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CAPITOLO I - PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO
17 marzo 1861 nasce il Regno d’Italia
1944 Bonomi Prima Costituzione provvisoria
1946 De Gasperi Seconda Costituzione provvisoria
2 giugno 1946 Referendum : Monarchia vs Repubblica vince la Repubblica
1947 Commissione per la Costituzione [parte dell’Assemblea Costituente] propone la Costituzione
Dicembre 1947 approvata e promulgata 1 gennaio 1948 entra in vigore, ma lenta attuazione
Principi: dignità umana - stato di diritto - uguaglianza [nel trattamento giuridico e intesa come assenza di
discriminazioni] - libertà individuali e diritti collettivi
CAPITOLO II - LE FONTI DEL DIRITTO
1. Introduzione
Fonti di cognizione: documenti che forniscono la conoscibilità legale delle norme
Fonti di produzione: atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche
• Fonti atto e Fonti fatto (Common Law)
2. Le fonti esterne: il diritto internazionale e straniero
Diritto internazionale pattizio:
• Legge di esecuzione, con cui si adegua l’ordinamento
• Legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali
3. Le fonti europee
Legge di esecuzione
Legge di delegazione europea: il governo è delegato a recepire direttive/atti UE
Legge europea: disposizioni per l’adempimento degli obblighi UE
Regolamenti : obbligatori, con portata generale ed applicabilità diretta
Decisioni: obbligatorie per i destinatari
Direttive: vincolano ad un risultato, lasciando libertà di modi e mezzi; hanno maggiore efficacia degli
altri atti; alcune hanno applicabilità diretta
4. Le fonti interne: la Costituzione
È rigida modifiche (revisione costituzionale) attraverso un procedimento aggravato, vietate per forma
repubblicana, diritti inviolabili, principi supremi, norme sulla revisione.
5. Le fonti costituzionali
Leggi di revisione
Leggi di variazione territoriale delle Regioni
Leggi di adozione degli statuti speciali
6. il decreto legge
Provvedimento governativo provvisorio con forza di legge
Necessità e urgenza
Limiti non può alterare i rapporti tra Governo e Parlamento
PdR [esamina] emana pubblicazione GU immediata (o quasi) entrata in vigore
Entro 60 giorni il Parlamento esamina il decreto
Se approva LEGGE DI CONVERSIONE
• Legge ordinaria, ma fatta da un articolo
• Esame con procedimento ordinario
• Novazione di fonte (riporta l’ordine delle competenze)
• Possibili emendamenti, da pubblicare su GU, ma con contenuto omogeneo rispetto al decreto
• Possibile conversione parziale 2
Se non esamina o se non approva il decreto perde efficacia (pubblicazione GU)
• Responsabilità del governo, che deve risarcire i danni
• Possibilità di legge sanatoria
7. Il decreto legislativo
Provvedimento governativo con forza di legge, in seguito a delega
LEGGE DI DELEGAZIONE
• Approvata in modo ordinario
• Limiti di tempo, materia, principi e caratteri direttivi
• La delega può essere revocata
PdR emana pubblicazione GU vacatio legis di 15 giorni entrata in vigore
Decreti integrativi/correttivi (deleghe bifasiche)
Decreti deliberativi di TU: raccogliere testi normativi con novazione di fonte
8. Le fonti statali secondarie
Regolamenti governativi: esecuzione/attuazione/integrazione di leggi, decreti legislativi - disciplina di
particolari ambiti senza legge - attuazione direttive europee
Regolamenti ministeriali e interministeriali: materie di competenza statale, dove la legge dà
competenza a un ministro
Regolamenti delle autorità amministrative indipendenti
9. Le fonti degli enti locali
Statuti: organizzazione e funzionamento; adottati a maggioranza di 2/3
Regolamenti: esecuzione di leggi statali e regionali
10. Le fonti regionali
Statuto: organizzazione e funzionamento
Leggi regionali: a volte competenza concorrente con lo stato; limiti nelle materie a competenza
esclusiva dello stato; attrazione in sussidiarietà [a volte lo stato ha competenza su materie regionali, in
virtù del principio di sussidiarietà]
Regolamenti : nelle materie di competenza legislativa regionale o con delega statale
CAPITOLO III - LE FONTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA
1. La sovranità popolare
Petizione popolare : i cittadini chiedono provvedimenti o espongono necessità comuni
Iniziativa legislativa popolare: progetto di legge in articoli, sottoscritto da 50.000 elettori
Referendum: Abrogativo, consultivo, regionale, costituzionale
2. Il referendum (art. 75) (dal 1970)
Iniziativa: 500.000 elettori / 5 consigli regionali, proposta da consegnare all’Ufficio centrale della
Corte di Cassazione tra gennaio e settembre
Controllo di legittimità: da eseguire entro il 15 settembre, poi consegnare alla Corte Costi
Controllo di ammissibilità: da eseguire entro il 10 febbraio che la legge non sia tra quelle escluse e
omogeneità del quesito
Voto : domenica tra 15 aprile e 15 giugno; necessità di quorum strutturale e deliberativo
Esito positivo : abrogazione della legge dopo pubblicazione GU
CAPITOLO IV - I DIRITTI DEI CITTADINI
1. La cittadinanza (ART. 22)
Non si perde per motivi politici
Implica diritti e doveri pubblici diritti politici solo per i cittadini (non x stranieri)
Cittadinanza UE (cittadini paesi UE): circolare/soggiornare liberamente, votare alle europee
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2. I diritti fondamentali: aspetti generali (ART. 2)
Inviolabili e riconosciuti
Individuo come singolo e inserito nelle formazioni sociali
3. I diritti fondamentali, l’UE e la CEDU
Carta di Nizza (valore giuridico con il Trattato di Lisbona del 2009)
CEDU (Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo), recepita nel 1995, con copertura costituzionale
dal 2007. Il legislatore si adegua; il giudice ordinario interpreta in modo conforme a essa; la Corte
Costituzionale dichiara l’illegittimità delle norme interne contrarie a essa.
4. Il principio di eguaglianza
Formale: stesse situazioni devono avere lo stesso trattamento tutti uguali di fronte alla legge; alcune
distinzioni (non incostituzionali) possono esserci in base al principio di ragionevolezza.
Sostanziale: ammessi internventi legislativi specifici perchè tutti abbiano davvero parità di trattamento
(aiuti ai più deboli)
5. La riserva di legge e la riserva di giurisdizione come tecniche di garanzia dei diritti fondamentali
Riserva di legge assoluta: contro le ingerenze dell’esecutivi sul tema dei diritti fondamentali
Riserva di giurisdizione: solo l’autorità giudiziaria può disporre restrizioni dei diritti fondamentali; se
lo fa la pubblica sicurezza è solo in via provvisoria, perché serve convalida a breve
6. La tutela giurisdizionale dei diritti
Non ci sono specifici rimedi: ci si può rivolgere ai giudici ordinari o alla Corte Europea, ma non
direttamente alla Corte Costituzionale
7. La libertà personale (ART. 13)
Riserva di legge e di giurisdizione
Provv provvisori della sicurezza pubblica (da convalidare) possibili solo in alcuni casi (arresto, fermo,
trattenimento clandestini); negli altri serve ordine motivato dell’autorità giudiziaria.
8. La libertà di domicilio. (ART: 14)
Ammettere/escludere estranei + riservatezza su ciò che si fa nel domiclio
Garanzie simili alla libertà personale serve autorizzazione, tranne che per controlli sanitari,
incolumità pubblica, finanza: non possono comunque usare la forza.
9. La libertà di comunicare riservatamente (ART. 15)
Comunicazione e corrispondenza
Intercettazioni non autorizzate non sono ammesse a processo
10. La libertà di circolazione, soggiorno, espatrio (ART. 16) e di emigrazione (ART.35)
Circolare e porre domicilio ovunque, in Italia e UE
Riserva di legge (Non serve autorizzazione per le limitazioni previste)
Entrare/uscire dal territorio
Documento d’identità / passaporto
Possono esserci delle limitazioni per legge
Espatrio per ragioni economiche, con assistenza all’estero
11. La libertà di riunione (ART. 17)
Riunirsi pacificamente, senza armi ovunque
Serve autorizzazione solo x riunioni pubbliche, altrimenti sanzione per i promotori
È sciolta solo per sicurezza e incolumità
12. La libertà di associazione (ART.18)
Sempre possibile tranne per finalità come terrorismo, delinquere, mafia, segrete, …
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Incoraggiate dallo stato, es volontariato.
Partiti politici (art.49)
• Sono ammessi partiti antisistema (contro la costituzione), ma non il partito fascista
• Non tutti possono iscriversi (giudizi, polizia, miliatari, ….)
• Finanziamento statale a titolo di rimborso per le spese elettoriali
Sindacati (art. 39), per lavoratori e datori di lavoo
13. La libertà religiosa (ART. 19)
Professare o meno una religione
Propagandare e diffondere il proprio credo religloso
Esercizio del culto, secondo le regole del buon costume e delle riunioni
Italia: stato laico
14. La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21)
Diritto di cronaca e di divulgare il pensiero con mezzi e modi prescelti
Diritto di informare e di essere informati
Limiti: buon costume e limiti impliciti per salvaguardare altri diritti e valori
Stampa
• No censure/autorizzazioni
• Mezzo repressivo : sequestro
• Più imprese per avere diverse tendenze (pluralismo)
• Controllo : autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni
Radio e tv: più canali per avere pluralismo
Internet : non c’è legge
Teatro : controlli successivi (buon costume,…)
Cinema : controlli preventivi (buon costume, vietato o meno ai minori, …)
14. Il diritto alla salute (art. 32)
Situazione soggettiva (prevenzione, cure, cure garantite per gli indigenti)
Libertà di rifiutare trattamenti sanitari se non può esprimere la volontà, può essere provata morte
artificiale se vi è stato vegetativo permanente e dichiarazioni precedenti del paziente.
Interesse collettivo: trattamenti previsti, ad esempio vaccinazioni (indennizzo dello stato per chi ne
resti danneggiato)
15. Il diritto all’istruzione
Libertà di insegnamento (controlli di idoneità)
Libertà di aprire e gestire scuole
Libertà di accesso alla scuola
Dovere di frequenza per 10 anni, con agevolazioni per i meno abbienti (diritto allo studio)
Autonomia universitaria
16. I diritti dei lavoratori
Diritto /dovere al lavoro (art. 4)
• Dovere per chi ha capacità fisiche e mentali Obiettivo: piena occupazione
• Tutela costituzionale (scegliere la professione, fare il lavoro per cui si è assunti, ferie pagate,
retribuzione, riposo settimanale e giornaliero, divieto di licenziamento senza giusta causa)
• Tutela per donne (maternità e parità di trattamento) e minori
Diritto di sciopero (art. 40), secondo la legge
17. I diritti all’assistenza e alla previdenza sociale
Assistenza sociale (art. 38)
• Minimi mezzi materiali x vivere dignitosamente a chi non ha adeguata capacità fisica al lavoro
• Possibilità a inabili e minorati di entrare nel mondo del lavoro 5
• Ammessa solidarietà spontanea
Previdenza sociale
• Per il lavoratore : assicurare mezzi adeguati in caso di pensione, infortunio, invalidità, …
• Ammessa solidarietà spontanea
CAPITOLO V - I DOVERI COSTITUZIONALI
1. I doveri costituzionali
Dovere lavoristico
Dovere tributario : tutti con capacità contributiva (reddito minimo)
Dovere di difesa : non per forza armi (solo in caso di guerra), ma anche servizio civile
Dovere di voto
Dovere di istruire ed educare i figli
CAPITOLO VI - IL PARLAMENTO
1. La forma di governo della Repubblica Italiana
Forma di governo parlamentare
Rapporto di fiducia tra governo e Parlamento
PdR è simbolo dello stato
2. Il bicameralismo
Camera + Senato in seduta comune
• Casi eccezionali: accusa PdR, elezione e giuramento PdR, membri CSM, Corte Costi
• Può essere apposto uno specifico regolamento : altrimenti si usa quello della Camera
• Il Presidente è quello della Camera
Camera e Senato ( separati)
• Legislatura : 5 anni, con possibile scioglimento anticipato del PdR
• Bicameralismo perfetto
• Autonomia contabile, autodichia, regolamento interno
• La forza pubblica non può accedere alle sedi
3. Il sistema d’elezione delle Camere
Legge Calderoli 270/2005 + modifiche costituzionali 2014 (incostituzionalità del premio di
maggioranza e delle liste bloccate)
Camera
• 630 deputati (12 all’estero)
• Elettorato attivo : 18 anni, elettorato passivo: 25
• Si possono presentare liste e coalizioni, con programma elettorale e capo della forza politica
• Circoscrizioni/collegi/distretti plurinominali (prima erano uninominali)
• L’ufficio centrale nazionale e circoscrizionale proclamano i risultati dopo aver assegnato i seggi alle
liste/coalizioni, tra le liste con almeno il 4% e le coalizioni con almeno il 10% (con all’interno liste
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almeno al 2%), tramite il metodo del quoziente .
• Sempre con il metodo del quoziente si distribuiscono i seggi tra i partiti della coalizione
Senato
• 315 senatori + 5 senatori a vita scelti per meriti culturali, scientifici
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