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ENTENZA ENTENZA
( ) ( )
ESEMPIO DI CONFLITTO INTERORGANICO ESEMPIO DI CONFLITTO INTERSOGGETTIVO
... nel giudizio per conflitto di attribuzione... sorto a ... nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal
seguito della delibera del 7 luglio 1998 della Camera dei presidente del consiglio dei ministri nei confronti della
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni Regione siciliana
espresse dall'on. Amedeo Matacena..., promosso con
ricorso del Tribunale di Reggio Calabria... PQM
PQM La Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere
dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare di sottoscrivere l'accordo di cooperazione nel capo del
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, turismo e il primo protocollo riguardanti tali accordi,
della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal sottoscritti a Malta il 17 marzo 1997 dall'assessore per
deputato Amedeo Matacena, secondo quanto deliberato il
310
dall'Assemblea della Camera in data 7 luglio 1998. turismo della regione siciliana e, di conseguenza,
(sent. 321/2000) annulla tali atti.
(sent. 332/1998)
I conflitti tra poteri dello stato
Quali organi possono sollevare conflitto
L'art. 37 della 1. 87/1953 stabilisce che «il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte
costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei
poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari
poteri da norme costituzionali», aggiungendo che «restano ferme le norme vigenti per le questioni
di giurisdizione». In questo modo la legge distingue i conflitti costituzionali, che prima della
Costituzione del '48 non erano sottoposti alla cognizione di alcun giudice, dai conflitti che
attengono alla delimitazione della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni speciali, e che sono
regolati dalle sezioni unite della Corte di cassazione (v. cap. 14).
Il conflitto tra poteri
A loro volta, è possibile distinguere i conflitti tra poteri da altri conflitti di competenza tra organi
all'interno dello stesso potere: gli uni riguardano organi costituzionali superiorem non
recognoscentes, e per tale ragione sono affidati al giudizio della Corte costituzionale quale organo
di garanzia super partes; gli altri, invece, sono quelli la cui risoluzione è affidata ad organi
appartenenti al medesimo potere, non importa se in posizione di parità o di superiorità gerarchica
(ad es.: controversie tra ministri, risolte in Consiglio dei ministri; controversie tra commissioni
parlamentari, risolte dal presidente di assemblea; controversie tra giudici ordinari, risolte dalla Corte
di cassazione).
Nei conflitti tra poteri dello Stato, a differenza dei conflitti intersoggettivi, le parti del conflitto
non sono predeterminate. La determinazione è affidata alla Corte costituzionale, la quale in via
preliminare (giudizio preventivo di ammissibilità del conflitto) deve stabilire se esiste «materia del
conflitto» la cui risoluzione spetti alla propria competenza (art. 37.3 e 4 1. 87/1953). In particolare,
la Corte deve individuare quali sono i poteri dello Stato (profilo soggettivo) e quali sono le
attribuzioni la cui tutela può essere invocata innanzi al giudice costituzionale (profilo oggettivo).
(A) Sotto il profilo soggettivo, non è sufficiente far riferimento alla teoria della separazione dei
poteri e individuare le parti del conflitto nei tradizionali poteri legislativo, esecutivo, giudiziario.
Quali sono i poteri dello Stato
In questo modo, infatti, dai conflitti sarebbero esclusi tutti quegli organi dello Stato che sono titolari
di attribuzioni costituzionali non riconducibili a nessuno di quei tre poteri (presidente della
Repubblica, Corte costituzionale stessa); sarebbero inoltre esclusi i conflitti relativi alla tutela di
attribuzioni costituzionalmente rilevanti di soggetti diversi dagli organi dello Stato apparato (ad es.
il comitato promotore di referendum abrogativo). A questo riguardo diventa decisivo il criterio
fissato dalla legge: i poteri sono gli «organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà dei
poteri cui appartengono», ossia gli organi costituzionali che, all'interno di un determinato potere,
sono abilitati a produrre decisioni autonome e indipendenti, tali da impegnare l'intero potere cui
appartengono.
All’interno del potere legislativo
All'interno del potere legislativo, decisioni impegnative dell'intero potere possono essere prese sia
dalla Camera dei deputati sia dal Senato della Repubblica; ma anche dalle commissioni in sede
deliberante, abilitate ad approvare in via definitiva testi di legge (art. 72.3 Cost); nonché da
commissioni parlamentari d'inchiesta (art. 82 Cost.: v. sent. 231/1975) e dalla commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (v. ord. 171/1997).
Si discute invece se si possa considerare potere dello Stato il singolo parlamentare: astrattamente è
possibile configurare una serie di attribuzioni individuali proprie del parlamentare (ad es.: iniziativa
legislativa, poteri di interrogazione e di interpellanza, diritto di voto nelle deliberazioni
311
parlamentari), ma in concreto, nei casi relativi a conflitti tra magistratura e Parlamento
relativamente alle prerogative parlamentari (v. sent. 1150/1988, e poi sentt. 443/ 1993,265/1997,10
e 11/2000), la Corte ha sempre escluso che il parlamentare costituisca un organo-potere.
Del potere esecutivo
Nell'ambito del potere esecutivo, stante la struttura gerarchica dell'amministrazione pubblica, il
ruolo di vertice spetta al Consiglio dei ministri, in quanto organo titolare dell'indirizzo politico, in
virtù del rapporto fiduciario tra governo e Parlamento. Ciò peraltro non esclude che organi
competenti a manifestare in via definitiva la volontà dell'esecutivo possano essere sia il presidente
del Consiglio dei ministri, come organo cui spetta dirigere la politica generale del governo della
quale è responsabile (art. 95.1 Cost.); sia i ministri, in relazione alla responsabilità individuale per
gli atti dei rispettivi dicasteri (art. 95.2 Cost.), specie quando tale responsabilità sia fatta valere dalle
Camere con mozione di sfiducia individuale che non coinvolga l'indirizzo politico dell'intero
governo, come è avvenuto in occasione del noto caso Mancuso (v. sent. 7/1996); nonché il solo
ministro della giustizia in relazione alle competenze afferenti all'organizzazione e al funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.: v. ord. 184/1992 e sent. 379/1992) e, forse, anche in
relazione alla titolarità dell'azione disciplinare contro i magistrati (art. 107.3 Cost.).
Del potere giurisdizionale
Più complessa è, invece, la questione nel caso del potere giurisdizionale, non solo perché in questo
ambito possono venire in considerazione accanto ai giudici ordinari i giudici speciali, ma anche
perché l'ordine giudiziario non è strutturato gerarchicamente. La Corte costituzionale ha accolto una
nozione ampia di potere giurisdizionale, includendovi ad esempio la Corte dei conti nell'esercizio
della funzione di giurisdizione contabile (v. ord. 150/1980 e sent. 129/ 1981), e come potere
diffuso, sicché ogni giudice che, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, pronuncia sentenze
che possono diventare definitive può con ciò impegnare l'intero potere cui appartiene,
configurandosi come un organo-potere legittimato al conflitto. Così, ad esempio, la Corte ha
ammesso la legittimazione di ciascun giudice per la tutela della funzione giurisdizionale (v. sentt.
77/1981 e 51/1986); del pubblico ministero quanto all'esercizio dell'azione penale ex art. 112 Cost.
(v. sent. 16/1979 e ord. 264/1993); del c.d. tribunale dei ministri quale collegio inquirente nei
procedimenti per i reati ministeriali ex art. 96 Cost. (v. ord. 217/1994 e sent. 403/1994). Anche il
CSM viene considerato potere dello Stato in relazione alle sue attribuzioni riguardanti lo status dei
magistrati (v. sent. 379/1992, ordd. 214 e 215/1995 e sent. 419/1995).
Presidente della Repubblica e Corte costituzionale
Poteri dello Stato sono altresì quegli organi, non riconducibili ai tre poteri tradizionali, che, in
quanto dotati di attribuzioni costituzionali proprie, sono qualificati come «poteri-organo»: il
presidente della Repubblica (anche dopo la fine del mandato, v. ordd. 455/2002 e 357/2005) e la
Corte costituzionale. La Corte ha inoltre individuato ulteriori figure soggettive cui «l'ordinamento
conferisca la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite,
concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statuali in senso proprio»: con riferimento, in
particolare, ai firmatari di una richiesta di referendum abrogativo ex art. 75 Cost.
I comitati promotori dei referendum
Essa ha riconosciuto la legittimazione al conflitto degli elettori firmatari della richiesta
(istituzionalmente rappresentati dal comitato promotore) in quanto «frazione del corpo elettorale
identificata dall'art. 75 Cost., titolare dell'esercizio di una pubblica funzione costituzionalmente
rilevante e garantita, di cui i promotori sono competenti a dichiarare, in sede di conflitto, la
volontà» (v. ord. 17/1978 e sent. 69/1978; v. anche ord. 7/1997).
(B) Sotto il profilo oggettivo, i conflitti tra poteri riguardano attribuzioni determinate da norme
costituzionali. Questo significa che non qualsiasi attribuzione può essere tutelata innanzi alla
Corte, ma solamente attribuzioni costituzionalmente rilevanti: perché espressamente previste in
disposizioni costituzionali, o perché contemplate da norme non formalmente costituzionali (leggi
312
ordinarie o anche norme consuetudinarie), tali però da integrare e sviluppare il quadro organizzativo
della Costituzione (si dice che il conflitto debba avere comunque tono costituzionale). Così la Corte
ha negato l'esistenza di uno specifico rilievo costituzionale, ai fini del conflitto tra poteri, alle
attribuzioni del Garante per la radiodiffusione e l'editoria (v. ord. 226/1995), così come alle
attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (v. ord. 13 7/2000).
Un caso particolare: il conflitto per atti legislativi
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può sorgere con riferimento a qualsiasi atto, a
differenza dei conflitti intersoggettivi. Superando un orientamento restrittivo (v. sent. 406/1989), la
Corte costituzionale ammette il conflitto tra poteri per atti legislativi. Ciò non significa che il
conflitto tra poteri si trasforma in un sindacato di legittimità costituzionale, dato che la Corte tie