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PRINCIPI IN TEMA DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa nel nostro ordinamento è sotto molti aspetti subordinata alla legge, in

quanto essa è volta a conseguire i fini determinati dalle disposizioni costituzionali e legislative.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA: attività che persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da

criteri di economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla legge.

I vincoli che la pubblica amministrazione incontra nella legislazione di tipo organizzativo e di

gestione di spesa e bilancio, in quanto, mancando un'area costituzionalmente riservata

all'amministrazione il legislatore ha la possibilità di disciplinare anche con un ampio grado di

analiticità e vincolatezza le funzioni dell'amministrazione.

Questa disciplina legislativa è necessaria in quanto l'amministrazione può fare solo ciò che la legge

le prescrive o le permette di fare. A partire da ciò l'azione dell'amministrazione può esser sottoposta

a due tipi di legalità:

1. LEGALITA' IN SENSO FORMALE: la legge prevede che l'amministrazione provveda in un

determinato ambito, si tratta di una riserva di legge. È presente nei casi in cui:

se sono in gioco libertà personali

se è presente l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali

se si tratta della disciplina dei limiti delle attività economiche

se è in gioco la disciplina della 'organizzazione dell'amministrazione

2. LEGALITA' IN SENSO SOSTANZIALE: la legge determina le linee fondamentali entro cui

l'amministrazione pubblica deve operare, il legislatore si limita a indicare i fini per la cui

realizzazione dovrà operare la pubblica amministrazione.

Attività legislativa: individua i fini dell'azione dello Stato.

Attività amministrativa: individua le modalità mediante le quali realizzare i fini determinati dalle

leggi. L'autorità amministrativa deve concretizzare le volontà legislativa, che rappresenta la sua

fonte di legittimazione, e deve attuare il fine indicato nella legge. Tale funzione si attua attraverso

ATTI FORMALI POSTI IN ESSERE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: attività + atti

fisici. Gli atti amministrativi possono essere distinti in:

atti unilaterali di tipo autoritativo: atti che possono essere posti in essere solo dagli organi della

pubblica amministrazione, dal momento che concretizzano il primato degli interessi generali sulle

altre posizioni coinvolte. Hanno una particolare capacità giuridica, in quanto sono capaci di incidere

sulla situazione giuridica di altri soggetti, senza dover essere da questi necessariamente accettati

(imperatività\autoritarietà). Questi atti sono TIPICI, in quanto sono definiti come strumenti giuridici

per raggiungere certi fine e sono, quindi, sottoposti ad una rigorosa tipizzazione e a una rigorosa

disciplina dei loro presupposti.

Attività nei servizi pubblici: attività di servizio verso gli utenti e comportamenti del tutto omogenei

a quelli prestati da un qualsiasi soggetto che svolge attività analoga.

atti che si avvalgono di strumenti giuridici del diritto privato: l'atto posto in essere

dall'amministrazione pubblica non differisce da quello posto in essere dai privati.

DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA: discrezionalità di cui gli organi amministrativi

dispongono nell'adozione dei loro atti. Ci si riferisce, in generale, al potere che ha un organo non

solo amministrativo di scegliere nell'ambito di uno spazio delimitato da prescrizioni normative.

Vincoli alla discrezionalità amministrativa provengono:

dalla legge che ne indica i fini a cui l'attività deve essere orientata

dall'art 97 e dai principi in materia di pubblica amministrazione che definisce

La discrezionalità amministrativa si concretizza nelle scelte:

se e quando adottare l'atto

attraverso quali modalità adottare l'atto

il livello specificità dei contenuti dell'atto

La discrezionalità amministrativa può essere di gradi diversi:

quasi inesistente negli ATTI VINCOLATI

massima negli ATTI DELL'ALTA AMMINISTRAZIONE, i quali sono espressivi dell'indirizzo

politico governativo → ATTI POLITICI: espressione massima di atti amministrativi che sono

risultati di scelte del governo

Interessi che l'organo amministrativo deve perseguire, in ordine gerarchico:

INTERESSE PUBBLICO PRIMARIO: interessi espressi nel testo legislativo

INTERESSE PUBBLICO SECONDARIO: interessi deducibili dal sistema normativo e rilevanti

per la sua attività

MERITO AMMINISTRATIVO: le scelte legittimamente operabili dall'amministrazione e che

rappresentano il nucleo del potere amministrativo.

DISCREZIONALITA' TECNICA: utilizzazione da parte di un'amministrazione di un potere di

scelta esercitato sulla base di valutazioni tecniche di tipo scientifico.

I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: comprenderli è utile per evidenziare i rapporti

intercorrenti fra i diversi atti degli organi e degli uffici pubblici al fine di svolgere l'attività

amministrativa necessaria per produrre gli effetti giuridici voluti.

Fasi del procedimento:

1. Fase preparatoria: mira a fornire all'autorità deliberante tutti gli strumenti necessari per la

decisione:

ATTO DI INIZIATIVA:

- procedimento d'ufficio: l'atto è richiesto dalla stessa amministrazione

- procedimento ad istanza di parte: l'atto è richiesto da una parte privata interessata

- procedimento ad istanza pubblica: l'atto è richiesto da un altro organo o soggetto pubblico

SOTTOFASE ISTRUTTORIA: gli organi amministrativi competenti raccolgono tutte le

informazioni che reputano necessarie

RACCOLTA DEI PARERI di appositi organi amministrativi, i quali sono dotati di particolari

competenze tecnico-scientifiche o che sono rappresentativi degli interessi coinvolti. I pareri possono

essere distinti fra:

- facoltativi: pareri che l'amministrazione può ritenere opportuno richiedere

- obbligatori: pareri che devono essere richiesti per legge o regolamento

- vincolanti: non solo devono essere necessariamente richiesti, ma vincolano l'amministrazione a

seguirne il contenuto.

2. fase costitutiva: l'organo competente, che può essere diverso da quello che ha operato in

precedenza, adotta l'atto, nella forma e con le modalità prescritte

fase deliberativa: semplice se si tratta di un organo monocratico o collegiale, più complessa se

prevede la interazione di più organi, con la formazione di un ATTO COMPLESSO, i quali possono

essere:

eguali: le volontà di adottare l'atto da parte di tutti gli organi sono ugualmente essenziali

diseguali: in essi si distingue un organo titolare del potere deliberativo da altri organi la cui volontà

può solo condizionare il contenuto dell'atto.

3. fase integrativa dell'efficacia: riguarda le modalità attraverso le quali atti perfetti (che hanno,

cioè, completato il loro iter formativo) possono giungere a produrre i loro effetti giuridici non

avendo gli organi di controllo rilevato vizi di legittimità.

Il controllo può essere generalizzato o ristretto a certe categorie e solitamente precede quest'ultima

fase, ciò cambia se l'organo di controllo ha la possibilità di sindacare i contenuti dell'atto (controllo

di merito) potendo quindi imporre la stessa riforma dell'atto.

Al termine di questo iter l'atto possiede i requisiti di perfezione ed efficacia. La sua validità dipende

dalla sua conformità alle varie prescrizioni normative che ne stabiliscono i requisiti sostanziali e

procedimentali.

GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Inizialmente bisogna distinguere fra:

MERI ATTI AMMINISTRATIVI: corrispondono a momenti interni alle fasi del procedimento o in

mere dichiarazioni di conoscenza, non sono dotati di imperatività.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI: rappresentano la manifestazione di una pubblica

amministrazione diretta a soddisfare l'interesse pubblico primario. Le loro caratteristiche sono:

Imperatività: capacità tipica del provvedimento amministrativo di incidere, in via unilaterale, sulla

situazione giuridica del soggetto destinatario dell'atto.

Esecutività: idoneità di poter immediatamente giungere alla fase della loro esecuzione se

necessario. Ci si riferisce, in particolare, alla specifica capacità dei provvedimenti amministrativi di

produrre i loro effetti sui destinatari senza necessità di alcun intervento dell'autorità giudiziaria che

ne confermi previamente la legittimità.

Esecutorietà: concerne la fase della esecuzione forzata della pretesa dell'amministrazione, contro ila

volontà del soggetto coinvolto, senza che ciò dipenda dall'intervento di un apposito giudice

preposto all'esecuzione. Le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente

l'adempimento degli obblighi nei loro confronti.

Inoppugnabilità: numerose disposizioni di legge restringono notevolmente i termini all'interno dei

quali i provvedimenti amministrativi possono essere impugnati dinnanzi agli organi della giustizia

amministrativa e possono essere oggetto di un ricorso amministrativo.

Per quanto riguarda gli elementi degli atti amministrativi, possono essere individuati:

il soggetto del provvedimento amministrativo che corrisponde all'organo titolare del potere

amministrativo che viene esercitato tramite il provvedimento: esso viene individuato dalla legge che

disciplina l'esercizio di quel determinato potere, nonché dalla normativa interna che si occupa del

riparto delle competenze. Si possono individuare vari tipi di competenze:

- competenze per materia: per individuare fra amministrazioni complesse l'organo competente

- competenze per territorio: per individuare la competenza fra organi centrali e periferici o fra

diversi enti di competenza locale

- competenze per grado: per individuare l'organo titolare del potere all'interno di una struttura

gerarchizzata

per oggetto del provvedimento deve intendersi la persona, cosa o situazione giuridica su cui si

producono gli effetti dell'atto

con la causa giuridica del provvedimento si intende l'interesse pubblico primario che la legge ha

voluto tutelare o conseguire.

Il provvedimento deve essere accompagnato da un'apposita motivazione, nella quale si indicano le

ragioni che hanno portato all'adozione del provvedimento. Essa non è richiesta per gli atti normativi

e quelli a contenuto generale.

La forma del provvedimento è l'elemento attraverso cui:

- si documenta la conformità dell'atto alle prescrizioni legislative di tipo

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A.A. 2012-2013
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vi. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Marzona Nicoletta.