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L.
Queste due leggi hanno introdotto un modello di regionalismo che aveva la finalità di riconoscere maggiore autonomia
legislativa alle Regioni (maggiore autonomia statutaria, maggiore autonomia fiscale).
Qualcuno aveva pensato, poi l’ipotesi è naufragata, di ribattezzare la riforma della riforma federale dello Stato
l.cost.3/2001
(il nostro stato non è federale ma regionale).
Il fatto che il nostro stato sia regionale si vede da 2 cose:
Ogni regione non ha una propria costituzione (ogni stato federale invece si);
Le regioni hanno potestà legislativa, non possono adottare proprie Costituzioni ma Statuti;
Il Senato della Repubblica, dopo la l.cost.3/2001, continua a non essere una Camera di rappresentanza delle
Regioni (come pensavano le forze cattoliche).
Lo Stato regionale italiano ha avuto 2 importanti revisioni costituzionali che hanno dato l’assetto attuale.
Trattandosi di uno Stato regionale, le singole regioni hanno potestà legislativa regionale, caratteristica propria degli Stati
Regionali.
Un problema è però che, sia lo Stato che le Regioni quindi possono adottare leggi, ma il problema è chi adotta leggi su
quale materia?
Lo capiamo attraverso l’art.117cost., troviamo i criteri che chiariscono la distribuzione delle competenze legislative tra
Stato e Regioni.
In particolare, l’art.117 cost. comma 2 contiene un lungo elenco di materie sulle quali la potestà legislativa è
esclusivamente dello Stato, quali:
1. Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
2. Immigrazione;
3. Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
4. Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
5. Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
6. Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
7. Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
8. Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
9. Cittadinanza, stato civile e anagrafi;
10. Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
11. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
12. Norme generali sull'istruzione;
13. Previdenza sociale;
14. Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
15. Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 52
Valentina Casta Dal 27/09/2023 Al 13/12/2023
16. Pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
17. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Queste materie sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, le leggi possono essere adottate unicamente dallo
Stato, dunque non è possibile che le regioni possano intervenire producendo una disciplina diversificata da regione a
regione (ad esempio la cittadinanza non può essere diversa da regione a regione).
L’art.117 3, quale indica l’elenco delle materie che sono di legislazione concorrente, vuol dire che nelle
cost. comma
materie elencate nel comma 3, lo Stato fissa i principi fondamentali della materia e poi, nel rispetto di questi principi,
ciascuna regione può adottare una propria legislazione, una legislazione di dettaglio.
Lo Stato approva le leggi cornice che sono leggi che contengono i principi generali su quella materia e poi le regioni
adottano leggi che però vengono chiamate leggi di dettaglio perché i principi fondamentali li ha dettati lo Stato, le Regioni
fissano i dettagli della materia con la propria legislazione.
L’art.117 4indica, invece, che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
cost. comma
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Vuol dire che tutte le materie che non sono contenute nell’elenco dell’art.117 cost. comma 2 o che non sono nell’elenco
dell’art.117 cost. comma 3, tutte le materie restanti sono di competenza delle Regioni.
Il comma 4 prende il nome di “clausola di residualità” perché la clausola che assegna le materie residuali.
È l’elemento che nella riforma del è stato considerato più tipico e vicino agli Stati federali perché normalmente negli
2001
stati federali la clausola di residualità opera a favore degli enti territoriali.
Questa clausola di residualità che opera a favore delle regioni è tipica degli Stati federali ma è l’unica cosa che c’è nella
nostra Costituzione (mancano gli elementi essenziali come l’autonomia Costituzionale e la rappresentanza della 2 camera).
L’art.117 cost. ci dà anche delle indicazioni sulla distribuzione della potestà regolamentale, cioè anche le Regioni, come lo
Stato, adottano regolamenti (sono fonti secondarie, sono adottati dal Governo).
L’art.117 cost. comma 6 dice come viene distribuita la potestà regolamentare, quale spetta allo Stato nelle materie su cui
lo Stato stesso ha la potestà legislativa esclusiva, elencate nel comma 2, a meno che non sia lo Stato stesso a dare una
delega alle Regioni.
In tutte le altre materie la potestà regolamentare spetta alle Regioni.
Le Regioni approvano anche uno Statuto, documento fondamentale di ciascuna regione che disciplina l’organizzazione.
Ciascuna Regione ha un proprio Statuto che ha una serie di contenuti indicati dalla stessa Costituzione (art.123 cost.).
Lo Statuto viene approvato con una procedura che ricorda molto la procedura di revisione della Costituzione, è una
procedura in realtà modificata con l.cost.1/1999.
In ogni Regione abbiamo:
Consiglio regionale, cioè l’assemblea legislativa regionale;
Governo regionale, cioè la giunta;
Presidente della Regione che è il vertice dell’esecutivo regionale.
Lo Statuto di ciascuna Regione è approvato dal Consiglio regionale con un quorum qualificato, cioè, è approvato a
maggioranza assoluta (maggioranza minima con cui vengono approvate le revisioni costituzionali) e sono approvati con
una doppia deliberazione (proprio come la revisione costituzionale) con una pausa di riflessione minima di 2 mesi.
Nel frattempo, però, il Governo della Repubblica può eventualmente fare ricorso alla Corte costituzionale entro 30 giorni
dalla pubblicazione dello Statuto affinché la Corte verifichi se lo Statuto è o no in contrasto con la Costituzione.
Eventualmente la Corte costituzionale può dichiarare incostituzionale uno o più disposizioni dello Statuto facendoli
annullare.
Non solo è possibile che il governo impugni lo Statuto, perché come la revisione Costituzionale, può essere sottoposto a
referendum popolare quando lo chiedano 1/50esimo degli elettori della Regione o 1/5 dei componenti del Consiglio si
svolge un referendum che può essere chiesto entro 3 mesi dalla pubblicazione dello Statuto, anche in questo caso il
referendum è senza quorum strutturale (cioè, non occorre un n minimo di elettori perché sia valida la consultazione).
Questa procedura è stata introdotta con la revisione costituzionale a cavallo del perché prima della revisione del
99/2001
titolo V che c’è stata a cavallo del 2000, la procedura di approvazione degli Statuti era molto più semplice e soprattutto 53
Valentina Casta Dal 27/09/2023 Al 13/12/2023
molto più influenzata dallo Stato centrale perché prima di questa revisione gli Statuti regionali erano approvati dai consigli
regionali ma poi definitivamente deliberati dal Parlamento nazionale.
Invece, con questa procedura si è voluto evitare il momento in cui lo Stato centrale possa influenzare il contenuto degli
Statuti.
La gerarchia delle fonti di ciascuna regione vede al vertice lo Statuto, al di sotto ci sono le leggi regionali e al di sotto i
regolamenti regionali.
La pubblica amministrazione
In Costituzione troviamo anche i principi fondamentali in materia di Pubblica Amministrazione.
Parlando del Governo, i ministri hanno una doppia veste: sono componenti dell’esecutivo ma sono anche vertici dei
dicasteri, cioè i diversi rami della Pubblica Amministrazione.
Pubblica amministrazione sono strutture composte da pubblici impiegati che erogano servizi, producono beni, aiutano le
istituzioni nazionali, regionali e locali nella loro azione di governo, comunque in genarle curano pubblici interessi.
Questa attività amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni è un’attività disciplinata da alcuni principi.
I primi di questi principi si trovano nell’art.5 cost., l’articolo prevede 2 principi:
Principio dell’autonomia: l’ente ha la possibilità di darsi da solo le proprie norme, per cui le regioni hanno
l’autonomia legislativa.
L’autonomia ha anche un principio che deve regolare le funzioni amministrative, ciò vuol dire che non solo le
regioni e gli enti locali hanno la possibilità di legiferare ma le funzioni amministrative devono essere affidate anche
alle regioni ed enti locali (non solo allo Stato);
Principio di sussidiarietà ha esplicitato e chiarito il principio di autonomia.
Le funzioni amministrative devono essere attribuite prima ai Comuni e solo se il Comune non ha delle indicazioni
adeguate a svolgere la funzione amministrativa, dovranno essere affidate al livello territoriale superiore che sarà
città metropolitana e provincia e poi la Regione e poi lo Stato.
In base a questo principio, le funzioni amministrative devono essere assegnate prima di tutto all’ente territoriale
più vicino ai cittadini (è un principio affermato per la 1 volta nell’ambito dell’unione europea) che è il Comune, se
il Comune non ha le indicazioni adeguate a produrre un servizio, erogarlo etc., allora dovrà essere scelto il livello
immediatamente superiore, che è quello della città metropolitana e della Provincia.
Se anche quel livello non è adeguato, la funzione dovrà essere assegnata alla Regione e poi allo Stato;
Principio del decentramento: è un principio che attiene alla modalità con cui devono essere svolte le funzioni
amministrative dallo Stato.
Questo principio dice che lo Stato, quando esercita lui la funzio