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COSTITUZIONE ITALIANA
Approvata nel 1947 ed entrata in vigore il 1 Gennaio 1948
Parametro supremo della legittimità dell’ordinamento giuridico
Norme precettive o norme programmatiche(= norme che richiedono attuazione legislativa (diritti sociali)) ?
Sent n°1 del 1956 = le norme programmatiche sono vincolanti parametro di legittimità costituzionale delle leggi
confliggenti con gli indirizzi programmatici in esse contenuti.
Inoltre orientano l’attività interpretativa dei giudici, i quali possono farle valere direttamente in giudizio
REVISIONE COSTITUZIONALE
(Art. 138 Cost.)
Il procedimento di revisione costituzionale è detto procedimento aggravato perché la Costituzione Italiana è una
Costituzione rigida, e necessita di un procedimento di revisione ad hoc
1) Prima deliberazione di Camera e Senato che necessita almeno la maggioranza semplice
2) Dopo non meno di 3 mesi, seconda deliberazione che necessita della maggioranza assoluta di Camera e
Senato (senza che siano state apportate modifiche al testo) 2
⁄
Se si è raggiunta la maggioranza assoluta senza arrivare ai - , entro tre mesi
3
dalla pubblicazione della legge può venir chiesto un referendum se ne fanno
domanda
Se la votazione ha 2
⁄
raggiunto almeno i 3 1
⁄
- dei membri di una Camera, o
5
della maggioranza, la - 500.000 elettori, o
legge entra in vigore - 5 consigli regionali
Se la maggioranza non la approva, la legge non è promulgata
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
1) Art. 139 (forma repubblicana inderogabile) + Art.1 (repubblica democratica) sancisce l’inderogabilità delle
modalità di elezione del Capo dello Stato, e la forma di governo inderogabile a repubblica democratica
2) Vi sono ulteriori limiti impliciti riguardanti la democraticità (libertà di espressione ed associazione) i diritti
inviolabili sono costituzionalmente inderogabili (Art.2, Art.13, ss)
Sent n°1146 del 1988: esiste un nucleo di principi costituzionali supremi la cui eventuale lesione
comporterebbe l’uscita dell’Italia dall’UE (uguaglianza, autonomia territoriali,…) PROBLEMA: distinguere il
nucleo immodificabile da dalle disposizioni di contorno che sono rivedibili
3) Un altro limite implicito è l’ovvia impossibilità di abrogare l’intera Costituzione tramite l’Art. 138 (anch’esso
inderogabile) abuso del potere di revisione (potere che garantisce la longevità della Costituzione)
PROCEDIMENTO DEROGATORIO
dell’Art. 138 all’esame del Parlamento per la modifica della II parte della Cost. Comitato Parlamentare per le
riforme costituzionali ed elettorali: disegno di legge approvato da entrambe le Camere in I deliberazione ed
approvato dal Senato in II deliberazione 20 senatori + 20 deputati (+ i 2 presidenti)
Prende in esame progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte II della
Costituzione, nonché i progetti di legge ordinaria concernenti il sistema elettorale entro 18 mesi dall’entrata in
vigore della presente legge costituzionale
1) Il Comitato esamina i progetti di legge e trasmette ai Presidenti di Camera e Senato dei testi base (entro 6
mesi).
2) Ciascun senatore, ciascun deputato e il Governo possono proporre emendamenti rispetto ai testi base. Su di
essi decide il Comitato.
3) L’esame passa alle Assemblee, dove possono essere ripresentati gli emendamenti respinti dal Comitato o
quelli correlati alle parti eventualmente modificate dal Comitato.
4) La prima Assemblea conclude l’esame dei progetti entro 3 mesi dalla trasmissione.
5) Entro i successivi 3 mesi decide l’altra Assemblea.
Per i disegni di legge costituzionale, tra la prima e la seconda deliberazione di ciascuna camera non possono passare
meno di 45 giorni. Le Camere decidono a maggioranza assoluta nella seconda deliberazione.
Referendum:
Le leggi costituzionali approvate secondo il procedimento descritto possono essere sottoposte a referendum
costituzionale (secondo l’art. 138 Cost.) anche se approvate in seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna camera.
N.B. questo procedimento derogatorio dell’art. 138 Cost. si applica solo per l’approvazione dei progetti di legge
indicati, e il Comitato cessa di esistere una volta che essi siano stati approvati o in caso di scioglimento delle Camere
FONTI PRIMARIE
Legge ordinaria statale e regionale, atti aventi forza di legge, regolamenti parlamentari, (riserva di legge)
LEGGE ORDINARIA
Atto deliberativo prodotto dalla deliberazione delle due Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica (ex. Art.
70)
FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (disciplina della Costituzione e dei regolamenti parlamentari)
1) Iniziativa = disegno di legge (su iniziativa governativa) o progetto di legge = documento redatto in articoli
proponibile da:
- Governo
- Un membro di una delle Camere
- 50.000 elettori (spesso ostacolati)
- Organi o enti ai quali è conferita da legge costituzionale
2) Approvazione = Commissione Competente (organo collegiale del Parlamento della Repubblica Italiana, cui
vengono assegnati i disegni di legge la composizione dei membri delle commissioni deve rispettare le
proporzioni tra i vari gruppi parlamentari) esercita la funzione e sceglie il procedimento da adottare
Art. 72 I = procedimento ordinario: prima esaminato dalla Commissione, poi dalla Camera che lo approva
Art. 72 II = procedimento abbreviato per i disegni di legge urgenti
Art. 72 IV = per alcune materie vi è una riserva di legge richiedente un procedimento ordinario
- Procedimento REFERENTE o ORDINARIO = all’interno della commissione vi è prima una discussione
generale e poi articolo per articolo con votazione degli eventuali emendamenti, e infine il testo viene
approvato insieme a una relazione finale che andrà discusso nelle Camere
Il progetto di legge passa alle Camere dove avvengono di nuovo le tre letture tempi abbreviabili in casi di
urgenza
- Procedimento DELIBERANTE o DECENTRATO = il procedimento si conclude in Commissione
procedimento reversibile: fino all’approvazione definitiva del testo, esso può mutare e il disegno di legge
essere rimesso alla Camere se ne fanno richiesta il Governo / 1/10 dei componenti della Camera / 1/5 della
Commissione + limiti materiali in cui non può essere adoperato (materie costituzionali ed elettorali,
delegazione legislativa, trattati internazionali, bilanci,.. riserva di assemblea
- Procedimento REDIGENTE = la Commissione consegna alle Camere, le quali approvano i singoli articoli e
procede alla votazione finale (ma non può emendare) alle Camere spetta solo l’approvazione finale
Serve a sgravare le Camere dalla discussione e approvazione degli emendamenti, decentrandoli in
commissione e riservando alle Camere soltanto l'approvazione finale procedimento intermedio rispetto
agli altri due.
3) Promulgazione = da parte del Presidente della Repubblica, entro 1 mese dall’approvazione (anche prima nel
caso di un urgenza) secondo l’art. 73
Il Presidente della Repubblica ha possibilità di veto sospensivo (Art. 74) = può chiedere una nuova
deliberazione delle Camere e un rinvio alla legge sulla legge è sovrano il Parlamento: se le Camere
approvano ulteriormente, le legge viene applicata
MODIFICA del potere di rinvio = il Presidente rinuncia a rinviare lavorando con gli uffici parlamentari per
evitare problemi di costituzionalità (modifica l’art. 74)
4) Pubblicazione = sulla Gazzetta Ufficiale
FONTI ATIPICHE = caratterizzate da dissociazione tra forma ed efficacia forza passiva rinforzata (resistono
maggiormente all’abrogazione e alla deroga) Art. 79, 7, 8, 123
ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
Forza :
- Attiva = abrogare o modificare leggi o atti equiparati
- Passiva = resistenza all’abrogazione o tentativo di modifica da fonti secondarie
Atti aventi forza di legge:
1) Decreto legge (Art. 77) in caso di urgenza e straordinaria necessità
2) Decreto legislativo (Art. 76) sulla base di una legge delega del Parlamento
3) Referendum abrogativo (Art. 75) democrazia diretta per abrogare leggi o atti aventi forza di legge
1) DECRETO LEGGE
Art 77 + legge n° 400 del 1988 art. 15
In casi di urgenza e straordinaria necessità per una situazione inaspettate ed imprevedibile, per volere del Governo
Approvato dal Consiglio del Ministri presentato al Presidente della Repubblica che lo emana e lo pubblica sulla
Gazzetta Ufficiale entra in vigore senza la vacatio legis
Entro 60 GIORNI deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge altrimenti decade e perde efficacia
retroattivamente (decade ex tunc, non ex nunc: come se non fosse mai esistito)
In caso di approvazione IN ASSENZA DI URGENZA E NECESSITA’
- Il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di emanare il decreto legge se la mancanza di presupposti è
manifesta (es: caso Englaro)
- Le Camere devono valutare i presupposti di necessità ed urgenza, e in caso di voto negativo viene annullato il
procedimento di conversione
- La Corte Costituzionale può agire sulla legittimità costituzionale ma solo dopo il procedimento di conversione
per questioni di tempo (incostituzionalità della legge di conversione)
ABUSI:
a) Sent. n° 171 del 2007: la legge di conversione non sana i vizi del decreto legge la C.C. può dichiarare
illegittima la legge che abbia convertito il d.l. in mancanza dei requisiti dell’art 77 (atto viziato in quanto
mancano i presupposti) mancanza EVIDENTE e MANIFESTA (i vizi non evidenti possono essere sanati dalla
legge di conversione)
b) Sent. n° 22 del 2012: il Parlamento non può modificare il d.l. in fase di conversione se gli emendamenti inseriti
sono totalmente estranei all’oggetto/finalità del d.l. DECRETI OMNIBUS = d.l. con una disciplina, ma
assume altre caratteristiche in sede di conversione
c) Sent. n° 360 del 1996: REITERAZIONE dei decreti legge adozione di un d.l. che riproduce il contenuto di un
d.l. con convertito (allungando i tempi massimi di 60 gg)
- altera la natura del d.l.
- stabilizza provvedimenti teorizzati come provvisori
- altera gli equilibri istituzionali (non è il Governo ad avere potere legislativo, ma il Parlamento)
La reiterazione va contro l’art. 77 e non è valida, a meno che il nuovo d.l. sia giustificato da nuove sopraggiunte cause
di evidente e manifesta urgenza Art.77 III: LEGGE DI SANATORIA = legge riservata alle Camere con cui si possono
regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; per non lasciare senza alcuna disciplina un
evento verificatosi durante l’esistenza d