Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LA COSTITUZIONE – LEGGI COSTITUZIONALI – LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE
Qual è la fonte della nostra Costituzione?
Si è ricostruita nel tempo una linea di origine dei poteri che hanno dato legittimazione alla Costituzione;
non si parla di origine di natura formale-giuridica, bensì di una matrice storico-materiale:
1. L’Accordo politico => l’origine prima è l’accordo intercorso tra le forze politiche che, nel
dopoguerra, accomunate dalla volontà di reagire ai sistemi totalitari, si impegnarono
solidamente nella Costituzione di un nuovo ordine democratico;
2. Decreto luogotenenziale n. 151 1944 => frutto dell’accordo politico, stabiliva e legittimava il
potere dell’Assemblea costituente, dettava i criteri per la sua costituzione (ex art. 1) e per la sua
vita (ex art. 4);
3. Il Potere costituente => potere assegnato ai 556 membri dell'Assemblea costituente, eletta dal
popolo nel 1946, incaricata di redigere il testo della Costituzione.
La Costituzione è:
− È scritta
− È rigida (ex art. 138 Cost => procedura aggravata + Corte costituzionale)
− È lunga.
Da dove proviene la rigidità?
Proviene dall’articolo 138 Costituzione => disposizione che disciplina le leggi di revisione
costituzionale e le leggi costituzionali:
• Legge di revisione costituzionale=> leggi il cui contenuto incide sul testo della Costituzione,
sostituendo disposizioni in essa contenute (eliminandole, modificandole e promuovendo
aggiunte);
• Legge costituzionale => fonti che si pongono al di fuori del testo costituzionale, quando si
intende attribuire rango costituzionale alla disciplina di materie ritenuto di particolare interesse.
Procedimento di approvazione (vale per entrambe le fonti) [ex art. 138 Cost.]:
1. Si necessita di due deliberazioni successive da parte di entrambe le camere ad intervallo non
minore di tre mesi tra la medesima camera;
2. Le leggi sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella
seconda votazione.
2.1. Dopo l’approvazione della legge con mera maggioranza assoluta
Si sottopone la legge a referendum.
2.2. Se nella seconda votazione il consenso parlamentare raggiunge
I 2/3 dei voti, non si ha luogo a referendum.
3. Entro tre mesi dalla pubblicazione delle leggi costituzionali, un quinto dei membri di una
Camera; cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali, possono chiedere che queste
siano sottoposti a referendum.
Articoli 97-100 Reg. Cam.; articoli 121-124 Reg. Sen. => in occasione della seconda lettura la
commissione in sede referente e l’Assemblea sono chiamate a esaminare il progetto Costituzionale
Limiti delle riforme costituzionali?
• Articolo 139 Cost. => non è revisionabile la forma Repubblicana.
• Articolo 1 Cost. => la Repubblica è intrinsecamente collegata al sistema democratico, quindi
inalterabile. La democraticità si caratterizza, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 1146
1988), per alcune libertà fondamentali, ritrovabili:
Dall'articolo 2 all’articolo 13 e seguenti della Costituzione.
❑
• Sentenza n. 1146 1988 della Corte costituzionale => oltre al 139 ed altri articoli, vi sono principi
considerabili “Supremi”, non espliciti all’interno del testo, ma individuabili volta per volta
(esempio: laicità dello Stato; indivisibilità della Repubblica...).
STATUTI REGIONALI SPECIALI
L'articolo 113 Costituzione elenca le Regioni in cui il nostro ordinamento è articolato territorialmente
ed istituzionalmente:
• Regioni a Statuto ordinario => sono 15
• Regioni a Statuto speciale => sono 5: Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta,
Trentino Altro Adige.
≠
Statuto ordinario Statuto speciale ---> ragioni di ordine storiche che hanno portato la Costituzione a
ritenere necessaria la garanzia di autonomie più accentuate per alcune regioni.
Disciplina normativa costituzionale; Titolo V:
− Articolo 114 Costituzione (Regioni ordinarie)
− Articolo 116 Costituzione (Regioni speciali)
− Articolo 117 Costituzione (Regioni ordinarie)
Perché gli Statuti delle Regioni speciali sono fonte Super-primaria?
Perché quest'autonomia superiore si estrinseca in una disciplina che deroga a quella generalmente
riconosciuta dalla Costituzione alle regioni ordinarie:
• Disciplina differente dell’articolo 138 (leggi costituzionali) della Costituzione, tramite la legge n.
2 del 2001, che introduce fattori di specificità:
1. Per la proposta di legge costituzionale inerente agli Statuti regionali, proposta dal
Parlamento o dal Governo, i Consigli regionali coinvolti dovranno essere
preventivamente informati e, entro due mesi, potranno esprimere un parere non
vincolante;
2. Le leggi costituzionali riguardanti gli Statuti speciali non possono essere sottoposti a
referendum nazionale.
LE LEGGI ORDINARIE STATALI
La legge ordinaria è l’atto amministrativo approvato dal Parlamento:
− È detta “formare” per distinguerla dagli altri atti normativi aventi forza di legge.
− È esercitata da entrambe le camere --> bicameralismo perfetto.
La legge parlamentare è fonte primaria direttamente subordinata al testo costituzionale e alle leggi
costituzionali. Negli anni questa fonte ha subito particolari limitazioni nella sua centralità:
• Riforma al Titolo V (legge costituzionale n. 2 2001) => conferisce alle regioni più autonomia, con
espansione dell’intervento legislativo;
• Pervasività degli atti UE e fonti internazionali;
• Abuso degli strumenti legislativi da parte del Governo.
Come si articola il procedimento legislativo?
Si parla di un procedimento in parte stabilito dalla Costituzione dall’articolo 70 in poi.
Prima di tutto vi è la fase d’iniziativa:
• l’art. 70 e ss. Cost. => il potere legislativo appartiene alle Camere.
Vi possono essere più soggetti ad intervenire nell’iniziativa legislativa:
• Secondo l’Articolo 71 Cost. => l’iniziativa delle leggi spetta:
→ Al Governo => presenta disegni di legge:
Proposto dal Ministro, deliberato dal Consiglio dei ministri, e autorizzato dal
➢ Presidente della Repubblica.
È quella di maggiore rilevanza, poiché il Governo è la rappresentanza della
➢ maggioranza parlamentare.
→ A ciascun membro della Camera => ogni deputato e senatore ha titolo di presentare
progetti di legge.
Il limite si trova nelle materie riservate all’iniziativa governativa.
➢
→ Al popolo => cinquanta mila elettori possono presentare un progetto di legge redatto
in articoli (questo procedimento è disciplinato dalla legge n. 352 1970).
Il limite si trova nelle materie riservate all’iniziativa governativa.
➢ Tale procedimento d’iniziativa, seppur fenomeno di democrazia diretta, è
➢ tenuto spesso di poco conto dalle Camere.
• Secondo l’articolo 121, comma II, Cost. => l’iniziativa delle leggi spetta, anche:
→ Alle Regioni => i Consigli Regionali hanno facoltà d’iniziativa legislativa.
Il limite si trova nelle materie di iniziativa governativa.
➢
• Secondo l’articolo 99 Cost. => l’iniziativa delle leggi spetta:
→ Al Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro => organo consultivo di ausilio al
Parlamento e al Governo; esso può contribuire alla rielaborazione della legislazione
economica e sociale.
Come l’iniziativa Regionale e Popolare, non ha mai assunto rilevanza.
➢
Per ampliare la possibilità di partecipazione all’iniziativa legislativa si necessita di una legge
costituzionale --> la materia è coperta da riserva costituzionale.
Chi decide come devono essere disposte le programmazioni dei lavori delle camere?
Se ne occupa la conferenza dei capigruppo parlamentari --> è sempre presente il governo sotto la figura
del ministro per i rapporti parlamentari o un suo rappresentante.
Quale può essere l’utilità dei disegni di legge parlamentari?
☺ Può essere che, se nei lavori sono inseriti un DDL governativo e uno parlamentare sulla stessa
materia, un po' del contenuto di quello parlamentare venga inserito come emendamento nel
DDL governativo.
Segue la fase di approvazione --> si richiede che entrambe le Camere si esprimano favorevolmente sul
medesimo testo. Il lavoro più importante, però, non è svolto in aula, bensì nelle Commissioni:
• Art. 72 Cost => “ogni DDL, secondo le norme del regolamento parlamentare, è esaminato da
una Commissione, poi dalla Camera medesima che approva articolo per articolo e valutazione
finale”.
Cos’è la Commissione? --> sono gruppi ristretti di parlamentari, costituiti in ciascuna Camera, divisi
per materia (sono circa 10/12), formati in modo tale da garantire la proporzionalità della
rappresentanza in Parlamento --> in Commissione si instaura un rapporto di cooperazione tra
maggioranza e opposizione --> di regola presenta un testo su sei/sette.
Si traggono i seguenti procedimenti:
1. Il progetto di legge è assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia:
→ Svolgimento della fase istruttoria sul testo normativo proposto.
→ La Commissione acquista tutti gli elementi utili per una consapevole deliberazione del
Parlamento.
A seconda del ruolo della Commissione all’interno dell’iter, vi sono più procedimenti distinti:
1.1. Procedimento Ordinario (ex art. 72 Cost.) => La Commissione
Competente per materia opera in sede referente --> discute sul
Progetto di legge; esamina gli articoli; approva emendamenti.
1.1.1. Il testo, in aggiunta ad una relazione di accompagnamento,
Viene affidato ad un relatore incaricato di trasferirlo alla
Assemblea, nella quale i lavori sono pubblici --> il progetto
Di legge è discusso in linee generali; c’è una verifica di
Legittimità costituzionalità e di merito; avviene la votazione
Degli articoli e degli eventuali emendamenti.
Il voto è palese e a maggioranza semplice.
1.2. Procedimento Decentrato (ex art. 72 Comma II Cost.) => la Com-
-missione è in sede deliberante o “legislativa” --> svolge sia
Funzione istruttoria sia l’approvazione definitiva della legge
Senza bisogno di una votazione in seconda battuta da parte della
Assemblea.
1.2.1. Questo procedimento è escluso: in materia costituzionale
Ed elettorale; leggi di delegazione legislativa; leggi di ap -
- provazione di bilanci e di consumi; leggi di autorizzazione
Alla ratifica di trattati internazionali
1.2.2. Fino alla