La corte costituzionale
L'introduzione di un sistema di giustizia costituzionale è strettamente legato alla natura rigida di una costituzione. Negli ordinamenti creati da questi tipi costituzionali, infatti, le norme costituzionali sono poste al vertice della scala gerarchica sulla quale si collocano le diverse fonti di cui si compone il sistema normativo, sì che solo in essi si pone il problema di prevedere appositi meccanismi di reazione di fronte a possibili violazioni delle regole costituzionali che disciplinano i rapporti tra i diversi poteri dello Stato. Contro ogni possibilità di alterazione delle norme costituzionali si prevedono che operino meccanismi giuridici attraverso soprattutto l'introduzione di sistema di giustizia costituzionale.
Modelli di giustizia costituzionale
Durante il dibattito in sede costituente per la regolamentazione di questo organo due erano le tipologie che i costituenti avevano in mente:
- Sistema di giustizia costituzionale accentrato, in quanto affida ad un organo appositamente creato a questo fine il compito di assicurare la conformità delle leggi alla Costituzione (modello austriaco).
- Sistema di giustizia costituzionale diffuso, in quanto chiama in causa tutti i giudici e si basa sul principio dello stare decisis, ossia del valore vincolante del precedente giudiziario e del posto che il giudice che ha emesso la sentenza occupa nella scala gerarchica (modello statunitense).
I costituenti decidono di creare un organo che risulti una fusione fra i due modelli, prendendo elementi dall'uno e dall'altro:
- Modello accentrato → affidamento ad un apposito organo, autonomo e garantito, il compito di garantire il rispetto della Costituzione.
- Modello diffuso → coinvolgimento nel processo di costituzionalità dei giudici comuni.
Motivi della scelta
I motivi che portano a questa scelta furono di natura:
- Tecnico-giuridica:
- Esigenze legate alla struttura regionale dello Stato.
- Inesistenza nell'ordinamento italiano del principio dello stare decisis.
- Politica:
- Atteggiamento di diffidenza nei confronti del corpo dei magistrati i quali in larga parte si erano formati sotto il regime fascista.
Art. 135: La composizione della corte costituzionale
- 15 componenti:
- 5 nominati dal Parlamento (a Camere riunite).
- 5 nominati dal Presidente della Repubblica.
- 5 nominate dalle supreme magistrature (ripartiti in numero non uguale fra le tre).
- Durata in carica 9 anni.
- Non rieleggibilità.
- Precisi requisiti di eleggibilità.
- Numerose cause di incompatibilità.
- Il ruolo di Presidente della Corte è svolto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai componenti l'organo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- All'insediamento giurano.
Questa composizione muta nel caso in cui la Corte sia chiamata ad esercitare la sua competenza penale e giudicare per l'accusa di alto tradimento il Presidente della Repubblica: alla sua ordinaria composizione si aggiungono 16 giudici non togati, estratti a sorte da una lista redatta dal Parlamento.
Garanzie e autonomia della corte
Le garanzie disposte a favore dell'organo sono:
- Potere di procedere alla verifica dei poteri dei propri membri.
- Potere di decidere ogni questione relativa ad eventuali cause di incompatibilità.
- Potere di richiedere la rimozione dalla carica dei propri membri, con una maggioranza pari almeno a due terzi dei presenti in casi di incapacità fisica o mentale e di grave mancanza nell'adempimento delle proprie funzioni.
- Autonomia finanziaria, da esercitarsi nei limiti di un fondo stanziato tramite legge.
- Autonomia amministrativa, che consente alla Corte di determinare il proprio fabbisogno di personale di supporto, ma anche di decidere ogni questione relativa a questi rapporti di impiego.
- Autonomia regolamentare, attraverso la quale la Corte può dettare una disciplina integrativa della propria organizzazione.
- Potere di polizia interna assegnato al Presidente della Corte.
Le garanzie assicurate ai giudici costituzionali sono:
- Inamovibilità, tranne che nei casi decisi dalla stessa Corte.
- Insindacabilità e non perseguibilità per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
- Non sottoponibilità a limitazioni delle libertà personali, salva l'autorizzazione della stessa Corte.
- Assegnazione di una retribuzione.
Principi generali di funzionamento
I principi generali su cui si basa il funzionamento della Corte sono:
- Pubblicità:
- Le udienze della Corte sono pubbliche, salvi alcuni casi dettati dalla sicurezza.
- Le sentenze e le ordinanze della Corte sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
- Collegialità:
- La Corte deve operare almeno in presenza di 11 giudici.
- Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Funzioni principali della corte costituzionale
→ Controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi: si tratta di un controllo successivo all'entrata in vigore della legge.
Oggetto del controllo
- Le leggi approvate dal Parlamento.
- Tutti gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, come previsto dall'art. 134.2, ossia:
- Decreti legge e decreti legislativi.
- Norme attuative degli statuti delle regioni.
- Leggi “statutarie” e altre leggi delle Regioni.
- Non sono compresi fra questi atti i regolamenti che, essendo già subordinati al rispetto della legge, non possono indirettamente portare alcuna violazione della Costituzione.
- Leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
- Atti normativi comunitari per il tramite della legge di esecuzione dei Trattati europei.
Il giudizio della Corte deve rivolgersi:
- Alle disposizioni legislative che vengono sottoposte, ossia sul testo delle singole fonti impugnate. In questo caso la Corte si trova innanzi alla possibilità di far salva la legittimità costituzionale di disposizioni che, nella loro versione testuale, non si trovano in contrasto con la Costituzione, ma che se sottoposte alle numerose tecniche interpretative a disposizione dei giudici possono presentare un contenuto normativo nascosto, in quanto non conforme al dettato costituzionale.
- Alle norme che, in via interpretativa, se ne possono desumere, ossia su quelle regole non scritte che tuttavia fanno parte del contenuto normativo delle disposizioni impugnate, ove interpretate in un certo modo. In questo caso la Corte può dichiarare l'incostituzionalità della norma specifica e lasciare, invece, vivere il resto del testo.
Le regole del controllo
Il controllo della costituzionalità di una legge si basa sui vizi sindacabili e le norme parametro. Il controllo della Corte può essere:
- Di tipo formale: essa può sindacare il rispetto o meno delle regole che disciplinano il procedimento che porta all'approvazione e all'entrata in vigore di una legge. Tali regole sono in parte contenute nella Costituzione o in fonti a cui essa rinvia.
- Di tipo sostanziale: può investire i profili relativi al suo contenuto, al fine di vagliarne la conformità o meno rispetto alla Costituzione. Sotto quest'ultimo profilo i vizi della legge sindacabili dalla Corte sono:
- Violazione della Costituzione: il contrasto di una legge o di una singola parte di essa e di una specifica norma costituzionale.
- Incompetenza: riguarda gli atti legislativi adottati da soggetti diversi da quelli per cui, per Costituzione, sarebbe spettato adottarli (vizio che solitamente attiene ai rapporti fra legge regionale e statale).
- Eccesso di potere legislativo:
- Nel caso di un atto, questo vizio indica la sua adozione per conseguire finalità diverse da quelle previste dalla legge.
- Nel caso di una legge, indica che essa non corrisponde a certe finalità indicate nella Costituzione e al cui raggiungimento essa è vincolata.
La Corte ha determinato alcuni criteri per orientare il suo sindacato rispetto a questo vizio, il quale potrà investire:
- La palese contraddittorietà del contenuto della legge rispetto ai suoi presupposti.
- L'incongruità dei mezzi predisposti, rispetto al raggiungimento delle finalità che stanno alla base della disciplina legislativa impugnata.
- La ragionevolezza del contenuto della legge, sempre misurata alla luce delle sue finalità nel quadro dei principi costituzionali.
Il parametro di costituzionalità della legge rimane il testo costituzionale, nell'interpretazione implicita o esplicita dei suoi principi e dettami. Altre norme possono assolvere a questa funzione, le norme interposte: le quali si interpongono fra la norma costituzionale, di cui rappresentano una specifica attuazione, e la norma di legge impugnata davanti alla Corte, sì che quest'ultima, per accertare l'eventuale violazione della norma costituzionale, dovrà fare riferimento innanzitutto alla norma che ne rappresenta l'applicazione. Le norme interposte sono:
- Le leggi di delegazione, le quali devono necessariamente contenere tutta una serie di limiti a cui il Governo deve attenersi nell'adottare i conseguenti decreti delegati. Se quest'ultimi non rispettano la legge di delegazione possono essere impugnati davanti alla Corte ed essere dichiarati incostituzionali per violazione di norma interposta.
- Le norme internazionali generalmente riconosciute, la cui violazione da parte del legislatore nazionale si traduce in una violazione indiretta dell'art. 10.
- Le leggi cornice (quelle finalizzate a determinare i principi fondamentali nelle materie affidate alla competenza legislativa concorrente delle Regioni), la violazione da parte del legislatore regionale dei principi fondamentali in essa contenuti è soggetta al sindacato della Corte, come violazione di norma interposta.
- Le norme comunitarie: esse integrano il parametro costituzionale per la valutazione di conformità a tale parametro in relazione alla legge regionale.
Modalità di accesso alla corte
L'art. 137 fa riferimento ad un'apposita legge costituzionale per definire le modalità di accesso alla Corte costituzionale, queste legge ha definito due modi per poter proporre dei giudizi di legittimità alla Corte:
Accesso in via incidentale
I soggetti abilitati a promuovere una questione di legittimità costituzionale sono i giudici a quo, la legge ha definito che in via generale per le questioni di legittimità costituzionale possano essere sollevate da un giudice nel corso di un giudizio. Per giudice va intesa qualsiasi autorità giurisdizionale, ovvero quei soggetti che sono in possesso dei requisiti fondamentali necessari per appartenere all'ordine giudiziario. Il giudizio è la sede in cui la questione può essere rilevata. I giudici a quo possono quindi essere:
- Giudici comuni.
- La Corte costituzionale stessa.
- La commissione disciplinare del CSM.
- La Corte dei conti.
- Il Consiglio di Stato.
L'accesso alla Corte avviene seguendo tali disposizioni: nel corso di un giudizio, può avvenire che il giudice si convinca che una certa disposizione legislativa, che dovrebbe applicare per decidere quel processo, sia di dubbia legittimità costituzionale. In questo caso il giudice sospende il processo, creando così un incidente nel medesimo e solleva la questione di legittimità costituzionale di quella disposizione legislativa innanzi alla Corte.
L'atto che sospende il processo in corso e apre quello che si svolge davanti all'organo di giustizia costituzionale si chiama ordinanza motivata di rinvio e deve possedere le seguenti caratteristiche:
- Indicazione della disposizione legislativa la cui legittimità costituzionale è messa in dubbio.
- Indicazione delle disposizioni costituzionali che si intendono violate.
- Giudizio di rilevanza: i motivi che hanno indotto il giudice a ritenere la questione di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte rilevante ai fini della decisione delle decisione del processo che pende davanti a lui.
- Giudizio di non manifesta infondatezza: motivi che hanno indotto il giudice a ritenere che la questione di legittimità costituzionale relativa a quella determinata disposizione non sia manifestamente infondata.
Importanza del ruolo di iniziativa dei giudici comuni: questo ruolo fa sì che i giudici siano un filtro per le questioni che giungono alla Corte (i singoli cittadini non hanno accesso ad essa), egli è divenuto il tramite necessario di ogni istanza relativa alla legittimità costituzionale delle leggi.
Accesso in via principale
L'unica possibilità di rifarsi a questo accesso è nel caso di conflitti riguardanti i rapporti fra legge statale e legge regionale: qualora lo Stato o una Regione ritengano, rispettivamente, o una legge regionale o una legge statale in contrasto con la Costituzione e in particolare con ciò che essa fissa in merito alla ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni. Le motivazioni che spingono lo Stato a impugnare un atto contro una Regione possono riguardare la legge di approvazione degli statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria o le leggi statutarie delle Regioni ad autonomia speciale. Le motivazioni che spingono una Regione a impugnare un atto contro lo Stato possono riguardare gli atti che ledono la sfera di competenza legislativa regionale. In merito a ciò, la Corte costituzionale ha il potere di sospendere le leggi statali o regionali qualora esse siano lesive dell'interesse generale o dei diritti dei cittadini.
L'esame della questione
La questione viene esaminata solo nei termini in cui è presentata dall'ordinanza di rinvio. Le fasi dell'esame:
- Valutazione della rilevanza della questione per la decisione del processo “a quo”. Se l'esito della valutazione è negativo: ordinanza di manifesta inammissibilità. Gli atti sono rinviati al giudice a quo per difetto di rilevanza, senza entrare nel merito della questione di legittimità.
- Nel caso di esito positivo esame dell'ordinanza di rinvio continua con l'analisi della fondatezza della questione sollevata. Se essa risulta infondata il processo si arresta tramite un'ordinanza di manifesta infondatezza.
- Se l'esito della valutazione di fondatezza è positivo, la Corte dovrà valutare se i dubbi di costituzionalità siano tali da portare o meno ad una dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate.
Conclusione del processo in via incidentale
Le sentenze si compongono di tre parti:
- In fatto: riassunto dei termini della questione così come proposti nell'ordinanza di rinvio e le posizioni delle parti che si sono eventualmente costituite.
- In diritto: la Corte prende posizione sia in ordine della rilevanza della questione proposta sia in ordine alla sua fondatezza o meno.
- Dispositivo: la Corte sintetizza il contenuto della sua decisione.
Tipologie di sentenze emesse dalla corte
Sentenze di accoglimento: producono l'annullamento delle norme di legge dichiarate incostituzionali, le quali non potranno trovare applicazione da parte di alcun giudice comune, amministrazione o qualsiasi altro soggetto (effetto “erga omnes”). Gli effetti di questa sentenza si produrranno sia sui rapporti giuridici futuri che su quelli passati (effetto retroattivo).
- → Sentenze di incostituzionalità sopravvenuta: la Corte dispone in ordine agli effetti temporali delle sue pronunce, stabilendo direttamente il momento da cui essi debbano prodursi.
- → Sentenze di incostituzionalità differita: sentenze di accoglimento con le quali la Corte dichiara l'incostituzionalità di una legge, ma, contestualmente, decide di rinviarne gli effetti ad un “dies a quo” futuro.
- → Sentenze additive: la Corte dichiara la incostituzionalità della disposizione impugnata nella parte in cui non prevede un qualcosa che invece dovrebbe prevedere. Queste sentenze estendono la portata normativa della disposizione impugnata poiché la parte mancante diverrà norma applicabile dal giudice ed andrà così ad integrare il contenuto della disposizione impugnata.
- Sentenze additive-di principio: con queste sentenze, dichiarata l'incostituzionalità della legge impugnata, nella parte in cui non prevede qualcosa che invece dovrebbe contenere, il giudice costituzionale si limita ad enunciare i principi, applicando i quali tale lacuna va colmata o ad opera del giudice comune o del legislatore.
- → Sentenze ablative: la Corte dichiara la incostituzionalità della disposizione impugnata nella parte in cui prevede un qualcosa che non dovrebbe prevedere. Il loro effetto è quello di eliminare dalla disposizione impugnata la parte ritenuta incostituzionale dalla Corte, lasciandone in vita la parte restante.
- → Sentenze sostitutive: la Corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione impugnata nella parte in cui prevede un qualcosa anziché qualcos'altro. Il loro effetto sarà quello di imporre al giudice comune l'applicazione della norma individuata dalla Corte in sostituzione di quella dichiarata illegittima.
Sentenze di rigetto: i loro effetti si riverberano nei confronti del processo “a quo”, in quanto il giudice di quel processo dovrà adottare la sua decisione applicando le norme di legge in relazione alle quali la Corte ha dichiarato infondati i dubbi di legittimità costituzionale avanzati nell'ordinanza di rinvio. Il rigetto di una questione di legittimità costituzionale non esclude che la stessa possa essere riproposta alla Corte accompagnata da diverse motivazioni che possano andare incontro ad un esito diverso.
- → Sentenze di rigetto precario: la Corte con esse accerta l'incostituzionalità della legge, ma, in virtù della natura transitoria della disciplina normativa sottoposta a giudizio, rinvia a un momento successivo la declaratoria di incostituzionalità della medesima (così come per le sentenze di incostituzionalità differita).
Sentenze interpretative: con esse la Corte, sciogliendo in senso positivo l'interrogativo circa la possibilità di esercitare il controllo di legittimità costituzionale.
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