Lo stato italiano: origini
È uno Stato giovane che nasce come Regno d’Italia solo il 17 marzo 1861. Prima la penisola era divisa in Stati: Regno di Piemonte e Sardegna (Savoia), Impero Austro-Ungarico (Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli), Ducato di Parma, Granducato di Toscana, Stato Pontificio (Emilia, Marche, Umbria, Lazio) e Regno delle due Sicilie (Borboni).
Con i moti rivoluzionari del 1821 e del 1848 si instaurano governi provvisori: solo lo Statuto Albertino sopravvive alla sconfitta dei liberali. L’unificazione si ha con l’espansione del Regno Sabaudo. Le annessioni sono divise nel tempo:
- 2° guerra d’indipendenza (1859): Lombardia, Ducato di Parma, Granducato di Toscana e Stato Pontificio tranne Roma.
- Spedizione dei mille: Regno delle due Sicilie.
- 17 Marzo 1861: Regno d’Italia (tutta la penisola tranne Roma e le Venezie).
- 3° guerra d’indipendenza (1866): Venezia e Veneto.
- 1870: Roma (Breccia di Porta Pia).
- 1° Guerra Mondiale: Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Si sono annesse poi Fiume, Dalmazia e l’Albania, perse dopo la 2° guerra mondiale insieme ad una parte del Friuli. L’espansione coloniale interessò invece l’Eritrea (1890), la Somalia (1892-1896), la Libia (1911) e l’Etiopia (1936) perse anche questa con la 2° guerra mondiale.
Sistema costituzionale del regno d’italia
Con il nuovo regno si realizzò un regime di libertà e l’unità del Paese: si fondò sulla monarchia sabauda e sullo Statuto Albertino, le cui leggi civili, penali e amministrative furono estese in tutto il Regno andando a costituire una struttura amministrativa accentrata. Il nuovo Stato fu attento ai pericoli di disgregazione e per questo scartò ogni progetto di regionalizzazione. Nel 1865 realizzò l’unificazione legislativa dandosi dei codici unitari.
L’Italia era così una monarchia costituzionale fondata su un sistema di governo parlamentare in cui:
- Il Parlamento deliberava le leggi con l’assenso e la promulgazione del re.
- Il Re era una figura sacra e inviolabile che deteneva il potere esecutivo e quello di nomina e revoca dei ministri.
- Il presidente del consiglio era un esponente politico appoggiato dalla maggioranza.
- In caso di dissenso tra il Re e il Parlamento la Camera dei Deputati veniva sciolta.
- Il Parlamento era formato da due Camere, una elettiva (Camera dei Deputati) e una di nomina regia (Senato), elette prima a suffragio ristretto e poi dal 1919 a suffragio universale maschile.
- L’amministrazione dipendeva dal Governo, organizzata al centro in Ministeri e in periferia ai Prefetti.
- L’amministrazione autonoma era affidata ai Comuni e alle Province.
- Il potere giudiziario era affidato a magistrati nominati dal re non indipendenti dall’esecutivo.
- La legge era la fonte di diritto per eccellenza che non incontrava limiti sostanziali.
- La Costituzione era flessibile quindi modificabile con legge ordinaria.
- Ai cittadini era riconosciute le libertà civili, economiche, di accesso alle cariche civili e militari e l’uguaglianza davanti alla legge.
Il problema maggiore si ha avuto con i rapporti tra Stato e Chiesa (questione Romana): la religione cattolica fu riconosciuta come religione di Stato e gli altri culti tollerati nel rispetto delle leggi. Nel 1871 fu approvata la “legge delle Guarentigie” che sanciva la libertà della Chiesa e la commistione tra Stato e Chiesa (controllo dello Stato ma garanzia di un regime privilegiato), la conciliazione si ha solo nel 1929 con i “patti Lateranensi” firmati dalla Chiesa e dallo Stato con cui si è ceduto alla Chiesa la “Città del Vaticano”, la religione cattolica fu riconosciuta come religione di Stato, vennero definiti diritti ed obblighi della Chiesa e venne attribuito un risarcimento finanziario per i beni ecclesiastici sottrattigli.
Sviluppi nel 900
Nel 900 si ha un allargamento del suffragio e la nascita di partiti di massa aventi programmi politici che propongono candidature e influiscono sulla politica dello Stato.
Il regime fascista
Affermatosi nel 1922 si fondò sui seguenti principi:
- Rifiuto e abbandono dei principi costituzionali liberal-democratici europei.
- Mantenimento della stessa costituzione.
- Riduzione e soppressione di diritti di libertà.
- Abolizione del pluralismo politico.
- Riconoscimento del Partito Fascista come istituzione statale.
- Messa al bando dei partiti antifascisti.
- Detenzione o confino dei dirigenti politici antifascisti.
- Privazione dei poteri del Parlamento a favore del Governo (del Duce).
- Elezione della Camera su lista unica e seguente trasformazione in “Camera dei fasci e delle Corporazioni”.
- Istituzione di un nuovo organo costituzionale: “Gran Consiglio del fascismo”.
- Soppressione della libertà sindacale.
- Introduzione del divieto penale di sciopero.
- Sostituzione dei sindaci con Potestà nominati dal Governo.
- Istituzione di Tribunali speciali che reprimevano le opposizioni.
Sopravvissero solo la monarchia e il Senato.
Il crollo del fascismo e la fase costituente
Con la guerra il fascismo entrò in crisi: il 25 luglio 1943 Mussolini venne destituito e venne istituito il nuovo Governo Badoglio che firmò l’armistizio con gli alleati. Il Governo si rifugiò a Brindisi mentre Roma e il centro nord furono occupati dai tedeschi che fondarono la Repubblica Sociale Italiana (fascista). Con il DLGS n° 705 del 2 agosto 1943 venne sciolta la Camera dei Fasci e indette nuove elezioni. Ripresero le attività dei partiti anti-fascisti che convennero con il Re a rinviare la questione istituzionale.
Durante la “tregua istituzionale” le funzioni regie furono affidate ad un “luogotenente del regno” (Re Vittorio Emanuele III che abdicò in favore del figlio Umberto II “re di maggio”). Con la liberazione di Roma fu formato dal Comitato di Liberazione nazionale il Governo di Ivanoe Bonomi. Si ebbe la prima “Costituzione provvisoria” che stabilì che con il DL luogotenenziale n° 151/1944 venisse eletta dai cittadini un’Assemblea Costituente che deliberasse sulle nuove istituzioni. Si ebbe un nuovo Governo prima di Ferruccio Parri e poi di Alcide de Gasperi che costituì la “Consulta nazionale”. Si aggiunge la seconda “Costituzione Provvisoria” con cui con il DL luogotenenziale n° 98/1945 venne rimandata la scelta istituzionale al referendum a suffragio universale, contemporaneo all’elezione per la Costituente.
Il 2 giugno 1946 si tenne il primo referendum a suffragio universale che risultò favorevole alla Repubblica. Il 13 Giugno 1946 il re lasciò l’Italia e venne nominato come nuovo Capo dello Stato provvisorio Alcide De Gasperi. L’Assemblea Costituente venne eletta con sistema proporzionale e i lavori assembleari durarono circa un anno e mezzo.
La Costituzione provvisoria prevedeva:
- Assemblea: delibera della nuova Costituzione e competenza per leggi costituzionali in materia elettorale e di trattati internazionali. Aveva quindi due volti: quello di disegnare il lineamento del nuovo Stato e quello di Assemblea parlamentare.
- Governo: competente nella legislazione ordinaria e nell’elezione del Capo provvisorio dello Stato (Enrico De Nicola).
Le prime crisi si ebbero nel febbraio e nel maggio del 1947 con la scissione del partito socialista quando comunque il progetto di Costituzione era già definito. Si aprì così l’era del centrismo.
L’Assemblea nomina la “Commissione per la Costituzione” o “Commissione dei 75”, presieduta da Meuccio Ruini e avente la funzione di redigere la nuova Carta. All’interno di essa sono individuabili tre sottocommissioni destinate ad occuparsi dei diritti e doveri dei cittadini, dell’ordinamento della Repubblica e dei diritti e doveri economico-sociali.
Il progetto fu presentato nel febbraio del 1947 e discusso tra il marzo e il dicembre dello stesso anno. Nonostante le divisioni esplicite su alcuni articoli, l’impianto complessivo rimase invariato. Il 22 dicembre 1947 fu approvato, il 27 dicembre promulgato e il 1° gennaio 1948 entrò in vigore. Il 18 Aprile 1948 vennero elette le Camere dove prevalse la DC e vennero posti capo del Governo Alcide De Gasperi e dello Stato Luigi Enaudi.
I caratteri fondamentali della costituzione
La Costituzione del ’47 segnò una discontinuità sia con il passato fascista che con quello precedente. Il nucleo forte della Costituzione si costituì sui seguenti principi:
- Riconoscimento e salvaguardia della dignità di ogni uomo.
- Concezione dello Stato per la persona.
- Idea di stato di diritto (rule of law).
- Esercizio del potere non arbitrario ma secondo norme.
- Nucleo indisponibile di diritti di libertà dell’individuo e di diritti collettivi.
- Princ. di uguaglianza come divieto di discriminazione e adeguatezza dei trattamenti giuridici.
- Compito attivo e passivo dei poteri pubblici nella promozione di libertà e uguaglianza.
- Nucleo garantito di diritti sociali.
- Potere politico fondato sul consenso e la partecipazione del popolo alla formazione della volontà nei limiti della Costituzione.
- Organizzazione diffusa dei poteri (equilibrio e controllo reciproci).
- Giustiziabilità dei diritti di tutti.
- Rispetto delle regole legali.
- Proiezione internazionale e sovranazionale di questi principi.
Struttura della costituzione
Principi fondamentali (artt 1-12)
I principi fondamentali si evincono dall’art 1 e 2 in cui viene detto che la sovranità appartiene al popolo in grado di esprimere una volontà consapevole nei limiti della Costituzione. I diritti inviolabili sono riconosciuti e garantiti e accompagnati dai doveri inderogabili, a tutela del valore della dignità umana. L’eguaglianza è affermata dall’art 3 nei confronti di tutti e comporta gli stessi diritti e le stesse opportunità: essa si pone come divieto di discriminazioni ingiustificate e delle disuguaglianze di fatto.
Ai diritti civili di libertà si accompagnano i diritti sociali quali:
- Diritto al lavoro, strumento di realizzazione della personalità umana (art 4).
- Principio di autonomia di autonomia e decentramento dei poteri pubblici (art 5).
- Protezione delle minoranze linguistiche e culturali (art 6).
- Rapporti tra Stato e Chiesa regolati secondo il principio di laicità (artt 7 e 8).
- Tutela di cultura, ricerca e ambiente (art 9).
- Recepimento delle norme di diritto internazionale (art 10).
- Rigetto della guerra e promozione della pace (art 11).
I^ parte: diritti e doveri dei cittadini
Stabilisce la posizione degli individui e dei gruppi in rapporto ai pubblici poteri. È divisa in 4 titoli:
- Rapporti civili (artt 13-28).
- Rapporti etico-sociali (famiglia, scuola, salute) (artt 29-34).
- Rapporti economici (artt 35-47).
- Rapporti politici (artt 48-54).
II^ parte: ordinamento della repubblica
Stabilisce l’organizzazione e le attività dei pubblici poteri. È divisa in 6 titoli alcuni divisi in sezioni:
- Il parlamento:
- Le Camere (artt 55-69).
- Formazione delle leggi (artt 70-82).
- Il Presidente della Repubblica (artt 83-91).
- Il Governo:
- Il Consiglio dei Ministri (artt 92-96).
- La Pubblica Amministrazione (artt 97-98).
- Gli Organi Ausiliari (artt 99-100).
- La Magistratura:
- Ordinamento giurisdizionale (artt 101-110).
- Norme sulla giurisdizione (artt 111-113).
- Le Regioni, le Provincie e i Comuni (artt 114-133) (mutato con le revisioni del 99 e del 01).
- Garanzie Costituzionali:
- Corte Costituzionale (artt 134-137).
- Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (artt 138-139).
La seconda parte è posta a garanzia della prima. Altre garanzie dei diritti sono:
- Riserva di legge.
- Riconoscimento del diritto di azione e di difesa in giudizio.
- Presenza degli istituti della giustizia costituzionale.
La lenta attuazione della costituzione
L’Assemblea, prima di sciogliersi, approvò la legge sulla stampa, la legge elettorale e 4 dei 5 Statuti delle Regioni Speciali. Venne fin da subito attuata la forma di Governo e quindi applicate le regole su Parlamento, Governo e Capo dello Stato, ma non quelle riguardanti la Corte Costituzionale istituita nel 1956 e il CSM istituito solo nel 1958. Restò in vigore a lungo la legislazione fascista e prefascista compresi i codici e le leggi amministrative. Negli anni 70 vennero approvate le leggi attuative sul referendum e sull’istituzione delle Regioni, una riforma autonomistica complicata dal modello accentrato consolidatosi.
Le riforme sugli apparati centrali del Governo si sono avute:
- 1975: riforma del diritto di famiglia.
- 1984: revisione dei rapporti tra Stato e Chiesa e approvazione delle intese con confessioni minoritarie.
- 1988: legge sulla Presidenza del Consiglio e l’esercizio dei poteri normativi del Governo.
- 1990: legge sullo sciopero dei pubblici servizi.
- 1990: legge di disciplina della radiovisione (abbandono del monopolio statale).
- 1999: legge sulla riorganizzazione dei Ministeri.
- Non venne mai approvata la legge sui sindacati.
Il sistema dei partiti
Anche l’evoluzione del sistema dei partiti e delle forze sociali fu lenta. La Carta del 48 vedeva la convergenza di tutte le forze politiche ma già da prima esse non collaboravano: la DC era il partito di maggioranza e il PSI e il PCI stavano all’opposizione. La storia vide l’era del centrismo fino al 1963 e quella del disgelo costituzionale fino agli anni 70 e il clima di stragi e terrorismo delle “Brigate Rosse” (1978: quando ci fu la crisi del centro-sinistra e l’omicidio di Aldo Moro). A questa situazione seguirono un tentativo dei Governi di unità nazionale (1976-1979) e una fase di collaborazione tra DC e PSI.
A partire dagli anni 70 si diede vita alle commissioni bicamerali aventi il compito di elaborare progetti organici di modifica della II parte della Costituzione. Nel 2005 viene approvato un progetto di iscrizione dell’intera parte seconda respinto al referendum del giugno del 2006. Fino al 1992 ci fu un bipartitismo imperfetto in quanto la DC era sempre al Governo e il PC sempre all’opposizione. Il sistema viene sconvolto dalla caduta dei regimi comunisti e per l’effetto di due fenomeni:
- Riforma elettorale in senso maggioritario con i referendum del 1991 e del 1993.
- Indagini giudiziarie sul sistema di finanziamento illecito dei partiti e corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
I partiti storici spariscono (DC e PSI) o cambiano nome e fisionomia (PC): sorgono nuovi partiti privi di radici storiche ed ideologiche del passato. Nel 2005 avviene la riforma del sistema elettorale in senso proporzionale con possibilità di coalizioni di liste, designazione di un candidato alla presidenza del Consiglio e premio di maggioranza a chi ottiene relativamente il maggior numero di voti. Inizialmente vi è un’apparente debolezza dell’esecutivo, poi i Governi sono più duraturi e acquistano un ruolo preminente rispetto al Parlamento, riducendo le Camere a “macchine elettorali al servizio di leadership personali”.
L'italia e l'europa
Una novità della Costituzione del 48 si ha con l’apertura internazionalistica. L’impostazione classica vedeva diritto interno e internazionale distinti e separati: l’ordinamento interno regolava le relazioni tra individui e autorità pubbliche mentre quello internazionale regolava il rapporto tra stati mediante norme consuetudinarie e di tipo pattizio. In questo modo il diritto internazionale vincolava solo gli Stati che adattavano i loro ordinamenti interni agli obblighi internazionali e i giudici applicavano solo il diritto nazionale che poteva eventualmente rinviare a norme esterne.
Gli Stati inoltre potevano invocare la responsabilità degli altri Stati per inadempienza agli obblighi internazionali ma non possono occuparsi dei loro affari interni. Non esistevano quindi autorità sovranazionali e le Corte internazionali non potevano andare contro la volontà di uno Stato. Con la fine della II guerra mondiale iniziano i cambiamenti. Vengono posti dei nuovi obiettivi:
- Creare un ordine giuridico internazionale.
- Esclusione della guerra.
- Costituzione di un’autorità sopranazionale.
- Convivenza secondo certi standard nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
- Superamento dei nazionalismi.
A tali scopi vengono fondate diverse istituzioni:
- Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU oggi comprendente tutto il mondo).
- Consiglio d’Europa (1950).
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
- Corte Europea dei diritti dell’uomo (1998-Strasburgo: giudice sovranazionale contro la violazione dei diritti garantiti le cui decisioni vincolano anche i giudici interni).
E sono stati stipulati diversi trattati:
- “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (10 dic 1948). Documento non normativo di riconoscimento e garanzia dei diritti fondamentali della persona.
- Patti internazionali di New York sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (16 dic 1966).
La Costituzione italiana si è aperta a questa nuova realtà internazionale:
- Art 10: stabilisce che le norme del diritto internazionale sono “generalmente riconosciute” e le leggi devono essere conformi “alle norme e ai trattati internazionali” che disciplinano la condizione giuridica dello straniero.
- Art 26: limita l’estradizione per motivi politici.
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