Chi esercita la funzione giurisdizionale
La costituzione accoglie il principio dell’unità della giurisdizione stabilendo che la funzione giurisdizionale deve essere esercitata dalla magistratura ordinaria (art. 102 cost) dai magistrati istituiti e regolati dalle norme sul regolamento giudiziario. Con tale principio si voleva vietare l’istituzione di giudici straordinari (organi giudiziari creati dopo il fatto commesso) e si intendeva impedire l’istituzione di giudici speciali (organi competenti a giudicare solo controversie che sorgono in determinate materie). Queste scelte furono ritenute idonee a garantire un’applicazione uniforme della legge e della funzione giudiziaria.
Eccezioni al divieto di giudici speciali
L’impedimento della formazione dei giudici speciali trova delle eccezioni (art. 103 cost):
- Consiglio di Stato: Organo di consulenza giuridico-amministrativa del governo, costituisce l’apparato della giustizia amministrativa. Art. 103 cost affida la giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e in particolari materie indicate dalla legge.
- Corte dei Conti: Art. 103.2 costituzione; composta da magistrati contabili; svolge il controllo di legittimità sugli atti del governo e altri organi pubblici e di controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell’amministrazione pubblica. Essa ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica.
- Tribunali Militari: Art. 103.3 costituzione in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge, in tempo di pace hanno la giurisdizione solo per i reati militari commessi da chi appartiene alle forze armate.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della costituzione, si sarebbe dovuto procedere con la revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti (giurisdizioni previste dall’art 103). La corte costituzionale ha stabilito, però, che tale disposizione non consente la sola soppressione degli organi ma anche del loro principio di indipendenza. Ne consegue che, se circondati dalle garanzie dell’art 108 della costituzione, i giudici speciali costituiti prima dell’entrata in vigore della costituzione possono “sopravvivere”. Il divieto dell’art 102 riguarda solo i “nuovi” giudici speciali.
Giudici ordinari penali e civili
I giudici ordinari penali sono: giudice di pace, tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, corte di cassazione, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza.
- Ordinari sono i giudici regolati dalle leggi sull’ordinamento giudiziario.
- Speciali, sono tutti gli altri giudici.
Penale: Il cui oggetto è la decisione sulla fondatezza o meno dell’azione promossa dal P.M. nei confronti di determinati soggetti.
Civile: Diretto alla tutela giuridica dei diritti che vengono in rilievo nei rapporti tra privati o tra privati e la pubblica amministrazione. I giudici ordinari civili sono: il giudice di pace, tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, corte d’appello e corte di cassazione.
Sezioni specializzate e giuria popolare
Allo scopo di garantire che il giudice riesca a padroneggiare le esigenze inerenti alla specialità della materia oggetto della controversia, risponde l’art 102 cost che consente che presso gli organi della giurisdizione ordinaria siano istituite delle sezioni specializzate. In alcuni casi esse sono costituite solo da giudici togati che devono occuparsi solo di determinate materie. Le sezioni sono integrate da membri laici dotati di particolari competenze. Lo scopo è quello di acquisire particolari competenze tecniche o di particolari esperienze di vita, quando ciò sia utile ad una migliore applicazione della legge ai rapporti concreti.
La costituzione prevede altri casi in cui la funzione giurisdizionale è esercitata da soggetti che non sono magistrati di carriera. Art 102 ultimo comma afferma che: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia”. Questa norma è pensata per dare copertura all’istituto della giuria popolare, e consente l’attribuzione di compiti giudiziari a semplici cittadini. Sulla base di questa disposizione, il legislatore con la legge 287/1951 ha creato le corti d’assise e le corti d’assise d’appello (2 organi giudiziari ordinari a composizione mista). Queste corti hanno competenza in materia penale, per specifiche tipologie di reati, per le quali è opportuno affiancare il giudizio dei giudici popolari.
Reclutamento dei magistrati
Art 106.2 costituzione prevede le modalità di reclutamento dei magistrati ordinari: la legge può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati ordinari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Si ritiene che questo articolo consenta di attribuire ai giudici onorari solo controversie in cui siano in gioco interessi economicamente non rilevanti. La costituzione permette di affiancare ai magistrati di carriera alcuni soggetti che si occupino di controversie di minore importanza allo scopo di alleggerire il lavoro della magistratura ordinaria. Quindi sono stati introdotti i giudici di pace. Hanno competenza in materia civile e dal 1° gennaio 202 anche in materia penale, limitatamente ai reati di minore gravità.
Funzioni dei magistrati
All’esercizio della giurisdizione concorrono magistrati con funzioni diverse. La distinzione più importante si ha tra i giudici e i pubblici ministeri.
- Giudici: Sono magistrati che svolgono la loro funzione giudicante e devono giudicare e risolvere le controversie dando ragione a una delle due parti. Essi possono giudicare da soli o solitamente far parte di un collegio di tre persone.
- Pubblici ministeri (P.M.): Sono magistrati che svolgono la funzione requirente. Non sono giudici ma sono parti del processo. Il ruolo del P.M. è fondamentale soprattutto nel processo penale: conduce le indagini, e successivamente con l’apertura del processo rappresenta e sostiene la pubblica accusa.
Il giudizio non può concludersi con un solo processo, ma vi sono gradi di giudizio dati da diversi giudici; ciò accade quando una decisione giurisdizionale viene impugnata di fronte a un giudice di grado superiore. L’ordinamento giuridico italiano prevede un sistema piramidale di impugnazione delle decisioni giudiziarie.
Autonomia della magistratura
Autonomia della magistratura: La magistratura: “ordine” o “potere”? Art 104.1 cost contiene la nozione di autonomia della magistratura; esso afferma che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Utilizzando il termine ordine si pone la questione se la magistratura sia qualcosa di diverso da un potere dello Stato. Nella visione tradizionale la magistratura è un “potere nullo” che applica in concreto alle singole controversie ciò che la legge stabilisce in via generale. I magistrati non sono politici eletti dal popolo ma sono funzionari assunti attraverso un concorso. Quindi la magistratura non è un potere ma è un ordine perché ciascun magistrato va considerato singolarmente. Dal punto di vista del diritto costituzionale la magistratura costituisce un “potere dello stato” (art. 134 cost).
La nozione di autonomia della magistratura è strettamente collegata all’esistenza del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Il concetto di autonomia legato alla magistratura però è problematico: ritenere che la magistratura possa stabilire autonomamente le norme che regolano la propria organizzazione e l’esercizio delle proprie funzioni significherebbe porsi in contrasto sia con alcuni principi del diritto costituzionale europeo sia con alcuni articoli della costituzione, l’art 102.2 in base al quale i giudici sono soggetti alla legge e l’art 108 in base al quale le norme su ogni magistratura sono stabilite dalla legge. Non è in questa visione tradizionale che si attua il concetto di autonomia della magistratura.
L’autonomia dell’ordine giudiziario è giustificata dalla previsione di un organo noto con il nome di Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) art 104 cost. È grazie all’esistenza di questo organo che la magistratura si può dire che sia un organo indipendente e autonomo.
Composizione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
Il CSM è operativo dal 1958. Secondo quanto prescrive l’art 104 il CSM è composto da:
- Tre membri di diritto:
- Presidente della Repubblica (che ne è anche il presidente)
- Il primo presidente della Corte di Cassazione
- Procuratore generale della Corte di Cassazione
- Membri elettivi: 2/3 dei componenti sono eletti dai magistrati ordinari tra gli stessi magistrati e 1/3 è eletto dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio della professione. Il numero totale dei componenti del CSM è di 27 membri.
Caratteristiche del CSM
- La presidenza del CSM affidata al Presidente della Repubblica: Questa scelta di far presiedere il CSM dal capo dello stato prevalse in assemblea costituente sulla tesi di coloro che avrebbero preferito affidare questo incarico al primo presidente della corte di cassazione. Queste due tesi appartenevano a due visioni distinte del CSM:
- La prima tendeva ad affermare il necessario collegamento dell’organo con le altre istituzioni e con l’insieme dell’ordinamento repubblicano.
- La seconda accentuava maggiormente l’autonomia dell’ordine giudiziario.
- Il problema del rapporto del PdR col collegio, che non è un rapporto duplice in cui per una parte il PdR si comporta come un normale presidente e dall’altra si rapporta al collegio come ente separato e distinto da esso. Il PdR non si limita ad esercitare i compiti di direzione del collegio previsti dalla disciplina legislativa e a compiere quegli atti tipici del presidente del collegio, ma porta inevitabilmente il “peso istituzionale” che deriva dal ruolo che riveste esternamente dal collegio. Il presidente può esercitare poteri di controllo e indirizzo dell’attività dell’organo: può sciogliere il CSM. Poiché il capo dello stato non può garantire la sua presenza sempre al CSM fu necessaria l’elezione di un vicepresidente eletto tra i membri del CSM “laici” designati dal parlamento.
- Garantisce la direzione continua dei lavori dell’organo esercitando le funzioni che il PdR gli ha delegato, la delega vale solo per ragioni pratiche e per evitare un coinvolgimento del PdR in tutte le più minute questioni.
- Dispone l’ordine del giorno, che è comunicato a tutti i componenti del CSM solo dopo l’approvazione del PdR (art 45).
- Assume la direzione delle attività quotidiane del CSM.
- I componenti eletti dal parlamento in seduta comune: La costituzione stabilisce che 1/3 dei componenti del CSM venga eletto dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio. Questi 8 componenti di spettanza parlamentare sono eletti con maggioranze qualificate. La presenza di questi componenti “laici” eletti da un organo politico come il parlamento serve a ribadire il collegamento del CSM con gli altri organi dello stato. Il fatto che la presidenza del CSM sia affidata al PdR e che all’interno dell’organo vi siano dei giudici laici eletti da un organo politico evita che l’ordine giudiziario si ponga come un organo separato.
- Componenti eletti dai magistrati ordinari tra i loro colleghi: L’art 104.4 cost stabilisce che 2/3 dei componenti del CSM siano eletti da tutti i magistrati ordinari appartenenti alle diverse categorie. In base a questo si va a definire la componente “togata” del CSM. Ciò risponde all’esigenza che all’esercizio di certi compiti inerenti al governo della magistratura contribuiscano le diverse esperienze delle diverse materie dei giudici.
- Rapporto tra componenti laici e togati: La maggior parte dei paesi che conoscono un organo collegiale come il CSM prevedono che la maggioranza dei componenti provenga dalla magistratura. Esistono però paesi che fanno delle scelte diverse:
- In Francia la legge di revisione costituzionale del luglio 2008 prevede che nelle formazioni competenti per i magistrati giudicanti e i p.m. i non togati siano in maggioranza (otto a sette) mentre una formazione paritaria è prevista solo laddove le due formazioni agiscano in sede disciplinare. Si può notare come una certa maggioranza di membri togati garantisca l’autonomia della magistratura, ma enfatizzi anche i rischi di chiusura corporativa, tanto più quando i membri togati siano eletti direttamente tra i loro colleghi.
Funzioni del CSM secondo la costituzione e la legge ordinaria
Al CSM sono attribuite le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art 107 cost). Quindi i momenti decisivi della carriera del magistrato sono affidati alla decisione del CSM. Il CSM non decide a suo arbitrio circa le assunzioni dei magistrati ecc., ma spetta ad esso decidere su tali questioni in conformità a ciò che la legge abbia stabilito in materia. L’art 107 cost garantendo ai magistrati l’inamovibilità stabilisce che essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio se non in seguito ad una decisione del CSM. Particolarmente importante è la legge 195/1958 la quale detta le norme sulla costituzione e sul funzionamento del CSM. La costituzione e la legge assegnano al CSM molte funzioni.
Poiché la costituzione stabilisce che tutte le decisioni devono essere assunte dal consiglio nella sua composizione integrale, il legislatore ha previsto che i consiglieri lavorino in commissioni aventi il compito di riferire al consiglio, così lo studio e l’istruzione delle pratiche avviene all’interno di gruppi di lavoro più ristretti che avranno il compito di avanzare al consiglio le proposte per la deliberazione. Le commissioni sono 10 e sono composte da 6 membri: 4 magistrati e 2 laici. Ciascuna commissione è competente a presentare al consiglio proposte di delibere. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza di almeno 10 magistrati e 5 componenti eletti dal parlamento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e prevale quello del presidente.
I consigli giudiziari e il consiglio direttivo della corte di cassazione
Non è direttamente la cassazione, ma è la legge a disciplinare le funzioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della corte di cassazione. Si tratta di organismi che coadiuvano il CSM nell’esercizio di alcune sue funzioni. I consigli giudiziari erano già previsti presso ogni corte d’appello mentre il consiglio direttivo della corte di cassazione è stato introdotto dalla legge 150/2005 quale organo corrispondente ai consigli giudiziari presso la cassazione. Secondo quanto previsto dalla legge i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della corte di cassazione sono composti oltre che da componenti togati anche da membri laici. Del consiglio direttivo della corte di cassazione fanno parte:
- Tre membri di diritto: primo presidente corte cassazione, procuratore generale presso la cassazione, presidente consiglio nazionale forense.
- 8 magistrati che esercitano funzioni di legittimità eletti dai magistrati in servizio presso la cassazione.
- 2 professori ordinari in materie giuridiche nominati dal consiglio universitario nazionale.
- 1 avvocato con almeno 20 anni di esercizio della professione ed abilitato da almeno 5 anni al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori nominato dal consiglio nazionale forense.
Anche nei consigli giudiziari oltre ai membri di diritto (primo presidente corte d’appello e il procuratore generale della stessa corte) e ai magistrati eletti, vi sono componenti non togati, cioè professori universitari e avvocati. Gli avvocati sono nominati dal consiglio nazionale forense su indicazione degli ordini forensi locali. Non fa parte dell’organo il presidente dell’ordine degli avvocati del distretto giudiziario. La presenza di giudici non togati ha un’importanza ridotta, per il fatto che ad essi è preclusa la partecipazione a tutte le deliberazioni che incidono sullo status dei singoli magistrati. Per quanto riguarda le funzioni, il legislatore ha attribuito a questi solo competenze ausiliarie, preparatorie o conclusive rispetto a quelle del CSM. I consigli giudiziari svolgono una funzione relativa alla giustizia di pace: esiste una sezione autonoma chiamata ad esprimere pareri sullo status dei giudici di pace e su aspetti che riguardano l’organizzazione della giustizia di pace.
I poteri del CSM
La tassatività dell’elenco di attribuzioni contenuto negli articoli 105, 106, 107 della costituzione è argomento di discussione. Si hanno due tesi:
- Chi sostiene che si tratti di una lista di attribuzioni essenziali dotata di una naturale “capacità espansiva”. Tra gli assertori di questa tesi vi è chi ritiene che l’autonomia sia funzionale alla tutela dell’indipendenza dei singoli magistrati, ritiene che il CSM dovrebbe assolvere non solo alle attribuzioni indicate nei tre articoli ma a tutte quelle necessarie per impartire l’indipendenza.
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