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Funzioni del Parlamento Europeo

Ex art. 14.1 TUE: il PE esercita insieme al Consiglio la funzione legislativa e la funzione di bilancio; esercita altresì funzioni consultive e di controllo politico. Controllo politico sulla Commissione

  • Il PE approva l'investitura della Commissione e condiziona la scelta del suo Presidente, che sarà designato tenendo conto dei risultati alle elezioni del PE (art. 17, par. 7, TUE)
  • Il PE promuove una mozione di censura verso la Commissione (art. 17, par. 8, TUE e art. 234 TFUE) a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi che sia pari alla maggioranza dei componenti del PE. La censura obbliga la Commissione alle dimissioni.

Art. 17, par. 7, TUE

  • Il PE elegge il Presidente della Commissione.
  • Il Consiglio europeo, tenuto conto dei risultati delle elezioni del PE, deliberando a maggioranza qualificata, propone un candidato, che è eletto dal PE a maggioranza dei suoi componenti (doppio vincolo).
  • Il Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione, decide sulla composizione della Commissione.
Commissione, adotta l'elenco delle personalità da nominare come membri della Commissione (selezionate sulla base delle proposte degli Stati membri).
  • Il Presidente, l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, i membri della Commissione sono sottoposti, collettivamente, al voto di approvazione del PE. In seguito a tale approvazione, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, nomina la Commissione.
Gruppi politici
  • Sono l'unità di lavoro del PE.
  • Aggregazione non in delegazioni nazionali ma in formazioni transnazionali costituite sulla base di "affinità politiche".
  • Almeno 23 deputati eletti in almeno ¼ degli Stati UE.
  • I partiti politici a livello europeo non hanno una forte identità politica ma sono la somma dei partiti affini in ambito nazionale.
  • Ex art. 224 TFUE, i partiti politici europei devono dotarsi di uno statuto e di apposite norme sul loro funzionamento.

finanziamento• Cfr. Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del PE (modificato dalRegolamento 2018/673 del 3 maggio 2018) relativo allo statuto ed alfinanziamento dei partiti europei (cui sono equiparate le fondazioni).

7 Gruppi parlamentari nell’attuale PE• PPE – Partito popolare europeo (Democratico-cristiano)• S&D – Gruppo dell’Alleanza progressista dei Socialisti eDemocratici• ECR – Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti europei(FdI)• ID – Gruppo Identità e democrazia (Lega)• GUE/NGL – Gruppo confederale della Sinistra unitariaeuropea/Sinistra verde nordica• V-ALE – Gruppo Verde/ Alleanza libera europea (M5S)• Renew Europe In Italia

Legge n. 18 del 24 gennaio 1979: disciplina il sistema elettoraleper l’elezione del PE• formula proporzionale (con voto di preferenza)• soglia di sbarramento del 4% (ex l. n. 10/2009).Elettorato attivo e passivo:medesimi requisiti previsti

per la Camera dei deputati

  • Possono votare per i candidati italiani al PE sia i cittadini italiani, sia tutti i cittadini UE residenti in Italia iscritti in apposita lista elettorale presso il Comune di residenza.
  • I cittadini italiani residenti in uno Stato UE possono votare per i candidati dello SM di residenza oppure per i candidati italiani al PE (presso apposite sezioni costituite all'estero).
  • Sono eleggibili in Italia i cittadini UE non italiani che abbiano i requisiti per essere eletti richiesti sia dalla legge italiana, sia dalla legge del proprio Stato.

Sistema elettorale italiano

  • Il territorio nazionale (76 seggi) è diviso in 5 circoscrizioni sovra-regionali: Nord-est (15 s.), Nord-ovest (20 s.), Centro (15 s.), Sud (18 s.), Isole (8 s.).
  • I seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei voti conseguiti a livello nazionale (collegio unico nazionale) e sono poi distribuiti in ciascuna delle circoscrizioni in base ai voti ottenuti dalla lista.

tale ambito.

  • Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze individuali.
  • L'elettore può esprimere fino a 3 preferenze (per candidati di genere diverso ex l. 65/2014).
  • Soglia di sbarramento: 4% dei voti espressi.

Numerosi tentativi di adire la Corte costituzionale

  • CC sentenza n. 271/2010 sul riparto dei resti anche per le liste al di sotto del 4% (giudice a quo: Tar Lazio): inammissibilità (pronuncia richiesta additiva in assenza di rime obbligate).
  • CC sentenza n. 110/2015 sulla soglia di sbarramento (giudice a quo: Tribunale di Venezia, ordinanza di rimessione n. 136/2014): inammissibilità per carenza di interesse ad agire, trattandosi di un'azione giudiziaria intrapresa al di fuori di una determinata vicenda elettorale nella quale fosse dedotta la violazione di un specifico diritto di voto. Non è ammissibile l'accertamento in astratto del diritto.
  • CC sentenza n. 239/2018 sulla soglia

di sbarramento (giudice aquo: Consiglio di Stato, ordinanza n. 3673/2016): infondatezza.

Sentenza della Corte costituzionale n. 239 del 2018

Oggetto del giudizio

  • art 21.1. n. 1 bis e n. 2 e art. 22 della l. n. 18/1979, come modificati dalla legge n. 10 del 2009

“L’Ufficio elettorale nazionale:

  • individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi (art. 21.1. n. 1 bis);
  • procede al riparto tra le liste di cui al numero 1 bis in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (art. 21.1. n. 2)”.

“L’Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al numero 4 dell’articolo 20” (art. 22).

Motivi di incostituzionalità

  • Parametri costituzionali:

violazione degli artt. 1.2, 3 e 48.2 Cost.

  • art. 1.2. Cost.: violazione del principio democratico per limitazione irragionevole ed ingiustificata della rappresentanza popolare, legata alla piena valorizzazione del diritto di voto.
  • art. 3 Cost.: violazione del principio di uguaglianza per aver regolamentato in modo irragionevole i diversi interessi e valori che vengono in rilievo (chances di accesso alle cariche politiche).
  • art. 48 Cost.: violazione del diritto di voto per aver escluso la rappresentanza politica di ampie fasce dell'elettorato in assenza di giustificazioni.

Clausola di sbarramento del 4%:

  • bilanciamento irragionevole?
  • eccessiva compressione dei principi di rappresentatività e di eguaglianza del voto?

Natura delle clausole di sbarramento

  • Percentuale minima di voti necessaria alla lista o alla coalizione per accedere alla ripartizione dei seggi, cioè per conquistare almeno un seggio.
  • Correttivo tipico delle formule elettorali

proporzionali o miste con una quota assegnata proporzionalmente.

Variegata gamma di combinazioni e variazioni che ne differenziano gli effetti.

Circa gli effetti della soglia, in particolare, secondo la CC essi derivano dalla concomitante valutazione:

  • del contesto politico-partitico (numero, tipologia e grado di consenso dei partiti presenti) e
  • dall'ambiente storico-culturale (evoluzione del ruolo del Parlamento).

Variabili meta-giuridiche

Funzione della soglia di sbarramento

Esigenza di razionalizzare la composizione delle Assemblee parlamentari attraverso specifici meccanismi, quali le soglie, in quanto "la rappresentanza politica non è solo la mera registrazione "proporzionale" della pluralità socio-politica, non è cioè un semplice "specchio della società di riferimento", ma ha anche la funzione di "assicurare l'efficacia ed efficienza del procedimento decisionale".

Soglie

di sbarramento esplicite e implicite.

Soglie implicite: l'effetto selettivo può prodursi per effetto di altri fattori, quali il numero dei seggi o la dimensione/grandezza dei collegi.

Es. un numero di seggi molto basso produce un elevato effetto preclusivo, così come un collegio dalle dimensioni ridotte determina un numero basso di candidati eletti (che dovranno ottenere un maggior numero di voti).

Interessi costituzionali tutelati dalla soglia di sbarramento:

  • Soglie di sbarramento esplicite: sacrificio dell'esigenza di rappresentare l'universalità di elettori in nome di altri "valori e interessi" meritevoli di tutela:
  • a) assicurare la governabilità (= dinamica Parlamento-Governo)
  • b) evitare la frammentazione politico-partitica, che rallenterebbe i processi decisionali (= efficienza dei processi decisionali all'interno del Parlamento, a prescindere dal rapporto col Governo)

In tal senso cfr. anche- C.C. n. 193/2015

sulla legge elettorale Regione Lombardia n. 17/2012- C.C. n. 35/2017 su c.d. Italicum (l. n. 52/2015)

Legittimità costituzionale della soglia di sbarramento

  • Giudice a quo = irragionevolezza della soglia del 4% in quanto in riferimento al Parlamento europeo non si pone un'esigenza di governabilità, non sussistendo un rapporto di fiducia tra Parlamento europeo e Commissione.
  • CC = sono 2 le ragioni che giustificano la soglia:
    • la governabilità
    • l'efficienza dei meccanismi decisionali (che il giudice a quo ha trascurato del tutto), gravemente ostacolata dalla frammentazione partitica.

È il buon funzionamento del Parlamento europeo il valore da tutelare = valore di rilievo primario perché è diretto a scongiurarne la paralisi.

Assetto dei poteri in UECC: progressiva "trasformazione in senso parlamentare della forma di governo dell'Unione europea"

  • per effetto del rafforzamento della funzione legislativa, di bilancio,
to delle sue funzioni legislative e di controllo politico. Il controllo politico e consultivo del Parlamento Europeo (PE) è garantito dall'articolo 14, paragrafo 1 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) e dagli articoli 289 e 294 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Questo controllo si manifesta attraverso la competenza del PE nell'elezione del Presidente della Commissione (Spitzenkandidaten, articolo 17, paragrafo 7 del TUE) e nell'approvazione di una mozione di censura nei confronti della Commissione (articolo 17, paragrafo 8 del TUE). La relazione dialettica "potenziata" tra il PE e la Commissione richiede che sia favorita la formazione di una maggioranza politica, al fine di evitare che una frammentazione partitica eccessiva possa mettere a rischio la stabilità dell'organo di governo. La clausola di sbarramento tutela il valore del buon funzionamento del PE, sia nei suoi rapporti con la Commissione, sia nello svolgimento delle sue funzioni legislative e di controllo politico.
Dettagli
A.A. 2022-2023
353 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annachiaraesposito2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Sgrò Francesca.