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ENTENZA ENTENZA

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ESEMPIO DI CONFLITTO INTERORGANICO ESEMPIO DI CONFLITTO INTERSOGGETTIVO

... nel giudizio per conflitto di attribuzione... sorto a ... nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal

seguito della delibera del 7 luglio 1998 della Camera dei presidente del consiglio dei ministri nei confronti della

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni Regione siciliana

espresse dall'on. Amedeo Matacena..., promosso con

ricorso del Tribunale di Reggio Calabria... PQM

PQM La Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere

dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare di sottoscrivere l'accordo di cooperazione nel capo del

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, turismo e il primo protocollo riguardanti tali accordi,

della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal sottoscritti a Malta il 17 marzo 1997 dall'assessore per

deputato Amedeo Matacena, secondo quanto deliberato il

310

dall'Assemblea della Camera in data 7 luglio 1998. turismo della regione siciliana e, di conseguenza,

(sent. 321/2000) annulla tali atti.

(sent. 332/1998)

I conflitti tra poteri dello stato

Quali organi possono sollevare conflitto

L'art. 37 della 1. 87/1953 stabilisce che «il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte

costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei

poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari

poteri da norme costituzionali», aggiungendo che «restano ferme le norme vigenti per le questioni

di giurisdizione». In questo modo la legge distingue i conflitti costituzionali, che prima della

Costituzione del '48 non erano sottoposti alla cognizione di alcun giudice, dai conflitti che

attengono alla delimitazione della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni speciali, e che sono

regolati dalle sezioni unite della Corte di cassazione (v. cap. 14).

Il conflitto tra poteri

A loro volta, è possibile distinguere i conflitti tra poteri da altri conflitti di competenza tra organi

all'interno dello stesso potere: gli uni riguardano organi costituzionali superiorem non

recognoscentes, e per tale ragione sono affidati al giudizio della Corte costituzionale quale organo

di garanzia super partes; gli altri, invece, sono quelli la cui risoluzione è affidata ad organi

appartenenti al medesimo potere, non importa se in posizione di parità o di superiorità gerarchica

(ad es.: controversie tra ministri, risolte in Consiglio dei ministri; controversie tra commissioni

parlamentari, risolte dal presidente di assemblea; controversie tra giudici ordinari, risolte dalla Corte

di cassazione).

Nei conflitti tra poteri dello Stato, a differenza dei conflitti intersoggettivi, le parti del conflitto

non sono predeterminate. La determinazione è affidata alla Corte costituzionale, la quale in via

preliminare (giudizio preventivo di ammissibilità del conflitto) deve stabilire se esiste «materia del

conflitto» la cui risoluzione spetti alla propria competenza (art. 37.3 e 4 1. 87/1953). In particolare,

la Corte deve individuare quali sono i poteri dello Stato (profilo soggettivo) e quali sono le

attribuzioni la cui tutela può essere invocata innanzi al giudice costituzionale (profilo oggettivo).

(A) Sotto il profilo soggettivo, non è sufficiente far riferimento alla teoria della separazione dei

poteri e individuare le parti del conflitto nei tradizionali poteri legislativo, esecutivo, giudiziario.

Quali sono i poteri dello Stato

In questo modo, infatti, dai conflitti sarebbero esclusi tutti quegli organi dello Stato che sono titolari

di attribuzioni costituzionali non riconducibili a nessuno di quei tre poteri (presidente della

Repubblica, Corte costituzionale stessa); sarebbero inoltre esclusi i conflitti relativi alla tutela di

attribuzioni costituzionalmente rilevanti di soggetti diversi dagli organi dello Stato apparato (ad es.

il comitato promotore di referendum abrogativo). A questo riguardo diventa decisivo il criterio

fissato dalla legge: i poteri sono gli «organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà dei

poteri cui appartengono», ossia gli organi costituzionali che, all'interno di un determinato potere,

sono abilitati a produrre decisioni autonome e indipendenti, tali da impegnare l'intero potere cui

appartengono.

All’interno del potere legislativo

All'interno del potere legislativo, decisioni impegnative dell'intero potere possono essere prese sia

dalla Camera dei deputati sia dal Senato della Repubblica; ma anche dalle commissioni in sede

deliberante, abilitate ad approvare in via definitiva testi di legge (art. 72.3 Cost); nonché da

commissioni parlamentari d'inchiesta (art. 82 Cost.: v. sent. 231/1975) e dalla commissione

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (v. ord. 171/1997).

Si discute invece se si possa considerare potere dello Stato il singolo parlamentare: astrattamente è

possibile configurare una serie di attribuzioni individuali proprie del parlamentare (ad es.: iniziativa

legislativa, poteri di interrogazione e di interpellanza, diritto di voto nelle deliberazioni

311

parlamentari), ma in concreto, nei casi relativi a conflitti tra magistratura e Parlamento

relativamente alle prerogative parlamentari (v. sent. 1150/1988, e poi sentt. 443/ 1993,265/1997,10

e 11/2000), la Corte ha sempre escluso che il parlamentare costituisca un organo-potere.

Del potere esecutivo

Nell'ambito del potere esecutivo, stante la struttura gerarchica dell'amministrazione pubblica, il

ruolo di vertice spetta al Consiglio dei ministri, in quanto organo titolare dell'indirizzo politico, in

virtù del rapporto fiduciario tra governo e Parlamento. Ciò peraltro non esclude che organi

competenti a manifestare in via definitiva la volontà dell'esecutivo possano essere sia il presidente

del Consiglio dei ministri, come organo cui spetta dirigere la politica generale del governo della

quale è responsabile (art. 95.1 Cost.); sia i ministri, in relazione alla responsabilità individuale per

gli atti dei rispettivi dicasteri (art. 95.2 Cost.), specie quando tale responsabilità sia fatta valere dalle

Camere con mozione di sfiducia individuale che non coinvolga l'indirizzo politico dell'intero

governo, come è avvenuto in occasione del noto caso Mancuso (v. sent. 7/1996); nonché il solo

ministro della giustizia in relazione alle competenze afferenti all'organizzazione e al funzionamento

dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.: v. ord. 184/1992 e sent. 379/1992) e, forse, anche in

relazione alla titolarità dell'azione disciplinare contro i magistrati (art. 107.3 Cost.).

Del potere giurisdizionale

Più complessa è, invece, la questione nel caso del potere giurisdizionale, non solo perché in questo

ambito possono venire in considerazione accanto ai giudici ordinari i giudici speciali, ma anche

perché l'ordine giudiziario non è strutturato gerarchicamente. La Corte costituzionale ha accolto una

nozione ampia di potere giurisdizionale, includendovi ad esempio la Corte dei conti nell'esercizio

della funzione di giurisdizione contabile (v. ord. 150/1980 e sent. 129/ 1981), e come potere

diffuso, sicché ogni giudice che, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, pronuncia sentenze

che possono diventare definitive può con ciò impegnare l'intero potere cui appartiene,

configurandosi come un organo-potere legittimato al conflitto. Così, ad esempio, la Corte ha

ammesso la legittimazione di ciascun giudice per la tutela della funzione giurisdizionale (v. sentt.

77/1981 e 51/1986); del pubblico ministero quanto all'esercizio dell'azione penale ex art. 112 Cost.

(v. sent. 16/1979 e ord. 264/1993); del c.d. tribunale dei ministri quale collegio inquirente nei

procedimenti per i reati ministeriali ex art. 96 Cost. (v. ord. 217/1994 e sent. 403/1994). Anche il

CSM viene considerato potere dello Stato in relazione alle sue attribuzioni riguardanti lo status dei

magistrati (v. sent. 379/1992, ordd. 214 e 215/1995 e sent. 419/1995).

Presidente della Repubblica e Corte costituzionale

Poteri dello Stato sono altresì quegli organi, non riconducibili ai tre poteri tradizionali, che, in

quanto dotati di attribuzioni costituzionali proprie, sono qualificati come «poteri-organo»: il

presidente della Repubblica (anche dopo la fine del mandato, v. ordd. 455/2002 e 357/2005) e la

Corte costituzionale. La Corte ha inoltre individuato ulteriori figure soggettive cui «l'ordinamento

conferisca la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite,

concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statuali in senso proprio»: con riferimento, in

particolare, ai firmatari di una richiesta di referendum abrogativo ex art. 75 Cost.

I comitati promotori dei referendum

Essa ha riconosciuto la legittimazione al conflitto degli elettori firmatari della richiesta

(istituzionalmente rappresentati dal comitato promotore) in quanto «frazione del corpo elettorale

identificata dall'art. 75 Cost., titolare dell'esercizio di una pubblica funzione costituzionalmente

rilevante e garantita, di cui i promotori sono competenti a dichiarare, in sede di conflitto, la

volontà» (v. ord. 17/1978 e sent. 69/1978; v. anche ord. 7/1997).

(B) Sotto il profilo oggettivo, i conflitti tra poteri riguardano attribuzioni determinate da norme

costituzionali. Questo significa che non qualsiasi attribuzione può essere tutelata innanzi alla

Corte, ma solamente attribuzioni costituzionalmente rilevanti: perché espressamente previste in

disposizioni costituzionali, o perché contemplate da norme non formalmente costituzionali (leggi

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ordinarie o anche norme consuetudinarie), tali però da integrare e sviluppare il quadro organizzativo

della Costituzione (si dice che il conflitto debba avere comunque tono costituzionale). Così la Corte

ha negato l'esistenza di uno specifico rilievo costituzionale, ai fini del conflitto tra poteri, alle

attribuzioni del Garante per la radiodiffusione e l'editoria (v. ord. 226/1995), così come alle

attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (v. ord. 13 7/2000).

Un caso particolare: il conflitto per atti legislativi

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può sorgere con riferimento a qualsiasi atto, a

differenza dei conflitti intersoggettivi. Superando un orientamento restrittivo (v. sent. 406/1989), la

Corte costituzionale ammette il conflitto tra poteri per atti legislativi. Ciò non significa che il

conflitto tra poteri si trasforma in un sindacato di legittimità costituzionale, dato che la Corte tie

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Publisher
A.A. 2013-2014
334 pagine
23 download
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Morrone Andrea.