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PERIODO?

REDDITI DI CAPITALE

DA COSA SONO FORMATI

Le due forme principali sono:

1) INTERESSI

- Possono derivare da mutui, titoli, depositi, conto correnti, obbligazioni…

Se vogliamo dare soldi ad una società possiamo o fare un investimento

o nel capitale della società percependo quindi un’azione, ovvero fare un

contratto di mutuo (ti do i soldi e ti impegni a restituirmeli con interessi),

ovvero tramite prestito che avviene a seguito dell’emissione di

un’obbligazione – che è un contratto di mutuo titolarizzato, con

l’obbligazione emetto 100 titoli che hanno tutti la medesima

caratteristica.

- Sono considerati simili alle obbligazioni – art 44.2 lett. c):

i buoni fruttiferi emessi da società esercenti vendita a rate di autoveicoli

o i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare

o alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o

senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai

possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione

212 dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati

emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

- Intendiamo gli INTERESSI CORRISPETTIVI= prestazione (in genere) pecuniaria a

carico del mutuatario per il godimento del capitale o delle cose mutuate;

- NON vi rientrano gli INTERESSI COMPENSATIVI, MORATORI O PER DILAZIONE DI

PAGAMENTO.

- Si ricomprendono anche i proventi derivanti da prestiti erogati tramite

piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di

Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari

finanziari.

2) DIVIDENDI

- = il corrispettivo della quota di capitale conferita dal socio e la condivisione dei

frutti dell’impresa societaria. Ai fini civilistici ciò presuppone: utili realmente

conseguiti, derivanti da bilancio regolarmente approvato e oggetto di una

delibera assembleare di distribuzione. derivanti dalla

- NEL SISTEMA TUIR non si parla di dividendi ma di UTILI

partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES, di

cui i dividendi rappresentano una quota (il dividendo è infatti una somma che il

soggetto riceve per la partecipazione ad una società in seguito ad una delibera

di assunzione; l’utile invece è una somma che riceve per la partecipazione ad

una società indipendentemente da una delibera di assunzione) .

Non si ha riferimento ai presupposti civilistici in tal modo si può

o includere tra i redditi di capitale qualsiasi utile anche laddove non risulti

da un bilancio approvato e non oggetto di delibera di distribuzione!!

Per effetto della riforma IRES (d.lgs. 344/2003) si deve tener conto della riforma del

diritto societario che ha ampliato notevolmente l’autonomia statutaria delle società

- ampliando la categoria di azioni e di obbligazioni

- prevedendo la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi e non, a

fronte di un apporto di beni, opere o servizi non imputabili a capitale, dotati di

diversi diritti patrimoniali (la partecipazione agli utili) ed amministrativi (escluso

il voto in assemblea generale).

a seguito di ciò sul piano civilistico, il leg tributario ha innovato la nozione di “titoli

assimilati alle azioni” considerando tali tutti gli strumenti finanziari, anche di

mero finanziamento e indipendentemente dalla natura dell’apporto, la cui

remunerazione sia totalmente commisurata ai risultati dell’attività d’impresa -> quindi

correlata agli utili.

Se gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti non residenti oltre alla natura

della remunerazione correlata agli utili è NECESSARIO CHE questi siano

completamente indeducibili nella determinazione del reddito dello stato estero di

residenza del soggetto emittente.

213

Costituiscono utile anche:

- le somme percepite a seguito del recesso o dell’esclusione dalla società, della

riduzione del capitale esuberante o della liquidazione della società

- quelli derivanti da associazioni in partecipazione se l’apporto è costituito in tutto

o in parte da capitale; se l’apporto è costituto da prestazioni di lavoro -> reddito

di lavoro autonomo.

**non sono invece utili le somme di natura non patrimoniale non reddituale, come le

restituzioni di conferimenti.

Un titolo può però non essere assimilabile né alle azioni né alle obbligazioni in tal

caso: titolo atipico.

In generale poi, oltre a interessi e utili abbiamo altre categorie, tra cui ad es.

3) rendite perpetue e prestazioni annue perpetue

4) compensi per prestazioni di fideiussione o altra garanzia

5) redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di

assicurazione sulla vita

6) redditi da rendimenti di prestazioni pensionistiche

7) …

A noi interessa distinguere da dove derivano questi soldi: se li abbiamo da ripartizione

Perché ci interessa sapere se otteniamo una quota di un

di utile o da altri rapporti.

utile, quindi un dividendo? perché il leg si è storicamente fatto carico del PROBLEMA

la doppia tassazione della stessa

DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE ECONOMICA=

ricchezza nelle mani di più contribuenti .

(RICORDA! DOPPIA IMPOSIZIONE GIURIDICA: doppia tassazione di stessa ricchezza

nelle mani di stesso contribuente. Lavoro in Germania ma risiedo in Italia – i frutti del

mio lavoro li tassa la Germania per il principio di territorialità, li tassa l’Italia per il

principio di residenza).

Ipotesi di doppia imposizione economica srl unipersonale: siamo soci di srl

unipersonale. La società guadagna 100, la soc come srl deve pagare IRES perché ha

personalità giuridica. È un sogg distinto da noi amministratori, quindi, paga le sue

imposte. Noi amministratori ci vogliamo guadagnare: la società ha guadagnato 100,

ha pagato 30 di imposta e a noi rimane quindi 70. Noi socio unico ci prendiamo quei

70. Però quei soldi li ha guadagnati la società, soggetto diverso, che ha prodotto un

reddito di impresa, noi riceviamo un dividendo pari a 70 che innesca un’altra

tassazione a titolo di reddito di capitale, quindi il legislatore può chiederci altre

imposte. quella ricchezza paga prima in capo alla società, poi in capo al

DUNQUE

socio, ma giuridicamente sono soggetti autonomi e distinti, con forme diversificate di

investimento. Economicamente però i soldi derivano comunque dal nostro lavoro, sono

soldi nostri, economicamente abbiamo lo stesso sogg ma giuridicamente abbiamo due

sogg differenziati.

In Italia c’è la scelta di eliminare la doppia imposizione economica (in America

invece c’è). [i vari paesi potevano scegliere come risolvere questo problema. Ci si è

chiesti se questa scelta di doppia tassazione abbia copertura costituzionale e se sia

implicita nel principio di capacità contributiva. Alla fine, non c’è un obbligo di scelta,

214

perché i soggetti sono diversi. La corte cost tradizionalmente esclude l’esistenza di un

vincolo di tassazione. L’Italia ha scelto di risolvere questo problema eliminando la

doppia imposizione economica]. Possibili soluzioni:

- tasso solo società in forma assoluta questa non la abbiamo mai avuta. È

possibile ma non le abbiamo mai avute

- tasso solo socio La TRASPARENZA è il primo metodo di eliminazione della

doppia imposizione perché si fa una scelta: non tasso la società ma tasso solo i

soci.

- tasso entrambi in maniera coordinata le più frequenti. Abbiamo per lo più

forme di integrazione tra tassazione socio e tassazione società.

Obiettivo del leg: assicurare una tassazione aggregata in capo alla società e in capo ai

soci, che determini una tassazione complessiva dell’utile dell’impresa in misura pari

alla più elevata aliquota marginale IRPEF applicata al reddito della società.

La nostra società ha guadagnato 100, lo stato su quei 100 vuole guadagnarci la

quota marginale IRPEF più elevata: 43. Questi 43 me li da un po' la società, un

po' il socio (la società tendenzialmente ci dà la sua quota IRES: 24 di 100). Io

voglio 43 sul totale, 24 li prendo dalla società, i rimanenti li devo prendere dai

soci. Lo stato chiede ai soci l’incremento di ciò che gli è dovuto.

Li tasso tutti e due, quindi da questo punto di vista è doppia imposizione MA in realtà

non lo è perché questa doppia imposizione è coordinata e prende idealmente quote

diverse. È doppia imposizione solo perché possiamo pagare in due sulla stessa

somma. Come prendiamo la parte del socio?

in passato credito di imposta:

- la prendevamo con il meccanismo del prevedeva

che il socio si portasse via dal suo reddito una parte dell’imposta pagata dalla

società.

La società pagava le imposte, il socio si metteva nel suo reddito il dividendo pieno,

come se la società non avesse pagato; la società pagava, distribuiva il dividendo al

netto delle tasse e per una fictio giuridica il socio non veniva tassato sul dividendo che

aveva ricevuto ma tassato sull’intero, applicava allora la sua imposta e poi

dall’imposta che doveva toglieva quello che aveva pagato la società. Quello che aveva

pagato la società diventava idealmente un acconto di quello che aveva o doveva

pagare il socio.

DOPPIA IMPOSIZIONE PIENA

- la società guadagna 100

- paga imposte di 20 (20% di 100)

- utile distribuibile pari a 80

- il socio è tassato su tutto l’80

- il socio paga il 20% di 80

- tassiamo 20 in capo alla società, 16 in capo al socio.

CREDITO DI IMPOSTA:

- società paga sempre le sue imposte

215

- il dividendo diventa 80

- il socio prende i suoi 80

- si finge che la società non abbia pagato nulla quindi il socio viene tassato su

100

- il socio applica le sue aliquote su 100, del 10 o del 30% (quindi dovrà 10 o 30)

- dalla sua quota toglie quello che ha pagato la società, che diventa un mero

acconto del socio.

IL MECCANISMO DEL CREDITO È STATO SUPERATO oggi abbiamo due meccanismi:

a) ESENZIONE:

- Società guadagna 100

- Paga su 20

- Il dividendo diventa 80

- Il socio si prende il dividendo di 80

- diventa una scelta del leg quanto andare a tassare quel dividendo.

Originariamente aveva scelto che tassava solo il 40% del dividendo. Guadagno

80, tasso 40% quindi 32. Su 32 applico aliquota del 20%

- diventa 6,4.

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Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
281 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MichelaNiro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Rasi Federico.