La competenza legislativa delle regioni e la divisione del potere regolamentare
Se la materia X è di competenza concorrente o residuale delle regioni ordinarie e, allo stesso tempo, è di competenza integrativa-attuativa per le regioni speciali, allora quella materia diventa automaticamente di potestà concorrente o primaria.
Secondo l'articolo 121 (originario) dei regolamenti regionali, il Consiglio Regionale era l'organo dotato sia della potestà legislativa, sia del potere regolamentare. Tuttavia, con la riforma del 1999, il potere regolamentare è stato tolto al Consiglio Regionale, che conserva comunque la sua potestà legislativa.
La dottrina si divide sulla riforma del 1999. Una parte ritiene che la sottrazione di questo potere significhi l'attribuzione automatica del potere regolamentare alla Giunta Regionale. L'altra parte della dottrina, invece, sostiene che la scelta dovrebbe ricadere sullo statuto regionale (ipotesi presa in considerazione).
Sono stati i singoli statuti regionali a scegliere l'organo a cui attribuire il potere regolamentare.
regionale con potestà e poteri regolamentari:
- Regione Abruzzo → Consiglio
- Regione Puglia → Giunta
- Parte maggioritaria regioni → Giunta, a meno che la singola legge non decida di attribuirlo al Consiglio
- Altre regioni → Contrario di quello che è avvenuto sopra (Regione Veneto)
Tipologie di regolamenti (legge 400/1988):
- Regolamenti di mera esecuzione della legge, previsti dalla legge 400/1988.
- Regolamenti di integrazione-attuazione della legge, previsti ad hoc di volta in volta dal legislatore.
- Regolamenti indipendenti, adottati dal Governo in quelle materie che non sono disciplinate dalla legge.
- Regolamenti delegati, il Parlamento delega il Governo a regolamentare una certa materia.
Le regioni possono adottare tutti questi regolamenti?
La Corte Costituzionale ha precisato che i regolamenti regionali devono sempre essere previsti dalla legge regionale; sono quindi tutti adottabili, a parte i regolamenti indipendenti.
Poiché essi non riguardano materie disciplinate dalla legge. Rapporti tra regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione, al comma 6, prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, spetta alle Regioni in ogni altra materia (competenza concorrente e residuale), e spetta agli altri Enti Locali (province, comuni e città metropolitane) la potestà regolamentare in ordine alle funzioni a loro attribuite.
Per quanto riguarda i rapporti tra regolamenti Statali e Regionali, quando lo stato interviene in materia regionale, attraverso le sue competenze trasversali, si porta dietro anche il potere regolamentare.
Forma di governo:
- Forma di governo regionale
Art. 123 della Costituzione, forma di governo come requisito fondamentale = essa include le modalità di elezioni degli organi dell'ente (Consiglio e Presidente regionale), e include anche il criterio di distribuzione dei poteri e delle competenze tra questi organi.
Costituzionale Statutaria 2/2001 ha modificato i 5 statuti speciali al fine di consentire anche alle regioni speciali di scegliere come eleggere il Presidente della Giunta e di come dettarne le elezioni. Nelle regioni ordinarie, lo statuto sceglie come eleggere il Presidente della Giunta e l'art. 122 ha riconosciuto la potestà legislativa concorrente in materia di elezioni ad esse. Prima della riforma del 1999, le elezioni regionali erano disciplinate in maniera uniforme per tutte le regioni da una legge dello stato; la forma di governo era di tipo assembleare: i poteri di governo di direzione dell'ente erano concentrati sul Consiglio regionale, unico organo dotato di diretta legittimazione democratica (competenza generale). L'art. 121 stabiliva però che la Giunta fosse l'organo esecutivo dell'ente, la quale avrebbe dovuto avere anche delle competenze amministrative. La Legge Costituzionale Statutaria 2/2001 ha modificato i 5 statuti speciali al fine di consentire anche alle regioni speciali di scegliere come eleggere il Presidente della Giunta e di come dettarne le elezioni. Nelle regioni ordinarie, lo statuto sceglie come eleggere il Presidente della Giunta e l'art. 122 ha riconosciuto la potestà legislativa concorrente in materia di elezioni ad esse. Prima della riforma del 1999, le elezioni regionali erano disciplinate in maniera uniforme per tutte le regioni da una legge dello stato; la forma di governo era di tipo assembleare: i poteri di governo di direzione dell'ente erano concentrati sul Consiglio regionale, unico organo dotato di diretta legittimazione democratica (competenza generale). L'art. 121 stabiliva però che la Giunta fosse l'organo esecutivo dell'ente, la quale avrebbe dovuto avere anche delle competenze amministrative.Il Costituzionale del 1968 aveva previsto un sistema elettorale rigorosamente proporzionale; questo elemento, affianco al fenomeno del pluripartitismo aveva portato ad un indebolimento del Consiglio Regionale a causa della forte frammentazione di essi.
I Consigli non sono più stati in grado di svolgere le proprie funzioni, di fatto quindi il baricentro si è spostato sulla Giunta: essa adottava delibere che assomigliavano più a dei regolamenti, il quale potereregolamentare era di esclusiva competenza del Consiglio.
A fronte di questo problema, ci sono stati dei tentativi da parte delle regioni di razionalizzare la forma di governo, attraverso delle modifiche ai propri statuti:
- Gli statuti hanno previsto la competenza amministrativa-residuale in capo alla Giunta.
- Gli statuti hanno previsto un meccanismo in base al quale in Presidente della giunta regionale proponeva al Consiglio regionale una lista di assessori, che poi poteva accettare o respingere.
- Gli
Statuti son stati modificati con l'intento di dare stabilità all'esecutivo regionale.
- Introduzione dell'istituto della mozione di sfiducia costruttiva (sfiducia dell'esecutivo con presentazione di nuovi programmi).
Il legislatore, con la Legge 43/1995 (Tatarellum), ha introdotto un sistema elettorale misto (in modifica alla legge del 1968): l'80% dei seggi veniva eletto con sistema proporzionale, il restante 20% con un sistema maggioritario. Il sistema consisteva in liste provinciali collegate in liste regionali, che avevano a sua volta un capolista.
L'intervento legislativo successivo corrisponde alla Legge Costituzionale 1/1999: con l'art. 5 ha integrato le disposizioni del 1968 e del 1995, introducendo, con delle norme transitorie, l'elezione diretta del Presidente delle Giunta regionale. Il Presidente, così eletto, aveva il compito di nominare gli assessori componenti della Giunta ed il potere di revocare gli stessi componenti.
Inoltre questo articolo prevedeva che il Consiglioregionale potesse votare una mozione per sfiduciare il presidente (con dimissioni automatiche della Giuntae del Consiglio stesso). Con la legge cornice 165/2004 , venivano fissati questi principi:- Le regioni dovevano adeguare le proprie norme in materia elettorale.
- Le leggi regionali elettorali devono individuare un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze e che assicuri la rappresentanza delle minoranze.
- Con l'art. 4, se la regione sceglie l'elezione diretta, essa dev'essere contestualizzata; se invece la regione sceglie modalità diverse, la legge statale prevede allora che debbano essere rispettati dei tempi per eleggere il Presidente e la nomina degli componenti della Giunta.
- L'art. 5 stabilisce che la durata del mandato sia di 5 anni; divieto di terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale (incompatibilità ed eleggibilità).
ineleggibilità).
Legge elettorale regione Veneto
La regione Veneto ha approvato il suo statuto e la legge elettorale nel 2012 (terzultima regione ordinaria); lo statuto di questa regione non è stato impugnato al momento dell’approvazione, però è stata modificato più volte.
La legge elettorale del Veneto è la legge 5/2012: è stata subito impugnata dal governo che lamentava la violazione di disposizioni di principi dettatati dal legislatore, che prevedevano un numero massimo di Consiglieri Regionali (uguale o inferiore a 50, escluso il Presidente).
L’articolo impugnato prevedeva che il numero dei Consiglieri fosse determinato dalla popolazione regionale (1 Consigliere ogni 100.000 abitanti); quindi con l’aumento della popolazione, c’era il rischio di sforare il limite consentito dalla legge statale.
La Corte Costituzione si è pronunciata nel 2013 con una ordinanza con la quale ha dichiarata cessata la materia del
contendere: nel frattempo la regione Veneto aveva modificato quell'articolo adeguandosi alla legge dello stato. (Scheda elettorale regione Veneto). Una legge del 2015 dello statuto del Veneto, aveva previsto (senza violare i principi di ineleggibilità della legge 165), che fosse consentito il terzo mandato non consecutivo del presidente della Giunta regionale, solo se uno dei mandati precedenti avesse avuto una durata pari o minore alla metà dei 5 anni consentiti. Nel 2015 sempre questa legge aveva previsto questa regola anche per gli assessori e per i consiglieri regionali della regione Veneto. Nel 2018, a seguito della modifica dello statuto, questa regola è stata mantenuta solo per gli assessori, di conseguenza i consiglieri regionali si sono trovati senza vincoli o limiti di ineleggibilità. Vincoli della forma di governo della regione Veneto: 1. Vincoli Costituzionali generali, posti dalla Costituzione a prescindere dalla scelta di elezioni che le regioniavrebbero fatto.2. Vincoli specifici, posti dalla Costituzione che riguardano le modalità di elezione, che sia diretta o indiretta.
→ Vincoli Costituzionali generali, art. 121 della Costituzione
- Individuazione degli organi di governo dell'ente, uno statuto non può prevedere solamente due di questi organi.
- Funzioni fondamentali dei tre organi regionali:
- Consiglio regionale, potestà legislativa attribuite alle regioni (art. 117, 1-3-4 comma); altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi statali.
- Giunta regionale, organo esecutivo (art. 121, 3 comma).
- Presidente della Giunta, rappresenta la regione, dirige ed è responsabile della politica della Giunta stessa, promulga le leggi, emana i regolamenti, ecc ecc..
3. Istituto della mozione di sfiducia (art. 126, 2 comma); il Consiglio Regionale può esprimere sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto
Dei suoi componenti ed approvata a maggioranza assoluta.
Al 3 comma dell'art. 126 è previsto un limite costituzionale per le regioni. → Vincoli specifici
Per i vincoli specifici invece dobbiamo distinguere le due modalità di elezione, quella diretta e quella indiretta. Dal punto di vista numerico avremo la conferma che il legislatore statale del 1999 ha preferito l'elezione diretta del Presidente della Giunta (si potrebbe dire che è un modello standard in quanto è stata prevista anche nella disciplina in materia elettorale transitoria).
Quali vincoli costituzionali porta con sé questo modello standard?
- Il primo vincolo lo individuiamo nella possibilità di prevedere la elezione diretta del vicepresidente della Regione.
- Altro vincolo specifico è quel principio che abbiamo già citato "at simul stabunt vel simul cadent", detto anche anche "simul simul". Cioè o stanno tutti o cadono tutti insieme.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto Regionale e degli Enti Locali, prof. Wojtek, libro consigliato Diritto Regionale, Bin, Falc…
-
Riassunto esame diritto regionale e degli enti locali, Prof.ssa Specchia, libro consigliato Diritto degli enti loca…
-
Riassunto esame Diritto regionale e degli enti locali, prof. Denuzzo, libro consigliato Diritto regionale, Bin, Fal…
-
Diritto Regionale e degli Enti Locali - Appunti