DIRITTO DEL LAVORO
Capitolo primo – le fonti: profili storici e di politica legislativa (pag. 1)
1. Le fonti del diritto del lavoro in generale: la interrelazione tra legge e contrattazione collettiva
La relativa problematica è comune agli altri rami del diritto: l’art. 1 disp. Prel. C.c. elenca le fonti del diritto
oggettivo (leggi, regolamenti, usi), rinviando al diritto costituzionale per la struttura gerarchica del relativo
sistema e per la competenza, l’efficacia e la validità degli atti che lo compongono. L’art. 2078 comma 1 c.c.,
a mente del quale gli usi, contrariamente alla regola generale sancita dall’art. 8 disp. Prel. C.c., prevalgono
sulle norme dispositive di legge se più favorevoli al prestatore di lavoro. Anche qui, peraltro si è in presenza
non di una modificazione del normale regime di forza e valore delle fonti normative, bensì di una diversa e
rafforzata efficacia della fonte consuetudinaria rispetto a quella legale, ai soli fini, però, dell’interazione
degli effetti del contratto (art. 1374 c.c.); su questo piano l’efficacia degli usi resta naturalmente dispositiva
e quindi derogabile, in ogni caso, dall’autonomia privata individuale o collettiva. L’autonomia collettiva e
cioè il potere di autoregolamento degli interessi dei gruppi o collettività professionali, è infatti produttiva
non soltanto di effetti diretti e perciò rilevanti sul piano dell’autonomia negoziale e dell’ordinamento
intersindacale, ma altresì di effetti indiretti rilevanti sul piano della formazione dell’ordinamento, nella
misura in cui i contenuti della contrattazione collettiva sono destinati ad influenzare la fonte di produzione
legislativa. Le tecniche della recezione, della consolidazione e dell’estensione dei contenuti della
contrattazione collettiva sono tipiche della legislazione del lavoro, la quale si caratterizza sotto questo
aspetto per la sua funzione ausiliaria della contrattazione collettiva. Il rapporto tra legislazione e
contrattazione collettiva si può sviluppare anche secondo il modello della legislazione di sostegno
dell’attività sindacale e dell’autonomia collettiva, nel quale, viceversa, è lo sviluppo della seconda ad essere
promosso per mezzo dell’intervento della prima. Nell’ambito di tale modello, infatti, la legislazione del
lavoro ha una funzione promozionale e non più semplicemente ausiliaria della contrattazione collettiva:
anziché una recezione legislativa dei contenuti della contrattazione si ha qui, piuttosto, una incentivazione
dell’autonomia collettiva, che della contrattazione è la matrice.
2. L’evoluzione storica del diritto del lavoro: la fase della legislazione sociale
Nell’evoluzione storica del diritto del lavoro italiano si possono distinguere 3 fasi storiche:
- La fase della prima legislazione sociale, in cui le leggi in materia di lavoro si presentano soprattutto
come norme eccezionali rispetto al diritto privato comune.
- La fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato, caratterizzata
dall’inserzione della disciplina delle leggi e dei contratti collettivi nell’ambito della codificazione
civile.
- La fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro, i cui principi fondamentali vengono
garantiti dalla Carta costituzionale e successivamente attuati e sviluppati dal legislatore.
Sul piano formale, la legislazione sociale si presentava in posizione eccezionale rispetto al sistema del diritto
comune, come risposta dell’ordinamento alla questione sociale sorta per effetto del processo di
industrializzazione (rivoluzione industriale) e ingigantita dalle sue conseguenze. Il Codice civile del 1865 non
prevedeva una disciplina del contratto di lavoro, ma soltanto quella della locazione delle opere e dei servizi
agli artt. 1570 s.s. La regolamentazione del lavoro industriale, invece, non era prevista dalla legge, poiché si
riteneva che in questo campo l’autonomia privata dovesse essere e restare sovrana. Questa era, del resto,
una conseguenza della ideologia liberale, ispirata al principio fondamentale della libertà di concorrenza,
secondo cui doveva essere il mercato a fissare i salari e in generale le condizioni di lavoro. In tal modo alla
fine del XIX secolo, di fronte al sistema del diritto civile inteso come diritto comune dei privati, si veniva
sviluppando tutta una serie di disposizioni di legge, ad es. in materia di lavoro dei fanciulli e delle donne, di
infortuni sul lavoro, di riposo settimanale e festivo dettate in deroga ai principi del codice civile, per
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proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto di lavoro (legislazione sociale).
D’altra parte, al metodo legislativo si accompagnava, per la tutela degli interessi di classe dei lavoratori, il
metodo contrattuale o dell’autotutela collettiva. I Collegi dei probiviri istituti con decreto reale e composti
da un presidente scelto tra i magistrati togati oppure onorari e, in numero pari, da rappresentanti elettivi
degli industriali e degli operai, erano costituiti un ufficio di conciliazione ed una giuria, alla quale era
demandata, con determinati limiti di competenza per valore, una funzione giurisdizionale di decisione nelle
controversie di lavoro tra operai e industriali (diritto industriale), qualora non si giungesse ad un accordo tra
le parti in sede conciliativa. I giudizi dovevano essere decisi secondo equità sulla base delle regole collettive
ricavate dalla prassi (formazione extra legislativa del diritto del lavoro). La giurisprudenza si è posta, in tal
modo, come fonte materiale del diritto del lavoro, nel senso che ha individuato e costituito norme che, in
seguito, sono state a loro volta recepite a livello di fonte formale dal legislatore.
3. La fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato e la codificazione del
1942
A questo proposito si può notare come tale posizione speciale del diritto del lavoro si sia presentata
inizialmente come una deviazione, a carattere prima eccezionale e poi speciale, dai principi del diritto
comune dei privati piuttosto che paritaria rispetto al diritto civile. Dal punto di vista formale, questo
processo si è realizzato attraverso il ridimensionamento dello strumento della legge speciale, cui viene
assegnato un ruolo integrativo e non più esclusivo, e con il passaggio all’inserzione del diritto del lavoro
nella codificazione unificata del diritto privato. Infatti il Codice civile vigente, pubblicato il 21 aprile 1942 ha
inserito nel proprio corpo anche il diritto del lavoro. Per il diritto del lavoro si può parlare solo di
incorporazione nel diritto privato. Il principio della tutela del lavoratore come contraente debole viene
realizzato e rafforzato sotto il profilo delle condizioni minime di trattamento e della garanzia
dell’inderogabilità ed indisponibilità delle stesse, mentre la tradizionale riduzione del contratto di lavoro a
puro rapporto di scambio viene riaffermata ed accentuata dalla subordinazione del lavoratore all’interesse
dell’impresa e all’autorità dell’imprenditore. Momento fondamentale è rappresentato dall’emanazione
della prima legge sull’impiego privato. La legge sull’impiego privato è stata, insomma, la premessa organica
della disciplina dell’intero contratto di lavoro. Del resto si parlava tradizionalmente di 2 contratti tra loro
distinti: quello di lavoro operaio (locatio operarum) e quello di impiego privato nella cui area si registrava
una prevalenza delle condizioni del contratto dettate dall’autonomia individuale o dalle pratiche d’uso (usi
impiegatizi). Un altro fenomeno riconducibile alla vicenda dell’incorporazione del diritto del lavoro nel
diritto privato è stato quello della giuridificazione del contratto collettivo. Peraltro tale fenomeno si è
presentato dapprima nella forma privatistica del concordato di tariffa fondato sulla adesione volontaria dei
singoli imprenditori e lavoratori e, successivamente, nella forma pubblicistica della contrattazione collettiva
corporativa. Sotto il profilo istituzionale il corporativismo era una componente del regime costituzionale
fascista. Il legislatore corporativo aveva trasformato il contratto collettivo in atto normativo di stampo
eteronomo, dotato di efficacia imperativa erga omnes e proveniente dal sindacato unico fascista, a sua
volta basato sulla rappresentanza legale della categoria professionale e sulla contribuzione obbligatoria dei
singoli lavoratori e imprenditori, anziché sull’adesione volontaria. La corporazione riuniva poi i
rappresentanti sindacali delle 2 parti contrapposte ed aveva il compito di stabilire le norme relative alla
disciplina della produzione, sotto il controllo del Ministero delle corporazioni. Su queste basi, mentre si
instaurava anche formalmente il principio della inderogabilità e quindi della prevalenza della norma
favorevole al lavoratore, il Codice civile del 1942 ha potuto realizzare a livello sistematico l’inserzione della
legge sull’impiego privato e dei contratti collettivi corporativi nel corpo del diritto privato: proprio da tale
inserzione risulta la disciplina unitaria del rapporto di lavoro.
4. La fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro. Dalla tutela del contraente debole alla
tutela del cittadino sottoprotetto 2
Il legislatore del Codice civile ha così sancito il riconoscimento che il diritto del lavoro è una delle 3
componenti fondamentali del diritto dei privati alla stessa stregua del diritto commerciale e del diritto
civile. Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana inizia una nuova fase nell’evoluzione storica
del diritto del lavoro, il quale si vede attribuita una rilevanza costituzionale di grado notevolmente
superiore rispetto al diritto civile ed a quello commerciale. Si può dire che il rapporto interprivato di
maggior rilievo sul piano costituzionale è ormai il rapporto di lavoro nella sua qualità di tipico rapporto di
produzione e pertanto, come fonte di situazioni di vantaggio e reciprocamente di svantaggio per i lavoratori
e per i datori di lavoro. Tale rapporto non viene tutelato solo per mezzo di un’attività amministrativa,
riconducibile ad una funzione dello Stato, ma viene disciplinato in funzione protettiva del lavoratore anche
al livello dell’autonomia dei privati, sia nelle loro organizzazioni collettive che come singoli. Il carattere
dominante della normativa della materia è quello originario della protezione del lavoratore come soggetto
– contraente più debole. La protezione del lavoratore come singolo appartenente ad una determinata
categoria sociale non è più espressione di un favor eccezionale o speciale, bensì di un’istanza di
trasformazione della posizione professionale e sociale del lavoratore stesso nel contesto che lo circonda. A
queste disposizioni generali fanno riscontro altre e più specifiche norme costituzionali nelle quali è sancita
la garanzia di determinati istituti del diritto del lavoro: l’art. 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente);
l’art. 37 (parità retributiva tra uomo e donna e tutela del lavoro minorile e femminile); l’art. 38 (previdenza
e sicurezza sociale); gli artt. 39 e 40 (sindacato, contratto collettivo e diritto di sciopero). La tutela del
soggetto contraente debole rappresenta indubbiamente la finalità, la ratio legis di tutte queste norme di
principio, ma a questa si aggiunge quella più ampia della garanzia dei diritti sociali. In definitiva, tutte
queste norme sono riconducibili ad una medesima matrice unitaria: la rilevanza riconosciuta dal legislatore
costituzionale alla posizione soggettiva di sottoprotezione sociale del lavoratore come cittadino e prima
ancora, come persona implicata nel rapporto di lavoro dipendente.
5. L’attuazione dei principi costituzionali per mezzo della legislazione speciale
Si comprende, allora, come il processo di attuazione della Costituzione abbia dominato l’evoluzione del
diritto del lavoro nella fase del consolidamento della democrazia e dell’industrializzazione della società
italiana. Mentre la contrattazione collettiva ha provveduto alla determinazione delle concrete condizioni di
lavoro sul piano salariale e normativo prima ed organizzativo e della libertà sindacale poi, il ruolo della
legislazione è rivolto prevalentemente al rafforzamento ed all’estensione della tutela dei diritti riconosciuti
al lavoratore dalla Costituzione, dal Codice civile e dagli stessi contratti collettivi. La prima di essere è rivolta
soprattutto all’integrazione della disciplina codicistica e quindi al perfezionamento del sistema di tutela
minimale del lavoratore come soggetto contrattualmente debole e bisognoso di protezione. La tutela non è
più limitata alle condizioni minime di trattamento, ma si estende alla dignità sociale e quindi alla persona
del lavoratore, specificandosi come tutela contro le discriminazioni e almeno tendenziale garanzia della
parità di trattamento. Lo Statuto dei lavoratori assolve non solo ad una funzione primaria di sostegno, ma
anche di promozione dell’attività sindacale e della contrattazione collettiva. Con questa legge si mira ad
attribuire efficacia immediata ai principi costituzionali nella sfera interprivata del rapporto tra prestatori e
datori di lavoro, tutelando la libertà e la dignità della persona del lavoratore nell’organizzazione produttiva
e quindi nei confronti dell’autorità dell’imprenditore.
6. Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione contrattata
Nella fase del diritto del lavoro della crisi pur continuando ad avere di mira i tradizionali obiettivi della
stabilità dell’occupazione e della continuità del reddito dei lavoratori, si sono poste in misura prevalente
l’obiettivo di favorire la difesa e la crescita dei livelli di occupazione prevedendo l’estensione, sia pure
controllata e contrattata, delle forme di impiego flessibile della forza lavoro ed insieme l’introduzione di
misure idonee ad ottenere una riduzione del tasso di inflazione (politica dei redditi) attraverso il
rallentamento dei meccanismi di indicizzazione salariale e il contenimento della spesa nel settore
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previdenziale. Tratto caratteristico di questa legislazione, oltre ad una crescente tendenza vero la
deregolamentazione del mercato del lavoro è la trasformazione sia pure limitata a determinati istituti o
aree normative, della disciplina protettiva del lavoratore da rigida in flessibile. In determinate fattispecie, la
legge utilizza il rinvio alla figura del contratto collettivo o del provvedimento amministrativo delegato come
strumento di controllo sulle condizioni di assunzione e di impiego dei lavoratori, autorizzando, in definitiva,
deroghe ai propri precetti normativi, o comunque, rimozioni di limiti imposti dall’autonomia contrattuale
individuale e collettiva. La ricerca di punti di equilibrio tra flessibilità organizzativa dell’impresa e tutela
individuale e collettiva della posizione del lavoratore, tipica del garantismo flessibile, nel quale la tutela di
taluni diritti individuali dei lavoratori è stata accompagnata da un notevole rafforzamento dei poteri del
sindacato. La produzione legislativa ha assunto la particolare caratteristica di non essere meramente frutto
della recezione dei contenuti dalla contrattazione collettiva, bensì di essere stata originata essa stessa dalla
partecipazione delle parti sociali: al riguardo si è parlato di legislazione contrattata.
7. La flessibilizzazione del mercato del lavoro e la riforma della Pubblica amministrazione e del lavoro
pubblico. La riforma del titolo V della Costituzione
Sono da ricordare gli importanti interventi legislativi che, in una riconsiderazione della situazione si
sottoprotezione sociale del lavoratore, hanno mirato al rafforzamento di istituti – chiave del sistema delle
tutele nel contratto e nel rapporto di lavoro con particolare riferimento alla protezione della persona del
lavoratore e dei suoi diritti fondamentali. Va poi segnalata la riforma del pubblico impiego, incentrata sulla
contrattualizzazione dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni e sulla loro sottoposizione alle
norme del Codice civile e delle leggi speciali. ciò ha comportato una radicale modificazione dello status
giuridico dei pubblici dipendenti, il cui rapporto di lavoro è stato trasferito dall’area del diritto pubblico,
densa di rigidità e privilegi, a quella del diritto civile, aperta alle logiche della negoziazione privata e dunque
possibilmente dell’uso razionale ed efficiente delle risorse. Va osservato che molta parte dell’attività
legislativa di questo decennio è stata influenzata, in via diretta o indiretta, dall’esigenza di adeguare
l’ordinamento nazionale ai vincoli e agli obiettivi derivanti della partecipazione all’UE. Merita di essere
ricordata la riforma del titolo V della Costituzione, tale riforma introduce una forma di federalismo
legislativo e attribuisce l’ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché la
previdenza sociale alla competenza esclusiva dello Stato, mentre affida alla competenza concorrente tra
Stato e Regioni l’istruzione e formazione professionale, la tutela e sicurezza del lavoro e la previdenza
complementare e integrativa.
8. Il diritto del lavoro nei primi 10 anni del 2000. La crisi del modello concertativo e le politiche neo-
liberiste del mercato del lavoro. Le riforme in materia di lavoro pubblico e di tutela dei diritti.
L’Accordo quadro del 22 gennaio 2009 sul sistema di contrattazione collettiva
Le nuove politiche del lavoro sono state rivolte soprattutto a soddisfare le esigenze di una maggiore
liberalizzazione del mercato del lavoro provenienti dal mondo produttivo, nonché verso una rivalutazione
del ruolo dell’autonomia individuale rispetto a quello dell’autonomia collettiva nella definizione delle
condizioni di lavoro. La più rilevante manifestazione del nuovo corso è senza dubbio costituita dalla
normativa di riforma del mercato del lavoro del 2003, con la quale si è ulteriormente accentuata la
liberalizzazione delle attività di mediazione del lavoro iniziata nel corso degli anni ’90 e sono state
introdotte nuove figure contrattuali di lavoro atipico, nonché ridisciplinate alcune delle figure contrattuali
già esistenti (part-time e l’apprendistato). L’altro importante intervento è rappresentato dal Collegato
Lavoro 2010: si tratta di un ampio testo contenente disposizioni relative a diverse materie quali pensioni,
lavoro pubblico e mercato del lavoro, nonché rilevanti modifiche alla disciplina di importanti aspetti del
rapporto di lavoro. Nel loro insieme questi provvedimenti denotano l’accresciuto spazio attribuito
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all’autonomia individuale spesso in alternativa all’autonomia collettiva, nella disciplina del rapporto di
lavoro e in specie dei rapporti atipici.
9. Il biennio 2011 – 2013. Le regole pattizie sull’efficacia del contratto collettivo e sulla
rappresentatività sindacale. Il potere derogatorio affidato dalla legge ai contratti di prossimità. La
ricerca di un nuovo equilibrio tra flessibilità in entrata e in uscita nella legge n. 92 del 2012
- La ridefinizione del sistema della contrattazione collettiva. Viene confermata l’esistenza di 2 livelli di
contrattazione tra loro coordinati. Il primo livello, nazionale di categoria, conserva la funzione di
garantire i trattamenti minimi di base, mentre al secondo livello aziendale oppure territoriale
compete la disciplina di tutte le materie delegate dal contratto collettivo nazionale o dalla legge. Il
Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 prevede:
1) La certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali
2) I criteri per determinare i soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione collettiva
nazionale, individuati nelle organizzazioni che abbiano una rappresentatività non inferiore al
5% calcolato sulla media tra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e quello
elettorale (percentuale dei voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie)
3) L’efficacia, per l’insieme dei lavoratori e di tutte le organizzazioni aderenti agli accordi 2011 –
2014, dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che
rappresentino almeno il 50% più uno della rappresentanza, previa consultazione certificata dei
lavoratori.
- La norma attribuisce ai contratti collettivi aziendali e territoriali, che siano stipulati da sindacati
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro r.s.a., il
potere di stabilire specifiche intese aventi efficacia generale (per tutti i lavoratori interessati)
finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione e in particolare al
raggiungimento degli obiettivi. L’art. 8 attribuisce ai soggetti sindacali individuati nel comma 1 un
vero e proprio potere normativo assimilato alla forza di legge, avendo i contratti collettivi di
prossimità non solo efficacia generale imperativa o erga omnes ma anche, ai sensi del comma 2 bis,
la forza di derogare non solo ai contratti collettivi nazionali ma anche alle disposizioni di legge sia
pure nei limiti stabiliti dalla norme della Costituzione e rispettando anche i vincoli derivanti dal
diritto dell’UE e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
10. Tra continuità e discontinuità: la filosofia del diritto del lavoro nel Jobs Act (2014 – 2015). Riduzione
delle tutele nel rapporto di lavoro e rafforzamento del potere organizzativo dell’imprenditore nella
gestione dell’attività produttiva. Le nuove politiche del mercato del lavoro
Il governo presenta un disegno di legge delega il cui testo, modificato dal Parlamento, vede la luce nella
legge delega del 10 dicembre 2014 n. 183. Gli obiettivi indicati sono:
- Assicurare tutele uniformi contro la disoccupazione involontaria, legate alla storia contributiva dei
lavoratori
- Garantire, mediante la costituzione di un’agenzia nazionale per l’occupazione, la fruizione dei
servizi essenziali su tutto il territorio in materia di politiche attive del lavoro ed assicurare l’esercizio
unitario delle relative funzioni amministrative
- Semplificare e razionalizzare le procedure e gli adempimenti di costruzione e gestione dei rapporti
di lavoro
- Riordinare e semplificare le tipologie contrattuali esistenti mediante la redazione di
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