Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 15
Diritto costituzionale - prima parte Pag. 1 Diritto costituzionale - prima parte Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - prima parte Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - prima parte Pag. 11
1 su 15
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Principi fondamentali

-SESSO-RAZZA (ha particolare valenza)-LINGUISTICA (tutelare le minoranze linguistiche)-RELIGIOSI (libertà di culto)-POLITICI (libertà di pensiero, uguaglianza del voto, con dei limiti)-PERSONALI E SOCIALI (tutte le discriminazioni sono vietate)

Principio lavoralista

ART.4: PRINCIPIO LAVORALISTA VIENE ANTICIPATO NELL'ART.1. Il lavoro è: - un DIRITTO -> strumento di affermazione e progresso (la repubblica ne promuove le condizioni) - un DOVERE -> si è tenuti a lavorare sulla base delle POSSIBILITÀ e LIBERA SCELTA (è a contenuto programmatico, ovvero che se quest'obbligo non viene rispettato, l'individuo non viene comunque sanzionato)

Principio autonomistico

ART.5: PRINCIPIO AUTONOMISTICO (armonizzare) - UNITÀ e INDIVISIBILITÀ della repubblica - autonomie locali e decentramento amministrativo (pluralismo) (art 114 elenca gli enti autonomi: comuni, province, città metropolitane)e valorizzare il patrimonio culturale del paese)- Promuovere l'istruzione e la formazione- Sostenere la diffusione della cultura italiana nel mondoleorigini)ART.10: CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO Definizione di straniero: - italiani che hanno perso la cittadinanza - cittadini dell'ue (che però godono della libera circolazione e del libero soggiorno) - coloro che godono del diritto di asilo - i rifugiati - apolidi (quelli che non hanno alcuna cittadinanza) - extracomunitari (Fuori dall'ue) questi possono essere – REGOLARI (con passaporto, visto o permesso di soggiorno) – IRREGOLARI (ed hanno solo la protezione minima, ovvero godono solo dei diritti fondamentali) Non è ammessa l'ESTRADIZIONE per reati politici. L'estradizione è la consegna di un individuo accusato (estradizione processuale) o condannato (estradizione di tipo esecutiva) da uno stato X (si trova in questo) a uno stato Y (condannato da questo). Per quanto riguarda l'europa, esiste il MANDATO D'ARRESTO EUROPEO (sostituisce l'estradizione) E impone allo stato membro dove si presenta il soggetto di

consegnarlo allo stato che ha emesso il mandato. Questo mandato viene emesso dall'autorità giudiziaria, e rende più facile la pratica, ma comunque non è valido per reati politici.

Nell'art. 26 la costituzione ci dice che l'ESTRADIZIONE È CONSENTITA quando è prevista dalle convenzioni internazionali, altrimenti, è vietata.

TITOLO I: RAPPORTI CIVILI

Libertà personali

ART 13: LIBERTÀ PERSONALE

È la libertà del singolo di AUTODETERMINARSI, ovvero essere libero di scegliere e di predisporre la propria PERSONALITÀ, nei limiti del possibile e del lecito.

La libertà personale è fondamentale ed inviolabile, se non per atto dell'autorità giudiziaria. Le restrizioni sono infatti possibili con RISERVA DI LEGGE (che stabilisce i casi e i modi) e con RISERVA DI GIURISDIZIONE (l'autorità giudiziaria che decide), tranne nei casi di URGENZA e NECESSITÀ in cui gli

interventi possono essere diretti: Provvedimenti restrittivi (es: colto in flagranza). I PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI devono essere immediatamente comunicati (entro 48h) all'autorità giudiziaria, che deve convalidarli (entro 48h). Se anche solo uno di questi due tempi non viene rispettato, i provvedimenti devono essere revocati. Per i soggetti sottoposti a tali restrizioni bisogna comunque garantire i diritti inviolabili, altrimenti ogni violenza fisica o morale viene punita. Misure cautelari: sono delle misure restrittive che vengono emesse in via preventiva prima della sentenza, e possono essere giustificate con: 1. Fumus bonis juris -> apparente fondatezza della richiesta 2. Peculurium in mora -> si potrebbe arrecare un danno nell'attesa della decisione RISERVO DI LEGGE: - ART 23: garantisce la libertà sulle prestazioni personali, che devono essere erogate in base alla legge - ART 25: garanzie specifiche cheLIMITANO il potere punitivo dello stato- ART 27: PRINCIPIO DI UMANIZZAZIONE DELLA PENA- ART 32: Nessuno può essere obbligato al trattamento sanitario.
ART. 14: DIRITTO AL DOMICILIO (fondamentale e inviolabile)
Il domicilio è la proiezione spaziale della persona.
La libertà di domicilio garantisce la tutela dell'individuo negli spazi che esso ha deciso di riservarsi.
Le restrizioni sono ammesse con riserva di giurisdizione e riserva di legge (assoluta), ovvero per accertamenti ed ispezioni previsti dalla legge. Solo in caso di motivi individuali (SANITÀ, INCOLUMITÀ PUBBLICA, ECONOMICI, FISCALI) questi non necessitano dell'autorità giudiziaria.
ART. 15: LIBERTÀ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA
Il termine corrispondenza si estende ad ogni forma di comunicazione.
Anche qui si può operare con riserva di legge e di giurisdizione quando le corrispondenze potrebbero essere in relazione con il reato commesso.
ART. 16: LIBERTÀ DI

CIRCOLAZIONE (per i cittadini)In UE.Va letta con l'art 120 che prevede l'impossibilità di apporre ostacoli di libertà di circolazione sul territorio nazionale.Unica riserva di legge: rinforzata ai soli motivi di sanità o di sicurezza (esCOVID)Libertà di espatrio: e di immigrazione(art. 35) il lavoratore italiano all'estero deve essere tutelato.Restrizioni:- FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO: dal codice antimafia, il soggetto non può circolare (è una via preventiva;- DIVIETO DI SOGGIORNO, è un amisura di sicurezza prevista dal giudice ed è necessario l'accertamento preventivo.ART 19: LIBERTÀ RELIGIOSALibertà di PROFESSIONE, di PROPAGANDA e di ESERCIZIO DI CULTO.L'unico limite sono i riti contrari al buon costume.Visto che nessuno è costretto vi è anche una libertà implicità, che è quella di non essere credenti.Nell'art 20 abbiamoo l'espresso divieto

Di seguito è riportato il testo formattato utilizzando tag HTML:

ART. 21: LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

E il libero uso di tutti i mezzi di divulgazione

La base è tutelare l'interesse generale: Informare ed essere informati, manifestare senza timore il proprio pensiero

Limite: divieto di manifestazioni contrarie al buon costume + un limite implicito che è quello di tutelare i beni e gli interessati (onore, reputazione, riservatezza, ...)

STAMPA: è uno dei veicoli più importanti ed è disciplinata da questo articolo

  • esclusa ogni forma di consenso preventivo
  • escluse forme di censure precedenti alla stampa
  • ammesso il sequestro degli stampati (con termini perentori di 24h)

Contro la stampa offensiva ci sono dei controlli preventivi

Per evitare che l'informazione venga strumentalizzata, la stampa è sottoposta a importanti mezzi di controllo.

La stampa si riserva del DIRITTO DI CRONACA, questo deve avere rilevanza pubblica e deve essere VERO.

Pertinente e non deve essere offensivo (requisiti). Più ha dei limiti impliciti quali tutelare il segreto della notizia e il segreto di stato.

ART 22: DIRITTO ALLA CAPACITÀ GIURIDICA, ALLA CITTADINANZA AL NOME

Sono dei presupposti dei diritti fondamentali.

Capacità giuridica: nasce al momento della nascita

Cittadinanza: si può perdere solo quando è previsto dalla legge

Nome: concorrere all'identità personale

Libertà collettive

ART 17: LIBERTÀ DI RIUNIONE

Più persone nello stesso posto

Non serve il preavviso se avviene in luoghi privati o aperti al pubblico.

Il preavviso serve quando avviene in luoghi pubblici, deve essere fatto almeno 3 giorni prima e non è un'autorizzazione, ma serve per garantire la sicurezza.

Il divieto si ha per motivi comprovati di sicurezza e incolumità pubblica.

ART 18: LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Più persone che vogliono perseguire uno scopo comune che si riuniscono.

Hanno un unico ideale e la loro

organizzazione è stabile. È la libertà di costituire, aderire o non aderire, e di poter recedere ad un'associazione. L'eccezione: associazioni obbligatorie (opi) Limiti: associazioni segrete, sono vietate perché potrebbero condizionare i poteri pubblici; e sono vietate anche le associazioni paramilitari che perseguono scopi politici.

GLI ALTRI ARTICOLI VENGONO POI RIASSUNTI IN PRINCIPI:

  • PRINCIPI IN TEMA DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE:
  • DIRITTO DI DIFESA (art 24): è un diritto inviolabile, anche per chi non ha possibilità economica c'è il patrocinio gratuito. Se la persona sceglie di agire in giudizio il giudice ha l'obbligo di decidere in tempi ragionevoli (art 111: principio di giusto processo)
  • ART 25: DIRITTO AL GIUDICE NATURALE: questo tutela il cittadino facendo si che la decisione spetta al giudice (questo è indipendente da altre influenze esterne).
  • PRINCIPIO DI LEGALITÀ (ART 25 COMMA 1 E 2)

Accezione: - FORMALE,

solo se il legislatore può stabilire ciò che è reato:

- SOSTANZIALE, nello stabilire ciò che è reato deve rispettare i vincoli costituzionali.

- RISERVA DI LEGGE, chi stabilisce ciò che è reato è il legislatore dello stato.

- PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE, questa ha valore solo dal momento in cui viene pubblicata e per i reati commessi successivamente a questo momento.

- PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA (TASSATIVITÀ), la normativa deve essere precisa, chiara e comprensibile.

- DIVIETO DI ANALOGIA IN MATERIA PENALE, le norme si applicano solo a quei comportamenti espressi dalla legge.

- PRINCIPI SANCITI DALLA

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher clacat996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ricci Lidia.