23/02/22
STORIA.
Dopo la fine della 2GM l’approccio alla cooperazione internazionale è cambiato e ciò è
dimostrato dalla nascita di varie organizzazioni internazionali (es. ONU), alcune con carattere
regionale e nel nostro caso europee:
OECE organizzazione europea di cooperazione economica, con l’obiettivo di gestire i
finanziamenti e i fondi USA derivanti dal piano Marshall. Nel 1948 era rivoluzionaria la
creazione di un’organizzazione di tal genere subito dopo un conflitto mondiale. Nel
1960 l’organizzazione si trasforma nell’OCSE, che esiste tutt’oggi in quanto riunisce più
membri dell’UE. Sia l’OECE che l’OCSE sono organizzazioni internazionali classiche,
caratterizzate dal metodo intergovernativo (tutte le volontà dell’organizzazione
derivano dagli stati membri, che votano in modo unanime, avendo ogni stato membro
pari peso). Gli organi di queste organizzazioni internazionali sono espressione degli stati
ed essi “parlano” in forza del mandato ricevuto dallo stato di appartenenza.
Consiglio d’Europa nasce nel 1949 per aumentare la cooperazione a livello sociale
e culturale tra gli stati partecipanti (a seguito della distruzione sociale portata dal
conflitto mondiale). Il Consiglio d’Europa ha promosso la convenzione europea per i
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, faro della tutela dei diritti dell’uomo in
Europa dalla sua firma nel 1950. A livello di Consiglio d’Europa sono state prodotte
numerose convenzioni internazionali volte a tutelare le minoranze, per la prevenzione e
soppressione della violenza contro le donne. Dal punto di vista formale il Consiglio è
un’organizzazione internazionale classica (costituita tramite trattato tra gli stati
interessati, aperto a nuovi stati – oggi 47, che geograficamente e politicamente non
considereremmo parte dell’Europa); ha però una particolarità: l’Assemblea Generale del
Consiglio d’Europa non è espressione degli stati, ma gode di una rappresentatività
democratica di secondo grado (sono i membri dei parlamenti nazionali che nominano i
membri dell’Assemblea Generale), i suoi membri non rappresentano lo stato di origine.
Altra particolarità è la presenza della Cedu, prevista nella CEDU, corte internazionale
dei diritti dell’uomo che è possibile adire anche da parte di persone fisiche o giuridiche
e non solo da Stati (ricorso individuale contro uno Stato parte del Consiglio d’Europa
quando si ritiene leso un diritto fondamentale previsto nella CEDU).
CECA presenta una natura ibrida, con una struttura unica nel panorama
internazionale. Non si dovrebbe usare la nozione di organizzazione internazionale ma di
ente sovraordinato. È il primo esperimento di cooperazione, la Comunità Europea del
carbone e dell’acciaio è nata nel 1951 tra 6 stati Europei con lo scopo di condividere le
maggiori risorse del periodo (poiché a partire dalla Guerra dei Trent’anni i conflitti sul
territorio europeo erano scoppiati al fine di imporre la sovranità sulle aree geografiche
più ricche di queste risorse naturali). Si instaura un mercato comune del carbone e
dell’acciaio all’interno del quale carbone ed acciaio potessero muoversi liberamente,
abolendo i dazi e creando un’unica barriera doganale verso l’esterno (libera
circolazione). L’idea di mercato interno prevede una coesione tra gli stati membri della
CECA al fine di ottenere alla fine un mercato coeso come quello nazionale. Oltre alla
libera circolazione di queste merci si aveva anche la libera circolazione dei lavoratori di
questi settori. In un mercato interno deve essere garantita anche la libera concorrenza,
predisponendo un divieto di aiuti di stato ed intese (tra imprese) anti-concorrenziali. Le
imprese nei settori di carbone e acciaio si sono trovate in concorrenza tra di loro anche
se aventi sede in territori diversi. La CECA era un trattato aperto e si è estinta nel 2002
poiché il Trattato aveva una durata di 50 anni e non aveva più senso mantenere un
trattato differenziato, che è stato inglobato nella cooperazione economica generalizzata
dell’UE.
Il sistema della CECA era molto efficiente e quindi già nel 1952 si era previsto un Trattato per
unificare gli eserciti dei 6 stati, per evitare sicuramente un conflitto tra gli stati CECA. Il
progetto però era troppo ambizioso e la Francia non lo ratificò, tutt’oggi non si è ancora
arrivati ad una cooperazione di difesa tra stati. Nel 2017 è nata la PeSCO, una struttura
permanente di difesa con cui gli stati membri possano intraprendere delle azioni in stati terzi
di addestramento o operazioni di pace keeping condividendo uomini, mezzi e conoscenze.
Nonostante il fallimento della Comunità europea di difese i lavori continuano e nel 1957
vengono fondate la CEEA (Comunità europea per l’energia atomica o EURATOM) e la CEE
(Comunità economica europea) i cui principi fondamentali sono gli stessi della CECA: mercato
concorrenziale e libero. Nel Trattato istitutivo dell’EURATOM vi è una parte relativa alla ricerca
e alla tecnica, alla sicurezza e al controllo ed alla libera circolazione di capitali per
investimenti in usi pacifici. La CEE, invece, è una comunità ad ampio respiro generale, non ad
approccio settoriale.
Ci si ritrova nel 1957 con 3 comunità diverse e viene istituita un’altra autorità indipendente al
fine di verificare il rispetto dei Trattati da parte degli stati membri (una per la CECA e una per
l’EURATOM), mentre per la CEE l’organo di controllo fin dall’origine si chiama “Commissione”.
Ogni comunità aveva propri organi, oltre alle autorità generali.
Entro il 1965 viene unificato il quadro istituzionale con: un’Assemblea, un Consiglio, una Corte
a seconda del problema che di volta in volta dovevano affrontare le istituzioni ricavavano
competenza e funzioni dallo specifico tratto. Dal 1976 l’assemblea diviene il Parlamento
Europeo, eletto a suffragio universale diretto.
Lo sviluppo più visibile è però dato dall’allargamento delle 3 comunità europee, il primo nel
1973 (UK, Irlanda e Danimarca) e l’ultimo nel 2016 (Croazia), che avviene con Trattato. Gli
allargamenti progressivi e i buoni risultati delle Comunità hanno reso necessario varie riforme
delle Comunità.
L’Atto unico europeo (1986) amplia le competenze della comunità europea (viene meno
l’aggettivo economica perché le nuove competenze non hanno sempre carattere economico,
come le competenze in materia d’ambiente o di tutela dei consumatori) e fa acquisire un
primo potere legislativo al Parlamento europeo (storicamente al consiglio). Vari atti di riforma
hanno poi ampliato i poteri legislativi del Parlamento europeo.
L’Unione Europea nasce con il Trattato di Maastricht (1992), il quale ha predisposto una
struttura a tra pilastri, che introduce la tutela dei diritti dell’uomo e la cittadinanza
dell’unione. All’UE vengono attribuite nuove competenze (inizialmente a livello sperimentale
unione monetaria, politica estera e di sicurezza comune, cooperazione giudiziaria civile e
penale).
Seguono nuovi trattati di modifica dei trattati istitutivi: Trattato di Amsterdam del 1997
(rafforzata la CE all’interno del macro-sistema dell’UE ed alcune delle nuove politiche dell’UE
entrano nella comunità), Trattato di Nizza del 2000 (in preparazione del grande
allargamento del 2004 da 15 a 24 paesi membri; il Parlamento europeo diventa un co-
legislatore dell’Unione insieme al Consiglio e viene elaborata la carta dei diritti fondamentali
dell’UE).
La vera grande riforma è il Trattato di Lisbona del 2009 che elimina la CE in favore della
sola UE. Oggi, infatti, i trattati istitutivi sono il TUE e TFUE. Viene eliminata la struttura a
pilastri, aumenta il numero delle istituzioni (fondamentali per il funzionamento dell’UE) e ne
dà una nuova disciplina (es. nuovi rapporto tra Commissione e Parlamento UE), rileva come
diritto primario la Carta dei diritti fondamentali di Nizza, vengono riordinate le competenze
dell’UE ed elencate in modo ordinato le competenze esclusive dell’Unione, viene confermato e
rafforzato il ruolo di co-legislatore del Parlamento UE, vengono disciplinate in modo più chiaro
le procedure decisionali delle istituzioni dell’Unione.
È il Trattato di Lisbona che innova, razionalizza e riordina il sistema dell’Unione Europea,
codificando anche la giurisprudenza e rendendo le regole più chiare.
28/02/2022
Le prime sentenze con cui la Corte di Giustizia ha affermato i principi fondamentali delle
comunità europee risalgono agli anni ’60, le quali sono ancora oggi di perdurante attualità
(richiamate pochi giorni fa da una sentenza della ECJ).
Sentenza Van Gend & Loos nr.26/62.
Si tratta di un’azienda di trasporti olandese che effettuava trasporti di sostanze chimiche dalla
Germania ai Paesi Bassi; nel momento del passaggio dei beni dalla Germania ai Paesi Bassi
l’agenzia doganale olandese impone dei dazi all’azienda. Ciò però contrasta con il divieto di
introduzione di dazi doganali in rapporti commerciali tra paesi membri. Van Gend & Loss paga
il dazio ma poi instaura un giudizio nazionale contro l’agenzia delle dogane olandese
sostenendo che l’imposta è illegittima, violando il Trattato della CEE, chiedendone la
ripetizione (diritto di non pagare i dazi). Un trattato concluso tra gli stati attribuisce diritti agli
stati parte del trattato, mentre l’individuo normalmente non è un soggetto di diritto
internazionale applicando questi principi l’azione di Van Gend & Loss non sarebbe
ammissibile, non avendo alcun fondamento giuridico (ed è ciò che adduce l’amministrazione
delle finanze olandese in sua difesa). L’eventuale titolare dell’azione sarebbe la Germania
(sono i Pesi Bassi che chiedono i dazi di importazione alla Germania, ledendo i diritti di
commerciare liberamente). Il giudice olandese si pone però il dubbio poiché vede che il
soggetto che ha effettuato l’esborso è Van Gend & Loos e sembrerebbe corretto che
all’azienda venga riconosciuta l’azione. Il giudice nazionale sfrutta lo strumento del rinvio
pregiudiziale (strumento di cooperazione tra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte di
Giustizia, se il giudice nazionale ha un dubbio circa l’interpretazione o validità del diritto
dell’UE può sospendere il giudizio nazionale e porre domande alla Corte di Giustizia)
chiedendo all’ECJ se l’Art.12 (abolizione dei dazi doganali tra i paesi membri) del Trattato della
CEE può creare dei diritti in capo ai singoli. È necessario capire se i principi del Trattato di
istituzione della CEE possono produrre degli effetti in capo ai singoli individui. Per affermare
che le fonti di diritto dell’Unione Europea producano effetti anche in capo ai singoli, la Corte
afferma che la Comunità Economica Europea è un ordinamento giuridico autonomo rispetto
agli stati membri di nuovo genere e diverso dalle organizzazioni internazionali. Ciò si deduce
in prima battuta dallo scopo del Trattato: istituire un mercato comune, a beneficio dei soggetti
giuridici (e non degli stati); inoltre il preambolo del Trattato nomina gli stati ma anche i
soggetti (persone fisiche o giuridiche) degli stati membri; esiste, infine, un sistema
giurisdizionale che è in grado di far valere alcuni dei diritti dei singoli (ECJ attivabile anche da
parte dei singoli, a certe condizioni).
Ciò rende la CEE un unicum, le sue fonti possono produrre effetti particolari, differenti dagli
effetti tipici delle fonti di diritto delle organizzazioni internazionali. Le fonti possono riferirsi
quindi ai singoli, producendo in capo a loro obblighi e diritti che il giudice nazionale è tenuto a
tutelare e garantire (diritti giustiziabili). Partendo dalla particolarità dell’ordinamento della CEE
l’ECJ ci indica la particolarità degli effetti delle sue fonti.
L’Art.12 introduce quindi un diritto effettivo di non pagare o chiedere la restituzione dei diritti
doganali.
Sentenza Costa vs. Enel nr.6/64.
Siamo in un’epoca appena successiva alla nazionalizzazione dell’Enel; l’avvocato Costa decise
di non pagare più le bollette perché ritenute inesistenti dato che il processo di
nazionalizzazione è un atto illegittimo da cui deriva l’inesistenza dell’Enel e degli atti che esso
produce. Nel procedimento nazionale, esperito in primo grado da Enel vs. Costa per farsi
pagare le bollette e poi in appello di Costa vs. Enel si ritiene illegittimo poiché il diritto
europeo non pregiudica le legislazioni nazionali in materia di proprietà privata o pubblica (non
sono possibili successive nazionalizzazioni o privatizzazioni in seguito all’approvazione del
Trattato). La Corte d’Appello richiede l’intervento dell’ECJ ed essa afferma che l’ordinamento
europeo, oltre ad essere autonomo e di nuovo genere, è integrato in quello degli stati membri
il diritto prodotto dell’ordinamento comunitario entra anche negli ordinamenti degli stati
membri, che hanno l’obbligo di applicare quel diritto. Questa novità, autonomia ed
integrazione del diritto comunitario è fondato sui Trattati costitutivi della CEE, sulla sua
personalità giuridica, nella sua capacità giuridica anche internazionale, sulle funzioni dei suoi
organi e sui poteri effettivi della CEE (anche a discapito della precisa volontà da parte degli
stati). Gli obblighi assunti con il Trattato sono assoluti, quindi le disposizioni del Trattato
pongono obblighi in capo agli stati e possono porre obblighi in capo ai singoli.
Caratteri distintivi dell’UE: Funzioni integrazione europea dei popoli, oltre che
dell’economia e dei mercati; particolare ampiezza dei poteri accompagnati da un’ampia
cessione di sovranità degli stati membri su molte materie.
Istituzioni organi di individui indipendenti dagli stati membri (in origine quattro: Parlamento,
ECJ, Commissione e Consiglio), oggi sette.
Procedimenti decisionali l’unanimità è l’eccezione, nelle istituzioni si delibera a
maggioranza qualificata o semplice (rendendo più facile l’emanazione dell’atto) ed il voto
contrario non impedisce l’applicazione dell’atto nello stato che ha votato contro. Sono possibili
le cooperazioni rafforzate nell’ambito dell’UE, almeno 1/3 degli Stati membri possono
utilizzare le istituzioni dell’unione per emanare atti che si applicano solo ad un gruppo di stati
membri (impossibile nell’ambito delle altre organizzazioni internazionali), con possibilità di
aprirsi agli altri stati.
Sistema di controllo giurisdizionale sistema accentrato per l’interpretazione e l’applicazione
del diritto dell’Unione (rinvio pregiudiziale alla ECJ). Vi è anche un meccanismo di tutela del
singolo che può accedere alla Corte di Giustizia ma anche accedere a risarcimenti nel caso di
violazione dei diritti da parte di uno Stato membro o dell’Unione.
Obiettivi dell’UE: fino all’emanazione Trattato di Lisbona l’Art.3 elencava gli obiettivi,
chiarendo le priorità dell’Unione. Oggi è stato completamente riscritto ed è meno chiaro sulle
priorità concrete dell’Unione. I grandi obiettivi si “leggono fra le righe”: 1) instaurazione di un
mercato interno senza frontiere; 2) creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in
cui sia assicurata la libera circolazione delle persone; 3) integrazione sociale e culturale con
valori comuni; 4) creazione di un’unione economica e monetaria con o meno l’adozione
dell’euro; 5) politica estera unitaria (obiettivo meno riuscito ad oggi), non vi è un soggetto
unico che si assume le responsabilità in tema di politica estera ma il rappresentante di ogni
stato prende la sua posizione ed in generale la visione può risultare convergente o divergente
(nel Trattato di Lisbona era prevista la figura del ministro per gli affari esteri dell’UE ma non è
entrata in vigore).
PRICNCIPI STRUTTURALI DELL’ORDINAMENTO DELL’UE.
1) Principio di attribuzione l’UE agisce nei limiti delle competenze conferitegli dagli Stati
membri ed esse sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai Trattati
(competenze derivate). Fino al trattato di Lisbona la Comunità Europea e l’Unione Europea
non avevano una loro Carta dei Diritti Fondamentali. Si è poi deciso di sfruttare la Carta dei
Diritti dell’Uomo (CEDU) e di aderirvi; il Trattato di adesione è passato al vaglio della ECJ che
ha rilevato la mancata attribuzione da parte dei Trattati istitutivi della competenza dell’Unione
in materia di diritti fondamentali dell’uomo, quindi, la Comunità non poteva aderire ad un
Trattato con i contenuti della CEDU (Parere 2/94, vincolante). Ciascuna istituzione all’interno
dell’Unione ha poi le sue competenze e i suoi poteri (altra faccia del principio).
Competenze sussidiarie: strumento molto importante soprattutto nel passato (prime
formulazioni dei Trattati istitutivi, imprecise e imperfette). Nelle prime formulazioni sono state
attribuite le competenze ma non venivano esplicitate le modalità per esprimere questa
competenza. Nel momento in cui sono attribuite le competenze ma non sono disciplinati i
poteri, le istituzioni dell’UE possono adottare tutti gli strumenti necessari per realizzare un
obiettivo del Trattato (vi è comunque una fase di controllo da parte del Consiglio e Parlamento
europeo). È esclusa la base giuridica nel Trattato per aderire alla CEDU ma è possibile
utilizzare
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Diritto dell'Unione Europea II (2°parte) Appunti
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