flessibili, snelle e idonee a perseguire criteri di economicità
ed efficienza, gli ENTI PUBBLICI POSSONO RICORRERE ALLA COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE
A SOCIETÀ COMMERCIALI e a S.p.a. Si tratta di forme di diritto privato che in tali casi devono perseguire
FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. Il legislatore è intervenuto per prevenire alterazioni alla
concorrenza, per contenere i costi e la moltiplicazione degli apparati e per evitare che forme di diritto
privato possano aggirare la trasparenza e la partecipazione. Il legislatore è intervenuto attraverso
competenze in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza stabilendo REGOLE SPECIFICHE
DEROGATORIE RISPETTO ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NEL CODICE CIVILE. Le società possono
essere distinte in:
1. SOCIETÀ CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI LOCALI di rilievo economico e quindi rivolti agli
utenti
2. SOCIETÀ CHE SVOLGONO SERVIZI MERAMENTE STRUMENTALI, a supporto degli enti locali
soci, ovvero con prestazioni rivolte agli enti stessi.
Quanto alle seconde vi sono stati degli interventi del legislatore:
• È precluso alle P.A. costituire società aventi per oggetto attività di
PRESUPPOSTI per la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
costituzione della perseguimento delle proprie finalità
società
• Vi è una autorganizzazione dell’ente pubblico, secondo la formula “in house”
RAPPORTI TRA ENTI, che consente l’affidamento diretto di attività e servizi senza procedere a
SOCI E SOCIETÀ gara.
• Lo Statuto di società partecipante da enti pubblici può riservare ad essi la
AMMINISTRATORI nomina/revoca di amministratori e sindaci, in numero proporzionale alla
partecipazione al capitale sociale.
• Allo scopo di evitare alterazioni della concorrenza e del mercato, le società
ATTIVITÀ DI partecipate possono operare solo “in house” con gli enti soci, non potendo
PRODUZIONE DI BENI E svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati.
SERVIZI
• Per consentire l’in house non possono limitarsi a quelli dei soci, ma deve
CONTROLLI degli enti esserci un controllo analogo a quello che svolgono nelle loro strutture.
partecipanti
• In relazione alla FINANZA e ai BILANCI si applica il vincolo del PATTO DI STABILITÀ.
• È attribuita alla Corte dei conti per danni arrecati dagli amministratori alle
RESPONSABILITÀ società.
AMMINISTRATIVA
Tutto ciò lascia poco spazio all’applicazione della disciplina ordinaria del codice civile che si riduce ad
aspetti come il funzionamento degli organi e trattamento del personale.
AUTONOMIA STATUARIA E REGOLAMENTARE
SUCCESSIONE NEL TEMPO
L’autonomia statuaria è stata introdotta nell’ordinamento COMUNALE E PROVINCIALE dalla LEGGE
142/1990 che riconosceva a Comuni e Province la potestà dell’ente di disciplinare i propri assetti
fondamentali, regolando aspetti come le attribuzioni agli organi, l’ordinamento degli uffici e servizi, forme di
partecipazione popolare e del decentramento, accesso dei cittadini alle informazione, e così via. I contenuti
erano molto ampi; vennero adottati tra il 1990 e 1991. Essi si differenziavano molto gli uni dagli altri, per
esempio perché alcuni sancivano solo principi fondamentali ed altri irrigidivano una serie di discipline in
quanto trattate nel dettaglio. Nel 1993 uscì una legge aventi disposizioni sull’elezione diretta del sindaco.
Con questo gli spazi di AUTONOMIA VENNERO RIDIMENSIONATI sotto vari profili. Nel 1999 si puntò ad
ALLARGARE GLI AMBITI DI AUTONOMIA in materie di organi di governo, forme di decentramento,
partecipazione a referendum.
L’AUTONOMIA STATUARIA NELLA RIFORMA COST. DEL 2001
Con la riforma del TITOLO V del 2001 l’AUTONOMIA STATUARIA HA TROVATO RICONOSCIMENTO
NELLA COST. che afferma che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono enti autonomi con
propri Statuti. vi furono delle divergenze tra coloro che affermavano che era riservato al legislatore statale
stabilire le linee essenziali dell’organizzazione di governo di Comuni e Province e coloro che invece
ritengono che gli Statuti degli enti locali siano limitati solo dai principi desumibili dalla Costituzione. Questa
seconda interpretazione non venne seguita, infatti l’attuale ART. 114 COST. precisa che lo STATUTO
OPERA IN ARMONIA CON LA COST. E I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
PUBBLICA E NEL RISPETTO DELLA LEGGE STATALE.
I CONTENUTI
• OBBLIGATORI
Sono argomenti che lo Statuto deve obbligatoriamente trattare poiché il T.U.E.L. fa rinvio a questo per
la loro trattazione. Gli Statuti disciplinano: sono definite le linee
NORME FONDAMENTALI Consiglio
generali di
DELL’ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO organizzazione, a partire
DELL’ENTE dal Presidente. Lo Statuto
può prevedere anche il
vicepresidente e altre
articolazioni del Consiglio.
Lo Statuto deve determinare il n°
Giunta
degli assessori, entro i limiti massimi
fissati dalla legge.
Riparto delle attribuzioni ai diversi organi e
sull’attribuzione alla Giunta della competenza
residuale per gli atti di amministrazione non
direttamente attribuiti ad altri organi.
Forme di garanzia di partecipazione delle
minoranze.
Come l’ordinamento degli uffici e servizi, la definizione
CRITERI GENERALI
dei compiti dei dirigenti, le determinazione delle modalità
SULL’ORGANIZZAZIONE per la nomina/revoca degli amministratori.
AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
FORME DI
COLLABORAZIONE TRA COMUNI E
PROVINCE
FORME DI Rapporti tra Comune e forme associative dei
PARTECIPAZIONE POPOLARE cittadini per la partecipazione all’amministrazione
locale.
Forme di consultazione della popolazione.
Procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e
proposte dei cittadini singoli o associati.
Accesso ai cittadini alle informazioni e al
procedimento amministrativo.
e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle
MODI PER ASSICURARE
Giunte e organi collegiali del Comune e Provincia.
PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E
DONNE STEMMA E GONFALONE
ALTRI OGGETTI PREVISTI
DAL T.U.
FORME DI CONTROLLO
• FACOLTATIVI
Il T.U. li ha considerati come una possibilità lasciata alla scelta di ogni Consiglio comunale e
provinciale.
LA COLLOCAZIONE DELLO STATUTO NELLE FONTI
I LIMITI che devono rispettare gli Statuti sono:
1. ARMONIA CON LA COSTITUZIONE
2. ARMONIA CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE PUBBLICA,
desumibili dall’ART. 97 COST. (buon andamento, imparzialità dell’amministrazione, determinati
secondo disposizioni di legge di competenze, attribuzioni e responsabilità dei funzionari)
3. RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA ELETTORALE, DI ORGANI DI
GOVERNO E FUNZIONI FORNDAMENTALI DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE.
Lo stesso testo unico attribuisce allo STATUTO UNA NUOVA COLLOCAZIONE nel rapporto con le fonti
subordinate. Le future leggi di disciplina di organizzazioni e funzioni conferite a Comuni e Province
enunciano espressamente i PRINCIPI CHE SONO LIMITI INDEROGABILI. Solo a leggi che enunciano tali
principi è riconosciuta la forza di abrogare le norme statuarie con esse incompatibili. Mentre prima ogni
disposizione di legge si poneva come vincolante per qualunque norma adottata da Province e Comuni,
dopo la LEGGE DEL 1999 è da ritenere che la REGOLA È NVERTITA, ovvero nel silenzio del legislatore
LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SONO DEROGABILI DAGLI STATUTI E REGOLAMENTI LOCALI e non lo
sono quando il legislatore ha esplicitamente qualificato il contenuto di determinate disposizioni come limite
inderogabile. Pertanto, nel sistema delle fonti, lo Statuto:
• è subordinato alla Cost. e ai principi da essa desumibili
• è subordinato alle leggi che esprimono principi generali in materia di organizzazione pubblica
• è subordinato alle leggi statali in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali
• non è condizionato da regolamenti emanati dallo Stato
• non è condizionato da leggi statali che non esprimono principi inderogabili, né da leggi regionali
• è sovraordinato ai regolamenti dello stesso ente locale.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLO STATUTO
Gli Statuti SONO APPROVATI CON PROCEDIMENTO RINFORZATO. Per la deliberazione degli Statuti si
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richiede il voto favorevole di dei Consiglieri o, se tale maggioranza non viene raggiunta, una doppia
votazione, in 2 sedute da tenere entro 30 giorni nelle quali lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri. Lo stesso procedimento vale anche per le
modifiche dello Statuto. Una volta adottato, lo Statuto era soggetto a controllo, prima di acquisire efficacia.
Ora, soppressi i controlli preventivi, con la riforma del 2001, lo STATUTO è DIRETTAMENTE
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30
giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.
AUTONOMIA STATUARIA DELLE CITTÀ METROPOLITANE
Rispetto ai Comuni e alle Province, l’autonomia statuaria introdotta dalla LEGGE 56/2014 per le Città
metropolitane presenta MARGINI DI DISCREZIONALITÀ PIÙ ESTESI. Infatti, oltre all’opzione per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano, allo Statuto metropolitano sono assegnate, in
base alla legge, SCELTE DI GRANDE RILIEVO (per esempio: stabilire le norme fondamentali
dell’organizzazione dell’ente). Per gli Statuto metropolitani la LEGGE SI LIMITA AD INDICARE SOLO
ALCUNE ESSENZIALI ATTRIBUZIONI del Sindaco, del Consiglio e della Conferenza, mentre ogni altra
attribuzione è espressamente rinviata a scelte dello Statuto. È sempre lo Statuto a REGOLARE I
RAPPORTI TRA LA CITTÀ METROPOLITANA E I COMUNI E LE UNIONI DI COMUNI. Relativamente al
procedimento per l’adozione dello Statuto, vengono coinvolte entrambe le assemblee della Città
metropolitana: il Consiglio elabora lo Statuto e le sue modifiche, avanzando la proposta alla Conferenza
metropolitana, chiamata ad assumere la deliberazione finale, decidendo se adottare o respingere la
proposta.
L’AUTONOMIA REGOLAMENTARE
Lo Statuto è la forma più elevata di autonomia dell’ente locale. Il procedimento rinforzato con cui è
approvato evidenza la sua collocazione sovraordinata. Infatti alle sue disposizioni &e