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CAPITOLO I - PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

17 marzo 1861  nasce il Regno d’Italia

1944  Bonomi  Prima Costituzione provvisoria

1946  De Gasperi  Seconda Costituzione provvisoria

2 giugno 1946  Referendum : Monarchia vs Repubblica  vince la Repubblica

1947  Commissione per la Costituzione [parte dell’Assemblea Costituente] propone la Costituzione

Dicembre 1947  approvata e promulgata  1 gennaio 1948  entra in vigore, ma lenta attuazione

Principi: dignità umana - stato di diritto - uguaglianza [nel trattamento giuridico e intesa come assenza di

discriminazioni] - libertà individuali e diritti collettivi

CAPITOLO II - LE FONTI DEL DIRITTO

1. Introduzione

Fonti di cognizione: documenti che forniscono la conoscibilità legale delle norme

 Fonti di produzione: atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche

 • Fonti atto e Fonti fatto (Common Law)

2. Le fonti esterne: il diritto internazionale e straniero

Diritto internazionale pattizio:

 • Legge di esecuzione, con cui si adegua l’ordinamento

• Legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali

3. Le fonti europee

Legge di esecuzione

 Legge di delegazione europea: il governo è delegato a recepire direttive/atti UE

 Legge europea: disposizioni per l’adempimento degli obblighi UE

 Regolamenti : obbligatori, con portata generale ed applicabilità diretta

 Decisioni: obbligatorie per i destinatari

 Direttive: vincolano ad un risultato, lasciando libertà di modi e mezzi; hanno maggiore efficacia degli

 altri atti; alcune hanno applicabilità diretta

4. Le fonti interne: la Costituzione

È rigida  modifiche (revisione costituzionale) attraverso un procedimento aggravato, vietate per forma

 repubblicana, diritti inviolabili, principi supremi, norme sulla revisione.

5. Le fonti costituzionali

Leggi di revisione

 Leggi di variazione territoriale delle Regioni

 Leggi di adozione degli statuti speciali

6. il decreto legge

Provvedimento governativo provvisorio con forza di legge

 Necessità e urgenza

 Limiti  non può alterare i rapporti tra Governo e Parlamento

 PdR [esamina] emana  pubblicazione GU  immediata (o quasi) entrata in vigore

 Entro 60 giorni il Parlamento esamina il decreto

 Se approva  LEGGE DI CONVERSIONE

 • Legge ordinaria, ma fatta da un articolo

• Esame con procedimento ordinario

• Novazione di fonte (riporta l’ordine delle competenze)

• Possibili emendamenti, da pubblicare su GU, ma con contenuto omogeneo rispetto al decreto

• Possibile conversione parziale 2

Se non esamina o se non approva  il decreto perde efficacia (pubblicazione GU)

 • Responsabilità del governo, che deve risarcire i danni

• Possibilità di legge sanatoria

7. Il decreto legislativo

Provvedimento governativo con forza di legge, in seguito a delega

 LEGGE DI DELEGAZIONE

 • Approvata in modo ordinario

• Limiti di tempo, materia, principi e caratteri direttivi

• La delega può essere revocata

PdR emana  pubblicazione GU  vacatio legis di 15 giorni  entrata in vigore

 Decreti integrativi/correttivi (deleghe bifasiche)

 Decreti deliberativi di TU: raccogliere testi normativi con novazione di fonte

8. Le fonti statali secondarie

Regolamenti governativi: esecuzione/attuazione/integrazione di leggi, decreti legislativi - disciplina di

 particolari ambiti senza legge - attuazione direttive europee

Regolamenti ministeriali e interministeriali: materie di competenza statale, dove la legge dà

 competenza a un ministro

Regolamenti delle autorità amministrative indipendenti

9. Le fonti degli enti locali

Statuti: organizzazione e funzionamento; adottati a maggioranza di 2/3

 Regolamenti: esecuzione di leggi statali e regionali

10. Le fonti regionali

Statuto: organizzazione e funzionamento

 Leggi regionali: a volte competenza concorrente con lo stato; limiti nelle materie a competenza

 esclusiva dello stato; attrazione in sussidiarietà [a volte lo stato ha competenza su materie regionali, in

virtù del principio di sussidiarietà]

Regolamenti : nelle materie di competenza legislativa regionale o con delega statale

CAPITOLO III - LE FONTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

1. La sovranità popolare

Petizione popolare : i cittadini chiedono provvedimenti o espongono necessità comuni

 Iniziativa legislativa popolare: progetto di legge in articoli, sottoscritto da 50.000 elettori

 Referendum: Abrogativo, consultivo, regionale, costituzionale

2. Il referendum (art. 75) (dal 1970)

Iniziativa: 500.000 elettori / 5 consigli regionali, proposta da consegnare all’Ufficio centrale della

 Corte di Cassazione tra gennaio e settembre

Controllo di legittimità: da eseguire entro il 15 settembre, poi consegnare alla Corte Costi

 Controllo di ammissibilità: da eseguire entro il 10 febbraio  che la legge non sia tra quelle escluse e

 omogeneità del quesito

Voto : domenica tra 15 aprile e 15 giugno; necessità di quorum strutturale e deliberativo

 Esito positivo : abrogazione della legge dopo pubblicazione GU

CAPITOLO IV - I DIRITTI DEI CITTADINI

1. La cittadinanza (ART. 22)

Non si perde per motivi politici

 Implica diritti e doveri pubblici  diritti politici solo per i cittadini (non x stranieri)

 Cittadinanza UE (cittadini paesi UE): circolare/soggiornare liberamente, votare alle europee

 3

2. I diritti fondamentali: aspetti generali (ART. 2)

Inviolabili e riconosciuti

 Individuo come singolo e inserito nelle formazioni sociali

3. I diritti fondamentali, l’UE e la CEDU

Carta di Nizza (valore giuridico con il Trattato di Lisbona del 2009)

 CEDU (Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo), recepita nel 1995, con copertura costituzionale

 dal 2007. Il legislatore si adegua; il giudice ordinario interpreta in modo conforme a essa; la Corte

Costituzionale dichiara l’illegittimità delle norme interne contrarie a essa.

4. Il principio di eguaglianza

Formale: stesse situazioni devono avere lo stesso trattamento  tutti uguali di fronte alla legge; alcune

 distinzioni (non incostituzionali) possono esserci in base al principio di ragionevolezza.

Sostanziale: ammessi internventi legislativi specifici perchè tutti abbiano davvero parità di trattamento

 (aiuti ai più deboli)

5. La riserva di legge e la riserva di giurisdizione come tecniche di garanzia dei diritti fondamentali

Riserva di legge assoluta: contro le ingerenze dell’esecutivi sul tema dei diritti fondamentali

 Riserva di giurisdizione: solo l’autorità giudiziaria può disporre restrizioni dei diritti fondamentali; se

 lo fa la pubblica sicurezza è solo in via provvisoria, perché serve convalida a breve

6. La tutela giurisdizionale dei diritti

Non ci sono specifici rimedi: ci si può rivolgere ai giudici ordinari o alla Corte Europea, ma non

 direttamente alla Corte Costituzionale

7. La libertà personale (ART. 13)

Riserva di legge e di giurisdizione

 Provv provvisori della sicurezza pubblica (da convalidare) possibili solo in alcuni casi (arresto, fermo,

 trattenimento clandestini); negli altri serve ordine motivato dell’autorità giudiziaria.

8. La libertà di domicilio. (ART: 14)

Ammettere/escludere estranei + riservatezza su ciò che si fa nel domiclio

 Garanzie simili alla libertà personale  serve autorizzazione, tranne che per controlli sanitari,

 incolumità pubblica, finanza: non possono comunque usare la forza.

9. La libertà di comunicare riservatamente (ART. 15)

Comunicazione e corrispondenza

 Intercettazioni non autorizzate non sono ammesse a processo

10. La libertà di circolazione, soggiorno, espatrio (ART. 16) e di emigrazione (ART.35)

Circolare e porre domicilio ovunque, in Italia e UE

 Riserva di legge (Non serve autorizzazione per le limitazioni previste)

 Entrare/uscire dal territorio

 Documento d’identità / passaporto

 Possono esserci delle limitazioni per legge

 Espatrio per ragioni economiche, con assistenza all’estero

11. La libertà di riunione (ART. 17)

Riunirsi pacificamente, senza armi ovunque

 Serve autorizzazione solo x riunioni pubbliche, altrimenti sanzione per i promotori

 È sciolta solo per sicurezza e incolumità

12. La libertà di associazione (ART.18)

Sempre possibile tranne per finalità come terrorismo, delinquere, mafia, segrete, …

 4

Incoraggiate dallo stato, es volontariato.

 Partiti politici (art.49)

 • Sono ammessi partiti antisistema (contro la costituzione), ma non il partito fascista

• Non tutti possono iscriversi (giudizi, polizia, miliatari, ….)

• Finanziamento statale a titolo di rimborso per le spese elettoriali

Sindacati (art. 39), per lavoratori e datori di lavoo

13. La libertà religiosa (ART. 19)

Professare o meno una religione

 Propagandare e diffondere il proprio credo religloso

 Esercizio del culto, secondo le regole del buon costume e delle riunioni

 Italia: stato laico

14. La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21)

Diritto di cronaca e di divulgare il pensiero con mezzi e modi prescelti

 Diritto di informare e di essere informati

 Limiti: buon costume e limiti impliciti per salvaguardare altri diritti e valori

 Stampa

 • No censure/autorizzazioni

• Mezzo repressivo : sequestro

• Più imprese per avere diverse tendenze (pluralismo)

• Controllo : autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni

Radio e tv: più canali per avere pluralismo

 Internet : non c’è legge

 Teatro : controlli successivi (buon costume,…)

 Cinema : controlli preventivi (buon costume, vietato o meno ai minori, …)

14. Il diritto alla salute (art. 32)

Situazione soggettiva (prevenzione, cure, cure garantite per gli indigenti)

 Libertà di rifiutare trattamenti sanitari  se non può esprimere la volontà, può essere provata morte

 artificiale se vi è stato vegetativo permanente e dichiarazioni precedenti del paziente.

Interesse collettivo: trattamenti previsti, ad esempio vaccinazioni (indennizzo dello stato per chi ne

 resti danneggiato)

15. Il diritto all’istruzione

Libertà di insegnamento (controlli di idoneità)

 Libertà di aprire e gestire scuole

 Libertà di accesso alla scuola

 Dovere di frequenza per 10 anni, con agevolazioni per i meno abbienti (diritto allo studio)

 Autonomia universitaria

16. I diritti dei lavoratori

Diritto /dovere al lavoro (art. 4)

 • Dovere per chi ha capacità fisiche e mentali  Obiettivo: piena occupazione

• Tutela costituzionale (scegliere la professione, fare il lavoro per cui si è assunti, ferie pagate,

retribuzione, riposo settimanale e giornaliero, divieto di licenziamento senza giusta causa)

• Tutela per donne (maternità e parità di trattamento) e minori

Diritto di sciopero (art. 40), secondo la legge

17. I diritti all’assistenza e alla previdenza sociale

Assistenza sociale (art. 38)

 • Minimi mezzi materiali x vivere dignitosamente a chi non ha adeguata capacità fisica al lavoro

• Possibilità a inabili e minorati di entrare nel mondo del lavoro 5

• Ammessa solidarietà spontanea

Previdenza sociale

 • Per il lavoratore : assicurare mezzi adeguati in caso di pensione, infortunio, invalidità, …

• Ammessa solidarietà spontanea

CAPITOLO V - I DOVERI COSTITUZIONALI

1. I doveri costituzionali

Dovere lavoristico

 Dovere tributario : tutti con capacità contributiva (reddito minimo)

 Dovere di difesa : non per forza armi (solo in caso di guerra), ma anche servizio civile

 Dovere di voto

 Dovere di istruire ed educare i figli

CAPITOLO VI - IL PARLAMENTO

1. La forma di governo della Repubblica Italiana

Forma di governo parlamentare

 Rapporto di fiducia tra governo e Parlamento

 PdR è simbolo dello stato

2. Il bicameralismo

Camera + Senato in seduta comune

 • Casi eccezionali: accusa PdR, elezione e giuramento PdR, membri CSM, Corte Costi

• Può essere apposto uno specifico regolamento : altrimenti si usa quello della Camera

• Il Presidente è quello della Camera

Camera e Senato ( separati)

 • Legislatura : 5 anni, con possibile scioglimento anticipato del PdR

• Bicameralismo perfetto

• Autonomia contabile, autodichia, regolamento interno

• La forza pubblica non può accedere alle sedi

3. Il sistema d’elezione delle Camere

Legge Calderoli 270/2005 + modifiche costituzionali 2014 (incostituzionalità del premio di

 maggioranza e delle liste bloccate)

Camera

 • 630 deputati (12 all’estero)

• Elettorato attivo : 18 anni, elettorato passivo: 25

• Si possono presentare liste e coalizioni, con programma elettorale e capo della forza politica

• Circoscrizioni/collegi/distretti plurinominali (prima erano uninominali)

• L’ufficio centrale nazionale e circoscrizionale proclamano i risultati dopo aver assegnato i seggi alle

liste/coalizioni, tra le liste con almeno il 4% e le coalizioni con almeno il 10% (con all’interno liste

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almeno al 2%), tramite il metodo del quoziente .

• Sempre con il metodo del quoziente si distribuiscono i seggi tra i partiti della coalizione

Senato

 • 315 senatori + 5 senatori a vita scelti per meriti culturali, scientifici

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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