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LIBERTÀ

Il concetto di libertà appare uno dei più controversi e condizionati. Nella storia si è passati al concetto di libertà della polis greca intesa o nell'età romana preclassica che consisteva nell'esercitare collettivamente ma direttamente la sovranità, e l'individuo soggiaceva alla comunità che controllava e guidava le attività private. Le libertà dei moderni vedono riconosciute e garantite la sfera dell'autonomia dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri. Alle libertà negative (dallo stato) si aggiungono le libertà positive (nello stato) e le libertà dell'individuo all'interno delle formazioni sociali delle quali entra a farne parte. Collegato alle libertà è il concetto di autonomia. Si è liberi nei confronti di qualcosa. Si è liberi o autonomi in quanto si possa esprimere e selezionare i propri interessi e predisporre i moduli e le.

Procedure idonee a comporre e soddisfare gli interessi selezionati. Tale libertà o autonomia viene predeterminata dall'ordinamento giuridico che detta regole di condotta. Le libertà e le autonomie del soggetto non esistono in assoluto; esse trovano dei limiti nelle libertà e nelle autonomie degli altri gruppi, nell'interesse generale. È questo l'aspetto formale, che vede le libertà e le autonomie garantite da norme giuridiche. Vi è poi l'aspetto sostanziale secondo il quale tali libertà sono quelle effettivamente vigenti e di fatto operanti. Particolare rilievo assumono questi concetti soprattutto nel diritto pubblico.

Sezione II

IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

1. L'eguaglianza formale.

A norma del comma 1 dell'art. 3 cost. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di

condizionepersonale e sociale. È opinione comune che il termine tutti i cittadini, (viene integrato con l'art. 2 cost. La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nella formazionesociale ove si svolge la sua personalità) sia da intendere anche, per talune situazioni, gli apolidi e gli stranieri. La pari dignità consacrata nella norma sta a significare che non esistono distinzioni in base al titolo, o al grado o una classe sociale (la disposizione XIV trans. e finale dice i titoli nobiliari non sono riconosciuti), e che l'unico titolo è da riconoscere nello svolgere una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 cost. comma 2). L'assemblea costituente ritenne che fosse necessario prestabilire dei limiti ben precisi all'attività dei pubblici poteri, al fine di evitare incertezze interpretative, ed evitare

discrezionale al legislatore ordinario, con il principio di eguaglianza davanti alla legge. Il legislatore ordinario non può operare discriminazioni fra i cittadini a seconda del sesso, della religione, della razza o delle loro opinioni politiche. Alcune deroghe a tale principio sono contemplate nella costituzione stessa. Infatti, l'art. 29 stabilisce che l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi può essere limitata dalla legge a garanzia dell'unità familiare; gli art. 68 e 122 sottraggono i parlamentari e i consiglieri regionali alla responsabilità civile, penale ed amministrativa per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; l'art. 38 subordina all'autorizzazione delle camere la limitazione della libertà personale e domiciliare del parlamentare; art. 90, art. 98. Il principio di eguaglianza può dirsi integralmente applicato in quanto la legge tratta in modo discrezionale al legislatore ordinario, con il principio di eguaglianza davanti alla legge. Il legislatore ordinario non può operare discriminazioni fra i cittadini a seconda del sesso, della religione, della razza o delle loro opinioni politiche. Alcune deroghe a tale principio sono contemplate nella costituzione stessa. Infatti, l'art. 29 stabilisce che l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi può essere limitata dalla legge a garanzia dell'unità familiare; gli art. 68 e 122 sottraggono i parlamentari e i consiglieri regionali alla responsabilità civile, penale ed amministrativa per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; l'art. 38 subordina all'autorizzazione delle camere la limitazione della libertà personale e domiciliare del parlamentare; art. 90, art. 98.egualesituazioni eguali ed in modo diverso situazioni diverse. Lasciare alla discrezionalità del legislatore tale valutazione avrebbe potuto trasformarla in arbitrio. In regime di costituzioni rigide il legislatore è vincolato alla costituzione. La corte cost. ha precisato nelle sue sentenze, che l'art. 3 mira ad impedire che a danno dei cittadini siano delle leggi operate discriminazioni arbitrarie, senza che la disposizione obblighi il legislatore a fissare per tutti una identica disciplina. Un ordinamento che non distingua situazioni da situazioni e tutte le consideri allo stesso modo non è nemmeno pensabile, finirebbe col non disporre regola alcuna (sent. 217/72). La discrezionalità legislativa trova sempre un limite nella ragionevolezza (sent. 200/72). La corte sulla ragionevolezza individua 3 esigenze: 1) la salvaguardia della discrezionalità del legislatore; 2) la tutela del principio di pari trattamento in situazioni uguali; 3) il bilanciamento.

Dei valori costituzionali diversi e contrastanti, per un equilibrio. Più difficile è il controllo sulla razionalità in se e per se delle norme sottoposte al giudizio. Un tale controllo, senza riferirsi al giudizio di uguaglianza, rischierebbe di sovrapporre la corte al legislatore (non è dato reperire criteri di ragioni universali).

Destinatari della norma pare che sia il legislatore, gli amministratori ed i giudici che sono chiamati ad osservarlo in sede di attuazione ed applicazione della legge. La costituzione contiene principi di eguaglianza formale si pensi all'art. 8, eguale libertà di confessione religiose, l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi art. 29, la parità di trattamento economica tra uomo e donna, art. 37 ecc.

L'eguaglianza sostanziale. Il passaggio dello stato di diritto a quello sociale è segnato nell'art. 3 cost. che enuncia uno dei principi fondamentali ed assume il valore di canone interpretativo.

All'interno del sistema. Il comma 2 dell'art. 3 è chiaro: E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Il costituente ha di fatto assegnato alla repubblica il compito di rimuovere siffatti ostacoli affinché tutti i cittadini siano posti sullo stesso punto di partenza. Esso mira a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del paese in un regime di libertà e di eguaglianza affinché le discriminazioni si operino solo per le capacità naturali. Il principio è di carattere programmatico, rivolto a tutti i soggetti dello stato affinché si attuino i

fini da esso indicati. Con legge cost. 1/2003 al 1 comma dell'art. 51 è stato aggiunto il seguente periodo: "A tal fine la repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomo e donna." Con questa norma si rendono possibili le azioni positive in favore della donna che prima la stessa corte cost. aveva dichiarato illegittime.

Sezione II

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

3. I diritti pubblici soggettivi e le libertà

Il riconoscimento giuridico delle libertà segna il passaggio dallo stato assoluto allo stato di diritto e la conquista della qualità di cittadino da parte di chi era considerato suddito. Il mero riconoscimento di libertà non è sufficiente se non si accompagnino tutte una serie di garanzie dirette a stabilire dei limiti invalicabili all'attività dello stato. L'esperienza statuaria fu illuminante per le libertà. Nelle costituzioni contemporanee le norme nelle quali le libertà sono enunciate,

assumono un contenuto non generico ma dettano una disciplina puntuale delle materie riservate. Le libertà costituzionalmente garantite diventano diritti inviolabili o diritti assoluti. Le libertà riconosciute nella costituzione consistono in primo luogo e originariamente, nella pretesa ad un comportamento omissivo dello stato, e costituiscono l'oggetto di una situazione giuridica attiva di un diritto soggettivo, vale a dire vanno configurate come un interesse protetto in via diretta ed immediata dall'ordinamento giuridico. Alcuni di questi principi non hanno ad oggetto la libertà ed in particolare: a) il diritto alla difesa art. 24 cost. che è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che è connesso al 1 comma dello stesso articolo tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa consiste nella possibilità di resistere in un giudizio. Come specificazione di tale diritto possiamodire che l'imputato ha diritto di essere assistito da un avvocato nell'interrogatorio; il diritto di essere ascoltati prima dell'emanazione di un provvedimento; il diritto di notifica degli atti. La costituzione all'art. 24 comma 3 si preoccupa di rendere effettivo il diritto in esame disponendo per i non abbienti il diritto di difesa in ogni ordine e grado con mezzi idonei. Il patrocinio gratuito, sia per la difesa che per l'eventuale richiesta di risarcimento danni cagionato dalle funzioni giudiziarie. La legge costituzionale 2/99 modificando l'art. 111 cost. ha introdotto il giusto processo penale rendendo così effettivo il diritto alla difesa dell'imputato o dell'indagato. In particolare è stabilito che la persona sia informata in forma riservata dei motivi dell'accusa; disponga a suo carico del tempo per preparare la difesa; interrogare o fare interrogare le persone che lo accusano; ecc. La norma stabilisce che deve essere garantito

Nella sua pienezza il principio di contraddittorio nel processo. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata se il dichiarante si sia volontariamente sottratto al contro interrogatorio. Il carattere di tale norma cost. è stato criticato perché assomiglia più ad un codice di rito che a norma costituzionale.

Il diritto di voto art. 48 il diritto di essere iscritto nelle liste elettorali ed a partecipare alle elezioni ed ai referendum previsti nella cost.

Il diritto di petizione art. 50 cost. si tratta di istituto di democrazia diretta nel quale i cittadini chiedono con petizione alle camere provvedimenti legislativi o espongono comuni necessità.

Il diritto all'accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive art. 51 cost. che si specifica nel diritto a porre la propria candidatura nelle elezioni politiche od amministrative ed a partecipare a pubblici concorsi. Si distingue in ius ad officium (diritto ad essere investito della)

carica elettiva edell'ufficio) e ius in officio (diritto di essere mantenuto nella carica elettiva e nell'ufficio e adesercitare a relativa funzione); e) Il diritto per chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive, di disporre del
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Spadaro Antonino.
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