Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PRINCIPI IN TEMA DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
L'attività amministrativa nel nostro ordinamento è sotto molti aspetti subordinata alla legge, in
quanto essa è volta a conseguire i fini determinati dalle disposizioni costituzionali e legislative.
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA: attività che persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla legge.
I vincoli che la pubblica amministrazione incontra nella legislazione di tipo organizzativo e di
gestione di spesa e bilancio, in quanto, mancando un'area costituzionalmente riservata
all'amministrazione il legislatore ha la possibilità di disciplinare anche con un ampio grado di
analiticità e vincolatezza le funzioni dell'amministrazione.
Questa disciplina legislativa è necessaria in quanto l'amministrazione può fare solo ciò che la legge
le prescrive o le permette di fare. A partire da ciò l'azione dell'amministrazione può esser sottoposta
a due tipi di legalità:
1. LEGALITA' IN SENSO FORMALE: la legge prevede che l'amministrazione provveda in un
determinato ambito, si tratta di una riserva di legge. È presente nei casi in cui:
se sono in gioco libertà personali
se è presente l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali
se si tratta della disciplina dei limiti delle attività economiche
se è in gioco la disciplina della 'organizzazione dell'amministrazione
2. LEGALITA' IN SENSO SOSTANZIALE: la legge determina le linee fondamentali entro cui
l'amministrazione pubblica deve operare, il legislatore si limita a indicare i fini per la cui
realizzazione dovrà operare la pubblica amministrazione.
Attività legislativa: individua i fini dell'azione dello Stato.
Attività amministrativa: individua le modalità mediante le quali realizzare i fini determinati dalle
leggi. L'autorità amministrativa deve concretizzare le volontà legislativa, che rappresenta la sua
fonte di legittimazione, e deve attuare il fine indicato nella legge. Tale funzione si attua attraverso
ATTI FORMALI POSTI IN ESSERE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: attività + atti
fisici. Gli atti amministrativi possono essere distinti in:
atti unilaterali di tipo autoritativo: atti che possono essere posti in essere solo dagli organi della
pubblica amministrazione, dal momento che concretizzano il primato degli interessi generali sulle
altre posizioni coinvolte. Hanno una particolare capacità giuridica, in quanto sono capaci di incidere
sulla situazione giuridica di altri soggetti, senza dover essere da questi necessariamente accettati
(imperatività\autoritarietà). Questi atti sono TIPICI, in quanto sono definiti come strumenti giuridici
per raggiungere certi fine e sono, quindi, sottoposti ad una rigorosa tipizzazione e a una rigorosa
disciplina dei loro presupposti.
Attività nei servizi pubblici: attività di servizio verso gli utenti e comportamenti del tutto omogenei
a quelli prestati da un qualsiasi soggetto che svolge attività analoga.
atti che si avvalgono di strumenti giuridici del diritto privato: l'atto posto in essere
dall'amministrazione pubblica non differisce da quello posto in essere dai privati.
DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA: discrezionalità di cui gli organi amministrativi
dispongono nell'adozione dei loro atti. Ci si riferisce, in generale, al potere che ha un organo non
solo amministrativo di scegliere nell'ambito di uno spazio delimitato da prescrizioni normative.
Vincoli alla discrezionalità amministrativa provengono:
dalla legge che ne indica i fini a cui l'attività deve essere orientata
dall'art 97 e dai principi in materia di pubblica amministrazione che definisce
La discrezionalità amministrativa si concretizza nelle scelte:
se e quando adottare l'atto
attraverso quali modalità adottare l'atto
il livello specificità dei contenuti dell'atto
La discrezionalità amministrativa può essere di gradi diversi:
quasi inesistente negli ATTI VINCOLATI
massima negli ATTI DELL'ALTA AMMINISTRAZIONE, i quali sono espressivi dell'indirizzo
politico governativo → ATTI POLITICI: espressione massima di atti amministrativi che sono
risultati di scelte del governo
Interessi che l'organo amministrativo deve perseguire, in ordine gerarchico:
INTERESSE PUBBLICO PRIMARIO: interessi espressi nel testo legislativo
INTERESSE PUBBLICO SECONDARIO: interessi deducibili dal sistema normativo e rilevanti
per la sua attività
MERITO AMMINISTRATIVO: le scelte legittimamente operabili dall'amministrazione e che
rappresentano il nucleo del potere amministrativo.
DISCREZIONALITA' TECNICA: utilizzazione da parte di un'amministrazione di un potere di
scelta esercitato sulla base di valutazioni tecniche di tipo scientifico.
I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: comprenderli è utile per evidenziare i rapporti
intercorrenti fra i diversi atti degli organi e degli uffici pubblici al fine di svolgere l'attività
amministrativa necessaria per produrre gli effetti giuridici voluti.
Fasi del procedimento:
1. Fase preparatoria: mira a fornire all'autorità deliberante tutti gli strumenti necessari per la
decisione:
ATTO DI INIZIATIVA:
- procedimento d'ufficio: l'atto è richiesto dalla stessa amministrazione
- procedimento ad istanza di parte: l'atto è richiesto da una parte privata interessata
- procedimento ad istanza pubblica: l'atto è richiesto da un altro organo o soggetto pubblico
SOTTOFASE ISTRUTTORIA: gli organi amministrativi competenti raccolgono tutte le
informazioni che reputano necessarie
RACCOLTA DEI PARERI di appositi organi amministrativi, i quali sono dotati di particolari
competenze tecnico-scientifiche o che sono rappresentativi degli interessi coinvolti. I pareri possono
essere distinti fra:
- facoltativi: pareri che l'amministrazione può ritenere opportuno richiedere
- obbligatori: pareri che devono essere richiesti per legge o regolamento
- vincolanti: non solo devono essere necessariamente richiesti, ma vincolano l'amministrazione a
seguirne il contenuto.
2. fase costitutiva: l'organo competente, che può essere diverso da quello che ha operato in
precedenza, adotta l'atto, nella forma e con le modalità prescritte
fase deliberativa: semplice se si tratta di un organo monocratico o collegiale, più complessa se
prevede la interazione di più organi, con la formazione di un ATTO COMPLESSO, i quali possono
essere:
eguali: le volontà di adottare l'atto da parte di tutti gli organi sono ugualmente essenziali
diseguali: in essi si distingue un organo titolare del potere deliberativo da altri organi la cui volontà
può solo condizionare il contenuto dell'atto.
3. fase integrativa dell'efficacia: riguarda le modalità attraverso le quali atti perfetti (che hanno,
cioè, completato il loro iter formativo) possono giungere a produrre i loro effetti giuridici non
avendo gli organi di controllo rilevato vizi di legittimità.
Il controllo può essere generalizzato o ristretto a certe categorie e solitamente precede quest'ultima
fase, ciò cambia se l'organo di controllo ha la possibilità di sindacare i contenuti dell'atto (controllo
di merito) potendo quindi imporre la stessa riforma dell'atto.
Al termine di questo iter l'atto possiede i requisiti di perfezione ed efficacia. La sua validità dipende
dalla sua conformità alle varie prescrizioni normative che ne stabiliscono i requisiti sostanziali e
procedimentali.
GLI ATTI AMMINISTRATIVI
Inizialmente bisogna distinguere fra:
MERI ATTI AMMINISTRATIVI: corrispondono a momenti interni alle fasi del procedimento o in
mere dichiarazioni di conoscenza, non sono dotati di imperatività.
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI: rappresentano la manifestazione di una pubblica
amministrazione diretta a soddisfare l'interesse pubblico primario. Le loro caratteristiche sono:
Imperatività: capacità tipica del provvedimento amministrativo di incidere, in via unilaterale, sulla
situazione giuridica del soggetto destinatario dell'atto.
Esecutività: idoneità di poter immediatamente giungere alla fase della loro esecuzione se
necessario. Ci si riferisce, in particolare, alla specifica capacità dei provvedimenti amministrativi di
produrre i loro effetti sui destinatari senza necessità di alcun intervento dell'autorità giudiziaria che
ne confermi previamente la legittimità.
Esecutorietà: concerne la fase della esecuzione forzata della pretesa dell'amministrazione, contro ila
volontà del soggetto coinvolto, senza che ciò dipenda dall'intervento di un apposito giudice
preposto all'esecuzione. Le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti.
Inoppugnabilità: numerose disposizioni di legge restringono notevolmente i termini all'interno dei
quali i provvedimenti amministrativi possono essere impugnati dinnanzi agli organi della giustizia
amministrativa e possono essere oggetto di un ricorso amministrativo.
Per quanto riguarda gli elementi degli atti amministrativi, possono essere individuati:
il soggetto del provvedimento amministrativo che corrisponde all'organo titolare del potere
amministrativo che viene esercitato tramite il provvedimento: esso viene individuato dalla legge che
disciplina l'esercizio di quel determinato potere, nonché dalla normativa interna che si occupa del
riparto delle competenze. Si possono individuare vari tipi di competenze:
- competenze per materia: per individuare fra amministrazioni complesse l'organo competente
- competenze per territorio: per individuare la competenza fra organi centrali e periferici o fra
diversi enti di competenza locale
- competenze per grado: per individuare l'organo titolare del potere all'interno di una struttura
gerarchizzata
per oggetto del provvedimento deve intendersi la persona, cosa o situazione giuridica su cui si
producono gli effetti dell'atto
con la causa giuridica del provvedimento si intende l'interesse pubblico primario che la legge ha
voluto tutelare o conseguire.
Il provvedimento deve essere accompagnato da un'apposita motivazione, nella quale si indicano le
ragioni che hanno portato all'adozione del provvedimento. Essa non è richiesta per gli atti normativi
e quelli a contenuto generale.
La forma del provvedimento è l'elemento attraverso cui:
- si documenta la conformità dell'atto alle prescrizioni legislative di tipo