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Costituzione descrittiva e prescrittiva

La costituzione italiana

La Costituzione Italiana utilizza principi chiari e semplici, capibili da ogni cittadino. Entrata in vigore nel 1948, è stata concepita in un periodo in cui pochi cittadini erano istruiti e colti.

  • Costituzione formale: Costituzione scritta, con un testo di riferimento.
  • Costituzione materiale: Assetto concreto estraibile da ogni principio costituzionale, allargamento della Costituzione formale che va interpretata secondo l'assetto concreto dello Stato (es: il contesto storico mutevole).

Esempio: nel 1948 non era attuabile il principio di totale equità dei sessi davanti alla Legge (norma proiettata nel futuro), così come oggigiorno il concetto di "famiglia tradizionale" si estende anche alle coppie omosessuali.

La Costituzione Italiana è formata da 139 articoli più varie disposizioni transitorie ed è la Costituzione più vecchia e longeva (1949 – Tedesca, Anni '70 – Spagnola, Portoghese, Greca).

La Costituzione Italiana (basata sui principi di: uguaglianza, libertà ed individualità) è:

  • Fonte del diritto: insieme di regole e princìpi giuridici.
  • Manifesto politico: princìpi filosofico-politici relativi alla Costituzione che sono alla base di un determinato assetto della società politica.

Concezione prescrittiva della costituzione

Uno Stato per poter essere definito costituzionale deve assicurare la:

  • Garanzia dei diritti: Civil Law (proclamazione scritta dei diritti come in Francia, a causa della Rivoluzione e del cambio radicale di certezza, in cui le disposizioni normative vanno contestualizzate al caso concreto) / Common Law (senza un testo scritto come in UK, di matrice consuetudinaria basata sul principio del vincolo al precedente, accompagnate da vari testi normativi).
  • Separazione dei poteri: equilibrio fra i poteri per combattere l’assolutismo, coordinazione necessaria fra i poteri più interferenza funzionali fra i poteri che possono occasionalmente esercitare funzioni diverse entro limiti prestabiliti.

Da porre come limiti al potere statuale non è sufficiente considerare il complesso delle regole senza estrapolarne il contenuto, antica concezione descrittiva della Costituzione in cui ogni Stato con delle regole fondamentali fisse viene detto Costituzionale.

Nella Costituzione Italiana sono presenti due organi garanti del rispetto della Costituzione: il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale.

Le prime costituzioni

Le prime Costituzioni vollero limitare fortemente il potere tramite il modello di Stato di diritto e l’affermazione del principio di legalità (l’esercizio di un pubblico potere è legittimo solo se disciplinato e previsto dalla legge) e la tutela dei diritti (libertà ed eguaglianza). "No taxation without representation" è un principio democratico-rappresentativo: la legge è l’espressione massima della volontà popolare e garante delle libertà fondamentali in Italia.

4 Marzo 1848: viene concesso dal Re di Sardegna lo Statuto Albertino ispirato alla monarchia costituzionale francese (il Re autolimita i suoi poteri, pur detenendo in essi grandi poteri più due Camere parlamentari più 9 articoli sui diritti dell’uomo).

Costituzione elastica (interpretazione evolutiva) e flessibile (modifica tramite legge ordinaria) diventa una forma di governo monarchica parlamentare incentrata sul Parlamento, aumentano i diritti dei cittadini e diminuisce il potere del Re.

Crisi del modello liberale e riforme fasciste (1922 – 1928)

  • Gran Consiglio del Fascismo che assume un ruolo costituzionale e offre al Re le candidature per il Capo del Governo, che assume maggiori poteri come la funzione legislativa.
  • La legge Acerbo che muta il sistema elettorale e neutralizza le opposizioni anti-fasciste.
  • Parlamento sottoposto al controllo del Capo del Governo.
  • Violazioni di libertà (abrogazione tacita dello Statuto).
  • Camera dei Deputati sostituita con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni (rappresentanza degli interessi delle categorie economiche e sociali).

25 Luglio 1943: nomina del Governo Badoglio che tenta un ritorno allo Statuto, modificandolo il CNL apre la questione istituzionale rinunciando allo Statuto, risolvendola con il Patto di Salerno del 1944 (il Re viene allontanato).

L’allontanamento del Re porta alla creazione di una luogotenenza di transizione da parte del principe Umberto che diventa luogotenente generale il 12 aprile 1944, quando il Re Vittorio Emanuele II si ritira dalla vita pubblica.

Costituzioni provvisorie e assemblea costituente

25 Giugno 1944: Prima Costituzione provvisoria secondo cui il popolo eleggerà un’Assemblea Costituente che rediga una Costituzione.

1946: Seconda Costituzione provvisoria: il popolo tramite referendum deve scegliere la forma di governo. Durante il Governo Parri venne istituito il Ministero per la Costituente con l’incarico di disporre gli elementi di base per lo studio della nuova Costituzione.

3 commissioni di studio sulle:

  • Questioni economiche.
  • Problemi di lavoro.
  • Problemi della riorganizzazione dello Stato.

I deputati dell’Assemblea Costituente furono eletti con formula proporzionale a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

10 Maggio 1946: il Re Vittorio Emanuele II abdica ponendo fine alla luogotenenza (sarebbe dovuta proseguire in caso di vittoria della Monarchia fino alla approvazione della nuova Costituzione).

2 Giugno 1946: Repubblica (ed elezione 556 membri dell’Assemblea Costituente).

3 Giugno 1946: Il Re lascia l’Italia definitivamente e Alcide de Gasperi, Presidente del Consiglio, assume le funzioni di capo provvisorio.

Stato liberale e stato costituzionale

Fino alla Grande Guerra primato della legge come espressione del popolo, sotto la guida del Parlamento (legislativo) potere dal basso (potere giudiziario = unicamente “bocca della legge”, esecutivo = esegue in dipendenza del legislativo). Stato liberale che limita il potere elettorale alla sola classe borghese più libertà fondamentali.

Lo Statuto Albertino era una Costituzione flessibile allo stesso livello delle altre leggi, facilmente modificabile. Legge del 1800 = Generale (traduzione tecnica del principio d’uguaglianza), astratta (principio di libertà) e predeterminata. Lo Stato Sociale di diritto allarga il suffragio e afferma la nascita di diritti sociali inalienabili più intervento economico dello Stato.

Stato costituzionale: Dopo la fine della Grande Guerra nacquero le rivendicazioni sociali dei partiti di massa nuova concezione di Costituzione (Costituzione di Weimar del 1919). Primato della Costituzione rigida (come in USA dal 1803).

In USA già nel 1800 la Costituzione incentrata sul giudiziario era rigida. 1803 = nascita giustizia costituzionale con il caso Marshall che prende il nome dal giudice che decide di non applicare una legge che andava contro i princìpi costituzionali della difesa dei diritti dell’uomo. Il potere giudiziario statunitense difende l’individuo anche dal legislatore, ma non va contro la Costituzione. Il giudice deve controllare la costituzionalità delle leggi in base ai princìpi di uguaglianza, libertà, più primato nella gerarchia delle fonti.

Revisione Costituzionale ad hoc, diversa e al di sopra da quella delle leggi ordinarie (Art.138). Controllo di Costituzionalità da parte della Corte Costituzionale (Art.134 a 137).

Costituzione rigida (Italiana, Weimar) al riparo dall’onnipotenza del legislatore, a protezione della garanzia dei diritti dell’uomo e della divisione dei poteri. Costituzione: 1) garanzia dei diritti più 2) divisione dei poteri più 3) articoli conclusivi (134-138) parti connesse tra loro seppur divise.

Assemblea costituente

25 Giugno 1946: si riunisce l’Assemblea Costituente (formata per il 70% da Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista) elezione del Presidente dell’Assemblea (Giuseppe Saragat e in seguito Umberto Elia Terracini) più elezione del capo provvisorio dello Stato: Enrico de Nicola = Presidente della Repubblica dal 1 Gennaio 1948. Problema dei poteri dell’Assemblea: limitazioni ai poteri versus idea di un’Assemblea scevra da limitazioni (eccettuata la forma di governo) prevalse la soluzione dei sostenitori degli accordi politici rispetto al potere di autodeterminazione.

15 Luglio 1946: Commissione dei 75 commissione ad hoc per redigere un progetto della Costituzione (membri nominati dal Presidente dell’Assemblea) suddivisa in 3 sezioni di competenza:

  • Diritti e doveri dei cittadini.
  • Ordinamento costituzionale dello Stato (a sua volta con 2 sottosezioni).
  • Diritti e doveri economico-sociali.

31 Gennaio 1947: viene presentato il progetto di Costituzione all’Assemblea. Il Comitato di Redazione sostituisce e rappresenta l’Assemblea durante la discussione in assemblea (da marzo a dicembre) il testo definitivo viene presentato all’Assemblea, dopo l’ulteriore coordinamento delle disposizioni approvate, e viene approvato.

1 Gennaio 1948: entra in vigore la Costituzione Italiana.

Caratteristiche della costituzione italiana

Elastica: suscettibile di legittimare programmi ed indirizzi diversi, senza mutare la forma costituzionale grazie a formule facilmente adattabili ai vari contesti (utilità sociale, funzione sociale, ...). Longevità: Il divario tra norme scritte e realtà costituzionali, grazie all’elasticità di varie disposizioni, rimanda al legislatore ordinario la scelta interpretativa cui dare attuazione.

Programmatica: non si limita a disciplinare l’organizzazione dello Stato, ma stabilisce alcuni indirizzi ai quali devono orientarsi i pubblici poteri (legislativo). Il carattere programmatico è conseguenza della natura compromissoria della Carta che riassuma: rivendicazioni dei partiti più interessi borghesi disposizioni non immediatamente operative (per ragioni di opportunità).

Efficacia delle norme programmatiche: integrano le norme attuative del legislatore più orientano l’interpretazione. Obiettivo sociale: (Art. 3 II) presupposti di raggiungimento in futuro di obiettivi di eguaglianza e giustizia sociale (ampia tavola di valori): la Costituzione Italiana è una Carta lunga diritti sociali di difficile attuazione a causa dei limiti economici dello Stato (Stato degli eccessi).

I diritti liberali vengono limitati sia in rispetto del relativo diritto dell’altro, sia a causa dell’assoggettamento ad ulteriori valori.

Architettura costituzionale

Princìpi fondamentali: l’individuo, Stato (Parlamento, Magistratura, Regioni, Corte Costituzionale).

I princìpi fondamentali

I princìpi fondamentali (Art. 1-12) si ripercuotono attraverso tutta la Costituzione, in maniera implicita hanno valore normativo immodificabile persino tramite l’Art. 138, e fungono da linee guida per l’interpretazione delle norme costituzionali, essendo alla base di esse.

Principio personalista: centralità della persona umana considerata nella sua individualità e nei suoi rapporti con la società, grazie al riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo (diritto all’inviolabilità e dignità della persona, Art. 2, 3, 13, 32, 41) Diritti più DOVERI di solidarietà politica economica e sociale limitazioni alla soggettività del singolo in rapporto alla relativa libertà degli altri.

Sviluppato e garantito dal principio di eguaglianza (Art. 3: riferito ai soli cittadini, ma con sent. del 1969 della Corte estendibile a tutti gli individui) = divieto di discriminazioni più obiettivo della Repubblica impegnata a rimuovere gli ostacoli a favore di un’uguaglianza sostanziale e formale non vieta differenziazioni di trattamento, purché limitate nel tempo e giustificate.

Art.3, I = fattori che non possono essere a fondamento di categorie differenziate che porterebbero a discriminazioni (razza, sesso, religione, ...) più dovere di tutti i cittadini a partecipare all’organizzazione dello Stato.

Le uniche differenze possibili sussistono attinentemente al lavoro (principio lavorista) differenti ruoli, interventi differenziati, ... Lavoro = realizzazione della persona, la quale contribuisce allo sviluppo della società (Art. 4). Sono infatti presenti disposizioni costituzionali che orientano l’azione legislativa allo scopo di un’equa distribuzione di ricchezze e beni (Art. 42, 44, 53).

Principio pluralista: attenzione per le formazioni sociali oltre all’individuo, la presenza di organizzazioni sociali come tutela e mezzo indispensabile per questo. Le organizzazioni sociali sono autonome nei confronti dei pubblici poteri ma è ammessa un’intromissione alla vita interna per la tutela dell’individuo e la protezione di diritti fondamentali. Rispetto del principio d’eguaglianza e parità anche fra le formazioni sociali, non privilegiandone alcune su altre lo Stato può comunque produrre norme su accordi fra queste e i pubblici poteri (Art. 7, 8, 39).

La struttura dei pubblici poteri è improntata sul principio democratico (affiancato dal principio garantista) organi statali = strumenti della volontà popolare (Art.1); sistema di pesi e contrappesi nella democraticità del sistema (garanzia del singolo verso il potere) principio del governo delle leggi e non degli uomini secondo cui bisogna moderare il potere (motivo della nascita delle Costituzioni) = separazione dei poteri, attribuendo a ciascuno una propria sfera di competenza. Principio garantistico prevale su quello democratico, nel caso limitativamente di potere giudiziario e Corte Costituzionale (per non comprometterne la funzione nel caso di radicale applicazione del principio democratico) giurisdizione = indipendente dagli altri poteri.

Principio internazionalista: la Repubblica viene considerata in relazione agli altri Stati internazionali, e tenendo conto dei vari rapporti presenti (diritti del cittadino e dello straniero) Art. 10, 11 apertura dell’Italia alla comunità europea.

Stato

Organizzazione politica che concentra la summa potestas nei confronti della comunità in un dato territorio in modo indipendente da ogni altro soggetto (superiorem non recognoscens).

Circostanza dello Stato moderno = Stato di diritto summa potestas esercitata nell’interesse della comunità con il consenso dei governanti.

  • Sovranità, o summa potestas, (legislativo, esecutivo, giudiziario) originarietà del sistema giuridico non derivato da altri, supremazia rispetto a qualsiasi soggetto (sovranità interna) e indipendenza giuridica da altri Stati (sovranità esterna).
  • Verso la comunità = complesso della cittadinanza che comporta lo status civitatis, un insieme di diritti e doveri ≠ popolazione = persone all’interno dello Stato, anche se non cittadini.
    • Originaria = iure sanguinis o iure soli (se nati nello Stato).
    • Derivata per adozione o matrimonio (vari casi di acquisto/perdita di cittadinanza).

Nazionalità = figura ideale che va oltre lo Stato: nazionale (individui di un’unica nazionalità) o plurinazionale. Italiani non appartenenti alla Repubblica = delle terre irridente (beneficio concesso per l’amor patrio dimostrato) Art. 22 e 51 II più Cittadinanza dell’Unione Europea (Trattato di Maastricht, 1992) ulteriori diritti e doveri.

  • Di un territorio = spazio fisico (ius excludendi alios) più elemento che identifica lo Stato, distinguendolo dagli altri ordinamenti giuridici.

Stato di Diritto: la summa potestas è negli interessi della comunità, fondata sul consenso dei governati.

Problema della titolarità della sovranità

Chi detiene il potere politico all’interno dello Stato? La Costituzione parla di una sovranità popolare che in realtà è una sovranità della Costituzione, secondo l’Art. 1 II.

La sovranità popolare si esercita:

  • In maniera diretta solo eccezionalmente: democrazia diretta (referendum).
  • In maniera indiretta, attraverso istituzioni: democrazia indiretta o rappresentativa (Parlamento) una versione più matura di democrazia indiretta è la democrazia partecipativa = gli individui partecipano alle decisioni delle istituzioni, intervenendo nel procedimento e facendo valere i propri interessi.

La sovranità popolare incontra dei limiti dettati dalla Costituzione:

  • Affermazione del principio garantistico secondo il quale i poteri di garanzia (giudiziario) devono essere estranei alla sovranità popolare, per non essere sottoposti alle logiche politiche.
  • Anche il potere di revisione costituzionale non è illimitato limiti alla sovranità popolare, in quanto le leggi costituzionali non possono contrastare con i princìpi supremi posti a fondamento della Repubblica.
  • Lo Stato partecipa e riconosce gli ordinamenti giuridici internazionali, inglobandoli nell’ordinamento giuridico italiano (Art. 10, 11).

La sovranità popolare non è illimitata ed è limitata dalla Costituzione, che è sovrana, e fonte di legittimazione del potere politico.

Forme di stato

Rapporto tra governanti e governati, fine ultimo che si pone l’ordinamento (influenze e correlazioni con il contesto e l’esperienza storica). Iniziale bipartizione tra monarchia e repubblica, in seguito divenuta obsoleta (non vi è più differenza tra la Repubblica Italiana e la Monarchia Inglese).

Stato di diritto

Magna Charta Libertatum di re Giovanni Senzaterra (diritti fondamentali a tutti gli uomini del regno), dopo la Gloriosa Rivoluzione il Parlamento approva la Declaration of Rights (applicazione del contratto sociale e nascita dello Stato di Diritto) e il trasferimento del trono a Guglielmo III d’Orange previa accettazione del Bill of Rights (in seguito re Giacomo III rompe questo accordo e viene abdicato).

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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