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COSTITUZIONE ITALIANA

Approvata nel 1947 ed entrata in vigore il 1 Gennaio 1948

Parametro supremo della legittimità dell’ordinamento giuridico

Norme precettive o norme programmatiche(= norme che richiedono attuazione legislativa (diritti sociali)) ?

Sent n°1 del 1956 = le norme programmatiche sono vincolanti parametro di legittimità costituzionale delle leggi

confliggenti con gli indirizzi programmatici in esse contenuti.

Inoltre orientano l’attività interpretativa dei giudici, i quali possono farle valere direttamente in giudizio

REVISIONE COSTITUZIONALE

(Art. 138 Cost.)

Il procedimento di revisione costituzionale è detto procedimento aggravato perché la Costituzione Italiana è una

Costituzione rigida, e necessita di un procedimento di revisione ad hoc

1) Prima deliberazione di Camera e Senato che necessita almeno la maggioranza semplice

2) Dopo non meno di 3 mesi, seconda deliberazione che necessita della maggioranza assoluta di Camera e

Senato (senza che siano state apportate modifiche al testo) 2

Se si è raggiunta la maggioranza assoluta senza arrivare ai - , entro tre mesi

3

dalla pubblicazione della legge può venir chiesto un referendum se ne fanno

domanda

Se la votazione ha 2

raggiunto almeno i 3 1

- dei membri di una Camera, o

5

della maggioranza, la - 500.000 elettori, o

legge entra in vigore - 5 consigli regionali

Se la maggioranza non la approva, la legge non è promulgata

LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE 

1) Art. 139 (forma repubblicana inderogabile) + Art.1 (repubblica democratica) sancisce l’inderogabilità delle

modalità di elezione del Capo dello Stato, e la forma di governo inderogabile a repubblica democratica

2) Vi sono ulteriori limiti impliciti riguardanti la democraticità (libertà di espressione ed associazione) i diritti

inviolabili sono costituzionalmente inderogabili (Art.2, Art.13, ss)

Sent n°1146 del 1988: esiste un nucleo di principi costituzionali supremi la cui eventuale lesione

comporterebbe l’uscita dell’Italia dall’UE (uguaglianza, autonomia territoriali,…) PROBLEMA: distinguere il

nucleo immodificabile da dalle disposizioni di contorno che sono rivedibili

3) Un altro limite implicito è l’ovvia impossibilità di abrogare l’intera Costituzione tramite l’Art. 138 (anch’esso

inderogabile) abuso del potere di revisione (potere che garantisce la longevità della Costituzione)

PROCEDIMENTO DEROGATORIO 

dell’Art. 138 all’esame del Parlamento per la modifica della II parte della Cost. Comitato Parlamentare per le

riforme costituzionali ed elettorali: disegno di legge approvato da entrambe le Camere in I deliberazione ed

approvato dal Senato in II deliberazione 20 senatori + 20 deputati (+ i 2 presidenti)

Prende in esame progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte II della

Costituzione, nonché i progetti di legge ordinaria concernenti il sistema elettorale entro 18 mesi dall’entrata in

vigore della presente legge costituzionale

1) Il Comitato esamina i progetti di legge e trasmette ai Presidenti di Camera e Senato dei testi base (entro 6

mesi).

2) Ciascun senatore, ciascun deputato e il Governo possono proporre emendamenti rispetto ai testi base. Su di

essi decide il Comitato.

3) L’esame passa alle Assemblee, dove possono essere ripresentati gli emendamenti respinti dal Comitato o

quelli correlati alle parti eventualmente modificate dal Comitato.

4) La prima Assemblea conclude l’esame dei progetti entro 3 mesi dalla trasmissione.

5) Entro i successivi 3 mesi decide l’altra Assemblea.

Per i disegni di legge costituzionale, tra la prima e la seconda deliberazione di ciascuna camera non possono passare

meno di 45 giorni. Le Camere decidono a maggioranza assoluta nella seconda deliberazione.

Referendum:

Le leggi costituzionali approvate secondo il procedimento descritto possono essere sottoposte a referendum

costituzionale (secondo l’art. 138 Cost.) anche se approvate in seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei

componenti di ciascuna camera.

N.B. questo procedimento derogatorio dell’art. 138 Cost. si applica solo per l’approvazione dei progetti di legge

indicati, e il Comitato cessa di esistere una volta che essi siano stati approvati o in caso di scioglimento delle Camere

FONTI PRIMARIE

Legge ordinaria statale e regionale, atti aventi forza di legge, regolamenti parlamentari, (riserva di legge)

LEGGE ORDINARIA

Atto deliberativo prodotto dalla deliberazione delle due Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica (ex. Art.

70)

FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (disciplina della Costituzione e dei regolamenti parlamentari)

1) Iniziativa = disegno di legge (su iniziativa governativa) o progetto di legge = documento redatto in articoli

proponibile da:

- Governo

- Un membro di una delle Camere

- 50.000 elettori (spesso ostacolati)

- Organi o enti ai quali è conferita da legge costituzionale

2) Approvazione = Commissione Competente (organo collegiale del Parlamento della Repubblica Italiana, cui

vengono assegnati i disegni di legge la composizione dei membri delle commissioni deve rispettare le

proporzioni tra i vari gruppi parlamentari) esercita la funzione e sceglie il procedimento da adottare

Art. 72 I = procedimento ordinario: prima esaminato dalla Commissione, poi dalla Camera che lo approva

Art. 72 II = procedimento abbreviato per i disegni di legge urgenti

Art. 72 IV = per alcune materie vi è una riserva di legge richiedente un procedimento ordinario

- Procedimento REFERENTE o ORDINARIO = all’interno della commissione vi è prima una discussione

generale e poi articolo per articolo con votazione degli eventuali emendamenti, e infine il testo viene

approvato insieme a una relazione finale che andrà discusso nelle Camere 

Il progetto di legge passa alle Camere dove avvengono di nuovo le tre letture tempi abbreviabili in casi di

urgenza 

- Procedimento DELIBERANTE o DECENTRATO = il procedimento si conclude in Commissione

procedimento reversibile: fino all’approvazione definitiva del testo, esso può mutare e il disegno di legge

essere rimesso alla Camere se ne fanno richiesta il Governo / 1/10 dei componenti della Camera / 1/5 della

Commissione + limiti materiali in cui non può essere adoperato (materie costituzionali ed elettorali,

delegazione legislativa, trattati internazionali, bilanci,.. riserva di assemblea

- Procedimento REDIGENTE = la Commissione consegna alle Camere, le quali approvano i singoli articoli e

procede alla votazione finale (ma non può emendare) alle Camere spetta solo l’approvazione finale

Serve a sgravare le Camere dalla discussione e approvazione degli emendamenti, decentrandoli in

commissione e riservando alle Camere soltanto l'approvazione finale procedimento intermedio rispetto

agli altri due.

3) Promulgazione = da parte del Presidente della Repubblica, entro 1 mese dall’approvazione (anche prima nel

caso di un urgenza) secondo l’art. 73

Il Presidente della Repubblica ha possibilità di veto sospensivo (Art. 74) = può chiedere una nuova

deliberazione delle Camere e un rinvio alla legge sulla legge è sovrano il Parlamento: se le Camere

approvano ulteriormente, le legge viene applicata

MODIFICA del potere di rinvio = il Presidente rinuncia a rinviare lavorando con gli uffici parlamentari per

evitare problemi di costituzionalità (modifica l’art. 74)

4) Pubblicazione = sulla Gazzetta Ufficiale 

FONTI ATIPICHE = caratterizzate da dissociazione tra forma ed efficacia forza passiva rinforzata (resistono

maggiormente all’abrogazione e alla deroga) Art. 79, 7, 8, 123

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

Forza :

- Attiva = abrogare o modificare leggi o atti equiparati

- Passiva = resistenza all’abrogazione o tentativo di modifica da fonti secondarie

Atti aventi forza di legge:

1) Decreto legge (Art. 77) in caso di urgenza e straordinaria necessità

2) Decreto legislativo (Art. 76) sulla base di una legge delega del Parlamento

3) Referendum abrogativo (Art. 75) democrazia diretta per abrogare leggi o atti aventi forza di legge

1) DECRETO LEGGE

Art 77 + legge n° 400 del 1988 art. 15

In casi di urgenza e straordinaria necessità per una situazione inaspettate ed imprevedibile, per volere del Governo

Approvato dal Consiglio del Ministri presentato al Presidente della Repubblica che lo emana e lo pubblica sulla

Gazzetta Ufficiale entra in vigore senza la vacatio legis

Entro 60 GIORNI deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge altrimenti decade e perde efficacia

retroattivamente (decade ex tunc, non ex nunc: come se non fosse mai esistito)

In caso di approvazione IN ASSENZA DI URGENZA E NECESSITA’

- Il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di emanare il decreto legge se la mancanza di presupposti è

manifesta (es: caso Englaro)

- Le Camere devono valutare i presupposti di necessità ed urgenza, e in caso di voto negativo viene annullato il

procedimento di conversione

- La Corte Costituzionale può agire sulla legittimità costituzionale ma solo dopo il procedimento di conversione

per questioni di tempo (incostituzionalità della legge di conversione)

ABUSI: 

a) Sent. n° 171 del 2007: la legge di conversione non sana i vizi del decreto legge la C.C. può dichiarare

illegittima la legge che abbia convertito il d.l. in mancanza dei requisiti dell’art 77 (atto viziato in quanto

mancano i presupposti) mancanza EVIDENTE e MANIFESTA (i vizi non evidenti possono essere sanati dalla

legge di conversione)

b) Sent. n° 22 del 2012: il Parlamento non può modificare il d.l. in fase di conversione se gli emendamenti inseriti

sono totalmente estranei all’oggetto/finalità del d.l. DECRETI OMNIBUS = d.l. con una disciplina, ma

assume altre caratteristiche in sede di conversione 

c) Sent. n° 360 del 1996: REITERAZIONE dei decreti legge adozione di un d.l. che riproduce il contenuto di un

d.l. con convertito (allungando i tempi massimi di 60 gg)

- altera la natura del d.l.

- stabilizza provvedimenti teorizzati come provvisori

- altera gli equilibri istituzionali (non è il Governo ad avere potere legislativo, ma il Parlamento)

La reiterazione va contro l’art. 77 e non è valida, a meno che il nuovo d.l. sia giustificato da nuove sopraggiunte cause

di evidente e manifesta urgenza Art.77 III: LEGGE DI SANATORIA = legge riservata alle Camere con cui si possono

regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; per non lasciare senza alcuna disciplina un

evento verificatosi durante l’esistenza d

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A.A. 2013-2014
34 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ValentinaValentina94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof D'Amico Marilisa.