INTRODUZIONE
La parte più evoluta della borghesia italiana era giunta preparata al crollo dell’ANCIèN REGIME
determinato dalla vittoria ideologica e politica della RIVOLUZIONE FRANCESE ; avvalendosi d
ella propria cultura imperniata su valori razionalistici e illuministici e consapevole della propria forz
a economica influì subito il ruolo istituzionale che era chiamata a svolgere e in tale prospettiva essa
promosse nelle varie regioni della penisola un vivace e acceso dibattito sullo STATO e sul POTER
E ,dibattito che dal canto suo era caratterizzato da forti tinte rivoluzionarie in quanto mirava a form
ulare un disegno politico alternativo alle monarchie assolutistiche del 700 e alla visione oligarchica
delle repubbliche aristocratiche , sulla base del quale la borghesia avrebbe potuto partecipare al pote
re con le varie dinastie e con i ceti nobiliari avrebbe addirittura potuto gestirlo da sola . Lo strument
o mediante il quale tale classe emergente avrebbe potuto esprimere /attuare la propria volontà miran
te a far sì che essa potesse assurgere a “ rappresentante del popolo” fino ad allora ai margini della ge
stione del potere , fu la COSTITUZIONE , documento con cui venivano determinati i limiti e le m
odalità di esercizio del potere , parallelamente agli obblighi e le restrizioni imposte dalla convivenza
civile e attraverso il quale veniva stabilito il nuovo fatto sociale tra governanti e governati conforme
ad uno stato non più aristocratico ed oligarchico ma LIBERALE .
Nell’ultima fase del secolo furono per questo elaborati numerosi progetti costituzionali tra loro , per
ò , profondamente diversi a causa della differente personalità e dei differenti orientamenti dei singol
i pubblicisti , tra cui ricordiamo :
GORANI e VASCO cercarono di realizzare i postulati di un embrionale costituzionalismo i
1) n CORSICA , anche se il I aspirando alla corona aveva come modello una monarchia limit
ata come quella britannica , il II ispirato agli ideali di ROUSSEAU aveva come modello for
me di democrazia DIRETTA e PARTECIPATIVA ;
GIANNI e MAGGI elaborarono progetti di riforma dell’organizzazione statuale del GRA
2) NDUCATO DI TOSCANA , il I cercando di attuare una forma di collaborazione nella gest
ione del potere tra i possidenti locali e l’attività del Granduca , il II ispirandosi a principi e i
deali più progressisti e più riformisti ;
VERRI , che ispirato anch’egli ad un moderato riformismo , aveva elaborato un progetto di
3) riforma dell’organizzazione statuale della LOMBARDIA AUSTRIACA fondata su un acc
ordo tra la dinastia degli Asburgo e la ricca borghesia lombarda ;
PIATTOLI propose una riforma dell’assetto statale della Polonia di PONIATOWSKY cer
4) cando di opporre alla oligarchia feudale la forza congiunta della monarchia e del ceto medio
.
Pur nascendo in differenti contesti storico-culturali , ciò che accomunava tali progetti è l’idea de
lla “PARTECIPAZIONE DELLA BORGHESIA “ alla gestione del potere . Tuttavia allorqua
ndo ci fu in Francia l’avvento del regime COSTITUZIONALE tali progetti riformisti , miranti
alla graduale intesa tra le oligarchie aristocratiche e i ceti borghesi come limite alla monarchia ,
lasciarono il campo e furono soppiantati da quei progetti che avendo come base l’esperienza fra
ncese cercarono di affermare la concezione democratica della SOVRANITà POPOLARE .
Ciò fu confermato dalle congiure di Bologna e di Napoli ( 1794 ) che rivelarono l’adesione dei g
iacobini italiani ai principi sanciti dalla COSTITUZIONE DELL’ANNO I ( 1793) che essi vol
evano rendere vigente soprattutto nelle regioni meridionali , dove più forte era la reazione dei co
nservatori ( fautori del potere monarchico e feudatario ) dimostrando come la RIVENDICAZI
ONE della SOVRANITà POPOLARE e l’affermazione del PRINCIPIO DI UGUAGLIANZ
A e della NECESSITà DELLA CONDUZIONE DELLA COSA PUBBLICA da parte della
borghesia rendevano ormai le prospettive di pluralismo classista che mirava a realizzare un gove
rno fondato sul bilanciamento del potere tra MONARCHIA , NOBILTà e BORGHESIA un lo
ntano ricordo del passato .
Gli albori costituzionali dell’Italia ebbero come punto di riferimento la COSTITUZIONE DEL
L’ANNO II ( 1795) caratterizzata da un modello di gestione del potere fondato sul CENSO e s
1
ulla CENTRALIZZAZIONE cui la borghesia italiana aderì non soltanto per la comunanza di i
deali con il ceto intellettuale francese ma anche per la necessità dettata dalla crescente forza eco
nomica di rifiutare modelli alternativi di gestione del potere .
La previsione di un’assoluta separazione dei poteri tra GOVERNO ed ASSEMBLEE , un corp
o legislativo bicamerale eletto a suffragio non troppo ristretto costituivano le caratteristiche prin
cipali della COSTITUZIONE DELL’ANNO III che ne avevano determinato l’encomio da part
e di tutta l’Europa , in quanto strumento normativo capace di segnare la fine di tutte le rivolte e l
e tensioni interne agli Stati ; tuttavia , l’esperienza l’aveva rivelata non idonea a fronteggiare la s
ituazione contingente .
Le insufficienze e le lacune della COSTITUZIONE del 1795 portarono subito al suo superame
nto , fu proprio quel documento la causa delle paralisi degli organi sociali , dei conflitti tra pote
ri pubblici e dei contrasti politici portando al progressivo innalzamento del ruolo dell’esercito e
del peso dell’apparato burocratico potenziati dalla Rivoluzione .
Con l’avvento di NAPOLEONE, LA situazione mutò profondamente in quanto la gestione del
potere, consolare prima e imperiale poi, tendeva alla concentrazione d‘ogni potere decisionale al
vertice dello Stato ma proprio l’autoritarismo statualistico ed accentratore di BONAPARTE age
volò, razionalizzandolo, la posizione della borghesia alla guida dello stato, né tanto meno Napol
eone che era erede della Rivoluzione poteva proporre il “GOVERNO MISTO” auspicato dalle
forze conservatrici.
Ciò che caratterizzò la vita della penisola tra il 1800 e il 1815 fu l’emergere e il consolidarsi dell
a visione centralizzata e statualistica della COSA PUBBLICA, ma già durante il cosiddetto TR
IENNIO GIACOBINO le repubbliche della penisola ispirandosi al modello francese perseguiv
ano il consolidamento dei poteri statali e l’accentramento delle funzioni pubbliche senza riuscire
nel loro intento x le mancanze strumentali della società e per l’insufficienza dei mezzi politici di
cui poterono disporre le classi divergenti.
In Età NAPOLEONICA il ceto dirigente data la sua maggiore consistenza numerica rispetto all
a borghesia giacobina e grazie alla sua maggiore potenza economica derivante dagli acquisti dei
beni espropriati alla Chiesa e ai nobili vide nell’accentramento dei poteri dello Stato e nella gest
ione statualistica della società uno strumento x gestire dall’alto l’intera vita sociale.
In ogni caso quando venne meno il regime napoleonico non poté venir meno l’egemonia borghe
se sulla società dal momento che questa aveva ormai compreso il ruolo che era chiamata a svolg
ere nella vita civile e sociale, perciò i sovrani restaurati dopo il CONGRESSO DI VIENNA si
sarebbero solo potuti illudere di ripristinare forme di governo misto, che poteva in qualche mod
o rievocare la struttura oligarchica e aristocratica dell’ANCIEN REGIME in quanto l’abrogazi
one degli statuti napoleonici non era sufficiente a compromettere l’omogeneità della società né a
far venir meno i contenuti che le strutture amministrative e giudiziarie d‘età napoleonica avevan
o impresso all’organizzazione degli stati.
Il potere dinastico pur uscendo dal Congresso di Vienna rafforzato, si rese conto che non poteva
prescindere dall‘intesa con le altre forze sociali; sorse la cosiddetta MONARCHIA AMMINIS
TRATIVA in cui l’efficienza del sistema napoleonico era garantita dalla collaborazione tra nobi
ltà e borghesia mentre la conduzione della vita pubblica fu affidata alla monarchia e ciò portava
al mantenimento degli istituti amministrativi e giudiziari introdotti dalla Rivoluzione Francese.
Ma era assurda la concezione d‘un‘amministrazione distinta dalla politica in quanto le scelte am
ministrative e tecniche rispondono sempre a finalità generali e quindi politiche x cui l’idea di un
a monarchia amministrativa in cui si riservavano alla Corona le decisioni politiche e si utilizzav
ano i contributi delle altre classi in un‘attività amministrativa fine a se stessa si rivelava illusoria
anche perché era illusorio che la borghesia potesse accettare di buon grado di essere estromessa
dalla gestione diretta del potere rinunciando alle conquiste fatte.
Fu proprio questo contesto a suscitare i MOTI RIVOLUZIONARI del 1820-21 nel corso dei q
uali i rivoluzionari sul piano del diritto pubblico s‘ispirarono a tre MODELLI COSTITUZIO
NALI: 2
COSTITUZIONE DI CADICE (1812) a sfondo democratico in quanto garantiva un notev
1) ole potere della borghesia nell’ordinamento attraverso un sistema parlamentare MONOCA
MERALE;
COSTITUZIONE SICILIANA (1812) a base aristocratica accolta favorevolmente dalle ol
2) igarchie-feudali che essendosi sottratte all’occupazione francese erano rimaste estranee all’o
pera accentratrice compiuta da Napoleone nel resto d’Italia;
COSTITUZIONE FRANCESE (1814) molto istituzionale mirante a realizzare un compro
3) messo tra la monarchia da un lato e l’aristocrazia ereditaria e la ricca borghesia terriera dall’
altro, elette rispettivamente nella CAMERA ALTA e nella CAMERA BASSA.
Fu proprio il carattere popolare del testo a rendere la Costituzione di Cadice il modello al quale
si rifacevano i gruppi rivoluzionari del Regno di Sardegna e del Regno delle Due Sicilie, i quali
n‘esaltavano le norme liberali credendo in loro lo strumento che poteva garantire nuovamente al
la borghesia l’egemonia nella vita sociale che aveva in parte perso nel corso della
Restaurazione, anche se a ben guardare la società italiana non era in grado di recepire tale
modello d’organizzazione politica in modo automatico.
Era, infatti, impensabile che a Napoli o a Torino la borghesia potesse essere
in grado di raccogliere tutte le proprie forze x governare da sola dovendo fr
onteggiare le ostilità delle dinastie che attraverso la loro influenza erano
capaci di condizionare le plebi prive di una coscienza politica; proprio la p
di essere appoggia
resa di coscienza che parte del ceto dirigente dell’impossibilità
ti dai ceti subalterni x istinto favorevoli alla conservazione monarchica aprì un acceso dibattito p
olitico nel corso del biennio 1820-21, incentrato soprattutto sull’opportunità delle scelte della C
ost. di Cadice come modello x il quale combattere e se non fosse conveniente contemperare il ca
rattere democratico e popolare di questa costituzione con modifiche sostanziali e addirittura sul
l’opportunità si scegliere come modello un’altra Costituzione meno omogenea e più variegata n
elle sue componenti di classe (costituzione di FRANCIA del 1814). Questa era, infatti, più acce
tta agli ambienti moderati e filomonarchici e aristocratici in quanto riservava ampi spazi di poter
e alla Corona e in quanto tutelava certe posizioni nobiliari e al tempo stesso sembrava riflettere
meglio d‘ogni altra le aspirazioni borghesi ad un costituzionalismo moderato che la borghesia v
oleva appunto conseguire dopo il fallimento delle speranze del 1820-21 a causa dell’impulso ch
e n‘aveva guidato la rivoluzione x la conquista del potere.
Dopo i moti del 20-21 la borghesia comprese che non poteva prescindere dall’accordo con la di
nastia x fare salve le conquiste civili e amministrative della Rivoluzione, ma tale accordo divenn
e sempre più difficile x la diffidenza delle corti italiane verso ogni progetto costituzionale.
Un dato rilevante sul piano politico-istituzionale fu l’introduzione di semplici ORGANI CONS
ULTIVI favorita dal Metternich dopo la conferenza di Lubiana nel tentativo di moderare certe a
spirazioni borghesi ad una maggiore partecipazione al potere; furono, infatti, create numerose ra
ppresentanze borghesi inquadrate in un sistema piramidale con al vertice le CONSULTE o i C
ONSIGLI DI STATO destinati a fiancheggiare l’azione governativa in quanto erano investite d
el compito di esprimere al potere dei pareri non vincolanti in materia amministrativa e politica.
Tali rappresentanze costituivano un modo esemplare di composizione di interessi tra loro confli
ggenti in quanto erano viste dai conservatori come l’argine estremo contro le aspirazioni della b
orghesia e degli esponenti liberali come un passo verso l’introduzione di una monarchia rappres
entativa a base parlamentare. CAPITOLO 1
LE COSTITUZIONI DEL 1848 E LO STATUTO ALBERTINO
Fu proprio il fallimento del consulente di Stato e il crollo della mitizzata MONARCHIA
CONSULTIVA e a segnare il trionfo della esigenza di uno statuto che era stato uno dei motivi
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dominanti del pensiero politico liberale della 1° metà dell‘ 800; sul piano politico- letterario
CESARE BALBO aveva dapprima (speranze d’Italia) giustificato le consulte in una prospettiva
gradualistica come la 1° tappa ordinamenti rappresentativi ma giunse necessariamente ( dalla
monarchia rappresentativa in Italia) a mostrare come le consulte realizzavano una “forma ibrida e
falsa” in quanto non si poteva ammettere un TERTIUM GENUS tra l’assolutismo e il
costituzionalismo. Vanno completamente a svanire quel senso di reazione e di rifiuto della ideologia
costituzionale che aveva caratterizzato le opere d’alcuni ideologi conservatori quali il DE
MAISTRE che vedeva nella emanazione della costituzione una “lesione del diritto divino del re”, il
BURKE che asseriva la superiorità assoluta dei regimi tradizionali e consuetudinari, e ciò era la
base di un’attenta riflessione degli esperti politici che avevano caratterizzato le esperienze
costituzionali della Francia e dell’Italia tra il 1789 e il 18914 in quanto la lotta per la costituzione si
identificava nella lotta per la libertà. Il fatto che si trattava di CHARTES OCTROYèES cioè, di
statuti elargiti dal sovrano non mutava la situazione di legame tra la cultura politica e le vicende del
liberismo europeo in quanto il carattere unilaterale della corte era una finzione visto che il sovrano
non poteva né abrogarla né modificarla. Negli ambienti letterali (ROMAGNOSI, CONSTANT,
ROSSI, BALBO) era fortissima la suggestione suscitata dall’idea della costituzione come strumento
che realizza una MONARCHIA RAPPRESENTATIVA, come aveva insegnato l’esperienza francese
visto che la Francia aveva cercato sempre di realizzare la forma più adatta per le esigenze di una
realtà liberale trovandola nella monarchia rappresentativa che fu introdotta dalla Corte del 1814
perfezionata nel 1830, corte che come già visto costituiva nonostante la riaffermazione del diritto
divino del re la prima testimonianza, sia pure molto moderata, dell’adesione ad un regime legato ai
presupposti del liberalismo europeo.
La carta francese del 1830 conosciuta grazie all’apologia fattane dal Rossi ( il maggiore
costituzionalista italiano del primo ‘800) presentava una sintesi dei pregi di tutte le esperienze
politiche vissute dalla Francia e dall’Europa dimostrando peraltro la necessità di superare il testo
del 1814 (emanato da Luigi XVIII ) in quanto questo era sorto da un compromesso tra le
concezioni monarchiche dell’ancien regime e il principio della sovranità nazionale elaborato dalla
rivoluzione con tutti i limiti di questa sua origine. Secondo la carta del 1814, il MONARCA era il
titolare del POTERE ESECUTIVO e GIUDIZIARIO, mentre divideva il potere LEGISLATIVO
con le due camere su cui, tuttavia, aveva un a forte influenza potendo:
1. CONVOCARE E PROROGARE LE CAMERE;
2. INDICARE LE ELEZIONI;
3. PROMUOVERE LE LEGGI spettando al parlamento soltanto la discussione secondo
l’impostazione brittanica che vedeva nel sovrano il “KING IN PARLAMENT”.
Il Rossi aveva posto la sua attenzione sui limiti intrinseci della Corte del 1814 e individuò
nell’interpretazione antiparlamentare e reazionaria fatta da Carlo X il motivo della crisi.
Carlo X cercò di impedire il consolidamento del sistema parlamentare rinunciando al rapporto
fiduciario tra governo e camere e restringendo la libertà politica della nazione con la limitazione
della libertà di stampa e con la sottrazione del potere normativo alle camere.
La carta del 1830 emanata dopo la salita al potere di LUIGI FILIPPO fu valutata positivamente da
Rossi in quanto non era più “OCTROYèE” essendo stata stabilita di comune accordo tra il sovrano
e la camera. Anche se formalmente doveva essere la ritrazione della corte del 1814, in realtà se ne
discostava profondamente; Luigi Filippo nel tentativo di contemperare il principio della legittimità
dinastica con quello della sovranità popolare si rivelò profondamente innovatore in senso
democratico- liberale perché soppresse il potere d’ordinanza, emanò numerose guarantige che
prevedevano la concezione di libertà, trasformo la PARIA da ereditaria in elettiva. Sono fattori che
rendono la corte del 1830 aderente al carattere borghese impresso dalla rivoluzione alla politica
della Francia e che trova un altro elemento di notevole rilevanza nel rapporto di fiducia che lega il
governo detentore del potere esecutivo al parlamento. In tale clima sorge anche la
COSTITUZIONE BELGA (1831) che ripeteva il primato del Parlamento in un ordinamento
costituzionale, stabilendo l’elettività della CAMERA ALTA, la differenziazione tra i due rami del
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Parlamento e prevedendo diverse condizioni per l’eleggibilità sulla base della capacità e del censo
(i senatori erano aletti per otto anni da un corpo elettorale ristretto, i deputati erano eletti per
quattro anni da un elettorato
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Diritto pubblico
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4 Forme di governo nella storia: Monarchia, Governo Parlamentare, presidenziale, semipresidenziale e confederazione…