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IL POTERE GIUDIZIARIO
Con la funzione giurisdizionale lo stato garantisce l'osservanza e la conservazione delle norme ritenute essenziali ai fini dell'ordinato svolgimento della vita sociale. Al fine di dare giusta interpretazione a casi dubbi, e di accertare la volontà normativa, o di applicare la sanzione in caso di disapplicazione di legge, lo stato ha posto 3 tipi diversi di giurisdizione. Civile, Penale, Amministrativa, ed se ne aggiunta una quarta quella costituzionale.
- La giurisdizione civile regola controversie sorte tra privati o tra privati e pubblica amministrazione ed aventi per oggetto diritti soggettivi;
- La giurisdizione penale mira a realizzare gli interessi della collettività organizzata a stato a che determinati valori o istituti (la vita, la proprietà) vengano salvaguardati ed a irrogare la pena a coloro che violino tali valori od istituti;
- La giurisdizione amministrativa tutela gli interessi legittimi dei cittadini che siano stati lesi.
dallapubblica amministrazione ed assicura la giustizia amministrativa;- Sulla giurisdizione costituzionale è competente della corte costituzionale per le quali si rinvia.A norma dell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/41) la giustizia, nelle materie civili e penali, è amministrata: Dal giudice di pace; dal tribunale ordinario; dalla corte d'appello; dalla corte dicassazione; dal tribunale per i minorenni; dal magistrato di sorveglianza. Sono i giudici ordinari (civilie penali) che esercitano le funzioni giurisdizionali art. 102 cost., vale a dire quelli cheistituzionalmente sono collegati al CSM (sent. Corte cost. n. 4/86). Tutti gli altri sono giurisdizionespeciale: tribunali militari, TAR, Consiglio di stato, corte dei conti; ecc.1. Il principio della unicità della giurisdizione.28L'art. 102 cost. dice che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolatedalle normesull'ordinamento giudiziario, e organizza la magistratura ordinaria in un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104). Il principio di unicità della giurisdizione è inquadrata in questi due articoli. Ma la costituzione stessa da delle deroghe, nell'art. 103 cost. che la funzione giurisdizionale possa essere esercitata dal Consiglio di stato e dagli organi di giustizia amministrativa previsti in ogni regione art. 125; dalla corte dei conti nella materia contabile e in ogni altra materia prevista da legge; dai tribunali militari che in tempo di guerra trovano limite nella legge e in tempo di pace giudicano sui militari in servizio per i reati militari; dalla corte cost.; dalle camere in sede di giudizio per la contestazione sulle elezioni o in seduta comune per le accuse nei confronti del presidente della repubblica. Tutte le altre giurisdizioni a norme della disp. Trans. VI della cost. entro 5 anni avrebbero dovuto essere revisionate. Ciòistituire nuovi giudici straordinari especiali è sancito dall'articolo 102 della Costituzione. Tuttavia, è prevista l'istituzione di sezioni specializzate presso gli organi ordinari. Questo divieto è di grande importanza per la civiltà giuridica, in quanto ogni individuo ha il diritto di conoscere in anticipo quale sarà il suo giudice naturale, come stabilito dall'articolo 25 della Costituzione. Un'eccezione a questa regola è rappresentata dall'articolo 45 del Codice di Procedura Penale, che riguarda la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché la libertà di determinazione della persona che partecipa al processo. Tuttavia, la legge 248/2002, che prevede il concetto di "legittimo sospetto", solleva qualche perplessità in termini di legittimità costituzionale. Infatti, l'uso di tale terminologia potrebbe consentire un ampio margine di discrezionalità in violazione dell'articolo 25 della Costituzione.istituire giudici speciali trova la sua 1 giustificazione nel principio secondo il quale tutta la funzione giurisdizionale deve essere esercitata dai magistrati ordinari. La costituzione, però, per la speciale competenza ha tenuto in vita il consiglio di stato, la corte dei conti, i tribunali militari.
Il consiglio di stato costituito da 7 sezioni di cui 4 svolgono funzioni consultive e 3 svolgono funzioni giurisdizionali. Con la creazione delle sezioni staccate nelle regioni il consiglio di stato ha funzione di appello alle sentenze.
La corte dei conti, composta da 10 sezioni di cui 1 di controllo e 9 di giurisdizione, più una sezione giurisdizionale per ogni regione, e 2 nel trentino alto adige, giudica nella materia contabile e nelle altre materie specifiche della legge. Essa giudica sui conti tenuti dai soggetti dello stato, con esclusione dei tesorieri delle camere. (giudizio di responsabilità contabile). Sulla responsabilità dei danni all'erario
Dapubblici funzionari, (giudizio di responsabilità civile), in materia di pensioni civili e militari e di pensionidi guerra, parifica i rendiconti generali consuntivi dello stato e delle amministrazioni autonome prima chesiano presentati al parlamento.
I tribunali militari distinti in tribunali militari e corte militare d’appello, composta da militari hannogiurisdizione per i reati commessi da appartenenti alle forze armate. Avverso le sentenze si può proporreappello in 2 grado ed in cassazione. In tema di tribunali militari in tempo di guerra nulla è stato innovato.
I TAR, non solo hanno assorbito le competenze delle giunte provinciali amministrative in sedegiurisdizionale, ma funzionano come sezioni staccate del consiglio di stato come disposto dall’art. 125comma 2 cost. nelle regioni sono istituiti organi di giustizia amministrativa di 1 grado. Ad essi èattribuita la competenza a giudicare sugli atti delle amministrazioni centrali e periferiche.
Dello stato deglienti pubblici a carattere ultraregionale, degli enti pubblici territoriali e non territoriali, lesivi di interessilegittimi e viziati di incompetenza per eccesso di potere e di violazione di legge. Spetta ai TAR giudicaresui ricorsi elettorali regionali provinciali e comunali. La competenza dei Tar è stata ampliata.
In Sicilia a norma dell'art. 23 1 comma statuto, (gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia lerispettive sezioni per gli affari concernenti la regione), il consiglio di giustizia amministrativa giudica inappello sui Tar siciliani. Questa appare ad alcuni come una sorta di sezione staccata del consiglio di stato,e sulla legittimità costituzionale sorgono seri dubbi.
L'art. 90 statuto trentino alto adige ha istituito tribunale regionale di giustizia amministrativa con sezioneautonoma per la provincia di Bolzano.
Altra giurisdizione speciale sono i tribunali superiori delle acque pubbliche, (composto da...
magistraticonsiglieri di stato e tecnici) che giudica in unico grado su controversie per lesioni di interessi legittimi e,in grado di appello, sui ricorsi in materie di acque pubbliche (es. alla demanialità delle acque).
Le commissioni tributarie , provinciali e regionali, ordinate in virtù del decreto legislativo 545/92, hanno competenza su controversie tra i contribuenti e le amministrazioni finanziarie.
Fra i giudici speciali vi sono le camere, il presidente della repubblica; la corte costituzionale, con esercizio di giurisdizione domestica "autodichia". Consistente nella potestà di giudicare nei riguardi del personale interno ad essi dipendente. Questa potestà è stata ritenuta in contrasto con l'art. 102, comma 3; con l'art. 108 comma 2; con l'art. 24; con l'art. 113 commi 1 e 2. Di parere contrario la cortte cost. che ha dichiarato inammissibile la problematica nei confronti degli organi immediatamente partecipi al
poteresovrano dello stato.Le sezioni specializzate, istituite presso gli organi di giustizia ordinari con la partecipazione dei cittadininon togati (art. 102, comma 2 cost.) ciò perché in alcune materie si rende necessario integrare il collegiocon esperti. Sez. spec. Sono il tribunale dei minori, i tribunali regionali delle acque pubbliche; le sez. disorveglianza delle corti d’appello ecc.Le corti di assise, (di primo grado e di appello) rientrano nei casi di cui all’art. 102 comma 2 cost. con lapartecipazione diretta del popolo. Esse sono costituite da 2 magistrati ordinari e da 6 giudici popolari. Ilnumero pari fa sì che in caso di parità di voto, prevale la posizione più favorevole.
3. Il problema dell’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.L’indipendenza dei giudici ordinari è prevista dalla costituzione, i giudici speciali a norma dell’art. 108comma 2, devono essere indipendenti con legge dello stato,
ivi anche il pubblico ministero presso legiurisdizioni speciali. In attuazione della norma costituzionale, le leggi 186/82 e 205/2000, hanno istituito un consiglio di presidenza per le giurisdizioni speciali composto dal presidente del consiglio di stato, che lo preside, da 4 magistrati in servizio presso il consiglio di stato, da 6 magistrati in servizio presso i TAR, da 4 cittadini eletti 2 dalla camera e 2 dal senato scelti tra i professori universitari in materie giuridiche e tra avvocati con 20 anni di professione, cui spetta di deliberare sullo stato giuridico dei magistrati del consiglio di stato, e tar, ed in particolare sulle assunzioni, assegnazione di sede, funzioni trasferimenti, promozioni, sui provvedimenti disciplinari, ecc. Analogo organo è stato istituito per la corte dei conti. Fanno parte di tale consiglio oltre i magistrati della corte stessa 4 cittadini scelti dai presidenti delle due camere tra i professori universitari in materie giuridiche e tra avvocati con 15 anni di professione.Anni di professione. La magistratura militare ha un suo organo presieduto dal 1 presidente della corte di cassazione con le stesse attribuzioni del CSM. La legge ha disciplinato l'autonomia dei giudici speciali. L'art. 100 comma 3 cost. prevede che la legge preveda espressamente l'autonomia del consiglio di stato e della corte dei conti dei loro componenti di fronte al governo. Infatti la loro composizione negli organici è riservata per metà ai magistrati dei due organi e per i restanti posti si procede con nomina del governo trai più alti funzionari. Questo ha creato problemi sulla indipendenza dei magistrati. La corte cost. con sent. N. 1/67, ha dichiarato che tra i nominati ed il governo esiste solo il rapporto della nomina che una volta nominati essi sono solo tenuti ad obbedire alla legge. Gli organi di giustizia tributaria hanno un loro consiglio di presidenza con attribuzioni ridotte per la particolare composizione delle commissioni tributarie.
La ripartizione fra i vari organi delle funzioni giudiziarie. Possiamo suddividere la funzione giurisdizionale a seconda degli organi che la esercitano: 1) la giurisdizione civile: è esercitata dai giudici di pace, dal tribunale; dalla corte d'appello