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Il secondo comma dell'art. 101 Cost. dichiara che i giudici sono soggetti solo alla legge. In
questo modo si specifica il requisito dell'indipendenza, inteso nel senso di imparzialità. Una
piena subordinazione del giudice alla legge può aversi solo a seguito di un'adeguata
preparazione tecnico-giuridica.
La preparazione tecnica deve essere sempre accompagnata alla terzietà del giudice rispetto al
caso di specie, al fine di garantire la sua imparzialità.
Si esclude l'applicazione del secondo comma dell'art. 101 ai giudici requirenti. L'imparzialità
di questi organi viene infatti garantita dall'art. 112 Cost. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale (principio dell'obbligatorietà dell'azione penale) - che sancisce
l'obbligatorietà dell'azione penale (Corte Cost. n. 420/1995).
L'organizzazione indipendente del potere giurisdizionale. I giudici speciali.
La funzione giurisdizionale è riservata allo Stato. L'art. 117 Cost. co. 2º (l) giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) riserva
l'organizzazione della giurisdizione allo Stato.
La definizione tradizionale ritiene che il potere giurisdizionale è costituito dall'insieme degli
organi investiti dalla funzione giurisdizionale che danno vita ad un'istituzione autonoma e
indipendente.
L'idea di un'organizzazione giurisdizionale piramidale è stata soppiantata dalla valorizzazione
dell'indipendenza di ogni singolo organo giudiziario. 3
L'art. 102 Cost. afferma che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario e vieta l'istituzione di giudici
straordinari o speciali.
Vi sono disposizioni della Costituzione che consentono la conservazione di taluni giudici
speciali: Consiglio di Stato e Tar, Corte dei Conti, Tribunali militari. Si tratta di organi che
tuttora mantengono stretti legami con il potere amministrativo.
I giudici speciali si distinguono dai giudici straordinari in quanto sono precostituiti rispetto
all'oggetto del loro giudizio e non istituiti a seguito dell'evento in ordine al quale sono
chiamati a pronunciarsi.
I giudici straordinari non danno garanzie di indipendenza e imparzialità, pertanto sono vietati
dalla Costituzione.
Tale divieto si estende anche ai giudici speciali. Restano salvi gli organi giurisdizionali
speciali sopra menzionati.
Accanto a questi organi troviamo un altro importante giudice speciale: le Commissioni
tributarie.
La liceità di questi organi è dettata dalle sesta disposizione transitoria della Costituzione, la
quale prevede che i giudici speciali istituiti prima del 1948 possano essere mantenuti, a
condizione che vengano apportate alla loro disciplina congrue riforme. Sono stati così istituiti
organi ad hoc (Consiglio di presidenza, per il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti) con la
funzione di occuparsi delle questioni disciplinari e ai provvedimenti ad esse attinenti.
I procedimenti giurisdizionali.
L'art. 24 Cost. (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.) sancisce il diritto di
azione. Il diritto d'azione implica l'illegittimità di limitazioni all'azione giudiziaria che non
siano dettate da motivi di ordine pubblico ovvero dalla necessità di evitare abusi.
La Corte Cost., anche a seguito delle numerose condanne subite dall'Italia a causa della
lunghezza dei procedimenti, ha ravvisato nell'art. 24 Cost. anche la norma a cui riferire la
garanzia della ragionevole durata del processo. Ovviamente ciò non ha comportato
un'accelerazione dei processi. Allo stesso modo, la nuova previsione inserita nell'art. 111 co. 2
Cost. - Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata – non sarà
sufficiente ad accelerare i processi. La durata di questi, infatti, dipende più che altro dalle
pratiche applicative delle leggi. 4
Gli stessi procedimenti in corso ai sensi della legge Pinto (recante norme in materia di
risarcimento del danno causato dalla lunghezza dei processi) sono, secondo la Corte Europea
soggetti a risarcimento ai sensi dell'art. 6 co. 1 CEDU.
L'espressione usata nell'art. 24 Cost. ha la funzione di garantire che non vi siano
disuguaglianze in ordine all'accesso alla giustizia, sia tra privati, che tra privati e pubbliche
amministrazioni.
Il riconoscimento del diritto di azione implica la possibilità per la parte di prendere parte
attivamente alle diverse fasi del procedimento.
Il nostro ordinamento riconosce il diritto di difesa. L'importanza di questo diritto si sente
essenzialmente in ambito penale, ma esplica alcuni effetti anche nell'ambito degli altri
processi.
Il diritto di difesa si è notevolmente ampliato nel corso degli anni. Esso comprende il diritto
alla difesa tecnica e il diritto ad un contraddittorio effettivo. La Corte Costituzionale italiana
non ha ritenuto che il diritto ad una difesa tecnica possa esplicarsi anche in un diritto a
rifiutare l'ausilio di un difensore. Nonostante ciò la Corte ha dichiarato che la scelta del
legislatore di imporre la presenza di un difensore non è una scelta costituzionalmente
obbligata, lasciando così intendere che sia possibile una previsione che permette all'imputato
di rifiutare la difesa tecnica (Corte Cost., 10 ottobre 1979, n. 125).
Le garanzie per l'imputato si sono ampliate grazie alla riforma dell'art. 111 Cost. - questa
norma statuisce il diritto al contraddittorio ed, in particolare, prevede che alle parti debbano
essere assicurate condizioni di parità e che il processo debba svolgersi di fronte ad un giudice
terzo ed imparziale.
In particolar modo, nel processo penale, si vuole evitare che l'imputato sia assoggettato al
potere pubblico e si trovi a subire una situazione di disparità e di parzialità del giudice.
Nell'ambito del processo penale il campo più delicato è certamente quello dell'acquisizione
delle prove. In particolar modo i problemi maggiori si riscontrano in abito di acquisizione
delle prove testimoniali nel caso in cui il soggetto non voglia o non possa essere escusso di
fronte al giudice del dibattimento. La prova della colpevolezza dell'imputato non potrà mai
fondarsi sulle dichiarazioni di chi si sia sempre sottratto volontariamente all'interrogatorio da
parte dell'imputato o del suo difensore.
L'art. 111 prevede inoltre l'obbligo di motivazione del provvedimento conclusivo del
procedimento giurisdizionale. La previsione qui richiamata non distingue fra i diversi
provvedimenti del giudice; l'obbligo di motivazione non è limitato ai provvedimenti sotto
forma di sentenza. La distinzione fra le diverse tipologie di provvedimenti avrà rilevanza sotto
altri aspetti, in particolare in ordine all'impugnabilità o meno dell'atto. 5
Il giudice naturale. Le partizioni della giurisdizione.
Art. 25 Cost. - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Il principio risponde al diritto riconosciuto al cittadino di conoscere previamente quale sarà il
giudice a conoscere del suo caso, quale sarà cioè il giudice competente a decidere.
Ci si è chiesti se la norma sopra esposta si riferisca alla persona fisica appartenente all'ufficio
giudiziario. La giurisprudenza costituzionale ha escluso che la norma sia applicabile alla
ripartizione interna all'ufficio giudiziario.
Nonostante ciò si ammette che la suddivisione del lavoro all'interno dell'ufficio giudiziario
attraverso criteri oggettivi, ed in particolare l'adozione di tabelle approvate con decreto
ministeriale, assumano un ruolo di garanzia. La violazione delle tabelle può essere fonte di
responsabilità disciplinare del capo dell'ufficio giudiziario e può essere contestata dal singolo
giudice, mai dalle parti processuali.
Escludendo i Tribunali specializzati, nel nostro ordinamento residuano tre gradi giurisdizioni:
1. Giurisdizione civile. Di cui fanno parte: Giudice di pace, Tribunale, Corte d'Appello
2. Giurisdizione penale. Di cui fanno parte: Giudice di pace, Tribunale, Corte d'Assise,
Corte d'Assise d'Appello.
3. Giurisdizione amministrativa. Di cui fanno parte: i Tribunali amministrativi Regionali
(Tar) e il Consiglio di Stato. In alcuni casi anche la Corte dei Conti.
Al vertice della giurisdizione civile e di quella penale si trova la Corte di Cassazione.
Il ricorso in Cassazione avverso le sentenze dei giudici amministrativi è ammesso solo per
motivi inerenti alla giurisdizione.
Il controllo della Cassazione ha oggi valenza costituzionale, pertanto deve essere garantito
verso ogni atto giudiziario con carattere definitivo.
Al contrario non viene garantita la stessa valenza costituzionale al doppio grado di giudizio di
merito. Nonostante ciò la Corte Costituzionale ha sempre escluso che il legislatore possa
limitare l'accesso al grado di Appello, senza ragionevoli motivi. Ciò in ragione del fatto
l'Appello è un rimedio generale.
Il processo civile è improntato al canone della libera disponibilità delle parti. I poteri del
giudice risultano particolarmente ridotti. Nel 2010 è stata introdotta la possibilità di ricorrere
alla mediazione.
Il processo penale è volto all'esercizio della potestà punitiva dello Stato. Con il nuovo codice
di procedura penale si è introdotto un procedimento ispirato ai canoni del processo
accusatorio, prevedendo quindi un certo grado di disponibilità delle parti sulla prova. 6
Il processo amministrativo si fonda sull'impugnazione di un atto amministrativo. Il cardine
del processo è l'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa. La giurisdizione del
giudice amministrativo si radica nel momento in cui la pubblica amministrazione abbia agito
come pubblica autorità nei confronti del cittadino.
Il pubblico ministero.
Il pubblico ministero fa parte dell'ordinamento giudiziario. Ai sensi dell'art. 112 Cost. il
pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato che l'obbligatorietà dell'azione penale non significa
esclusiva spettanza al pubblico ministero della stessa. È possibile quindi che la titolarità della
stessa venga attribuita a soggetti diversi.
Nonostante l'apertura mostrata dalla Corte, il nuovo codice di procedura ha confermato la
titolarità in capo al p.m. dell'azione