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Il potere giudiziario nella Costituzione

Art. 104 Costituzione

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La Costituzione ha introdotto nell'ordinamento Repubblicano numerose novità, in particolare ha sganciato la carriera e la disciplina dei magistrati dal controllo del potere esecutivo. Lo scopo è di garantire l'indipendenza della funzione giurisdizionale.

Con funzione giurisdizionale deve intendersi la funzione volta all'attuazione e dichiarazione del diritto con riguardo ai casi concreti. I magistrati vengono distinti in base alla loro funzione in magistrati giudicanti (giudici) e requirenti (pubblici ministeri).

Si può inoltre distinguere fra magistrati e organi giurisdizionali. Art. 102 Costituzione - La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Questi ultimi sono solo in parte regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

La necessità di garantire l'indipendenza degli organi giurisdizionali era già sentita da Montesquieu, il quale nell'Esprit des Lois ha scritto: "non vi è libertà neppure quando il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario; poiché il giudice sarebbe il legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore". Lo stesso Montesquieu riprende il principio d'indipendenza del potere giurisdizionale dal Governo inglese.

La funzione giurisdizionale

La funzione giurisdizionale, in senso restrittivo, viene intesa come mera applicazione a casi particolari dei disposti generali della legge. Il processo decisorio del giudice dovrebbe essere meramente logico deduttivo che, senza nulla aggiungere al volere del legislatore, permetta di applicare al caso concreto la norma astratta. Fondamento di tale concezione è l'idea che la produzione del diritto spetta unicamente al legislatore.

Negli Stati Uniti, la storica sentenza Marbury vs. Madison (1803) ha esteso il sindacato costituzionale a tutti i giudici, così facendo ha ampliato il potere degli organi giurisdizionali. A seguito dell'introduzione dell'obbligo di decidere la nozione restrittiva di funzione giurisdizionale è stata superata. La Corte Costituzionale, con sentenza 170/1984 ha riconosciuto a tutti i giudici nazionali il potere di disapplicare le norme interne configgenti con il diritto comunitario.

Inoltre nella decisione del giudice si vede già da tempo non la mera traduzione della volontà legislativa in termini concreti, quanto il risultato di un'operazione complessa nella quale si inseriscono scelte e valutazioni degli stessi giudici. La giurisprudenza può essere vista come una funzione parzialmente produttiva di diritto, anche in considerazione del fatto che i giudici si trovano spesso di fronte a formule legislative ambigue o a vuoti di tutela.

L'indipendenza del giudice

Art. 104 Costituzione - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. - autonomia e indipendenza della magistratura. Art. 101 Costituzione - La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. - indipendenza del singolo organo giurisdizionale.

Il principio si traduce nella inamovibilità dei funzionari dei singoli uffici. I magistrati possono essere sospesi o trasferiti solo a seguito di una decisione del CSM - art. 107 Costituzione, co. 1º - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Art. 108 Costituzione - Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. - non è altrettanto chiaro, pertanto la giurisprudenza Costituzionale si è posta il problema dell'estensione delle garanzia sopra menzionate ai giudici speciali.

Corte Costituzionale nn. 133/1963 e 93/1965 - sentenze riguardanti la giurisdizione del ministro giudice e il contenzioso elettorale dei consigli degli enti locali territoriali. Si diceva che il giudice interessato non è indipendente e sul presupposto che l'indipendenza non è un requisito preciso e predeterminato si è ritenuto plausibile che l'organo in questione venga nominato da organi politici.

La Corte Costituzionale dimostra una certa indifferenza riguardo ai metodi di nomina, ritenendo che l'atto di nomina esaurisca in questo momento la propria portata (sent. n. 1/1967). L'indipendenza viene dalla Corte sempre giudicata in connessione con l'imparzialità. Queste due qualità devono poi essere poste in relazione con la preparazione tecnica del giudice.

Interpretazione della dichiarazione iniziale del titolo IV della Costituzione

Come deve essere interpretata la dichiarazione iniziale del titolo IV della Costituzione: "La giustizia è amministrata in nome del popolo" (art. 101, co. 1º Costituzione)?

  • Solo affermazione di principio.
  • Si può ritenere che il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia. In questo senso si possono inquadrare tutti i casi in cui "esperti" non togati partecipano alla decisione dei Tribunali (Tribunale per i minorenni) ovvero entrano in gioco "giudici popolari".

Il secondo comma dell'art. 101 Costituzione dichiara che i giudici sono soggetti solo alla legge. In questo modo si specifica il requisito dell'indipendenza, inteso nel senso di imparzialità. Una piena subordinazione del giudice alla legge può aversi solo a seguito di un'adeguata preparazione tecnico-giuridica.

La preparazione tecnica deve essere sempre accompagnata alla terzietà del giudice rispetto al caso di specie, al fine di garantire la sua imparzialità. Si esclude l'applicazione del secondo comma dell'art. 101 ai giudici requirenti. L'imparzialità di questi organi viene infatti garantita dall'art. 112 Costituzione - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale (principio dell'obbligatorietà dell'azione penale) - che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tatina89df di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ordinamento giudiziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bruti Liberati Eugenio.
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