CAPITOLO 1 - ORDINAMENTO GIURIDICO E DIRITTO COSTITUZIONALE
Qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico - l’organizzazione presuppone un complesso di
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regole per disciplinarne l’attività esse costituiscono il diritto. Le regole etiche sono volte a perseguire la salvezza
dell’anima mentre quelle giuridiche regolano i rapporti fra i soggetti, definiscono i confini degli interessi e
individuano e tutelano beni e valori; mentre le regole non giuridiche impongono solo doveri, quelle giuridiche tutelano
anche i diritti dei consociati.
Si parla di norme giuridiche allorché si instauri un rapporto fra 2+ soggetti, che sulla base di una regola comune
(diritto oggettivo) — imposta da altri (eteronoma) o posta dalle parti (autonoma) - dà luogo a vincoli reciproci. Tali
vincoli determinano in capo ad alcuni situazioni giuridiche favorevoli (diritti in senso soggettivo) mentre in capo ad
altri non favorevoli (doveri o obblighi). →
Ogni organizzazione produce diritto ed è essa stessa prodotta dal diritto teoria della pluralità degli ordinamenti
giuridici: il diritto non è monopolio di alcuna organizzazione ma inerisce a qualunque organizzazione.
Teorie normativiste (Kelsen): ordinamento costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato spazio
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territoriale norme producono organizzazione.
T. istituzionaliste (Santi Romano): un ordinamento è il complesso delle norme che scaturiscono in una determinata
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organizzazione sociale organizzazione produce norme. Le norme sono il prodotto di fatti normativi intervenuti in una
erto momento della storia (nuovo ordinamento, rivoluzione, affermarsi consuetudine, ecc).
Paesi (law): Common: dai comportamenti prevalenti scaturiscono le norme. Civil: prevale peso norme deliberate dagli
organi a ciò deputati.
Ordinamento giuridico: insieme di più elementi - prescrizioni, consuetudini, fatti normativi - accomunati dal fatto di
essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici. Non
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per forza ancorato a gerarchia di valori anche organizzazioni malavitose costituiscono ordinamento.
Ogni ordinamento è un sistema: unitario (ha un principio fondante che ne assicura l’unità), coerente (non ammette
contraddizioni fra norme) e completo (non ammette lacune normative). Si parla di sistema perché prodotto del legislatore
e degli interpreti. L’interpretazione può essere letterale (emerge dalle parole di un testo scritto) oppure logico-
sistematica (guarda a come gli enunciati e le proposizioni si inseriscono nel sistema). Usando tali procedimenti,
l’interprete penetra nella logica del sistema giuridico e può dare vita a nuove regole per casi non espressamente
considerati dal testo scritto (interpretazione analogica).
Le disposizioni sono mere formulazioni linguistiche, suscettibili di diverse interpretazioni. Le norme sono il risultato
dell’interpretazione.
Alla base di ogni ordinamento vi è una costituzione che può essere scritta o non scritta, e, se scritta, rigida o
flessibile. Rigida si considera quella che si può modificare solo con procedimento di revisione aggravato (potere
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costituito previsto e disciplinato dalla costituzione stessa); flessibile quella che può essere modificata con legge
ordinaria. Molti Paesi non hanno una costituzione ma possiedono un nucleo di norme che costituiscono l’ordinamento
costituzionale.
Ordinamento costituzionale: complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma all’ordinamento
giuridico e rappresentano il codice genetico che determina l’identità dell’ordinamento stesso.
Le norme di una costituzione non esauriscono i contenuti di un ordinamento costituzionale e quest’ultimo non si
identifica con le sole norme formalmente costituzionali (es. leggi elettorali).
Organi costituzionali ≠ organi di rilevanza costituzionale: i primi delineano volto ordinamento (Parlamento, Presidente,
Governo, Corte Costituzionale); i secondi, pur previsti dalla costituzione, non sono necessari (Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro).
Normativisti: diritto è sistema di tipo piramidale che al vertice ha norma suprema (costituzione) in base alla quale, a
cascata, si costruisce l’intero ordinamento.
Istituzionalizzi: costituzione è decisione fondamentale con cui potere costituente determina la forma dell’unità politica
di un ordinamento.
Costituzione materiale e costituzione formale: Mortati - 1° enunciazione scritta dei principi, delle regole e dei diritti
contenuti nella costituzione; 2° concreta applicazione da parte delle forze politiche dei suddetti. Quest’ultima è
suscettibile di essere usata per contrapporre alla costituzione considerata come una costituzione di carta una presunta
costituzione vigente, conducendo alla svalutazione della prima. Da strumento per capire le origini dell’ordinamento
costituzionale, la costituzione in senso materiale è stata trasformata in giustificazione per l’allontanato da esso.
Costituzione = carta costituzione entrata in vigore il 1/1/1948; l’ordinamento costituzionale è il complesso di principi
e norme costituzionali che deriva dalla carta costituzionale per promanazione diretta.
Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi che regolano l’agire umano e la vita
collettiva in un ordinamento giuridico. Di solito distinto in diritto pubblico e diritto privato: il primo è diretto a
disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i rapporti che essi
intrattengono con i privati; il secondo interviene a regolare i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa
collettività in posizione di parità.
La distinzione poggia sulla sulla maggiore o minore immediatezza del nesso fra determinati rapporti e gli interessi che
si vogliono tutelare. Quando ci si affida ai privati, lo stato non è del tutto assente ma si limita solo a definire il
quadro generale di sviluppo dei rapporti assicurando che 1) fra i soggetti esista parità e 2) la loro attività non
contrasti con l’interesse generale.
Il diritto soggettivo è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento
giuridico, nonché la pretesa dello stesso - garantita e disciplinata dal diritto oggettivo - nei confronti di altri
soggetti o beni.
Il diritto positivo corrisponde alle prescrizioni normative riconosciute valide nell’ordinamento considerato.
Il diritto naturale è l’insieme di norme insite nella natura umana etiche e morali.
CAPITOLO 2 - STATO
Elementi principali dello stato moderno sono la politicità (ordinamento statale assume fra le proprie finalità la cura di
tutti gli interessi generali che riguardano una determinata collettività stanziata su un determinato territorio) e la
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sovranità (= supremazia rispetto a ogni altro potere costituito al so interno e la sua indipendenza rispetto a poteri
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esterni). Uno stato può definirsi sovrano se riesce a conseguire, sopra un determinato territorio, il monopolio della
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forza agire senza resistenza al proprio interno e senza interferenze dall’esterno.
Stato = quando popolazione, sottomettendosi a un potere politico, dà vita a un ordinamento in grado di soddisfare i suoi
interessi generali. In questo modo una popolazione diviene popolo (insieme di persone legate dalla condivisione della
medesima cittadinanza).
Per aversi uno stato devono essere presenti un popolo, un territorio e un governo sovrano. La sovranità è un potere
costituente e non costituito. Solo gli stati sovrani possono darsi una costituzione.
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La sovranità appartiene al popolo (art. 1.2 Cost) sottolinea che il popolo è la fonte di legittimazione del potere
statale e il corpo elettorale è titolare dei poteri sovrani (elegge organi dello stato e decide attraverso istituti di
democrazia diretta).
L’esercizio della sovranità incontra limiti di fatto (derivanti dallo sviluppo elle tecnologie e dai processi di
globalizzazione che rendono difficile il controllo degli stati sulla circolazione delle info e dei capitali) e limiti
giuridici (derivanti dall’evoluzione dell’ordinamento internazionale che mira non più solo ad assicurare la coesistenza
fra stati ma a proteggere i diritti umani).
Nello stato federale (USA) la sovranità è distribuita a due livelli di governo, quello dello stato federale e quello
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degli stati federati, ciascuno con una propria costituzione la costituzione federale si pone come fonte di
legittimazione di tutti i poteri pubblici, anche di quelli degli stati federati.
La confederazione di stati (UE) non dà vita a una nuova entità statale ma a un’unione fra stati indipendenti e sovrani
attraverso strutture comuni di cooperazione e priva di costituzione.
Le funzioni della comunità statale stanno ala base delle diverse dottrine dottrine dello stato. Contrattualistica: Locke,
uomini possiedono diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà e per salvaguardarli hanno il diritto di difendersi;
per farlo in modo efficace trasferiscono per contratto tali diritti a un’autorità sovrana che li tutela. Per Locke lo
stato è lo sviluppo di una condizione positiva che deve essere migliorata, per Hobbes lo stato di natura è una condizione
di conflitto da cui si esce delegando al sovrano il potere di disporre di se stessi.
Statolatra: cittadino si identifica con esso. Quando a uno stato così concepito si attribuisce una missione derivante da
valori assoluti (nazione, razza, classe) si parla di stato etico (fascista e nazista).
Marxista: stato è lo strumento attraverso cui una classe esercita il proprio dominio sulle altre.
Forma di governo è il modo con cui viene distribuito il potere politico fra i vari organi dello stato, le forme di stato
sono il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico (il rapporto fra governanti e governati
e i fini che si pone l’ordinamento).
Dalla dissoluzione dell’ordinamento feudale si origina lo stato assoluto caratterizzato da legittimazione del sovrano
direttamente da Dio e accentramento in capo allo stesso di tutto il potere pubblico; presente inoltre divisione in classi
sociali. Lo stato liberale è il frutto della lotta vittoriosa sulla borghesia contro l’aristocrazie l’alto clero.
Contrassegnato dal diritto di voto riservato a coloro i quali possiedono un determinato censo (stato monoclasse) ma
riconosce a tutti i cittadini i diritti di proprietà e libertà, che vengono garantiti da regole giuridiche vincolanti la
p.a. e tutelate da giudici indipendenti (stato di diritto). Lo stato liberal-democratico si afferma allorché l’estensione
del suffragio ai ceti esclusi porta al riconoscimento dei diritti politici a tutti i cittadini maggiorenni e favorisce
l’organizzazione dei cittadini in partiti politici (stato pluriclasse). Si parla di stato sociale (variante del liberal-
democratico) quando tra i fini dello stato vien la garanzia di prestazioni sociali (famiglia, istituti di beneficienza).
Stato costituzionale: evoluzione dello stato di diritto in cui il legislatore stesso è sottoposto a una legge superiore,
la costituzione.
La Repubblica Italiana è uno stato sociale che si ispira al costituzionalismo liberal-democratico. Garantiti diritti
dell’uomo , principio di eguaglianza, sovranità popolare, principio di maggioranza (per le decisioni), principio di
laicità (sfera politica autonoma dalla sfera religiosa), sovrano è sottoposto alla legge, è perseguita la separazione dei
poteri e l’ordinamento si fonda su una costituzione scritta e rigida. →
Stato fascista, stato socialista e stato confessionale (non accetta separazione sfera religiosa e civile stato
islamico).
CAPITOLO 3 - ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
Ordinamento della comunità degli stati. Base sociale costituita non da persone fisiche, da esseri umani, ma
esclusivamente da stati, cioè entità collettive.
≠ ordinamenti giuridici statali perché:
non c’è ente che si ponga, nei confronti dei consociati, in posizione sovraordinata;
• non ha organo legislativo che produca norme che abbiano come destinatari tutti i soggetti che ne fanno parte; norme di
• diritto internazionale generale (formazione consuetudinaria) obbligano tutti i soggetti dell’ordinamento mentre i
trattati e accordi fra stati danno luogo a norme di diritto internazionale particolare e vincolano solo gli stati che
li sottoscrivono (diritto pattizio);
manca sistema di soluzione delle controversie fra soggetti dell’ordinamento;
• protezione dei soggetti dell’ordinamento affidata all’istituto dell’autotutela.
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Si hanno due concezioni relativamente ai rapporti tra ordinamento giuridico internazionale e ordinamento interno
italiana: la monista tende a ridurre a unità i due rimanenti indicando quale dei due considera derivato rispetto
all’altro; quello che si considera originario ha il primato sull’altro. La dualista afferma che i due ordinamenti siano
indipendenti e separati ciascuno dei quali compie autonomamente le proprie valutazioni giuridiche. In ITA prevale la
seconda.
Qualora gli obblighi di diritto internazionale abbiano origine pattizia derivano da trattati. Essi richiedono,
successivamente alla firma, la ratifica (stato esprime proprio consenso ad essere obbligato da un trattato). La ratifica
è l’istituto giuridico mediante cui un soggetto fa propri gli effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio
rappresentante. La ratifica è atto del presidente della Repubblica che per determinati casi (art. 80 Cost) deve essere
autorizzato con legge dal Parlamento: variazioni territoriali, modificazioni legislative, oneri finanziari a carico dello
Stato.
L’adattamento dell’ordinamento interno all’ordinamento internazionale può avvenire secondo tre modalità: le prime due
agli obblighi internazionali di origine pattizia, la terza solo agli obblighi di origine consuetudinaria: 2 di 16
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1) procedimenti ordinari adozione norme il cui contenuto serve a conformarsi agli obblighi. Utilizzata in genera la
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legge; contenente modifiche dell’ordinamento interno funzionali all’adattamento sia introduzione nuove norme sia
modifica/soppressione norme preesistenti.
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2) procedimento speciale viene approvata legge che dispone l’adattamento attraverso l’ordine di esecuzione “piena e
intera esecuzione è data al trattato…”. Gli obblighi non sono riformulati nella legge: vincolanti nell’ordinamento
interno in forza dell’ordine che per il contenuto rinvia totalmente al trattato.
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3) adattamento automatico non si ha necessità di atto statale in quanto l’adattamento è previsto in forma automatica
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(immediato, diretto, completo e continuo): art 10.1 Cost ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute. →
Le norme generalmente riconosciute riguardano principalmente l’insieme relativo alla protezione dei diritti umani
“Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (1948) e “Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e
ai diritti economici, sociali e culturali” (1966). Sono stati istituiti tribunali internazionali per assicurare
l’osservanza da parte degli stati dei precetti riguardanti la tutela di tali diritti. È stata istituita anche una Corte
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penale internazionale giurisdizione sulle persone che si sono macchiate di gravi crimini contro l’umanità. Troviamo
inoltre la Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) a cui i singoli possono rivolgersi attraverso ricorsi.
Organizzazione Nazioni Unite (1945): Assemblea generale (tutti stati membri), Consiglio di Sicurezza (15 membri di cui 5
permanenti con potere di veto), Segretariato generale (esecutivo), Consiglio economico e sociale (coordina iniziative
economiche) e Corte internazionale di giustizia. (arbitra tra gli stati membri). Idea alla base dell’Onu: uso della forza
→ centralizzato , ovvero affidato al solo Consiglio di sicurezza: i singoli stati non possono farvi ricorso salvo in caso
di attacco armato dal quale difendersi. →
Compiti di peace keeping e peace enforcement ripristinare pace e sicurezza).
Italia aderì all’Onu nel ’55 coerentemente con il dettato dell’art 11 Cost in base a cui ripudia guerra sia come
strumento di offesa sia come mezzo per risolvere controversie con altri stati e promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. Missioni all’esterno disciplinate da decreto
legge ad hoc che fissano regole d’ingaggio (circostanze, indennità personale, copertura finanziaria, ecc.). Dopo WWII si
sono affermate organizzazioni internazionali regionali tra cui Nato (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico), il
Consiglio d’Europa e l’OCSE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).
CAPITOLO 4 - ORDINAMENTO UE
L’idea di creare una comunità di Stati nacque nel tentativo di risolvere le controversie tra Germania e Francia in
materia di acciaio e carbone. Fu creata la Comunità europea del carbone e dell’acciaio con il trattato di Parigi nel 1951
e nel 1957, attraverso il trattato di Roma, furono istituite la Cee (Comunità economica europea) e l’Euratom. Nel 1992,
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attraverso il trattato di Maastricht, nacque l’Unione Europea (passaggio Comunità Unione).
Il trattato di Maastricht aggiunse il Tue che stabilì che l’UE sarebbe stata formata da 3 pilastri: comunità europea
(Cee, Euratom, Ceca), Politica estera e sicurezza comune, Affari esteri e giustizia. Nel 2000 fu promulgata la Carta dei
diritti fondamentali dell’Ue (Carta di Nizza). Nel 2001: riunione di Laeken: necessità di costituzione; tentativo<