Le regioni dopo il Big Ben
La riforma del titolo V
Intento: sostituire il Regionalismo con il Federalismo (l. 1/1999 e 3/2001). Cost. 1947: Regioni: competenze enumerate e riparto verticale (principi/dettaglio). Sussidiarietà l. 3/2001:
- Senso verticale (funzioni amministrative tra gli enti territoriali);
- Senso orizzontale: iniziativa autonoma dei cittadini per attività di interesse generale.
Disegno originario: Stato: ruolo tutorio:
- Controllo sugli atti;
- Concorrenza competenze legislative.
Riforma:
- Rovesciamento dell'enumerazione delle competenze;
- Stato: non più norme di dettaglio, né delegificazione delle disposizioni di principio;
- Funzioni amministrative: superamento del parallelismo dissociazione;
- Controllo: archiviazione dell'istituto.
Regioni ad autonomia speciale: problemi
- Mantenimento dell'autonomia e rovesciamento dell'enumerazione delle competenze;
- Regioni contrarie alla loro normalizzazione (per il miglior trattamento finanziario);
- Pretesa delle Regioni ordinarie del godimento dei benefici delle speciali.
Riforma:
- Mantenimento delle Regioni speciali;
- Applicazione alle Regioni speciali della disciplina delle Regioni ordinarie dove comporti maggior ambito di autonomia;
- Estensione dell'autonomia a singole regioni ordinarie.
Principio unitario
Tecniche per realizzarlo:
- Livello centrale: competenze esclusive per interessi unitari;
- Incidenze statali sui poteri delle entità sub-statali (indirizzo politico nazionale).
1947: si privilegiava il polo unitario.
Autonomie sub-statali
- Esistenza livelli sub-statali (identificazione geografica dal basso [Spagna] o autoritaria [Italia] e variazioni territoriali);
- Costituzionalizzazione del riparto di competenze (Costituzionalizzazione diretta negli stati federali; indiretta negli stati regionali; mista per l'Italia: diretta per le Regioni speciali e indiretta per le Regioni ordinarie);
- Competenze legislative;
- Garanzia giurisdizionale.
Garanzie entità negli ordinamenti federali:
- Camera rappresentativa delle istituzioni federate;
- Partecipazione delle entità federate ai processi di revisione costituzionale.
Materie legislative e competenze
- Rovesciamento enumerazione delle competenze;
- Elencazione delle materie statali.
Competenza concorrente
(prima era la sola competenza delle Regioni) Lo Stato scendeva nel dettaglio. Vi è stata delegificazione delle disposizioni di principio. Era un momento indeterminato e rigido (distinzione principi/dettaglio). Competenza concorrente alla tedesca: riparto flessibile. Affioramenti della competenza concorrente alla tedesca nella riforma:
- Competenze finalistiche dello Stato;
- Poteri sostitutivi (art. 120): per tutela unità giuridica e unità economica.
Statuti regionali
Consiglio Regionale: Assemblea legislativa. l. Cost. 1/1999: elezione diretta del Presidente della Giunta:
- Lo Stato regionale non può attribuire alla Giunta potere normativo non meramente regolamentare (atti con forza di legge);
- Non si è spostata la potestà regolamentare dal Consiglio alla Giunta;
- Resta, ove prevista, la riserva di legge Regionale (La Regione non può legiferare solo a mezzo di regolamenti).
Regioni speciali
Riforma:
- Regioni ordinarie: legislatore locale competenza generale / Statuti
- Speciali: enumerazione delle competenze delle Regioni;
- Regioni ordinarie: dissociazione / Regioni speciali: parallelismo delle funzioni;
- Regioni ordinarie: espulsione dei controlli / Regioni speciali: restano i controlli negli Statuti.
Clausola di equiparazione (art. 10 l. Cost. 3/2001): le disposizioni del nuovo titolo V si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite. Gli enti minori beneficiano solo degli incrementi di autonomia di cui, per effetto della riforma, hanno goduto i corrispondenti enti localizzati nelle Regioni ordinarie.
Sovranazionalità e autonomie regionali
Integrazione europea: provincializzazione dei Land e delle Regioni.
Trattato di Maastricht:
- Apertura del Consiglio dei Ministri a rappresentanti delle entità sub-statali;
- Creazione del Comitato delle Regioni;
- Enunciazione del principio di sussidiarietà.
La nuova riforma del titolo V
La nostra rigidità costituzionale è debole (art. 138: maggioranza assoluta). Bipolarismo di coalizione (1. aumento dei partiti e 2. eterogeneità delle maggioranze).
- Le riforme tendono ad essere grandi riforme e sono riforme della maggioranza politica (che deve trovare equilibrio al suo interno);
- Tecnica del rattoppo (non si eliminano ma si bilanciano le soluzioni gradite solo ad alcune forze della coalizione).
Bilanciamento tra i fautori dell'unità e quelli della devolution:
- Competenze esclusive dello Stato (materia sanitaria);
- Clausola salva-patria: sindacato parlamentare sulle leggi regionali in preteso contrasto con l'interesse nazionale;
- Potere sostitutivo (art. 120): attribuito allo Stato (non al Governo) ed è riferito anche alle materie elencate nell'art. 117.
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Diritto Costituzionale
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Schema Diritto privato I
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Schema esame Diritto costituzione
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DIritto costituzionale dell'economia