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INTRODUZIONE

La parte più evoluta della borghesia italiana era giunta preparata al crollo dell’ANCIèN REGIME

determinato dalla vittoria ideologica e politica della RIVOLUZIONE FRANCESE ; avvalendosi d

ella propria cultura imperniata su valori razionalistici e illuministici e consapevole della propria forz

a economica influì subito il ruolo istituzionale che era chiamata a svolgere e in tale prospettiva essa

promosse nelle varie regioni della penisola un vivace e acceso dibattito sullo STATO e sul POTER

E ,dibattito che dal canto suo era caratterizzato da forti tinte rivoluzionarie in quanto mirava a form

ulare un disegno politico alternativo alle monarchie assolutistiche del 700 e alla visione oligarchica

delle repubbliche aristocratiche , sulla base del quale la borghesia avrebbe potuto partecipare al pote

re con le varie dinastie e con i ceti nobiliari avrebbe addirittura potuto gestirlo da sola . Lo strument

o mediante il quale tale classe emergente avrebbe potuto esprimere /attuare la propria volontà miran

te a far sì che essa potesse assurgere a “ rappresentante del popolo” fino ad allora ai margini della ge

stione del potere , fu la COSTITUZIONE , documento con cui venivano determinati i limiti e le m

odalità di esercizio del potere , parallelamente agli obblighi e le restrizioni imposte dalla convivenza

civile e attraverso il quale veniva stabilito il nuovo fatto sociale tra governanti e governati conforme

ad uno stato non più aristocratico ed oligarchico ma LIBERALE .

Nell’ultima fase del secolo furono per questo elaborati numerosi progetti costituzionali tra loro , per

ò , profondamente diversi a causa della differente personalità e dei differenti orientamenti dei singol

i pubblicisti , tra cui ricordiamo :

GORANI e VASCO cercarono di realizzare i postulati di un embrionale costituzionalismo i

1) n CORSICA , anche se il I aspirando alla corona aveva come modello una monarchia limit

ata come quella britannica , il II ispirato agli ideali di ROUSSEAU aveva come modello for

me di democrazia DIRETTA e PARTECIPATIVA ;

GIANNI e MAGGI elaborarono progetti di riforma dell’organizzazione statuale del GRA

2) NDUCATO DI TOSCANA , il I cercando di attuare una forma di collaborazione nella gest

ione del potere tra i possidenti locali e l’attività del Granduca , il II ispirandosi a principi e i

deali più progressisti e più riformisti ;

VERRI , che ispirato anch’egli ad un moderato riformismo , aveva elaborato un progetto di

3) riforma dell’organizzazione statuale della LOMBARDIA AUSTRIACA fondata su un acc

ordo tra la dinastia degli Asburgo e la ricca borghesia lombarda ;

PIATTOLI propose una riforma dell’assetto statale della Polonia di PONIATOWSKY cer

4) cando di opporre alla oligarchia feudale la forza congiunta della monarchia e del ceto medio

.

Pur nascendo in differenti contesti storico-culturali , ciò che accomunava tali progetti è l’idea de

lla “PARTECIPAZIONE DELLA BORGHESIA “ alla gestione del potere . Tuttavia allorqua

ndo ci fu in Francia l’avvento del regime COSTITUZIONALE tali progetti riformisti , miranti

alla graduale intesa tra le oligarchie aristocratiche e i ceti borghesi come limite alla monarchia ,

lasciarono il campo e furono soppiantati da quei progetti che avendo come base l’esperienza fra

ncese cercarono di affermare la concezione democratica della SOVRANITà POPOLARE .

Ciò fu confermato dalle congiure di Bologna e di Napoli ( 1794 ) che rivelarono l’adesione dei g

iacobini italiani ai principi sanciti dalla COSTITUZIONE DELL’ANNO I ( 1793) che essi vol

evano rendere vigente soprattutto nelle regioni meridionali , dove più forte era la reazione dei co

nservatori ( fautori del potere monarchico e feudatario ) dimostrando come la RIVENDICAZI

ONE della SOVRANITà POPOLARE e l’affermazione del PRINCIPIO DI UGUAGLIANZ

A e della NECESSITà DELLA CONDUZIONE DELLA COSA PUBBLICA da parte della

borghesia rendevano ormai le prospettive di pluralismo classista che mirava a realizzare un gove

rno fondato sul bilanciamento del potere tra MONARCHIA , NOBILTà e BORGHESIA un lo

ntano ricordo del passato .

Gli albori costituzionali dell’Italia ebbero come punto di riferimento la COSTITUZIONE DEL

L’ANNO II ( 1795) caratterizzata da un modello di gestione del potere fondato sul CENSO e s

1

ulla CENTRALIZZAZIONE cui la borghesia italiana aderì non soltanto per la comunanza di i

deali con il ceto intellettuale francese ma anche per la necessità dettata dalla crescente forza eco

nomica di rifiutare modelli alternativi di gestione del potere .

La previsione di un’assoluta separazione dei poteri tra GOVERNO ed ASSEMBLEE , un corp

o legislativo bicamerale eletto a suffragio non troppo ristretto costituivano le caratteristiche prin

cipali della COSTITUZIONE DELL’ANNO III che ne avevano determinato l’encomio da part

e di tutta l’Europa , in quanto strumento normativo capace di segnare la fine di tutte le rivolte e l

e tensioni interne agli Stati ; tuttavia , l’esperienza l’aveva rivelata non idonea a fronteggiare la s

ituazione contingente .

Le insufficienze e le lacune della COSTITUZIONE del 1795 portarono subito al suo superame

nto , fu proprio quel documento la causa delle paralisi degli organi sociali , dei conflitti tra pote

ri pubblici e dei contrasti politici portando al progressivo innalzamento del ruolo dell’esercito e

del peso dell’apparato burocratico potenziati dalla Rivoluzione .

Con l’avvento di NAPOLEONE, LA situazione mutò profondamente in quanto la gestione del

potere, consolare prima e imperiale poi, tendeva alla concentrazione d‘ogni potere decisionale al

vertice dello Stato ma proprio l’autoritarismo statualistico ed accentratore di BONAPARTE age

volò, razionalizzandolo, la posizione della borghesia alla guida dello stato, né tanto meno Napol

eone che era erede della Rivoluzione poteva proporre il “GOVERNO MISTO” auspicato dalle

forze conservatrici.

Ciò che caratterizzò la vita della penisola tra il 1800 e il 1815 fu l’emergere e il consolidarsi dell

a visione centralizzata e statualistica della COSA PUBBLICA, ma già durante il cosiddetto TR

IENNIO GIACOBINO le repubbliche della penisola ispirandosi al modello francese perseguiv

ano il consolidamento dei poteri statali e l’accentramento delle funzioni pubbliche senza riuscire

nel loro intento x le mancanze strumentali della società e per l’insufficienza dei mezzi politici di

cui poterono disporre le classi divergenti.

In Età NAPOLEONICA il ceto dirigente data la sua maggiore consistenza numerica rispetto all

a borghesia giacobina e grazie alla sua maggiore potenza economica derivante dagli acquisti dei

beni espropriati alla Chiesa e ai nobili vide nell’accentramento dei poteri dello Stato e nella gest

ione statualistica della società uno strumento x gestire dall’alto l’intera vita sociale.

In ogni caso quando venne meno il regime napoleonico non poté venir meno l’egemonia borghe

se sulla società dal momento che questa aveva ormai compreso il ruolo che era chiamata a svolg

ere nella vita civile e sociale, perciò i sovrani restaurati dopo il CONGRESSO DI VIENNA si

sarebbero solo potuti illudere di ripristinare forme di governo misto, che poteva in qualche mod

o rievocare la struttura oligarchica e aristocratica dell’ANCIEN REGIME in quanto l’abrogazi

one degli statuti napoleonici non era sufficiente a compromettere l’omogeneità della società né a

far venir meno i contenuti che le strutture amministrative e giudiziarie d‘età napoleonica avevan

o impresso all’organizzazione degli stati.

Il potere dinastico pur uscendo dal Congresso di Vienna rafforzato, si rese conto che non poteva

prescindere dall‘intesa con le altre forze sociali; sorse la cosiddetta MONARCHIA AMMINIS

TRATIVA in cui l’efficienza del sistema napoleonico era garantita dalla collaborazione tra nobi

ltà e borghesia mentre la conduzione della vita pubblica fu affidata alla monarchia e ciò portava

al mantenimento degli istituti amministrativi e giudiziari introdotti dalla Rivoluzione Francese.

Ma era assurda la concezione d‘un‘amministrazione distinta dalla politica in quanto le scelte am

ministrative e tecniche rispondono sempre a finalità generali e quindi politiche x cui l’idea di un

a monarchia amministrativa in cui si riservavano alla Corona le decisioni politiche e si utilizzav

ano i contributi delle altre classi in un‘attività amministrativa fine a se stessa si rivelava illusoria

anche perché era illusorio che la borghesia potesse accettare di buon grado di essere estromessa

dalla gestione diretta del potere rinunciando alle conquiste fatte.

Fu proprio questo contesto a suscitare i MOTI RIVOLUZIONARI del 1820-21 nel corso dei q

uali i rivoluzionari sul piano del diritto pubblico s‘ispirarono a tre MODELLI COSTITUZIO

NALI: 2

COSTITUZIONE DI CADICE (1812) a sfondo democratico in quanto garantiva un notev

1) ole potere della borghesia nell’ordinamento attraverso un sistema parlamentare MONOCA

MERALE;

COSTITUZIONE SICILIANA (1812) a base aristocratica accolta favorevolmente dalle ol

2) igarchie-feudali che essendosi sottratte all’occupazione francese erano rimaste estranee all’o

pera accentratrice compiuta da Napoleone nel resto d’Italia;

COSTITUZIONE FRANCESE (1814) molto istituzionale mirante a realizzare un compro

3) messo tra la monarchia da un lato e l’aristocrazia ereditaria e la ricca borghesia terriera dall’

altro, elette rispettivamente nella CAMERA ALTA e nella CAMERA BASSA.

Fu proprio il carattere popolare del testo a rendere la Costituzione di Cadice il modello al quale

si rifacevano i gruppi rivoluzionari del Regno di Sardegna e del Regno delle Due Sicilie, i quali

n‘esaltavano le norme liberali credendo in loro lo strumento che poteva garantire nuovamente al

la borghesia l’egemonia nella vita sociale che aveva in parte perso nel corso della

Restaurazione, anche se a ben guardare la società italiana non era in grado di recepire tale

modello d’organizzazione politica in modo automatico.

Era, infatti, impensabile che a Napoli o a Torino la borghesia potesse essere

in grado di raccogliere tutte le proprie forze x governare da sola dovendo fr

onteggiare le ostilità delle dinastie che attraverso la loro influenza erano

capaci di condizionare le plebi prive di una coscienza politica; proprio la p

di essere appoggia

resa di coscienza che parte del ceto dirigente dell’impossibilità

ti dai ceti subalterni x istinto favorevoli alla conservazione monarchica aprì un acceso dibattito p

olitico nel corso del biennio 1820-21, incentrato soprattutto sull’opportunità delle scelte della C

ost. di Cadice come modello x il quale combattere e se non fosse conveniente contemperare il ca

rattere democratico e popolare di questa costituzione con modifiche sostanziali e addirittura sul

l’opportunità si scegliere come modello un’altra Costituzione meno omogenea e più variegata n

elle sue componenti di classe (costituzione di FRANCIA del 1814). Questa era, infatti, più acce

tta agli ambienti moderati e filomonarchici e aristocratici in quanto riservava ampi spazi di poter

e alla Corona e in quanto tutelava certe posizioni nobiliari e al tempo stesso sembrava riflettere

meglio d‘ogni altra le aspirazioni borghesi ad un costituzionalismo moderato che la borghesia v

oleva appunto conseguire dopo il fallimento delle speranze del 1820-21 a causa dell’impulso ch

e n‘aveva guidato la rivoluzione x la conquista del potere.

Dopo i moti del 20-21 la borghesia comprese che non poteva prescindere dall’accordo con la di

nastia x fare salve le conquiste civili e amministrative della Rivoluzione, ma tale accordo divenn

e sempre più difficile x la diffidenza delle corti italiane verso ogni progetto costituzionale.

Un dato rilevante sul piano politico-istituzionale fu l’introduzione di semplici ORGANI CONS

ULTIVI favorita dal Metternich dopo la conferenza di Lubiana nel tentativo di moderare certe a

spirazioni borghesi ad una maggiore partecipazione al potere; furono, infatti, create numerose ra

ppresentanze borghesi inquadrate in un sistema piramidale con al vertice le CONSULTE o i C

ONSIGLI DI STATO destinati a fiancheggiare l’azione governativa in quanto erano investite d

el compito di esprimere al potere dei pareri non vincolanti in materia amministrativa e politica.

Tali rappresentanze costituivano un modo esemplare di composizione di interessi tra loro confli

ggenti in quanto erano viste dai conservatori come l’argine estremo contro le aspirazioni della b

orghesia e degli esponenti liberali come un passo verso l’introduzione di una monarchia rappres

entativa a base parlamentare. CAPITOLO 1

LE COSTITUZIONI DEL 1848 E LO STATUTO ALBERTINO

Fu proprio il fallimento del consulente di Stato e il crollo della mitizzata MONARCHIA

CONSULTIVA e a segnare il trionfo della esigenza di uno statuto che era stato uno dei motivi

3

dominanti del pensiero politico liberale della 1° metà dell‘ 800; sul piano politico- letterario

CESARE BALBO aveva dapprima (speranze d’Italia) giustificato le consulte in una prospettiva

gradualistica come la 1° tappa ordinamenti rappresentativi ma giunse necessariamente ( dalla

monarchia rappresentativa in Italia) a mostrare come le consulte realizzavano una “forma ibrida e

falsa” in quanto non si poteva ammettere un TERTIUM GENUS tra l’assolutismo e il

costituzionalismo. Vanno completamente a svanire quel senso di reazione e di rifiuto della ideologia

costituzionale che aveva caratterizzato le opere d’alcuni ideologi conservatori quali il DE

MAISTRE che vedeva nella emanazione della costituzione una “lesione del diritto divino del re”, il

BURKE che asseriva la superiorità assoluta dei regimi tradizionali e consuetudinari, e ciò era la

base di un’attenta riflessione degli esperti politici che avevano caratterizzato le esperienze

costituzionali della Francia e dell’Italia tra il 1789 e il 18914 in quanto la lotta per la costituzione si

identificava nella lotta per la libertà. Il fatto che si trattava di CHARTES OCTROYèES cioè, di

statuti elargiti dal sovrano non mutava la situazione di legame tra la cultura politica e le vicende del

liberismo europeo in quanto il carattere unilaterale della corte era una finzione visto che il sovrano

non poteva né abrogarla né modificarla. Negli ambienti letterali (ROMAGNOSI, CONSTANT,

ROSSI, BALBO) era fortissima la suggestione suscitata dall’idea della costituzione come strumento

che realizza una MONARCHIA RAPPRESENTATIVA, come aveva insegnato l’esperienza francese

visto che la Francia aveva cercato sempre di realizzare la forma più adatta per le esigenze di una

realtà liberale trovandola nella monarchia rappresentativa che fu introdotta dalla Corte del 1814

perfezionata nel 1830, corte che come già visto costituiva nonostante la riaffermazione del diritto

divino del re la prima testimonianza, sia pure molto moderata, dell’adesione ad un regime legato ai

presupposti del liberalismo europeo.

La carta francese del 1830 conosciuta grazie all’apologia fattane dal Rossi ( il maggiore

costituzionalista italiano del primo ‘800) presentava una sintesi dei pregi di tutte le esperienze

politiche vissute dalla Francia e dall’Europa dimostrando peraltro la necessità di superare il testo

del 1814 (emanato da Luigi XVIII ) in quanto questo era sorto da un compromesso tra le

concezioni monarchiche dell’ancien regime e il principio della sovranità nazionale elaborato dalla

rivoluzione con tutti i limiti di questa sua origine. Secondo la carta del 1814, il MONARCA era il

titolare del POTERE ESECUTIVO e GIUDIZIARIO, mentre divideva il potere LEGISLATIVO

con le due camere su cui, tuttavia, aveva un a forte influenza potendo:

1. CONVOCARE E PROROGARE LE CAMERE;

2. INDICARE LE ELEZIONI;

3. PROMUOVERE LE LEGGI spettando al parlamento soltanto la discussione secondo

l’impostazione brittanica che vedeva nel sovrano il “KING IN PARLAMENT”.

Il Rossi aveva posto la sua attenzione sui limiti intrinseci della Corte del 1814 e individuò

nell’interpretazione antiparlamentare e reazionaria fatta da Carlo X il motivo della crisi.

Carlo X cercò di impedire il consolidamento del sistema parlamentare rinunciando al rapporto

fiduciario tra governo e camere e restringendo la libertà politica della nazione con la limitazione

della libertà di stampa e con la sottrazione del potere normativo alle camere.

La carta del 1830 emanata dopo la salita al potere di LUIGI FILIPPO fu valutata positivamente da

Rossi in quanto non era più “OCTROYèE” essendo stata stabilita di comune accordo tra il sovrano

e la camera. Anche se formalmente doveva essere la ritrazione della corte del 1814, in realtà se ne

discostava profondamente; Luigi Filippo nel tentativo di contemperare il principio della legittimità

dinastica con quello della sovranità popolare si rivelò profondamente innovatore in senso

democratico- liberale perché soppresse il potere d’ordinanza, emanò numerose guarantige che

prevedevano la concezione di libertà, trasformo la PARIA da ereditaria in elettiva. Sono fattori che

rendono la corte del 1830 aderente al carattere borghese impresso dalla rivoluzione alla politica

della Francia e che trova un altro elemento di notevole rilevanza nel rapporto di fiducia che lega il

governo detentore del potere esecutivo al parlamento. In tale clima sorge anche la

COSTITUZIONE BELGA (1831) che ripeteva il primato del Parlamento in un ordinamento

costituzionale, stabilendo l’elettività della CAMERA ALTA, la differenziazione tra i due rami del

4

Parlamento e prevedendo diverse condizioni per l’eleggibilità sulla base della capacità e del censo

(i senatori erano aletti per otto anni da un corpo elettorale ristretto, i deputati erano eletti per

quattro anni da un elettorato

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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