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LE SOCIETÀ PUBBLICHE

Allo scopo di adottare modalità di gestione più flessibili, snelle e idonee a perseguire criteri di economicità

ed efficienza, gli ENTI PUBBLICI POSSONO RICORRERE ALLA COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

A SOCIETÀ COMMERCIALI e a S.p.a. Si tratta di forme di diritto privato che in tali casi devono perseguire

FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. Il legislatore è intervenuto per prevenire alterazioni alla

concorrenza, per contenere i costi e la moltiplicazione degli apparati e per evitare che forme di diritto

privato possano aggirare la trasparenza e la partecipazione. Il legislatore è intervenuto attraverso

competenze in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza stabilendo REGOLE SPECIFICHE

DEROGATORIE RISPETTO ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NEL CODICE CIVILE. Le società possono

essere distinte in:

1. SOCIETÀ CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI LOCALI di rilievo economico e quindi rivolti agli

utenti

2. SOCIETÀ CHE SVOLGONO SERVIZI MERAMENTE STRUMENTALI, a supporto degli enti locali

soci, ovvero con prestazioni rivolte agli enti stessi.

Quanto alle seconde vi sono stati degli interventi del legislatore:

• È precluso alle P.A. costituire società aventi per oggetto attività di

PRESUPPOSTI per la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

costituzione della perseguimento delle proprie finalità

società

• Vi è una autorganizzazione dell’ente pubblico, secondo la formula “in house”

RAPPORTI TRA ENTI, che consente l’affidamento diretto di attività e servizi senza procedere a

SOCI E SOCIETÀ gara.

• Lo Statuto di società partecipante da enti pubblici può riservare ad essi la

AMMINISTRATORI nomina/revoca di amministratori e sindaci, in numero proporzionale alla

partecipazione al capitale sociale.

• Allo scopo di evitare alterazioni della concorrenza e del mercato, le società

ATTIVITÀ DI partecipate possono operare solo “in house” con gli enti soci, non potendo

PRODUZIONE DI BENI E svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati.

SERVIZI

• Per consentire l’in house non possono limitarsi a quelli dei soci, ma deve

CONTROLLI degli enti esserci un controllo analogo a quello che svolgono nelle loro strutture.

partecipanti

• In relazione alla FINANZA e ai BILANCI si applica il vincolo del PATTO DI STABILITÀ.

• È attribuita alla Corte dei conti per danni arrecati dagli amministratori alle

RESPONSABILITÀ società.

AMMINISTRATIVA

Tutto ciò lascia poco spazio all’applicazione della disciplina ordinaria del codice civile che si riduce ad

aspetti come il funzionamento degli organi e trattamento del personale.

AUTONOMIA STATUARIA E REGOLAMENTARE

SUCCESSIONE NEL TEMPO

L’autonomia statuaria è stata introdotta nell’ordinamento COMUNALE E PROVINCIALE dalla LEGGE

142/1990 che riconosceva a Comuni e Province la potestà dell’ente di disciplinare i propri assetti

fondamentali, regolando aspetti come le attribuzioni agli organi, l’ordinamento degli uffici e servizi, forme di

partecipazione popolare e del decentramento, accesso dei cittadini alle informazione, e così via. I contenuti

erano molto ampi; vennero adottati tra il 1990 e 1991. Essi si differenziavano molto gli uni dagli altri, per

esempio perché alcuni sancivano solo principi fondamentali ed altri irrigidivano una serie di discipline in

quanto trattate nel dettaglio. Nel 1993 uscì una legge aventi disposizioni sull’elezione diretta del sindaco.

Con questo gli spazi di AUTONOMIA VENNERO RIDIMENSIONATI sotto vari profili. Nel 1999 si puntò ad

ALLARGARE GLI AMBITI DI AUTONOMIA in materie di organi di governo, forme di decentramento,

partecipazione a referendum.

L’AUTONOMIA STATUARIA NELLA RIFORMA COST. DEL 2001

Con la riforma del TITOLO V del 2001 l’AUTONOMIA STATUARIA HA TROVATO RICONOSCIMENTO

NELLA COST. che afferma che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono enti autonomi con

propri Statuti. vi furono delle divergenze tra coloro che affermavano che era riservato al legislatore statale

stabilire le linee essenziali dell’organizzazione di governo di Comuni e Province e coloro che invece

ritengono che gli Statuti degli enti locali siano limitati solo dai principi desumibili dalla Costituzione. Questa

seconda interpretazione non venne seguita, infatti l’attuale ART. 114 COST. precisa che lo STATUTO

OPERA IN ARMONIA CON LA COST. E I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

PUBBLICA E NEL RISPETTO DELLA LEGGE STATALE.

I CONTENUTI

• OBBLIGATORI

Sono argomenti che lo Statuto deve obbligatoriamente trattare poiché il T.U.E.L. fa rinvio a questo per

la loro trattazione. Gli Statuti disciplinano: sono definite le linee

NORME FONDAMENTALI Consiglio

  generali di

DELL’ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO organizzazione, a partire

DELL’ENTE dal Presidente. Lo Statuto

può prevedere anche il

vicepresidente e altre

articolazioni del Consiglio.

Lo Statuto deve determinare il n°

Giunta

 degli assessori, entro i limiti massimi

fissati dalla legge.

Riparto delle attribuzioni ai diversi organi e

sull’attribuzione alla Giunta della competenza

residuale per gli atti di amministrazione non

direttamente attribuiti ad altri organi.

Forme di garanzia di partecipazione delle

minoranze.

Come l’ordinamento degli uffici e servizi, la definizione

CRITERI GENERALI

 dei compiti dei dirigenti, le determinazione delle modalità

SULL’ORGANIZZAZIONE per la nomina/revoca degli amministratori.

AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

FORME DI

COLLABORAZIONE TRA COMUNI E

PROVINCE

FORME DI Rapporti tra Comune e forme associative dei

 

PARTECIPAZIONE POPOLARE cittadini per la partecipazione all’amministrazione

locale.

Forme di consultazione della popolazione.

 Procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e

proposte dei cittadini singoli o associati.

Accesso ai cittadini alle informazioni e al

procedimento amministrativo.

e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle

MODI PER ASSICURARE

 Giunte e organi collegiali del Comune e Provincia.

PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E

DONNE STEMMA E GONFALONE

 ALTRI OGGETTI PREVISTI

DAL T.U.

FORME DI CONTROLLO

• FACOLTATIVI

Il T.U. li ha considerati come una possibilità lasciata alla scelta di ogni Consiglio comunale e

provinciale.

LA COLLOCAZIONE DELLO STATUTO NELLE FONTI

I LIMITI che devono rispettare gli Statuti sono:

1. ARMONIA CON LA COSTITUZIONE

2. ARMONIA CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE PUBBLICA,

desumibili dall’ART. 97 COST. (buon andamento, imparzialità dell’amministrazione, determinati

secondo disposizioni di legge di competenze, attribuzioni e responsabilità dei funzionari)

3. RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA ELETTORALE, DI ORGANI DI

GOVERNO E FUNZIONI FORNDAMENTALI DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE.

Lo stesso testo unico attribuisce allo STATUTO UNA NUOVA COLLOCAZIONE nel rapporto con le fonti

subordinate. Le future leggi di disciplina di organizzazioni e funzioni conferite a Comuni e Province

enunciano espressamente i PRINCIPI CHE SONO LIMITI INDEROGABILI. Solo a leggi che enunciano tali

principi è riconosciuta la forza di abrogare le norme statuarie con esse incompatibili. Mentre prima ogni

disposizione di legge si poneva come vincolante per qualunque norma adottata da Province e Comuni,

dopo la LEGGE DEL 1999 è da ritenere che la REGOLA È NVERTITA, ovvero nel silenzio del legislatore

LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SONO DEROGABILI DAGLI STATUTI E REGOLAMENTI LOCALI e non lo

sono quando il legislatore ha esplicitamente qualificato il contenuto di determinate disposizioni come limite

inderogabile. Pertanto, nel sistema delle fonti, lo Statuto:

• è subordinato alla Cost. e ai principi da essa desumibili

• è subordinato alle leggi che esprimono principi generali in materia di organizzazione pubblica

• è subordinato alle leggi statali in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni

fondamentali

• non è condizionato da regolamenti emanati dallo Stato

• non è condizionato da leggi statali che non esprimono principi inderogabili, né da leggi regionali

• è sovraordinato ai regolamenti dello stesso ente locale.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLO STATUTO

Gli Statuti SONO APPROVATI CON PROCEDIMENTO RINFORZATO. Per la deliberazione degli Statuti si

2

3

richiede il voto favorevole di dei Consiglieri o, se tale maggioranza non viene raggiunta, una doppia

votazione, in 2 sedute da tenere entro 30 giorni nelle quali lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri. Lo stesso procedimento vale anche per le

modifiche dello Statuto. Una volta adottato, lo Statuto era soggetto a controllo, prima di acquisire efficacia.

Ora, soppressi i controlli preventivi, con la riforma del 2001, lo STATUTO è DIRETTAMENTE

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30

giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.

AUTONOMIA STATUARIA DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Rispetto ai Comuni e alle Province, l’autonomia statuaria introdotta dalla LEGGE 56/2014 per le Città

metropolitane presenta MARGINI DI DISCREZIONALITÀ PIÙ ESTESI. Infatti, oltre all’opzione per

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano, allo Statuto metropolitano sono assegnate, in

base alla legge, SCELTE DI GRANDE RILIEVO (per esempio: stabilire le norme fondamentali

dell’organizzazione dell’ente). Per gli Statuto metropolitani la LEGGE SI LIMITA AD INDICARE SOLO

ALCUNE ESSENZIALI ATTRIBUZIONI del Sindaco, del Consiglio e della Conferenza, mentre ogni altra

attribuzione è espressamente rinviata a scelte dello Statuto. È sempre lo Statuto a REGOLARE I

RAPPORTI TRA LA CITTÀ METROPOLITANA E I COMUNI E LE UNIONI DI COMUNI. Relativamente al

procedimento per l’adozione dello Statuto, vengono coinvolte entrambe le assemblee della Città

metropolitana: il Consiglio elabora lo Statuto e le sue modifiche, avanzando la proposta alla Conferenza

metropolitana, chiamata ad assumere la deliberazione finale, decidendo se adottare o respingere la

proposta.

L’AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Lo Statuto è la forma più elevata di autonomia dell’ente locale. Il procedimento rinforzato con cui è

approvato evidenza la sua collocazione sovraordinata. Infatti alle sue disposizioni &e

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vanessina18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto degli Enti locali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Guerra Maria Paola.