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Fonti europee: in forza del primato del diritto dell’Unione, le autorità lo applicano direttamente nel caso dei
regolamenti oppure con adeguamento all’ordinamento interno nel caso delle direttive. Il contrasto tra diritto Ue e
diritto interno viene risolto sulla base del principio di necessaria applicazione del regolamento dell’Unione da parte
del giudice comune. →
Contratti collettivi di lavoro fanno parte delle fonti espressione di autonomia collettiva art 39 Cost prevede che i
sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti. Non è
stato attuato ma sostituito con contratti collettivi di diritto comune.
Costituiscono fonti del diritto anche le fonti appartenenti ad un altro ordinamento cui il nostro faccia rinvio:
- mobile: richiamata una fonte esterna, consentendo così l'adattamento automatico dell’ordinamento interno a tutte le
norme che da questa fonte derivano.
- fisso: la norma di diritto interno richiama un determinato atto proveniente da un ordinamento esterno. Es. ordine di
esecuzione. →
Fonte fatto per eccellenza è la consuetudine comportamento ripetuto nel tempo con la convinzione che ripeterlo sia
giuridicamente dovuto. Le consuetudini costituzionali hanno rango costituzionale in base ai soggetti e ai comportamenti
che disciplinano.
Fonti di cognizione: atti, non aventi forza normativa, i quali sono volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto
oggettivo. Tutti glia etti normativi devono essere necessariamente publicati nelle forme previste dalla legge (73.3).
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Atti normativi statali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; regionali nella gazzetta Ufficiale; locali nell’albo
pretorio. Atti legislativi e governanti entrano in vigore il 15° giorno seguente alla loro pubblicazione.
Gazzetta Ufficiale pubblica regolamenti e direttive Ue per darne notizia.
I testi unici raccolgono atti normativi preesistenti disciplinano una medesima materia, unificando e coordinando le norme
giuridiche prodotte da quegli atti. I copiativi agevolano la conoscenza del diritto in una certa materia; i normativi
hanno natura di atti di produzione del diritto.
CAPITOLO 6 - DIRITTI
Costituzione prevede serie di disposizioni che trattano posizione dell’uomo, del cittadino e dei gruppi. Il primo testo
riconosciuto delle libertà fondamentali è la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789- Rep Francese). I
diritti fondamentali rappresentano il fondamento dell’assetto costituzionale della Repubblica. I diritti umani sono
invece quelli che l’ordinamento internazionale riconosce a tutti i popoli e le persone. Il concetto di libertà è legato
alla persona le cui esigenze individuali (interessi) determinano la pretesa di libertà. La capacità giuridica è
l’attitudine delle persone fisiche di essere titolari, fin dalla nascita, di diritti e obblighi mentre la capacità di
agire è l’idoneità del soggetto a provvedere direttamente ai propri interessi, questa si acquista al compimento della
maggiore età e si può perdere nei casi di interdizione. Situazioni giuridiche:
- favorevoli: poteri, diritti soggettivi, interessi.
- sfavorevoli: obblighi (comportamento che devo tenere per rispettare un diritto altrui), doveri (comportamento dovuto
indipendentemente dall’esistenza corrispettivo diritto altrui) e soggezione
E’ cittadino italiano il figlio di un cittadino italiano, chi nasce nel territorio da genitori ignoti (Cittadinanza
acquisita per nascita), chi viene adottato (cittadinanza per estensione). E’ cittadino italiano (acquisita per
concessione) lo straniero che dispone di determinati requisiti.
Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art 22) ma può essere estradato.
Straniero è colui che non è cittadino italiano e non è apolide. Extracomunitario colui che non è cittadino italiano o di
altro stato appartenente all’UE. Allo straniero comunque presente nel territorio si garantiscono i diritti fondamentali
della persona umana; allo straniero regolarmente soggiornante i diritti civili riconosciuti al cittadino italiano.
Allo straniero che lascia il proprio paese non per motivi lavorativi ma perché non può esercitare le libertà, la
costituzione riconosce diritto d’asilo (art 10.3). Chi abbandona paese per pericolo di essere perseguitati, può chiedere
rifugio. Estradizione straniero salvo per reati politici. Espulsione per ingesso illegale, a titolo di sicurezza, per
motivi di ordine pubblico.
Le convenzioni internazionali sui diritti hanno rango di legge ordinaria. Corte europea dei diritti dell’uomo può essere
dita dagli stati e da individui singoli (solo qualora siano esauriti i rimedi interni).
Diritti
Art 2: riconoscimento e garanzia diritti inviolabili (sia poteri pubblici che privati) dell’uomo come singolo e nelle
formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Assolutezza, inalienabilità, imprescrittibilità, irrinunciabilità.
A fattispecie aperta perché tutela nuovi diritti considerati come inviolabili dal corpo sociale che prendono il nome di
diritti della personalità: alla vita, all’onore, alla libertà personale, alla riservatezza (94/46/ce) e
all’autodeterminazione informativa (dlgs 196/2003), alla libertà sessuale.
Art 3 - Principio di eguaglianza: tutti hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali (eguaglianza formale). E’ compito
della repubblica rimuovere o2stacoli di ordine economico e sociale che limitando libertà e eguaglianza dei cittadini,
impediscono pieno sviluppo ella persona umana e partecipazione lavoratori all’organizzazione del paese (eguagliazna
sostanziale).
Legge si applica a tutti (cittadini o stranieri, persone fisiche o giuridiche). Divieto di discriminazione. Promozione
eguaglianza rimuovendo ostacoli per pieno sviluppo. Pari opportunità tra i sessi (parità accesso cariche elettive e quote
→
elettorali) azione positiva.
Art 4 - lavoro: garantito dalla Costituzione, libertà nello scegliere attività da esercitare e diritto a non essere
licenziato in modo arbitrario. Diritto a giusta retribuzione e riposo + ferie.
Art 6 - minoranze linguistiche
Art 7 e 8 - Chiesa cattolica e comunità religiose: Chiesa riconosciuta come ordinamento giuridico originario, rapporti
tra Chiesa e stato disciplinati dai Patti Lateranensi (1929); autonomia organizzativa confessioni nel rispetto
dell’ordinamento giuridico italiano.
Art 13: libertà personale - inviolabile. Non ammette atti di coercizione fisica.
Cost ammette restrizioni nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge assoluta = materia sottratta a fonti
normative secondarie).
Condanna vietata va prevista affinché tuetti abbiano consapevolezza dell’illecito da non commettere, legge non può
ascrivere al soggetto il fatto d’altri, sono punibili solo le condotte di atteggiamento di colpevolezza nelle forme del
dolo (evento è voluto) o della colpa (evento dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia).
Riserva di giurisdizione: nessuna restrizione è consentita se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria (13.2). In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’arresto in flagranza di reato e il fermo
di indiziati di reato che devono essere comunicati entro 48h all’autorità giudiziaria e convalidati nelle successive 48h,
pena revoca e perdita di efficacia.
Limitazioni giustificate da esigenze di sicurezza e misure di prevenzione.
Custodia cautelare: qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza.
Divieto violenza fisica e morale. Pena = prevenzione reo, dissuadere consociati dall’emularlo e rieducare condannato.
Art 16: circolazione e soggiorno - ogni cittadino può muoversi sul territorio italiano e fissare la propria dimora
→
(temporaneo) o residenza (abituale). Libertà garantita da riserva legge rinforzata può essere soggetta a limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza.
Libertà di espatrio: libertà di uscire dal territorio e di rientrarvi, salvo obblighi di legge.
Art 14: libertà di domicilio - privata dimora è inviolabile salvo casi e modi previsti dalla legge (ispezioni,
perquisizioni e sequestri). 6 di 16
Art 15: segretezza corrispondenza e forme di comunicazione: libertà di comunicare con uno o più destinatari escludendo
gli altri. Limitazioni soggette a riserva di legge e riserva di giurisdizione. Intercettazioni consentite qualora
ricorrano gravi indizi di reato per 15 giorni.
Art 17 - libertà di riunione: radunarsi volontario in luogo e tempo predeterminati di pluralità di persone che perseguono
scopo comune prestabilito, garantita ai soli cittadini purché pacificamente e senz’armi.
Le riunioni in luogo privato e in luogo aperto al pubblico (teatro, stadio) non necessitano di preavviso all’autorità di
pubblica sicurezza; per le riunioni in luogo pubblico (strada, piazza) la notifica deve essere data almeno 3 giorni prima
al questore che potrà vietarla solo per comprovati motivi di sicurezza incolumità pubblica.
Art 18 - libertà di associazione: organizzazione di individui, legati dal perseguimento di un fine comune e da un vincolo
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che presenta natura giuridica. Limiti = non aventi fini vietati ai singoli dalla legge penale associazioni segrete per
condizionare pubblici poteri o di carattere militare.
Art 19: libertà di religione - libertà di professare individualmente o collettivamente, farne propagande e praticarne
culto in privato o in pubblico rispettando buon costume.
Art 21: libertà di manifestazione del pensiero e libertà di informazione - diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Chiunque può far conoscere a destinatari
indeterminati le proprie idee nel rispetto degli altri valori costituzionali. Tutela anche il diritto al silenzio.
Limite esplicito: buon costume (senso del pudore e della pubblica decenza secondo il sentimento medio della comunità);
limite implicito: godimento di libertà da parte di un soggetto non può tradursi nell’avvilimento della libertà di un
altro. Diritti della personalità, diritto d’autore, vilipendo della Repubblica.
Diritto di informazione (diritto ad informare e diritto a informarsi e diritto ad essere informati (cercare, ricevere e
diffondere informazioni)) non previsto esplicitamente dalla Costituzione.
Presupposto indispensabile alla libertà di informazione è che la vita dell’ordinamento sia improntata a regime di
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