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PERIODO?
REDDITI DI CAPITALE
DA COSA SONO FORMATI
Le due forme principali sono:
1) INTERESSI
- Possono derivare da mutui, titoli, depositi, conto correnti, obbligazioni…
Se vogliamo dare soldi ad una società possiamo o fare un investimento
o nel capitale della società percependo quindi un’azione, ovvero fare un
contratto di mutuo (ti do i soldi e ti impegni a restituirmeli con interessi),
ovvero tramite prestito che avviene a seguito dell’emissione di
un’obbligazione – che è un contratto di mutuo titolarizzato, con
l’obbligazione emetto 100 titoli che hanno tutti la medesima
caratteristica.
- Sono considerati simili alle obbligazioni – art 44.2 lett. c):
i buoni fruttiferi emessi da società esercenti vendita a rate di autoveicoli
o i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare
o alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o
senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai
possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione
212 dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati
emessi, né di controllo sulla gestione stessa.
- Intendiamo gli INTERESSI CORRISPETTIVI= prestazione (in genere) pecuniaria a
carico del mutuatario per il godimento del capitale o delle cose mutuate;
- NON vi rientrano gli INTERESSI COMPENSATIVI, MORATORI O PER DILAZIONE DI
PAGAMENTO.
- Si ricomprendono anche i proventi derivanti da prestiti erogati tramite
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di
Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari
finanziari.
2) DIVIDENDI
- = il corrispettivo della quota di capitale conferita dal socio e la condivisione dei
frutti dell’impresa societaria. Ai fini civilistici ciò presuppone: utili realmente
conseguiti, derivanti da bilancio regolarmente approvato e oggetto di una
delibera assembleare di distribuzione. derivanti dalla
- NEL SISTEMA TUIR non si parla di dividendi ma di UTILI
partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES, di
cui i dividendi rappresentano una quota (il dividendo è infatti una somma che il
soggetto riceve per la partecipazione ad una società in seguito ad una delibera
di assunzione; l’utile invece è una somma che riceve per la partecipazione ad
una società indipendentemente da una delibera di assunzione) .
Non si ha riferimento ai presupposti civilistici in tal modo si può
o includere tra i redditi di capitale qualsiasi utile anche laddove non risulti
da un bilancio approvato e non oggetto di delibera di distribuzione!!
Per effetto della riforma IRES (d.lgs. 344/2003) si deve tener conto della riforma del
diritto societario che ha ampliato notevolmente l’autonomia statutaria delle società
- ampliando la categoria di azioni e di obbligazioni
- prevedendo la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi e non, a
fronte di un apporto di beni, opere o servizi non imputabili a capitale, dotati di
diversi diritti patrimoniali (la partecipazione agli utili) ed amministrativi (escluso
il voto in assemblea generale).
a seguito di ciò sul piano civilistico, il leg tributario ha innovato la nozione di “titoli
assimilati alle azioni” considerando tali tutti gli strumenti finanziari, anche di
mero finanziamento e indipendentemente dalla natura dell’apporto, la cui
remunerazione sia totalmente commisurata ai risultati dell’attività d’impresa -> quindi
correlata agli utili.
Se gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti non residenti oltre alla natura
della remunerazione correlata agli utili è NECESSARIO CHE questi siano
completamente indeducibili nella determinazione del reddito dello stato estero di
residenza del soggetto emittente.
213
Costituiscono utile anche:
- le somme percepite a seguito del recesso o dell’esclusione dalla società, della
riduzione del capitale esuberante o della liquidazione della società
- quelli derivanti da associazioni in partecipazione se l’apporto è costituito in tutto
o in parte da capitale; se l’apporto è costituto da prestazioni di lavoro -> reddito
di lavoro autonomo.
**non sono invece utili le somme di natura non patrimoniale non reddituale, come le
restituzioni di conferimenti.
Un titolo può però non essere assimilabile né alle azioni né alle obbligazioni in tal
caso: titolo atipico.
In generale poi, oltre a interessi e utili abbiamo altre categorie, tra cui ad es.
3) rendite perpetue e prestazioni annue perpetue
4) compensi per prestazioni di fideiussione o altra garanzia
5) redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita
6) redditi da rendimenti di prestazioni pensionistiche
7) …
A noi interessa distinguere da dove derivano questi soldi: se li abbiamo da ripartizione
Perché ci interessa sapere se otteniamo una quota di un
di utile o da altri rapporti.
utile, quindi un dividendo? perché il leg si è storicamente fatto carico del PROBLEMA
la doppia tassazione della stessa
DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE ECONOMICA=
ricchezza nelle mani di più contribuenti .
(RICORDA! DOPPIA IMPOSIZIONE GIURIDICA: doppia tassazione di stessa ricchezza
nelle mani di stesso contribuente. Lavoro in Germania ma risiedo in Italia – i frutti del
mio lavoro li tassa la Germania per il principio di territorialità, li tassa l’Italia per il
principio di residenza).
Ipotesi di doppia imposizione economica srl unipersonale: siamo soci di srl
unipersonale. La società guadagna 100, la soc come srl deve pagare IRES perché ha
personalità giuridica. È un sogg distinto da noi amministratori, quindi, paga le sue
imposte. Noi amministratori ci vogliamo guadagnare: la società ha guadagnato 100,
ha pagato 30 di imposta e a noi rimane quindi 70. Noi socio unico ci prendiamo quei
70. Però quei soldi li ha guadagnati la società, soggetto diverso, che ha prodotto un
reddito di impresa, noi riceviamo un dividendo pari a 70 che innesca un’altra
tassazione a titolo di reddito di capitale, quindi il legislatore può chiederci altre
imposte. quella ricchezza paga prima in capo alla società, poi in capo al
DUNQUE
socio, ma giuridicamente sono soggetti autonomi e distinti, con forme diversificate di
investimento. Economicamente però i soldi derivano comunque dal nostro lavoro, sono
soldi nostri, economicamente abbiamo lo stesso sogg ma giuridicamente abbiamo due
sogg differenziati.
In Italia c’è la scelta di eliminare la doppia imposizione economica (in America
invece c’è). [i vari paesi potevano scegliere come risolvere questo problema. Ci si è
chiesti se questa scelta di doppia tassazione abbia copertura costituzionale e se sia
implicita nel principio di capacità contributiva. Alla fine, non c’è un obbligo di scelta,
214
perché i soggetti sono diversi. La corte cost tradizionalmente esclude l’esistenza di un
vincolo di tassazione. L’Italia ha scelto di risolvere questo problema eliminando la
doppia imposizione economica]. Possibili soluzioni:
- tasso solo società in forma assoluta questa non la abbiamo mai avuta. È
possibile ma non le abbiamo mai avute
- tasso solo socio La TRASPARENZA è il primo metodo di eliminazione della
doppia imposizione perché si fa una scelta: non tasso la società ma tasso solo i
soci.
- tasso entrambi in maniera coordinata le più frequenti. Abbiamo per lo più
forme di integrazione tra tassazione socio e tassazione società.
Obiettivo del leg: assicurare una tassazione aggregata in capo alla società e in capo ai
soci, che determini una tassazione complessiva dell’utile dell’impresa in misura pari
alla più elevata aliquota marginale IRPEF applicata al reddito della società.
La nostra società ha guadagnato 100, lo stato su quei 100 vuole guadagnarci la
quota marginale IRPEF più elevata: 43. Questi 43 me li da un po' la società, un
po' il socio (la società tendenzialmente ci dà la sua quota IRES: 24 di 100). Io
voglio 43 sul totale, 24 li prendo dalla società, i rimanenti li devo prendere dai
soci. Lo stato chiede ai soci l’incremento di ciò che gli è dovuto.
Li tasso tutti e due, quindi da questo punto di vista è doppia imposizione MA in realtà
non lo è perché questa doppia imposizione è coordinata e prende idealmente quote
diverse. È doppia imposizione solo perché possiamo pagare in due sulla stessa
somma. Come prendiamo la parte del socio?
in passato credito di imposta:
- la prendevamo con il meccanismo del prevedeva
che il socio si portasse via dal suo reddito una parte dell’imposta pagata dalla
società.
La società pagava le imposte, il socio si metteva nel suo reddito il dividendo pieno,
come se la società non avesse pagato; la società pagava, distribuiva il dividendo al
netto delle tasse e per una fictio giuridica il socio non veniva tassato sul dividendo che
aveva ricevuto ma tassato sull’intero, applicava allora la sua imposta e poi
dall’imposta che doveva toglieva quello che aveva pagato la società. Quello che aveva
pagato la società diventava idealmente un acconto di quello che aveva o doveva
pagare il socio.
DOPPIA IMPOSIZIONE PIENA
- la società guadagna 100
- paga imposte di 20 (20% di 100)
- utile distribuibile pari a 80
- il socio è tassato su tutto l’80
- il socio paga il 20% di 80
- tassiamo 20 in capo alla società, 16 in capo al socio.
CREDITO DI IMPOSTA:
- società paga sempre le sue imposte
215
- il dividendo diventa 80
- il socio prende i suoi 80
- si finge che la società non abbia pagato nulla quindi il socio viene tassato su
100
- il socio applica le sue aliquote su 100, del 10 o del 30% (quindi dovrà 10 o 30)
- dalla sua quota toglie quello che ha pagato la società, che diventa un mero
acconto del socio.
IL MECCANISMO DEL CREDITO È STATO SUPERATO oggi abbiamo due meccanismi:
a) ESENZIONE:
- Società guadagna 100
- Paga su 20
- Il dividendo diventa 80
- Il socio si prende il dividendo di 80
- diventa una scelta del leg quanto andare a tassare quel dividendo.
Originariamente aveva scelto che tassava solo il 40% del dividendo. Guadagno
80, tasso 40% quindi 32. Su 32 applico aliquota del 20%
- diventa 6,4.
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